Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 13 giugno 2018, n. 27134.
La massima estrapolata:
L’accettazione della remissione di querela, ritualmente avvenuta, rende il motivo di ricorso privo di interesse, ai sensi dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera a).
Il riconoscimento del diritto al gravame e’ subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, di cui si contesta la correttezza e a conseguire un’utilita’, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato piu’ vantaggioso.
Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non puo’ essere basata sul concetto di soccombenza – a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti – ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalita’ negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e/o in quella, positiva, del conseguimento di un’utilita’, ossia di una decisione piu’ vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo.
Nella fattispecie in esame, quindi, avendo lo stesso imputato ritualmente accettato la remissione di querela, non sussiste alcun interesse a sostegno dei motivi di ricorso proposti.
Sentenza 13 giugno 2018, n. 27134
Data udienza 18 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABEONE Gerardo – Presidente
Dott. DE GREGORIO Eduardo – rel. Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/12/2016 dei GIUDICE DI PACE di MANTOVA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DE GREGORIO Eduardo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa MIGNOLO OLGA che ha concluso per l’annullamento senza rinvio peri reati di cui agli articoli 594 e 635 c.p., perche’ non previsti dalla legge come reati e inammissibile nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Mantova – sulle conformi conclusioni delle parti – ha dichiarato non doversi procedere per i reati di ingiuria, minaccia, danneggiamento e lesioni, per remissione di querela nei confronti dell’imputato.
1. Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa per erronea applicazione della legge penale, in relazione all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 7 del 2016, che ha abrogato i delitti di ingiuria e danneggiamento. Per altro verso ha lamentato che l’udienza era stata trattata un’ora prima di quella prestabilita in assenza dei difensore di fiducia e che la parte civile presente non avrebbe dato atto della comunicazione ricevuta per la quale l’imputato non avrebbe accettato incondizionatamente la remissione della querela.
All’odierna udienza il PG Dr.ssa MIGNOLO, ha concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato nei limiti di seguito esposti.
1. Occorre preliminarmente affermare che l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 7 del 2006 ha abrogato i reati di ingiuria ex articolo 594 c.p., e danneggiamento ex articolo 635 c.p., cosi come precedentemente formulato.
1.1 Nel caso di specie, inoltre, la sopravvenuta irrilevanza penale del fatto assume carattere pregiudiziale rispetto alla rilevazione dell’esistenza di una causa estintiva del reato, quale la remissione di quercia, non potendo dichiararsi estinto un reato quando il fatto che io integra non e’ piu’ previsto come tale dalla legge penale (Sez. 3, n. 9096 1993); d’altra parte la pronunzia adottata dal giudice di Mantova e’ meno favorevole per l’imputato, poiche’ idonea ad incidere sull’addebito delle spese del procedimento che, in caso di remissione della querela sono, ai sensi dell’articolo 340 c.p.p., e salvo diversa pattuizione – che nella fattispecie in esame non e’ presente – a carico del querelato. (Sez. 5 n. 12276 del 2017).
2. Il ricorso e’ inammissibile nel resto, poiche’ la difesa ha proposto censure generiche non supportate da alcun interesse concreto ed attuale.
2.1. Invero, il ricorrente ha asserito che la propria assenza all’udienza del 2 Dicembre 2016, nella quale sono stati prodotti gli atti relativi alla rituale remissione della querela e alla relativa accettazione da parte del querelante, sarebbe stata dovuta ad una anticipazione dell’orario dell’inizio, senza allegare alcun elemento a sostegno della sua rappresentazione della predetta situazione processuale.
2.1 Il motivo di ricorso in definitiva consiste in una mera ed implicita contestazione dell’attivita’ difensiva svolta dal difensore d’ufficio presente in udienza mentre l’odierno ricorrente lascia solo presumere che, qualora fosse stato presente, non avrebbe accettato la querela se non a certe condizioni, non specificando, pero’, quali.
2.2 A tal proposito, cio’ che per questa Corte rileva e’ quanto si evince dalla sentenza impugnata, dalla quale si ricava che c”te nell’udienza del 2 Dicembre 2016 il difensore d’ufficio dell’odierno imputato, legittimamente nominato ai sensi dell’articolo 97 c.p.p., comma 4, si e’ associato alle richieste del P.M., in relazione alla richiesta di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.
3. A fronte di tali evidenze risultano manifestamente infondate le censure generiche e prive di fondamento della difesa, considerando, inoltre, che l’accettazione della remissione di querela, ritualmente avvenuta, rende il motivo di ricorso privo di interesse, ai sensi dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera a). Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento del diritto al gravame e’ subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, di cui si contesta la correttezza e a conseguire un’utilita’, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato piu’ vantaggioso. Sez. 1, Sentenza n. 8763 del 25/11/2016 Cc. (dep. 22/02/2017) Rv. 269199.
3.1 Si e’ piu’ ampiamente sostenuto che nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non puo’ essere basata sul concetto di soccombenza – a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti – ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalita’ negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e/o in quella, positiva, del conseguimento di un’utilita’, ossia di una decisione piu’ vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo. Sez. U, Sentenza n. 6624 del 27/10/2011 Cc. (dep. 17/02/2012) Rv. 251693.
3.2 Nella fattispecie in esame, quindi, avendo lo stesso imputato ritualmente accettato la remissione di querela, non sussiste alcun interesse a sostegno dei motivi di ricorso proposti in questa sede.
Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente agli addebiti di ingiuria e danneggiamento, perche’ i fatti non sono previsti come reato e per il resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto alle imputazioni di cui agli articoli 594 e 635 c.p., perche’ i fatti non sono previsti come reato. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Motivazione Semplificata.
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