L’aggiudicatario di un immobile che sia dichiarato decaduto non ha diritto a ricevere la notificazione dell’avviso della successiva vendita

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 15 novembre 2019, n. 29732.

La massima estrapolata:

In tema di vendita forzata, l’aggiudicatario di un immobile, che sia dichiarato decaduto per omesso versamento del saldo del prezzo nel termine stabilito, non ha diritto a ricevere la notificazione dell’avviso della successiva vendita, sebbene dall’esito della stessa dipenda la misura in cui egli sarà tenuto nei confronti della procedura ex art. 587, comma 2, c.p.c.

Ordinanza 15 novembre 2019, n. 29732

Data udienza 31 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27754-2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), domiciliato, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 2, presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), domiciliato, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 2, presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) soc. coop., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) soc. coop. a r.l., (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 3754/2017 del Tribunale di Catania, depositata il 16 agosto 2017;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli articoli 376 e 380-bis c.p.c.;
letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31 gennaio 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

RITENUTO

(OMISSIS), aggiudicatario di un lotto venduto nella procedura esecutiva immobiliare n. 271/1991 R.g.es. pendente innanzi al Tribunale di Catania, veniva dichiarato decaduto per omesso versamento del prezzo del termine di legge. L’immobile veniva successivamente aggiudicato ad (OMISSIS), ad un prezzo inferiore, rispetto a quello di aggiudicazione al (OMISSIS), di Euro 62.130,00. Conseguentemente, il (OMISSIS) veniva condannato, ai sensi dell’articolo 587 c.p.c., comma 2, al pagamento di tale differenza.
Il (OMISSIS) proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento di condanna. Il giudice dell’esecuzione, denegata la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti dall’opponente, fissava un termine per l’instaurazione del giudizio di merito.
Instaurato il giudizio, il Tribunale di Catania rigettava l’opposizione agli atti esecutivi e condannava l’opponente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti costituite.
Avverso tale decisione il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione per un unico motivo. (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso. Le altre parti intimate non hanno svolto attivita’ difensiva.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 380-bis c.p.c. (come modificato del Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c. (OMISSIS), la (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) hanno depositato memorie difensive.

CONSIDERATO

Preliminarmente deve essere dichiarata l’irritualita’ della memoria difensiva depositata dal (OMISSIS) a mezzo posta. Infatti, le memorie ex articolo 380-bis c.p.c., se depositate a mezzo posta, devono essere dichiarate inammissibili, tanto che nulla in esse proposto possa essere preso in considerazione. Infatti, non e’ applicabile l’articolo 134 disp. att. c.p.c., previsto esclusivamente per il ricorso e il controricorso (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8835 del 10/04/2018, Rv. 648717 – 01; v. pure Sez. 2, Sentenza n. 7704 del 19/04/2016, Rv. 639477 – 01). Per le medesime ragioni e’ improduttiva di effetti processuale la memoria di costituzione di nuovo difensore depositata dal ricorrente sempre a mezzo posta.
Con l’unico motivo in esame, il (OMISSIS) si duole della violazione degli articoli 569, 159 e 587 c.p.c., sostenendo che egli avesse diritto ad aver comunicato l’avviso della vendita rifissata a seguito della sua decadenza dall’aggiudicazione, in esito alla quale il (OMISSIS) si aggiudicava, ad un prezzo considerevolmente ribassato, il medesimo immobile.
Sebbene lo stesso ricorrente ammetta che nessuna norma fa espresso obbligo di notificare all’aggiudicatario decaduto per inadempimento l’avviso della successiva vendita giudiziaria, egli sostiene, tuttavia, che dovrebbe applicarsi in via analogica quanto previsto per il debitore esecutato, il quale ha diritto alla comunicazione dell’ordinanza di vendita. Osserva, infatti, che tanto il debitore esecutato quanto l’aggiudicatario decaduto hanno interesse ad evitare che il bene venga svenduto a prezzo vile e quindi ad attivarsi tempestivamente per favorire la piu’ ampia partecipazione possibile alla gara. Peraltro, a differenza del debitore esecutato, nulla impedirebbe all’aggiudicatario decaduto di partecipare ad una successiva asta e formulare nuove offerte, fino a raggiungere il prezzo della precedente aggiudicazione, per evitare il pagamento della sanzione prevista dall’articolo 587 c.p.c., comma 2. Il ricorso e’ manifestamente infondato e, ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 2, deve essere dichiarato inammissibile.
Occorre considerare, anzitutto, che il nostro sistema processuale e’ caratterizzato dal principio di tassativita’ delle nullita’, che limita le ipotesi di invalidita’ degli atti processuali ai soli casi di espressa previsione di legge o di mancato raggiungimento dello scopo (ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 11664 del 18/05/2006, Rv. 590913). Non e’ quindi possibile pervenire in via analogica all’affermazione dell’esistenza dell’obbligo di notificare all’aggiudicatario decaduto il successivo bando di vendita e, tantomeno, puo’ ritenersi che la violazione di un siffatto insussistente obbligo sia sanzionata dalla nullita’ della successiva vendita giudiziaria. In tal modo, infatti, si introdurrebbe per via pretoria una nullita’ processuale non prevista dalla legge.
Peraltro, non e’ condivisibile neppure l’asserzione secondo cui l’aggiudicatario avrebbe un interesse specifico alla conoscenza del bando della vendita successiva alla pronuncia della sua decadenza. Se da un lato e’ vero che, da un punto di vista strettamente economico, egli potrebbe avere interesse a partecipare all’asta successiva, formulando offerte fino alla concorrenza del precedente prezzo di aggiudicazione, al fine di evitare la sanzione di dover pagare la differenza, e’ pur vero che questo e’ un interesse di fatto che non riceve specifica tutela giuridica diversa, in termini di conoscibilita’ dell’asta, da quella che spetta a qualsiasi altro potenziale interessato all’acquisto dell’immobile. Per tutti, tranne che per il debitore, la conoscibilita’ dell’avviso di vendita e’ assicurata dall’effettuazione degli adempimenti pubblicitari fissati dal giudice a norma di legge, che devono essere ritenuti, con presunzione assoluta, idonei ad assicurare agli interessati la possibilita’ di partecipare alla gara.
Il ricorrente non ha mai dedotto che tali adempimenti pubblicitari non siano stati ritualmente curati, sostenendo invece che egli avesse diritto ad essere destinatario di uno specifico avviso; diritto che, come abbiamo gia’ detto, non sussiste.
Del resto, v’e’ da aggiungere che l’aggiudicatario decaduto, proprio in quanto portatore di un interesse di fatto alla fruttuosita’ della successiva vendita giudiziaria, puo’ tutelare le proprie ragioni semplicemente monitorando il prosieguo delle attivita’ di vendita e prestando, con la dovuta diligenza, attenzione alla pubblicazione del successivo bando con quelle stesse modalita’ pubblicitarie che gia’ una prima volta gli avevano consentito di partecipare alla gara.
Deve essere quindi affermato il seguente principio di diritto:
“L’aggiudicatario all’asta giudiziaria di un immobile, che sia dichiarato decaduto per omesso versamento del saldo del prezzo nel termine stabilito, non ha diritto a ricevere, diversamente dal debitore esecutato, la notificazione dell’avviso della successiva vendita, sebbene dall’esito della stessa dipenda la misura in cui egli sara’ tenuto nei confronti della procedura ai sensi dell’articolo 587 c.p.c., comma 2”.
In conclusione, in applicazione di tale principio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 2. Ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, il ricorrente va condannato, in favore delle sole parti controricorrenti, al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate nella misura indicata nel dispositivo in ragione della diversa attivita’ difensiva svolta.
Ricorrono altresi’ i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, sicche’ va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello gia’ dovuto per l’impugnazione da lui proposta.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, in cui compensi liquida in Euro 2.800,00 per (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. in Euro 3.700,00 per (OMISSIS) s.p.a., oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati per ciascuno dei controricorrenti in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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