L’aggravante dell’aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 17 giugno 2020, n. 18485.

Massima estrapolata:

L’aggravante dell’aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, prevista dall’art. 61, comma primo, n. 5), cod. pen., è integrata della ricorrenza di condizioni oggettive che siano concretamente agevolative del compimento dell’azione criminosa. (In applicazione del principio, è stata ravvisata l’aggravante in relazione al delitto di peculato posto in essere dal cancelliere, appropriatosi delle somme riscosse a titolo di sanzioni penali e spese di giustizia, per aver profittato dell’affidamento che in lui era riposto dai dirigenti, dal personale e dall’utenza dell’ufficio giudiziario, cui era stato per anni addetto quale unico funzionario).

Sentenza 17 giugno 2020, n. 18485

Data udienza 15 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Peculato – Funzionario pubblico – Integrazione del reato – Disponibilità giuridica delle somme – Sufficienza – Ricorso – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetan – rel. Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/01/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GAETANO DE AMICIS;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. PINELLI MARIO MARIA STEFANO che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
Uditi i difensori:
avvocato (OMISSIS) per l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO del foro di ROMA in difesa di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che chiede l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso;
avvocato (OMISSIS) del foro di ENNA, in difesa di (OMISSIS), che chiede l’inammissibilita’ del ricorso;
– avvocato (OMISSIS) del foro di ENNA in difesa di (OMISSIS), che si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 gennaio 2019 la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato di primo grado, che dichiarava (OMISSIS), nella sua qualita’ di funzionario giudiziario (Cancelliere C1) preposto all’ufficio recupero crediti (U.R.C., gia’ ufficio del campione penale) presso il Tribunale di Enna, responsabile dei reati di peculato continuato, interruzione di pubblico servizio, falsita’ ideologica in certificati o autorizzazioni amministrative, soppressione di atti fidefacenti e falsa attestazione della propria presenza in servizio nel luogo di lavoro, e lo condannava alla pena di anni sei, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, oltre alle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante l’esecuzione della pena, all’estinzione del suo rapporto d’impiego con la P.A., alla misura della confisca sino alla concorrenza della somma di Euro 28.504,10 e al risarcimento dei danni cagionati alle costituite parti civili, secondo le correlative statuizioni decisorie meglio precisate nel dispositivo della richiamata pronuncia.
1.1. All’esito del giudizio di merito l’imputato e’ stato ritenuto responsabile: a) del reato di peculato continuato, per essersi in piu’ occasioni appropriato, per ragioni d’ufficio, di somme di denaro contante direttamente versate nelle sue mani da piu’ persone condannate – a titolo di pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate in sede penale e recupero delle spese di giustizia – nonche’ delle somme portate da n. 103 vaglia postali intestati al Tribunale di Enna e di quelle relative a due pagamenti in contanti con causali sempre riconducibili ai medesimi titoli sopra indicati, per un importo complessivo di Euro 47.926,17, lungo l’arco temporale ricompreso fra il gennaio del 1998 ed il 26 novembre 2012; b) del medesimo reato di peculato relativamente ad ulteriori ottantotto episodi commessi, con analoghe modalita’, appropriandosi di somme pari al complessivo importo di Euro 28.504,10, lungo l’arco temporale ricompreso fra il 27 novembre 2012 ed il 7 marzo 2015; c) del reato di interruzione continuata di pubblico servizio in ragione dell’omessa attivazione delle procedure legali di recupero delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative e delle spese di giustizia di ogni tipo, in relazione all’arco temporale ricompreso fra il 1 gennaio 1998 ed il 1 febbraio 2015, data della sua rimozione dal servizio; d) del reato di cui agli articoli 81 cpv. e 480 c.p., per avere falsamente attestato, in certificati inviati alle competenti Questure ai fini del rilascio del passaporto nei confronti di persone gravate da pendenze penali, l’avvenuto pagamento delle pene pecuniarie irrogate con sentenze di condanna nei loro confronti emesse in sede penale; e) del reato di cui agli articoli 81 cpv. e 490 c.p., in relazione all’articolo 476 c.p., comma 2, per avere in piu’ occasioni soppresso, distrutto od occultato fascicoli processuali relativi a dibattimenti penali, giudizi abbreviati e procedimenti per decreto penale di condanna (fascicoli talora contenenti anche il fascicolo del P.M. ed il foglio delle spese fidefacente, utile a ricostruire le spese di giustizia, mai riscosse, ne’ iscritte a ruolo), al fine di recare a se’ o ad altri un vantaggio consistente nell’ottenimento dell’impunita’ per i reati di peculato di cui ai capi A) e B) ed evitare la scoperta di altri reati a suo carico; f) del reato di cui all’articolo 81 cpv. c.p. e 55-quinquies del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, per avere, in piu’ occasioni, falsamente attestato la sua presenza in servizio presso il Tribunale di Enna, con modalita’ fraudolente consistite nell’effettuare la timbratura del cartellino marcatempo in orari non conformi alla sua effettiva presenza in servizio.
2. Avverso la su indicata pronunzia ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto cinque motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Con il primo motivo si lamenta l’erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati ex articolo 314 c.p., che avrebbero dovuto sussumersi propriamente nella diversa fattispecie di cui all’articolo 640 c.p., atteso che gli utenti venivano indotti al versamento delle somme dovute a seguito della redazione, da parte del ricorrente, di una cartolina di precetto contenente una dicitura che invitava il soggetto condannato al pagamento delle sanzioni pecuniarie penali (multe o ammende) e delle spese di giustizia a presentarsi in ufficio ovvero a contattare un’utenza telefonica del Tribunale di Enna per provvedere al versamento della pena pecuniaria inflitta, ivi precisandosi che, in mancanza, si sarebbe proceduto alla conversione della relativa pena pecuniaria nella misura alternativa della liberta’ vigilata, con la conseguenza che egli si impossessava di somme di cui non aveva la disponibilita’, ma che gli venivano corrisposte – o direttamente in contanti ovvero a mezzo di un vaglia postale intestato al Tribunale di Enna e dallo stesso ricorrente, poi, incassato presso l’ufficio postale – per effetto del raggiro operato attraverso tale condotta ingannatoria.
Evidenzia, al riguardo, il ricorrente che l’invio della cartolina non era affatto un incombente previsto dalla legge quale atto dovuto prima della trasmissione del titolo all’ufficio competente per la riscossione, ma costituiva il frutto di una sua invenzione al fine di contattare i soggetti passivi della condotta truffaldina e perfezionare il raggiro in tal modo ordito, convocandoli per un colloquio presso il proprio ufficio, ove li convinceva a versargli direttamente o a trasmettergli tramite vaglia postale le somme richieste.
2.2. Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla mancata applicazione del disposto di cui all’articolo 2 c.p., comma 4, alle condotte di peculato – ritenute piu’ gravi – contestate nel capo B), conseguentemente irrogando la condanna sulla base della, piu’ sfavorevole, cornice edittale di pena introdotta con la L. n. 190 del 2012 anche per i fatti di peculato commessi prima del 27 novembre 2012 e contestati al capo sub A): doglianza, questa, gia’ formulata nel giudizio di primo grado ed ivi disattesa in assenza di motivazione, senza che la Corte nissena abbia provveduto ad eliminare il vizio poi censurato anche in sede di gravame.
2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio dell’omessa motivazione riguardo al mancato esame dei motivi di appello aggiunti ex articolo 585 c.p.p., comma 4, ove si lamentava la violazione del disposto di cui all’articolo 74 c.p.p. in relazione al reato di cui all’articolo 314 c.p., per essere state erroneamente ammesse diverse costituzioni di parte civile di soggetti privati, oltre a quella dell’Avvocatura dello Stato, sebbene la difesa ne avesse richiesto l’esclusione in sede di gravame sul rilievo che, al di fuori dello Stato, non esiste altro soggetto che possa considerarsi persona offesa o danneggiata dall’illecito comportamento adottato dall’agente.
2.4. Il quarto motivo di doglianza censura l’assenza di motivazione riguardo all’aumento di pena irrogato a titolo di aumento della continuazione, e determinato in misura pari ad una settimana di condanna alla pena della reclusione per ogni singolo episodio di impossessamento, secondo un criterio di scelta che la Corte d’appello ha confermato senza spiegarne le ragioni.
2.5. Con il quinto motivo, infine, si censura l’errata applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 5, per tutti i reati in contestazione, sul rilievo che la qualita’ soggettiva dell’imputato costituisce un elemento essenziale del reato di peculato e, come tale, doveva escludersi, non potendo esser valutata due volte a carico dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato, poiche’ le conformi decisioni di merito hanno correttamente affrontato e risolto la questione attinente alla qualificazione giuridica del fatto nel senso di ravvisarvi gli estremi del delitto di peculato, dopo avere puntualmente ricostruito la dinamica delle vicende storico-fattuali nei termini, dal ricorrente peraltro non contestati, qui di seguito sinteticamente illustrati, ponendo segnatamente in evidenza: a) che un’ispezione ministeriale, a seguito della quale l’imputato e’ stato rimosso dall’ufficio nel marzo 2015, ha consentito di accertare la mancata istituzione dei registri (mod. 3/SG) sui quali, una volta ricevuto il titolo esecutivo dalle Cancellerie del Tribunale, l’Ufficio per il recupero dei crediti – cui il (OMISSIS) era preposto sin dal 1996 – avrebbe dovuto effettuare le necessarie annotazioni per poi notificare ai debitori l’invito al pagamento corredato dagli estremi della sentenza ovvero del decreto penale di condanna, dalla nota contenente la specifica indicazione della somma da versare, dalle indicazioni relative alle modalita’ di pagamento (da effettuarsi esclusivamente con modello “F23” precompilato ed allegato alla nota stessa) e dall’avvertimento che, in mancanza del pagamento, si sarebbe provveduto alla relativa iscrizione a ruolo; b) che, decorsi vanamente i termini per il pagamento e il deposito della quietanza, il predetto Ufficio avrebbe dovuto trasmettere gli elenchi dei nominativi per consentire l’iscrizione a ruolo o, successivamente alla data del 25 giugno 2008, provvedere direttamente, senza previa notifica dell’invito al pagamento, alla formazione della minuta del ruolo da trasmettere al concessionario; c) che l’imputato, di contro, non soltanto ha omesso di provvedere alle attivita’ relative all’istituzione dei registri, ma ha direttamente provveduto a negoziare presso l’ufficio postale “Enna 1” numerosi vaglia postali intestati al Tribunale, con l’indicazione di causali relative a sentenze penali e decreti penali di condanna, annotando numeri del tutto inventati sui fascicoli inerenti ai titoli indicati nelle causali dei singoli vaglia; d) che l’invito indirizzato ai debitori, contenente indicazioni non corrette circa le modalita’ di pagamento e i rischi cui sarebbero andati incontro in caso di inadempimento, era in realta’ finalizzato a creare un contatto telefonico o diretto con il funzionario in vista del pagamento, con l’avvertimento che, in mancanza, si sarebbe proceduto alla “conversione della pena pecuniaria in liberta’ vigilata”; e) che i vaglia postali indirizzati al Tribunale venivano materialmente consegnati tutti all’imputato, in quanto unico addetto all’Ufficio recupero crediti; f) che egli era, inoltre, l’unico impiegato del Tribunale a recarsi presso l’agenzia delle Poste per incassare i relativi vaglia, presentando l’apposita distinta gia’ compilata ed apponendo sui vaglia il timbro dell’ufficio di appartenenza con l’indicazione della qualifica rivestita; g) che in altre occasioni, poi, il pagamento delle somme corrispondenti alle multe o alle ammende e’ avvenuto in contanti nelle mani del funzionario, presso il suo ufficio, talora previa consegna di una “ricevuta di avvenuto pagamento” redatta su un modulo prestampato ed intestato al Tribunale di Enna, ove l’imputato riportava, oltre all’ammontare della somma ricevuta, i dati anagrafici dell’interessato e l’atto giudiziario di riferimento.
Le conformi decisioni di merito hanno altresi’ evidenziato che, attraverso tale consolidato modus procedendi, presso la Cancelleria del Tribunale di Enna i fascicoli processuali, cosi’ annotati e restituiti, risultavano formalmente trattati ed archiviati, sebbene l’imputato si fosse appropriato delle somme di volta in volta versate dagli utenti interessati.
Nell’intero arco temporale ricompreso fra il 1998 ed il 2014, in cui il predetto ufficio e’ stato affidato al (OMISSIS), non risultano esservi state iscrizioni a ruolo ad eccezione di diciannove partite, mentre la quasi totalita’ dei provvedimenti di condanna emessi dal Tribunale di Enna e’ rimasta ineseguita, con il determinarsi di un gravissimo vulnus al regolare funzionamento dell’ufficio e di un danno economico assai rilevante, dai Giudici di merito stimato, per effetto del mancato introito delle pene pecuniarie, in un ammontare complessivo pari a diversi milioni di Euro.
1.1. Ora, secondo una pacifica linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (ex multis v. Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, Baglivo, Rv. 256595; Sez. 6, n. 32863 del 25/05/2011, Pacciani, Rv. 250901; Sez. 6, n. 5494 del 22/10/2013, dep. 2014, Grifo, Rv. 259070; Sez. 6, n. 50758 del 15/12/2015, Bolzan, Rv. 265931; Sez. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo, Rv. 273782), l’elemento distintivo tra i delitti di peculato e di truffa aggravata ai sensi dell’articolo 61 c.p., n. 9, deve essere individuato con riferimento alle modalita’ di acquisizione del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione.
Ricorre la prima figura delittuosa quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio si appropri del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia gia’ il possesso o comunque la disponibilita’ per ragione del suo ufficio o servizio.
Si ravvisa invece la truffa aggravata qualora l’agente, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri, in funzione della condotta appropriativa del bene.
Alla condotta di peculato puo’ anche affiancarsi, come e’ accaduto nel caso in esame, una condotta fraudolenta, che sia finalizzata, pero’, non a conseguire il possesso del denaro o della cosa mobile, bensi’ ad occultare la commissione dell’illecito ovvero ad assicurarsene l’impunita’: in tale ipotesi sussiste il delitto di peculato, nel quale – di norma – rimarra’ assorbito quello di truffa aggravata, salva la possibilita’, in relazione a specifici casi concreti, del concorso di reati, stante la diversa obiettivita’ giuridica, la diversita’ dei soggetti passivi e il diverso momento consumativo (Sez. 6, n. 35852 del 06/05/2008, Savorgnano, Rv. 241186).
1.2. Cio’ posto, osserva la Corte che non puo’ condividersi la tesi difensiva, secondo cui l’imputato avrebbe conseguito il possesso del denaro oggetto di appropriazione soltanto attraverso l’artificio consistito nell’inviare agli utenti interessati “cartoline di precetto” contenenti un invito al relativo pagamento, atteso che le somme oggetto di appropriazione erano di spettanza dell’Erario gia’ all’atto della formazione del titolo esecutivo, rappresentato dal provvedimento giurisdizionale passato in giudicato o divenuto definitivo, e che di esse il pubblico funzionario aveva la disponibilita’ giuridica proprio in quanto preposto all’ufficio giudiziario cui era affidato il corretto adempimento delle attivita’ amministrative finalizzate alla loro riscossione.
E’ di agevole intuizione, pertanto, che la disponibilita’ degli importi dovuti, ben prima di una qualsiasi richiesta di pagamento agli utenti – nel caso di specie, peraltro, effettuata in forme del tutto irrituali – era in capo all’Amministrazione giudiziaria e, di conseguenza, all’imputato quale funzionario addetto allo specifico ufficio preposto per il recupero, che era tenuto a quantificarli correttamente e a gestirne le attivita’ connesse alla riscossione in base al corrispondente titolo ed ai correlativi adempimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 211 ss. del Testo unico in materia di spese di giustizia (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115), con il logico corollario che la serie di artifizi cui il predetto ha reiteratamente fatto ricorso non era funzionale al conseguimento del possesso, che l’Amministrazione gia’ aveva, ma a camuffare con una parvenza di regolarita’ formale l’espletamento dei necessari atti d’ufficio – dall’imputato, peraltro, del tutto omessi nel caso di specie – e a mascherare la realizzazione dell’illecita condotta in tal guisa posta in essere.
La procedura di recupero del credito vantato dall’Erario, infatti, inizia una volta passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento giurisdizionale (mod. 3/SG) sulla cui base vengono individuate e quantificate le somme da recuperare, come, ad es., la sentenza civile, quella penale di condanna, il decreto penale di condanna o l’ordinanza nei casi previsti dalla legge.
Ed e’ proprio il titolo esecutivo che consente l’avvio dell’attivita’ di recupero e dei correlativi adempimenti amministrativi, cui l’operatore dell’ufficio competente provvede con la iniziale fase di compilazione del foglio delle notizie e la successiva apertura di una o piu’ partite di credito corrispondenti, in vista della successiva riscossione del quantum debeatur.
In tema di peculato, invero, la nozione di possesso di danaro deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale della cosa, ma anche della sua disponibilita’ giuridica, nel senso che il soggetto agente deve essere in grado, mediante un atto dispositivo di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell’ufficio, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilita’ del danaro e di conseguire quanto poi costituisca oggetto di appropriazione. Ne consegue che l’inversione del titolo del possesso da parte del pubblico ufficiale che si comporti “uti dominus” nei confronti di danaro del quale ha il possesso in ragione del suo ufficio e la sua conseguente appropriazione possono realizzarsi anche nelle forme della disposizione giuridica, del tutto autonoma e libera da vincoli, del danaro stesso, indisponibile in ragione di norme giuridiche o di atti amministrativi (Sez. 6, n. 7492 del 18/10/2012, dep. 2013, Bartolotta, Rv. 255529).
L’elemento caratterizzante il reato di peculato e’ rappresentato, dunque, dall’appropriazione di denaro o beni di cui si abbia, nella riconosciuta qualifica soggettiva, la disponibilita’ giuridica o di fatto, e non v’e’ dubbio che, per la natura dell’attivita’ amministrativa demandata all’imputato, di cui vi e’ ampia descrizione nella parte narrativa, egli fosse nella disponibilita’ giuridica delle somme che l’Amministrazione avrebbe dovuto ricevere in pagamento, inserendosi, proprio in ragione delle sue attribuzioni funzionali, nel procedimento di formazione della volonta’ amministrativa attraverso l’espletamento di una serie di compiti che presupponevano la quantificazione, specifica e complessiva, degli importi dovuti secondo quanto stabilito nei relativi provvedimenti giurisdizionali, la notifica ai debitori dell’invito al pagamento (ex articolo 212 Decreto del Presidente della Repubblica cit.) e gli adempimenti connessi alla eventuale iscrizione a ruolo in vista della riscossione (articoli 213 ss. Decreto del Presidente della Repubblica cit.).
2. Manifestamente infondati, inoltre, devono ritenersi il secondo ed il quarto motivo di doglianza, atteso che: a) la dosimetria della pena base (pari ad anni cinque di reclusione) dal primo Giudice in concreto irrogata, e dalla Corte d’appello poi integralmente confermata, e’ stata correttamente individuata in conformita’ ai canoni direttivi previsti dall’articolo 133 c.p., tenendo conto della pluralita’ e della particolare gravita’ delle condotte appropriative, in relazione ad una cornice edittale i cui limiti minimi e massimi ne consentivano l’irrogazione nella misura stabilita dalla prima decisione anche sulla base della previgente formulazione della norma incriminatrice di cui all’articolo 314 c.p., che in parte de qua, anteriormente alla modifica operata dalla L. 6 novembre 2012, articolo 1, comma 75, lettera c), comunque prevedeva la pena della reclusione da tre a dieci anni, successivamente innalzata, nelle correlative fasce edittali, da quattro a dieci anni e mesi sei di reclusione per effetto della richiamata modifica normativa e di quella poi operata con la L. 27 maggio 2015, n. 69, articolo 1, comma 1, lettera d); b) che gli aumenti di pena operati a titolo di continuazione sono stati dal primo Giudice motivatamente apportati, con argomentazioni puntualmente richiamate e condivise dalla Corte d’appello, alla luce di un apprezzamento di merito immune da vizi in questa Sede rilevanti ed ampiamente giustificato sia in relazione alla valutazione di estrema gravita’ delle modalita’ di realizzazione delle condotte delittuose, reiteratamente poste in essere dall’imputato per un lunghissimo arco temporale, sia con riferimento alle conseguenze che ne sono derivate e alla negativa valutazione del comportamento da lui tenuto successivamente alla commissione dei reati.
Finanche allorquando la fase delle indagini si trovava in uno stadio ormai avanzato (v. pagg. 28-29 della decisione di primo grado).
3. Parimenti inammissibile deve ritenersi la terza ragione di doglianza dal ricorrente prospettata, poiche’ il motivo di appello aggiunto che conteneva la censura qui formulata (v., in narrativa, il par. 2.3.) era del tutto slegato dall’originaria enunciazione dei relativi motivi di gravame, laddove i motivi nuovi, come insegnato da questa Suprema Corte, devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall’impugnazione principale gia’ presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari, quale diretta conseguenza della perentorieta’ del termine per impugnare (da ultimo si vedano Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343; Sez. 6, n. 45075 del 02/10/2014, Sabbatini, Rv. 260666). Ne consegue, poiche’ l’onere di motivazione da parte del giudice e’ limitato ai soli motivi ritualmente proposti, che la mancata confutazione delle relative obiezioni non e’ idonea a determinare l’incompletezza della pronuncia al riguardo, ne’ alcuna violazione di legge puo’ in questa Sede eccepirsi, ove la stessa non abbia costituito oggetto del gravame di merito, ex articolo 606 c.p.p., comma 3.
4. Manifestamente infondato, infine, deve ritenersi il quinto motivo di ricorso, avendo la sentenza impugnata congruamente esposto, sulla base di un apprezzamento di merito specificamente e globalmente operato, le ragioni giustificative della riconosciuta configurabilita’ dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 5, avuto riguardo al fatto che l’imputato, proprio in ragione dell’espletamento delle sue mansioni di funzionario apicale, della fiducia in lui generalmente riposta dal personale e dai dirigenti dell’ufficio succedutisi nel corso degli anni e dell’affidamento conseguentemente maturato in capo agli utenti del relativo servizio, anche alla luce della rilevante circostanza obiettiva legata al fatto di essere stato per lunghissimo tempo l’unico funzionario addetto al su indicato Ufficio giudiziario, ha approfittato di situazioni di tempo, di luogo e di persona, a lui favorevoli, tali da ostacolare la capacita’ di difesa sia pubblica che privata, agevolandone in concreto la realizzazione dei reati.
Nel caso di specie, peraltro, non rileva tanto il profilo attinente al dato, in se’ meramente formale, della qualifica soggettiva rivestita dall’imputato, quanto, piuttosto, quello relativo alla scorrettezza delle forme e delle modalita’ che, nello specifico contesto spazio-temporale delle vicende storico-fattuali oggetto della regiudicanda, hanno caratterizzato l’intera serie di atti e comportamenti attraverso i quali le attribuzioni funzionali proprie di quella qualifica sono state in concreto esercitate.
L’aggravante dell’aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa ha natura oggettiva ed e’ pertanto integrata per il solo fatto, obiettivamente considerato, della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell’azione criminosa (Sez. 1, n. 39560 del 06/06/2019, Souhi Mahdi, Rv. 276871; Sez. 1, n. 1319 del 24/11/2010, dep. 2011, Pellegrino, Rv. 249420).
5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro duemila.
Ne discende, altresi’, la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle costituite parti civili, che, avuto riguardo alla natura ed entita’ delle questioni dedotte, vanno complessivamente liquidate secondo le rispettive statuizioni in dispositivo meglio indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, e (OMISSIS), che si liquidano in Euro 3.510,00 per ciascuna parte civile, oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *