L’appaltatore incaricato della realizzazione di opere edilizie da eseguire su strutture o basamenti preparati dal committente

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 4 marzo 2019, n. 6291.

La massima estrapolata:

L’appaltatore o il prestatore d’opera incaricato della realizzazione di opere edilizie da eseguire su strutture o basamenti preparati dal committente o da terzi, viola il dovere di diligenza stabilito dall’art. 1175 cod. civ., se non si accerta, nei limiti delle comuni regole dell’arte, dell’idoneità delle anzidette strutture a reggere l’ulteriore opera commessagli e ad assicurare la buona riuscita della medesima e vìola altresì i doveri di adempiere alla obbligazione con correttezza e buona fede se, avendo accertato l’inidoneità di tali strutture, procede egualmente all’esecuzione dell’opera.

Ordinanza 4 marzo 2019, n. 6291

Data udienza 14 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 30134-2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., c.f. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) e dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresentano e difendono in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., c.f. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso; elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS).
– controricorrente –
avverso la sentenza della corte d’appello di Milano n. 4206/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14 novembre 2018 dal Consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto ritualmente notificato la ” (OMISSIS)” s.p.a. citava a comparire dinanzi al tribunale di Milano la ” (OMISSIS)” s.r.l..
Esponeva che con scrittura del 26.1.2006 aveva dato incarico per la realizzazione ex novo di un impianto di climatizzazione presso la propria sede di (OMISSIS) alla societa’ convenuta; che la convenuta, incaricata anche per la predisposizione del progetto dell’impianto, aveva operato in piena autonomia.
Esponeva che a decorrere dal mese di giugno l’impianto aveva manifestato difetti di funzionamento e si era poi in data 2.3.2007 totalmente bloccato.
Esponeva che a seguito di suo ricorso per accertamento tecnico preventivo il consulente tecnico aveva riscontrato vizi e difetti dell’opera.
Chiedeva pronunciarsi la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell’appaltatrice e condannarsi la ” (OMISSIS)” alla restituzione degli importi ricevuti a titolo di prezzo nonche’ a risarcirle il danno cagionato; in subordine chiedeva farsi luogo alla riduzione del corrispettivo in correlazione con il minor valore dell’opera e con i costi da sostenersi ai fini dell’eliminazione dei vizi, con condanna in ogni caso al risarcimento del danno.
Si costituiva la ” (OMISSIS)” s.r.l..
Deduceva che la causa dei vizi era da ascrivere all’isolamento del controsoffitto, realizzato dalla committente con pannelli inidonei.
Instava per il rigetto delle avverse domande.
Assunta la prova per testimoni, espletata c.t.u., con sentenza n. 14236/2013 il tribunale di Milano, acclarato l’inesatto adempimento della appaltatrice, in accoglimento della domanda subordinata, la condannava a pagare alla committente la somma di Euro 42.081,48.
La ” (OMISSIS)” s.r.l. proponeva appello.
Resisteva la ” (OMISSIS)” s.p.a..
Con sentenza n. 4206/2016 la corte d’appello di Milano accoglieva il gravame e, dato atto dell’insussistenza di qualsivoglia inadempimento dell’appaltatrice, rigettava le domande tutte dell’originaria attrice e la condannava alle spese del doppio grado.
Evidenziava la corte che la ” (OMISSIS)” aveva puntualmente indicato alla ” (OMISSIS)”, nella relazione del perito allegata al progetto dell’impianto, “il coefficiente di dispersione del soffitto” e che la committente, allorche’ presento’ la d.i.a., “era a conoscenza delle caratteristiche dell’impianto (…) che Clima avrebbe realizzato” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 3).
Evidenziava poi che non era provato che l’appaltatrice fosse a conoscenza del tipo di ristrutturazione che la committente avrebbe eseguito e del tipo di pannelli che avrebbe scelto.
Evidenziava dunque che nessun inadempimento era da ascrivere all’appellante.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ” (OMISSIS)” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
La ” (OMISSIS)” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
La ricorrente ha depositato memoria.
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 1176 c.c., con riferimento all’articolo 1655 c.c..
Deduce che, qualora la corretta esecuzione dell’appalto dipenda anche da opere la cui realizzazione spetti in via esclusiva al committente o a terzi, l’appaltatore e’ obbligato a comunicare espressamente al committente “gli interventi necessari a garantire il corretto funzionamento dell’opera oggetto dell’appalto” (cosi’ ricorso, pag. 16), e’ obbligato a verificare che gli interventi che il committente “ha progettato di realizzare o sta realizzando (…) non compromettano il regolare funzionamento dell’opera” (cosi’ ricorso, pag. 16), e’ obbligato a rifiutare l’esecuzione dell’opera, cosi’ come progettata, qualora le opere da realizzarsi dal committente o da terzi, non siano ritenute idonee.
Deduce quindi che la responsabilita’ dell’appaltatore e’ da escludere unicamente allorquando il committente abbia disatteso le chiare ed esplicite indicazioni comunicategli da controparte ed abbia operato difformemente.
Il motivo di ricorso va respinto.
Si premette che il motivo si qualifica in rapporto alla previsione del dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Occorre tener conto, da un lato, che con l’esperito mezzo di impugnazione la ricorrente sostanzialmente censura il giudizio “di fatto” cui la corte di merito ha atteso (“la Corte d’Appello (…) non ha dato alcun rilievo al fatto che l’appaltatore non avesse in alcun modo indicato che in relazione a tale “indice di trasmittanza” era necessario, per il corretto funzionamento dell’impianto, che la controsoffittatura venisse realizzata con speciali pannelli pre-isolati”: cosi’ ricorso, pag. 14; la corte distrettuale non ha considerato che ” (OMISSIS)” non ha adottato “tutte le misure e le cautele necessarie ed idonee per l’esecuzione della prestazione”: cosi’ ricorso, pag. 16). Si condividono pertanto le prospettazioni della controricorrente secondo cui “la censura del ricorrente e’ fattuale, atteso che persegue (…) una revisione di quello che e’ stato un vero e proprio accertamento di merito” (cosi’ controricorso, pag. 5) e secondo cui ” (OMISSIS) (…) solo in apparenza svolge censure di violazione di norme, ma nella sostanza finisce per incentrarsi esclusivamente sulla ricostruzione della vicenda di fatto” (cosi’ controricorso, pag. 14).
Occorre tener conto, dall’altro, che e’ esattamente la previsione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; Cass. 11.8.2004, n. 15499).
Su tale scorta l’asserito vizio veicolato dall’addotto motivo e’ evidentemente da vagliare in rapporto della novella formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile alla fattispecie ratione temporis, e nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.
In quest’ottica si rappresenta quanto segue.
Per un verso, e’ da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia a sezioni unite teste’ menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte territoriale ha ancorato il suo dictum.
In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte di Milano ha – siccome si e’ premesso – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
Per altro verso, la corte lombarda ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa, ossia l’adempimento da parte della ” (OMISSIS)” s.r.l. degli obblighi di diligenza derivanti dal contratto di appalto in relazione alla causa del mancato funzionamento dell’impianto di climatizzazione, correlata alla installazione da parte della ” (OMISSIS)” di pannelli per il controsoffitto “con capacita’ di coibentazione inferiore rispetto a quella necessaria alle caratteristiche dell’impianto stesso” (cosi’ ricorso, pag. 13).
In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte d’appello risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo.
In particolare e’ senza dubbio vero che questo Giudice del diritto spiega da tempo che l’appaltatore o prestatore d’opera, incaricato della realizzazione di opere edilizie da eseguire su strutture o basamenti preparati dal committente o da terzi, viola il dovere di diligenza stabilito dall’articolo 1176 c.c., se non si accerta, nei limiti delle comuni regole dell’arte, dell’idoneita’ delle anzidette strutture a reggere l’ulteriore opera commessagli e ad assicurare la buona riuscita della medesima e viola altresi’ i doveri di adempiere alla sua obbligazione con correttezza e buona fede, se, avendo accertato l’inidoneita’ di tali strutture, procede egualmente all’esecuzione dell’opera (cfr. Cass. 9.2.2000, n. 1449; Cass. 31.5.2006, n. 12995; Cass. 18.3.1980, n. 1781, menzionate pur dalla ricorrente).
Tuttavia la corte di merito ha avuto cura di puntualizzare non solo che “Clima aveva indicato nella relazione del perito (OMISSIS) il coefficiente di dispersione del soffitto (…) (che) la proprieta’ avrebbe dovuto tenere presente nel corso della ristrutturazione e, in particolare, nella scelta dei pannelli del controsoffitto” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 2), ma ha rimarcato che non era stata acquista prova che ” (OMISSIS)” fosse a conoscenza del tipo di ristrutturazione che la ” (OMISSIS)” avrebbe attuato e del tipo di pannelli che avrebbe scelto. Cosicche’ “l’appaltatrice non poteva essere onerata ne’ della progettazione di un impianto che considerasse future, e non conosciute, scelte di ristrutturazione della proprieta’ ne’ di un’informazione a (OMISSIS) in proposito” (cosi’ sentenza d’appello, pagg. 2 – 3).
Anzi la corte territoriale ha specificato, alla luce delle risultanze della c.t.u., che la ” (OMISSIS)”, quantunque le fossero state comunicate le caratteristiche dell’impianto, in sede di realizzazione del controsoffitto ebbe ad optare per la soluzione piu’ economica, ovvero per l’installazione di pannelli in fibra leggera anziche’ “preisolati”. Cosicche’ – pur nel solco delle indicazioni giurisprudenziali di legittimita’ dapprima menzionate – la corte distrettuale ha congruamente esplicitato le ragioni per cui in via esclusiva alla committente erano da imputare le conseguenze dell’operata opzione.
In questo quadro quindi del tutto ingiustificata risulta la prospettazione della ricorrente secondo cui ” (OMISSIS)” “non aveva provveduto ne’ ad informare la committente circa il tipo di pannelli che dovevano essere montati ai fini del funzionamento dell’impianto (…) ne’ a verificare la sua (in)compatibilita’ con il progetto di ristrutturazione in atto, come risultante anche dalla DIA” (cosi’ memoria della ricorrente, pagg. 3 – 4).
In dipendenza del rigetto del ricorso la s.p.a. ricorrente va condannata a rimborsare alla s.r.l. controricorrente le spese del presente giudizio di legittimita’. La liquidazione segue come da dispositivo.
Ai sensi Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della s.p.a. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

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