Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 23 ottobre 2020, n. 6425.
L’accertamento della dipendenza di un’infermità da una causa di servizio ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione privilegiata e la concessione dell’equo indennizzo si riferiscono a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme.
Sentenza 23 ottobre 2020, n. 6425
Data udienza 28 luglio 2020
Tag – parola chiave: Infermità – Causa di servizio – Rapporti non contrattualizzati – Riconoscimento della dipendenza – Pensione privilegiata e concessione equo indennizzo – Presupposti – Distinzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6392 del 2012, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fr. Ma. e As. Ri. Se., domiciliato presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);
contro
il Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, Distretto Militare di Lecce, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce Sezione Terza n. -OMISSIS- resa tra le parti, concernente diniego di riconoscimento di causa di servizio
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 luglio 2020, svolta con modalità telematica, il Cons. Carla Ciuffetti, dati per presenti i difensori delle parti, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante aveva presentato istanza di concessione di equo indennizzo per infermità che sarebbe insorta durante il periodo di servizio militare svolto nel secondo semestre del -OMISSIS-Tale istanza era stata respinta con il decreto n. -OMISSIS-, in data 11 marzo 2004, del Direttore della Divisione n. -OMISSIS- del IV Reparto della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della difesa, adottato in conformità al parere contrario n. -OMISSIS-espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) in data -OMISSIS-.
2. L’interessato impugnava quindi il decreto n. -OMISSIS-/2004 e il parere del CVCS davanti al Tar, chiedendone l’annullamento e l’accertamento del suo diritto alla corresponsione dell’equo indennizzo. Egli deduceva che la Corte dei conti, con sentenza -OMISSIS-, aveva accolto il suo ricorso avverso il provvedimento che aveva respinto la sua istanza di riconoscimento della causa di servizio e di corresponsione della pensione privilegiata per la stessa patologia, a seguito di accertamento dell’Ufficio medico legale, istituito dal Ministero della salute, della dipendenza della malattia da causa di servizio.
3. Il Tar ha respinto il ricorso, anche evidenziando che, in conformità all’indirizzo di questo Consiglio, a quest’ultimo accertamento non poteva attribuirsi alcun rilievo “stante l’autonomia e la indipendenza del procedimento relativo al riconoscimento della pensione privilegiata rispetto a quello per la concessione dell’equo indennizzo”.
4. Con un unico motivo di appello, “error in iudicando, violazione ed errata interpretazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, violazione del principio di unità dell’accertamento, violazione del principio di effettività della tutela, ingiustizia manifesta”, l’interessato deduce l’erroneità della sentenza impugnata per violazione del principio della “unicità dell’accertamento” del fatto di servizio patogenetico e della sussistenza di un nesso causale tra esso e l’infermità riportata, sancito dall’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001 (“il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio”), sulla scorta della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 1996, n. 566, sez. IV, 30 aprile 1999, n. 746 e sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 378), che ha considerato che il riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio deve ritenersi acquisito, anche ai fini dell’equo indennizzo, una volta che sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale della Corte dei Conti che abbia dichiarato il diritto alla pensione privilegiata, in base alla stessa infermità . Perciò, alla luce della sentenza n. -OMISSIS- della Corte dei conti, il Tar avrebbe dovuto accogliere il ricorso.
5. Il Ministero della difesa, costituito in giudizio in data 1 settembre 2017, ha chiesto il rigetto dell’appello.
6. Tanto esposto, il Collegio passa all’esame dell’appello.
Rilevato in fatto che, nella fattispecie in esame, l’accertamento medico in base al quale è stato adottato il provvedimento impugnato in prime cure è intervenuto prima dell’accertamento medico in base al quale la Corte dei conti ha pronunciato la sentenza n. -OMISSIS-, va osservato che, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, dalla quale il Collegio non intende discostarsi, “l’accertamento della dipendenza di un’infermità da una causa di servizio ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione privilegiata e la concessione dell’equo indennizzo si riferiscono a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme” (Cons. Stato, sez. IV, 8 gennaio 2020, n. 142). Perciò, “ai fini della concessione dell’equo indennizzo non assume alcuna rilevanza il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio ad opera della Corte dei conti nel giudizio volto alla liquidazione della pensione privilegiata, stante l’autonomia tra i due procedimenti, ciò in considerazione del fatto che, ai fini della pensione privilegiata l’esame viene portato sul nesso tra l’evento e l’infermità che ne è derivata e di cui bisogna accertare la gravità, mentre nel caso dell’equo indennizzo la verifica ha come oggetto il rapporto tra l’infermità stessa e la menomazione che ne è derivata e per la quale viene chiesto l’indennizzo” (Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2018, n. 3670). Deve quindi concludersi che correttamente il Tar ha respinto il ricorso di prime cure dell’odierno appellante, posto che peraltro non sono stati articolati persuasivamente vizi intrinseci di abbnormità, irragionevolezza, travisamento della determinazione -affidata alla lata discrezionalità tecnica dell’amministrazione procedente- in questa sede impugnata.
7. Pertanto l’appello deve essere respinto in quanto infondato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese del grado di giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2020 convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Fabio Taormina – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Carla Ciuffetti – Consigliere, Estensore
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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