L’accertamento dell’eventuale dipendenza da causa di servizio

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 13 agosto 2018, n. 4917.

La massima estrapolata

L’accertamento dell’eventuale dipendenza da causa di servizio investe ogni ipotesi di lesioni o infermità o aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ponendosi indifferentemente per ciascuna di tali evenienze la necessità di appurarne la riconducibilità eziologica all’espletamento di attività rientranti nelle incombenze d’ufficio del dipendente.

Sentenza 13 agosto 2018, n. 4917

Data udienza 24 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5654 del 2012, proposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via (…);
contro
Il signor-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce Sezione Seconda, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità .
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 luglio 2018 il Cons. Giovanni Pescatore e udito per i Ministeri appellanti l’avvocato dello Stato Al. Pe.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il decreto impugnato in primo grado, n. -OMISSIS- del 12 giugno 2009, la competente divisione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, dopo avere recepito il parere del comitato di verifica per le cause di servizio del 10 dicembre 2008:
– ha accolto l’istanza dell’appellato, già sovrintendente capo forestale, sull’accertamento della dipendenza da causa di servizio della infermità “-OMISSIS-“;
– non ha riconosciuto analoga dipendenza da causa di servizio per le seguenti ulteriori infermità : “-OMISSIS-“;
– nulla ha statuito circa la dipendenza da causa di servizio della ulteriore infermità “-OMISSIS- in atto: -OMISSIS- -OMISSIS-“, di cui l’appellato era stato considerato affetto dalla Commissione medica ospedaliera nella seduta del 29 giugno 2006.
2. In parziale accoglimento del ricorso n. -OMISSIS-del 2009, proposto in primo grado, il Tar per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, con la qui appellata sentenza n. -OMISSIS-, ha ritenuto che il decreto gravato sia viziato per eccesso di potere, per carenza di motivazione in merito alla dipendenza da causa di servizio della infermità da ultimo menzionata.
Tale carenza è stata ritenuta incongrua rispetto alla tipica corrispondenza che deve sussistere tra quanto richiesto dal dipendente, che ha sollecitato gli opportuni accertamenti medico-legali, e la pronuncia dell’amministrazione diretta ad accertare la sussistenza del nesso eziologico tra l’attività di servizio e la lamentata infermità asseritamente contratta in ragione dell’espletamento delle incombenze d’ufficio.
3. La sentenza è stata ritualmente appellata dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’appellato non si è costituito nel corso del secondo grado del giudizio.
4. In assenza di istanze cautelari, la causa è stata discussa e posta in decisione all’udienza pubblica del 24 luglio 2018.
5. I Ministeri appellanti basano le loro istanze su una articolata puntualizzazione di elementi fattuali, supportati da correlati riscontri documentali, intesi ad evidenziare quanto segue:
– l’istanza presentata in data 1° giugno 2005 dall’appellato, per quanto riguarda l’infermità “-OMISSIS-“, era riferita all’accertamento del solo sopravvenuto aggravamento della patologia;
– la Commissione medica di Bari, con il verbale n. -OMISSIS- del 29 giugno 2006, aveva espresso un giudizio di ascrivibilità della suddetta patologia alla 8^ ctg. per constatato aggravamento, dando atto del fatto che la stessa patologia era già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio (“già di d.c.s.”) con verbale della Commissione medica di Bari, mod. AB n. -OMISSIS-del 26 gennaio 1987, stilato in esito all’istanza di riconoscimento presentata in data 12 marzo 1986 (doc.12 e 13);
– in merito al riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio della suddetta pregressa infermità, l’Amministrazione si era espressa positivamente con il precedente provvedimento n. -OMISSIS-del 26 aprile 1988 (doc. n. 11);
– sempre in relazione alla medesima infermità, l’allora Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, in data 31 ottobre 1990 (doc. n. 10), aveva reso il proprio parere, conformemente al quale l’Amministrazione, con decreto n. 2171 del 9 ottobre 1991 (doc. n. 9), aveva negato l’equo indennizzo, giudicando l’infermità ascrivibile a nessuna categoria.
6. Sulla base della richiamata sequenza fattuale, i Ministeri appellanti sostengono che il procedimento, relativo al riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio per la suddetta infermità, si era già concluso con il precedente provvedimento di riconoscimento, n. -OMISSIS-del 26 aprile 1988.
6.1. Pertanto, la patologia “-OMISSIS-: in atto -OMISSIS- -OMISSIS-” non doveva essere nuovamente menzionata ai fini del riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio nel provvedimento impugnato n. -OMISSIS- del 12 giugno 2009, nelle cui premesse, peraltro, risulta richiamato il già menzionato parere Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie del 31 ottobre 1990, relativo al precedente procedimento di riconoscimento di dipendenza da fatti di servizio.
6.2. L’istanza di aggravamento presentata dall’appellato in data 1° giugno 2005 imponeva all’Amministrazione unicamente di valutare l’aggravamento dell’infermità ai fini della richiesta di equo indennizzo, mediante l’emissione di un ulteriore provvedimento di liquidazione; sicché non potrebbe sostenersi alcuna illegittimità del decreto impugnato, per mancata motivazione su una parte della istanza sottoposta alla valutazione del Ministero competente.
7. Le deduzioni sin qui riepilogate non possono essere condivise.
7.1. In punto di fatto occorre rilevare che con l’istanza datata 1° giugno 2005 l’appellato ha chiesto “che le sopra specificate infermità siano riconosciute contratte in servizio e per causa di servizio ed ascritte alla relativa categoria tabellare di equoindennizzo, con consequenziale liquidazione dello stesso, comprese le patologie per le quali il sottoscritto ha richiesto l’aggravamento”.
Nelle premesse della stessa istanza, il richiedente ha specificato che la patologia “-OMISSIS-” era già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con il precedente verbale della Commissione medica di Bari, mod. AB n. -OMISSIS-del 26 gennaio 1987.
Dunque, diversamente da quanto sostenuto dai Ministeri appellanti, l’istanza del 2005 conteneva una richiesta di accertamento della dipendenza da causa di servizio estesa anche all’aggravamento della patologia “-OMISSIS-“.
7.2. Del contenuto di tale istanza fornisce riscontro il verbale del 29 giugno 2009, dal quale si desume che la Commissione medica si è fatta carico di esaminare anche il profilo dell’accertamento del nesso causale relativo alla “-OMISSIS- -OMISSIS-“, in relazione al quale risulta specificato che la medesima patologia era già stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio (“già di d.c.s.”).
7.3. In punto di diritto, occorre rilevare che, ai sensi degli artt. 1, comma 1, 5 e 14, comma 4, del d.P.R. n. 461/2001 (‘Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio’), l’accertamento dell’eventuale dipendenza da causa di servizio investe ogni ipotesi di “lesioni” o “infermità ” o “aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti”, ponendosi indifferentemente per ciascuna di tali evenienze la necessità di appurarne la riconducibilità eziologica all’espletamento di attività rientranti nelle incombenze d’ufficio del dipendente (Cons. Stato, sez. IV, 27 giugno 2008, n. 3257; Id., sez. VI, 19 dicembre 2005, n. 7174; Id., sez. V, 7 dicembre 2001, n. 6164; Id., sez. IV, 21 novembre 2001, n. 5901).
7.4. Dunque, anche l’aggravamento di una patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio impone di accertare se l’ulteriore peggioramento delle condizioni fisiche del dipendente sia riconducibile alle attività espletate per ragioni di lavoro, potendosi dare il caso (contrario) che la patologia, di cui si deduce l’aggravamento, abbia conosciuta una evoluzione peggiorativa per cause indipendenti dallo svolgimento delle attività d’ufficio o in una fase temporale di interruzione delle stesse.
7.5. Di tanto si trae indiretta conferma sia dal disposto dell’art. 56 del d.P.R. 686/1957 (abrogato dal d.P.R. n. 461/1991), ai sensi del quale in ipotesi di aggravamento sopravvenuto della menomazione della integrità fisica, per la quale sia stato concesso un equo indennizzo, l’impiegato che richieda la revisione dell’indennizzo già concesso deve essere “sottoposto agli accertamenti sanitari previsti per la prima concessione dell’equo indennizzo”; sia dal disposto dell’art. 14, comma 4, del d.P.R. n. 461/1991 (che ha sostituito il citato art. 56), il quale dispone che l’aggravamento, per poter dare luogo a revisione della indennità precedentemente riconosciuta come dovuta a causa di servizio, debba verificarsi nel quinquennio decorrente dalla comunicazione del provvedimento che attribuisce l’indennizzo originario (Cons., Stato, sez. IV, 2 novembre 2004, n. 7079) e che la revisione dell’equo indennizzo debba seguire “le procedure indicate dal presente regolamento”.
7.6. Sotto entrambi i profili menzionati, emerge come l’aggravamento di una precedente patologia già acclarata come dipendente da causa di servizio è equiparabile, sul piano della indagine istruttoria sul nesso eziologico, ad una patologia del tutto nuova e autonoma da altre.
7.7. Per quanto esposto, questo Collegio conviene con la valutazione espressa dal primo giudice in ordine alla illegittimità per carenza di motivazione del decreto impugnato, nella parte in cui non si è basato su una specifica valutazione circa la dipendenza da causa di servizio della patologia indicata dall’appellato in fase di aggravamento.
8. Per quanto esposto, l’appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
9. Stante l’esito del giudizio e la mancata costituzione della parte appellata, nulla si dispone per le spese del secondo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 5654 del 2012, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8, D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità dell’appellato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2018, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Giovanni Pescatore – Consigliere, Estensore
Solveig Cogliani – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere
Luigi Birritteri – Consigliere

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