L’abusiva esecuzione di lavori consistenti nel livellamento del terreno

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 17 giugno 2020, n. 18460.

Massima estrapolata:

In tema di tutela paesaggistica, integra il reato di cui all’art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l’abusiva esecuzione, in area paesaggisticamente vincolata, di lavori, consistenti tra l’altro nel livellamento del terreno, essendo soggetto ad autorizzazione ogni intervento modificativo, in virtù del principio, secondo il quale in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, la necessità di preventiva autorizzazione riguarda ogni attività comportante una modificazione dell’assetto territoriale, ivi compresa la conformazione dei luoghi.

Sentenza 17 giugno 2020, n. 18460

Data udienza 9 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Beni culturali ed ambientali – Area paesaggisticamente vincolata – Lavori di livellamento del terreno – Modifica dell’assetto dei luoghi – Rilascio di un’autorizzazione paesaggistica – Necessità – Sequestro preventivo del terreno – Riesame del decreto – Art. 322 c.p.p.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 11/09/2019 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giuseppe Noviello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Di Nardo Marilia, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore, avv. (OMISSIS) che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 1 settembre 2019, il Tribunale di Roma sezione del riesame, adito nell’interesse di (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 322 avverso il provvedimento con cui il gip del medesimo tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di un terreno, confermava l’ordinanza impugnata.
2. Avverso la pronuncia del tribunale della cautela propone ricorso per cassazione (OMISSIS) mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione.
3. Deduce i vizi di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c) per violazione del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, atteso che le opere realizzate e volte a rendere pianeggiante il terreno sequestrato non avrebbero dato luogo ad alcun mutamento del territorio, ma ad una mera sistemazione di un terreno agricolo, cosi’ da non richiedere alcuna previa autorizzazione e da non dar luogo ad alcuna violazione del testo unico sull’urbanistica.
Quanto alla realizzata recinzione, attese le ridotte dimensioni e l’utilizzo di materiali di scarso impatto visivo, essa non richiederebbe alcun titolo abilitativo, trattandosi soltanto di una manifestazione del diritto di proprieta’ e di una attivita’ edilizia libera.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si premette che il sequestro e’ stato disposto e quindi confermato dal tribunale solo in relazione al reato ex Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181. Correttamente il tribunale ha rilevato la riconducibilita’ dell’intervento nell’ambito di una modifica dei luoghi richiedente, in area vincolata, il rilascio di un’autorizzazione paesaggistica, sottolineando come da apposita verifica tecnica – cui la difesa ha solo opposto una personale diversa qualificazione di quanto realizzato, cosi’ proponendo una mera rivalutazione del merito, in questa sede inammissibile sia emerso un livellamento del terreno piuttosto che una mera ripulitura.
Il collegio della cautela ha in tal modo fatto applicazione del principio per cui, integra il reato di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1, l’abusiva esecuzione, in area paesaggisticamente vincolata, di lavori, consistenti tra l’altro nel livellamento del terreno, essendo soggetto ad autorizzazione ogni intervento modificativo come quello in esame (Sez. 3, n. 43863 del 14/10/2009 Rv. 245268 – 01 Manzoni).
Tanto in virtu’ del principio, persistente anche alla luce della disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, secondo il quale in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, la necessita’ di preventiva autorizzazione riguarda ogni attivita’ comportante una modificazione dell’assetto territoriale, ivi compresa la conformazione dei luoghi. (Sez. 3, n. 1172 del 10/12/2001 (dep. 14/01/2002) Rv. 220855 – 01 Totaro). Non implicano invero una modifica dell’assetto dei luoghi i soli interventi che il legislatore ha espressamente sottratto al previo regime autorizzativo in area vincolata, anche attraverso un eventuale giudizio postumo di compatibilita’ paesaggistica, quali quelli di cui all’articolo 181, comma 1 ter del Decreto Legislativo citato e consistenti:
– a) in lavori, realizzati in assenza o difformita’ dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) nell’impiego di materiali in difformita’ dall’autorizzazione paesaggistica;
c) nei lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 3.
Riguardo alla contestata recinzione inoltre, opera il medesimo principio sopra indicato, avente riguardo alla rilevanza dell’opera sotto il profilo del mutamento dello stato dei luoghi, da valutarsi anche evitando ogni inammissibile frammentazione degli interventi in esame, tra loro in realta’ correlati. Cosicche’ la complessiva realizzazione, nel contesto di una piu’ organica modifica dell’assetto territoriale riguardante le quote dell’area interessata, di una recinzione costruita mediante paletti alti 2 metri e rete metallica per circa 20 metri integra una alterazione significativa, richiedente anch’essa il rilascio della autorizzazione paesaggistica (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 39355 del 12/10/2006 Rv. 235463 01 Cocchi).
2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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