Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 maggio 2023| n. 11707.
L’adozione di un minore per il quale sia stato concretamente accertato lo stato di abbandono è una misura eccezionale
L’adozione di un minore per il quale sia stato concretamente accertato lo stato di abbandono, è una misura eccezionale applicabile solo quando le altre misure anche di carattere assistenziale ovvero l’affidamento familiare temporaneo siano risultate impraticabili per realizzare il ricongiungimento con i genitori biologici.
Ordinanza|| n. 11707. L’adozione di un minore per il quale sia stato concretamente accertato lo stato di abbandono è una misura eccezionale
Data udienza 1 febbraio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Minori – Adozione – Stato di adottabilità – Presupposto – Stato di abbandono morale e materiale – Inadeguatezza genitoriale – Accertamento – Prognosi sulla effettiva e attuale possibilità di recupero – Criteri – Cass. 29 gennaio2019, n. 9763
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. CATALOZZI Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12220-2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Procura Generale presso la Corte di appello di Potenza;
– intimato –
Tutela provvisoria di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– intimato –
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza n. 9-2021, depositata il 29 ottobre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° febbraio 2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
L’adozione di un minore per il quale sia stato concretamente accertato lo stato di abbandono è una misura eccezionale
RILEVATO CHE:
– (OMISSIS) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza, depositata il 29 ottobre 2021, che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso per l’annullamento della sentenza del locale Tribunale per i minorenni che aveva dichiarato lo stato di adottabilita’ dei minori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), figli dell’odierna ricorrente;
– la Corte di appello ha dato atto che il giudice di primo grado aveva fondato la sua decisione sull’accertamento dello stato di abbandono morale e materiale in cui versavano i minori a causa dell’inadeguatezza irreversibile dei genitori e dell’assenza di parenti legati da un rapporto significativo con essi disposti a prendersene cura;
– ha evidenziato che il procedimento traeva origine dalle relazioni del servizio sociale del comune di (OMISSIS) e della Polizia (OMISSIS) ed era culminato con la messa in sicurezza dei minori dapprima presso una casa famiglia di (OMISSIS) e, quindi, presso una struttura di (OMISSIS);
– ha riferito che i genitori avevano ammesso le loro mancanze nei confronti dei figli e che i nonni materni, indicati dalla ricorrente quali per un eventuale affidamento dei minori, avevano rappresentato la loro contrarieta’ a tale incarico a causa delle loro condizioni di salute;
– ha aggiunto che i genitori si erano resi indisponibili all’avvio di un percorso di recupero della genitorialita’ e che erano stati riscontrati maltrattamenti ai danni del minore (OMISSIS) da parte di (OMISSIS), padre naturale degli altri minori;
– ha, quindi, condiviso le valutazioni espresse del giudice di primo grado in ordine al contegno assolutamente inadeguato osservato dalla madre la quale si era sempre sottratta ad ogni strumento suggeritole al fine di un possibile ripristino del rapporto con i figli;
– il ricorso e’ affidato a quattro motivi;
– nessuna difesa e’ spiegata dalle parti intimate.
L’adozione di un minore per il quale sia stato concretamente accertato lo stato di abbandono è una misura eccezionale
CONSIDERATO CHE:
– con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullita’ della sentenza e/o del procedimento per violazione della l. 4 maggio 1983, n. 184, articoli 137 e ss. c.p.c. e 13, nella parte in cui ha ritenuto regolarmente costituito il rapporto processuale e garantito il diritto alla difesa benche’ i genitori non fossero stati avvertiti dell’apertura del procedimento e avessero avuto notizia dell’udienza fissata per la loro comparizione solo qualche giorno prima e senza l’assistenza di un difensore in quanto impossibilitato a comparirvi;
– il motivo e’ infondato;
– la Corte di appello ha rilevato che l’avv. (OMISSIS), difensore di fiducia dei genitori, aveva comunicato via mail la propria indisponibilita’ a comparire personalmente all’udienza fissata per il 24 febbraio 2021 per motivi di salute, aggiungendo che, di concerto con i suoi assistiti, questi si rendevano disponibili ad essere ascoltati dal Tribunale;
– ha, quindi, desunto dal contenuto di tale comunicazione sia l’avvenuta conoscenza da parte dei suoi assistiti della fissazione dell’udienza e della relativa data, sia la volonta’ che tale udienza si svolgesse ritualmente, frutto di una strategia processuale concordata di non chiedere un differimento della udienza, ma di far si’ che il procedimento avesse corso;
– tale valutazione si presenta immune da censure e non si ravvisa il denunciato vulnus del contraddittorio, atteso che i genitori hanno partecipato all’udienza, la fissazione della stessa era stata loro portata a loro conoscenza e il loro difensore di fiducia aveva deciso di non parteciparvi, accettando che l’udienza si svolgesse in sia assenza;
– con il quarto motivo di ricorso, esaminabile prioritariamente per motivi di ordine logico-giuridico, la ricorrente lamenta la nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 132, comma 2, n. 4, cod. proc civ., e Cost., 111, nella parte in cui ha motivato l’accertamento dello stato di abbandono da parte della madre con argomentazioni non esaurienti, ne’ attuali;
– sottolinea, in proposito, la mancata motivazione in ordine alla rappresentata intenzione dei nonni paterni a dare un supporto familiare ed economico e alla condotta posta in essere dalla donna al fine di ristabilire i rapporti con la propria prole, anche mediante l’assunzione dell’impegno a fare ingresso presso la casa famiglia ove i minori erano ospitati;
L’adozione di un minore per il quale sia stato concretamente accertato lo stato di abbandono è una misura eccezionale
– il motivo e’ fondato;
– la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’appello sulla base della sola considerazione di dover “convenirsi con la valutazione effettuata dai primi giudici in ordine al contegno assolutamente inadeguato della madre, quale punto di riferimento per la prole, nella misura in cui, peraltro, si e’ sempre sottratta ad ogni strumento suggeritole al fine di un possibile ripristino del rapporto con i figli”;
– la richiamata valutazione del giudice di prime cure e’, in narrativa, riferita nei termini della “sussistenza di uno stato di abbandono morale e materiale dei minori… determinato da una grave e irreversibile condizione di inadeguatezza genitoriale…”;
– cio’ posto, si rammenta che il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilita’ genitoriale deve esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilita’ di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacita’ e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilita’ genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorche’ con l’aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali (Cass. 29 gennaio 2019, n. 9763; Cass. 9 giugno 2017, n. 14436);
– l’accertamento dello stato di abbandono del minore non puo’ essere rimesso ad una valutazione astratta, dovendo, invece, basarsi necessariamente su una reale e obiettiva situazione esistente in atto, nella quale soltanto vanno individuate, e rigorosamente accertate e provate, le gravi ragioni che, impedendo al nucleo familiare di origine di garantire una normale crescita, e adeguati riferimenti educativi, al minore, ne giustifichino la sottrazione allo stesso nucleo (Cass. 17 maggio 2021, n. 23797);
– l’adozione del minore, alla quale la dichiarazione dello stato di abbandono e’ prodromica, recidendo ogni legame con la famiglia di origine, costituisce una misura eccezionale cui e’ possibile ricorrere, non gia’ per consentirgli di essere accolto in un contesto piu’ favorevole, cosi’ sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici (e della sua famiglia di origine), ma solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, ivi compreso l’affidamento familiare di carattere temporaneo, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio (Cass., 14 aprile 2016, n. 7391);
– orbene, la decisione impugnata non indica in modo specifico i concreti e attuali indizi posti a fondamento del suo giudizio di “inadeguatezza genitoriale” e di indisponibilita’ a percorsi di recupero della genitorialita’, rivelandosi sul punto meramente assertiva;
– non sono, poi, prese in esame le circostanze – dedotte nell’appello – del superamento del periodo di crisi con il padre, che aveva determinato la ricorrente ad abbandonare, insieme con i figli, l’abitazione coniugale, della ristrutturazione di un’abitazione, intrapresa dai genitori, da destinare al nucleo familiare e del mutamento della condizione di salute dei minori;
– per tali ragioni, la sentenza impugnata si presenta priva di una effettiva motivazione rispettosa del principio espresso dalla Cost., articolo 111;
– all’accoglimento del quarto motivo di ricorso segue l’assorbimento dei motivi residui, con cui si deduce la violazione della l.n. 184 del 1983, articoli 1 e 8, nonche’ l’erronea valutazione dei fatti posti a fondamento del giudizio formulato sullo stato di abbandono (secondo motivo) e dell’articolo 8 l.n. 184 del 1983, per aver la Corte di appello ritenuto che non vi fossero parenti inidonei a prestare assistenza morale e materiale ai minori, senza tener conto che i nonni paterni avevano manifestato la loro disponibilita’ ad aiutare la coppia nella gestione dei loro nipoti, sia economicamente che affettivamente (terzo motivo);
– la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalita’ e gli altri dati significativi delle parti e dei minori.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply