La violazione delle norme dettate in tema di nomina del perito

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 8 luglio 2020, n. 20299.

Massima estrapolata:

La violazione delle norme dettate in tema di nomina del perito non determina l’inutilizzabilità della perizia, né può essere valorizzata, in sé, come vizio della motivazione della sentenza, ma può integrare una nullità deducibile nei termini di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui la difesa aveva omesso di proporre tempestivamente censure in merito alle modalità di scelta degli esperti nominati in affiancamento per l’integrazione della perizia nel giudizio di rinvio).

Sentenza 8 luglio 2020, n. 20299

Data udienza 25 maggio 2020

Tag – parola chiave: REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITA’ INDIVIDUALE – OMICIDIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. SCARLINI Enrico V.S. – Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – rel. Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PICARDI ANTONIETTA che ha concluso per il per il rigetto del ricorso
Uditi i difensori delle parti civili:
L’avv. (OMISSIS), sia in proprio che in qualita’ di sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS), si riporta alla memoria gia’ depositata in cancelleria in data 2.2.2020. Conclude per l’inammissibilita’, in subordine per il rigetto cosi’ come da conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese;
L’avv. (OMISSIS) conclude cosi’ come da conclusioni che deposita unitamente alla nota spese. Patrocinio a spese dello Stato;
L’avv. (OMISSIS) conclude cosi come da conclusioni che deposita unitamente alla nota spese. In allegato decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
L’avv. (OMISSIS) deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. La Vicenda portata all’esame di questa Corte concerne l’omicidio di (OMISSIS), uccisa dall’imputato, che era anche marito della vittima, in data 16 marzo 2014 con plurimi colpi di martello alla testa, nella cucina dell’abitazione coniugale. All’epoca, la coppia era in fase di separazione per decisione della donna, non accettata dal marito. Per questo fatto l’imputato, reo confesso, e’ stato condannato, in primo e secondo grado, dalla Corte d’assise di Frosinone e, poi, dalla Corte d’assise d’appello di Roma, alla pena di anni ventidue di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge.
Il processo perviene all’udienza odierna dopo che la Corte di Cassazione, con sentenza del 3 dicembre 2018, ha annullato la prima decisone d’appello emessa l’11 gennaio 2018 – per vizio di motivazione in ordine al profilo della imputabilita’. Secondo il giudice di legittimita’, infatti, la sentenza di merito aveva escluso qualsiasi vizio della volonta’ con motivazione inadeguata, perche’ non aveva tenuto conto delle osservazioni dei consulenti di parte e non aveva spiegato le ragioni per cui il contrasto tra gli esperti era stato risolto a favore della piena imputabilita’, sostenuta dal perito – Dott. (OMISSIS) – nominato dal primo giudice. Quest’ultimo, infatti, pur non negando che (OMISSIS) fosse affetto da un disturbo della personalita’ (depressione), aveva escluso che ne fosse rimasta influenzata la capacita’ di intendere e di volere; i consulenti di parte, invece, si erano pronunciati per una situazione di totale “black out” della coscienza al momento del fatto, conseguente alle patologie psichiatriche da cui (OMISSIS) sarebbe affetto (disturbo dell’adattamento con connotazioni di ansia e umore depresso; sindrome di Gaslighting; disturbo depressivo maggiore). A giudizio della Corte di Cassazione, inoltre, non era stata pienamente affrontata e risolta dal giudice d’appello la questione relativa alla necessita’ o all’opportunita’ di un rinnovo delle attivita’ peritali.
2. La Corte d’assise d’appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, ha confermato la decisione impugnata, dopo aver integrato la perizia, originariamente effettuata, con l’affiancamento al Dott. (OMISSIS) del Dott. (OMISSIS), psichiatra esperto di dinamiche familiari, e del Dott. (OMISSIS), medico legale in servizio al policlinico Gemelli. La Corte d’assise d’appello di Roma, aderendo alle conclusioni formulate dai periti, ha nuovamente rigettato tutte le doglianze difensive, parlando, in relazione alla patologia da (OMISSIS) e’ affetto, di “disturbo ossessivo compulsivo”, o “disturbo della personalita’ ossessiva”, comportante una moderata compromissione delle facolta’ cognitive e volitive e tale, quindi, da escludere una significativa diminuzione della imputabilita’. Tanto, nonostante fossero presenti nell’imputato, al momento del fatto, sintomi di depressione, insufficienti, pero’, a consentire una diagnosi di disturbo depressivo maggiore con influenza sul pensiero.
3. Contro la sentenza suddetta hanno proposto nuovamente ricorso per Cassazione i difensori dell’imputato, avvalendosi di dieci motivi, tutti incentrati sulla violazione di legge e il vizio di motivazione.
3.1. Col primo motivo lamentano la violazione degli articoli 36 e 37 c.p.p. – a cui ricollegano la nullita’ della sentenza – per il fatto che il presidente del collegio giudicante aveva, all’udienza del 28 gennaio 2019, anticipato il proprio personale giudizio sulla imputabilita’ di (OMISSIS), asserendo che il concetto di capacita’ di intendere e di volere, formulato dal codice penale, e’ mutuato “forse troppo dalla filosofia tomistica medioevale” e di non aver mai visto, nella sua quarantennale esperienza in magistratura, situazioni in cui “quello (id est, l’imputato) non si rende conto di quello che sta facendo”. Inoltre, per aver dichiarato di essere “veramente infastidito, offeso, offeso, profondamente offeso” per cio’ che i consulenti di parte avevano scritto all’indirizzo dei periti nominati dalla Corte. Aggiungono di non aver potuto ricusare, sul momento, il giudice suddetto per l’indisponibilita’ del verbale di udienza del 28 gennaio, presente agli atti solo in forma riassuntiva (le trascrizioni era state depositate solo successivamente al 29 gennaio 2019, giorno fissato per la discussione).
3.2. Col secondo motivo lamentano la violazione egli articoli 134-140-141 c.p.p. per il fatto che i verbali di udienza erano stati redatti in forma riassuntiva, nonostante la complessita’ del processo e le problematiche, di notevole rilievo, in esso insorte e dibattute. Sottolineano che la difesa non era mai stata interpellata sul punto.
3.3. Col terzo motivo lamentano la violazione degli articoli 125 e 627 c.p.p. per il fatto che, contrariamente al dictum del giudice rescindente e alle richiesta della difesa, era mancata la rinnovazione della perizia sulla capacita’ di intendere e di volere dell’imputato, avendo la Corte di merito disposto solo la sua “integrazione” ad opera di altri due professionisti. Si dolgono, inoltre, del fatto che la Corte d’assise d’appello di Roma aveva irritualmente chiesto al Dott. (OMISSIS), all’udienza del 15/7/2019, di “spiegare il metodo utilizzato e se ritenga necessario altri approfondimenti”.
3.4. Col quarto motivo censurano – sotto plurimi profili di diritto e sotto il profilo motivazionale – la scelta, da parte della Corte di merito, dei periti (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ la decisone dei periti di non astenersi, nonostante l’esplicita sollecitazione formulata dalla difesa, in considerazione del fatto che (OMISSIS) “poteva essere contaminato, nello svolgimento dell’incarico ricevuto, da rapporti di stretta collaborazione nonche’ di amicizia con i consulenti (OMISSIS) e Giannini e con la parte civile Volpini”. Quanto a (OMISSIS), l’obbligo di astensione derivava dal fatto che aveva gia’ espresso il suo giudizio sulla imputabilita’ di (OMISSIS) e dal fatto che – “secondo la interpretazione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione” – non aveva correttamente operato. L’obbligo di astensione derivava, per (OMISSIS), anche dalla sua qualifica professionale (e’ uno psichiatra specializzato in neuropsichiatria infantile e terapia familiare), sicche’ non era in grado di garantire – nella materia dell’imputabilita’ – “una valida autonoma dialettica”. Dialettica che nemmeno l’altro perito nominato dalla Corte ( (OMISSIS)) era in grado di assicurare, essendo esperto di medicina legale, laddove la ricostruzione necroscopica era gia’ avvenuta e non era stata censurata dalla Suprema Corte.
Da qui, secondo i difensori, l’incompatibilita’ dei periti e la nullita’ dell’ordinanza del 13/1/2020, con cui era stata rigettata la richiesta di revoca dei periti, nonche’ della sentenza.
3.5. Col quinto motivo lamentano plurime violazioni di legge e vizio motivazionale in relazione all’ordinanza del 13/1/2020, seconda parte, con la quale era stata esclusa la possibilita’ che i consulenti tecnici di parte potessero essere esaminati, ed esprimessero il loro parere, dopo l’audizione dei periti d’ufficio, tanto piu’ che la Corte di merito non aveva censurato il comportamento tenuto da questi ultimi nel corso delle operazioni peritali, allorche’ non avevano permesso ai consulenti di interloquire “sulle problematiche del caso” e non avevano dato loro comunicazione delle conclusioni cui erano pervenuti, provvedendo a depositare l’elaborato peritale solo il giorno dell’udienza (13/1/2020). Lamentano altresi’ che all’udienza del 28/1/2020 (a cui era stata rinviata quella del 13/1/2020 per consentire alle parti di prendere visione dell’elaborato peritale) il presidente del collegio giudicante abbia nuovamente escluso che i consulenti della difesa potessero essere esaminati dalle parti ed abbia manifestato fastidio nei confronti nei loro confronti. Infine, si dolgono del fatto che la Corte non abbia dato neppure lettura delle osservazioni contenute negli scritti dei consulenti, regolarmente versati in atti.
3.6. Col sesto motivo deducono “la nullita’ della perizia d’ufficio del prof. (OMISSIS)”, per lo stesso motivo esposto al punto precedente (non era stata data possibilita’ ai consulenti della difesa “di testimoniare al fine di far conoscere al Giudice anche un’altra versione dei fatti e un ulteriore parere medico/psichiatrico”, in violazione di plurime norme di legge ordinaria, costituzionale e convenzionale e del diritto di difesa). Con lo stesso motivo lamentano che il collegio peritale non avesse ancora depositato, fino all’11 gennaio 2020, l’elaborato peritale, nonostante i termini ad essi concessi fossero scaduti il 7 gennaio.
3.7. Col settimo motivo lamentano la violazione dell’articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 192 c.p.p., comma 1, articoli 603 e 546 c.p.p. in relazione agli articoli 88 e 89 c.p., nonche’ la manifesta illogicita’ della motivazione concernente “l’accertamento dei fatti e delle responsabilita’”. Premesso che i periti nominati dalla Corte d’assise d’appello “difettano nella loro motivazione di assenza totale di formazione cognitiva forense in relazione al caso in esame”; che “non hanno aggiunto osservazioni nuove rispetto al quid pluris richiesto in maniera precisa, con relative indicazioni, dalla Suprema Corte al Giudice del rinvio”; che non hanno tenuto conto di tutti gli elementi, emersi dall’istruttoria, per la formazione del giudizio (documentazione; testimonianze; “parere pro veritate” del Dott. (OMISSIS), “che ha una valenza superiore a qualsiasi perizia sotto un profilo deontologico, scientifico e clinico”), ne’ delle consulenze della difesa, lamentano che i periti abbiano inopinatamente e irragionevolmente deprivato di “importanza” e di “valenza psichiatrica” gli argomenti della Dott.ssa (OMISSIS), che aveva visitato l’imputato cinque e due giorni prima del tragico evento e gli aveva prescritto una blanda terapia farmacologica (a base di antidepressivi) perche’ non aveva avuto il tempo di effettuare una diagnosi piu’ precisa e piu’ completa; questo non toglie, pero’, che la suddetta Dott.ssa nutrisse piu’ che un semplice dubbio sulle reali condizioni psichiche di (OMISSIS), tant’e’ che gli aveva dato appuntamento per una terza visita, al fine di monitorare la terapia. I periti non hanno tenuto conto, inoltre, “della difficolta’ diagnostica al cospetto della quale la Dott.ssa (OMISSIS) si e’ venuta a trovare”; vale a dire, il fatto che (OMISSIS) era, per la (OMISSIS), un paziente sconosciuto; che era restio a farsi visitare ed ammettere di avere disturbi psichici, oltre che convinto di essere vittima di persecuzione e di manipolazione psicologica ad opera della moglie. Quanto alla Corte d’assise d’appello, non ha considerato che proprio i periti da essa nominati hanno descritto il (OMISSIS) privo di empatia e della “capacita’ di ragionamento contro fattuale” (vale a dire, della capacita’ di “fare altrimenti” – rispetto alle proprie personali convinzioni – nelle situazioni di vita in cui si trova coinvolto); il che avrebbe dovuto indurre la Corte a concludere per l’incapacita’ di intendere e di volere del soggetto, dal momento che il concetto di infermita’ psichica comprende non solo’ le psicosi organiche, ma anche altri disturbi morbosi dell’attivita’ psichica, come le psicopatie, le nevrosi, i disturbi dell’affettivita’, il narcisismo. “E utile ricordare”, concludono i difensori, che “nel cluster B sono presenti nel (OMISSIS) il disturbo istrionico, il disturbo narcisistico, che la Corte non ha osservato e non ha tenuto conto nella sua motivazione, oltre i punteggi significativi della scala di isteria, somatizzazione, depressione, deviazione psicopatica, elementi tutti che contribuiscono alla tendenza a passare all’atto (acting out) proprio nei periodi di depressione del tono dell’umore”. Cosi’ come e’ utile ricordare che la “velocita’ di deplezione dell’umore” non e’ il sintomo di una semplice sindrome ansiosa depressiva, bensi’ della insorgenza di una depressione maggiore, e che la “persecutorieta’ e sintomo incontrovertibile psicotico”, e cosi’ pure la ruminazione; che la paranoia e’ una condizione psicotica che condiziona l’ideazione e l’affettivita’ e induce l’individuo a isolarsi. Infatti, concludono, sia la dottrina che la giurisprudenza piu’ recenti insegnano che “lo stato patologico puo’ caratterizzare non solo le malattie (fisiche e mentali), in senso stretto, che incidono sui processi intellettivi e volitivi della persona, ma anche le anomalie psichiche” non classificabili secondo precisi schemi nosografici.
3.8. Con. l’ottavo motivo lamentano la mancata applicazione dell’articolo 42 c.p., resa doverosa, a loro giudizio, dall’alterazione dello stato di coscienza in cui, secondo gli stessi periti del Giudice, (OMISSIS) si trovava al momento del fatto. Tanto vorrebbe dire, infatti, che (OMISSIS) era stato vittima di impulsi inconsci, che avrebbero sopraffatto l’Io cosciente (si sarebbe trattato di un tipico caso di “discontrollo episodico”).
3.9. Col nono motivo lamentano un’assenza di motivazione in ordine alla richiesta, avanzata dalla difesa, di riconoscimento delle attenuanti generiche con carattere di prevalenza sulle aggravanti.
3.10. Col decimo motivo si dolgono della commisurazione della pena, avvenuta, a loro giudizio, in violazione degli articoli 132 e 133 c.p. e con motivazione viziata, in quanto, secondo i difensori, il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche – concesse all’imputato – e l’aggravante del rapporto di coniugio avrebbe dovuto comportare la pena di anni ventuno di reclusione, per un semplice calcolo matematico, per il “clima in cui viveva (OMISSIS) nel proprio quotidiano” (versava in una situazione di “breakdown psicologico” ed era affetto dalle patologie evidenziate col settimo motivo), per la resipiscenza da lui mostrata collaborando con la giustizia e attivandosi per il risarcimento del danno.
4. Con memoria depositata nella cancelleria di questa Corte il 28 febbraio 2020 le parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), personalmente e nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), hanno dedotto l’inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile, perche’ manifestamente infondati sono tutti i motivi proposti. Cio’ per le ragioni di seguito esposte (l’ordine di trattazione segue quello di esposizione).
1. Non e’ esatto affermare che il presidente del collegio giudicante abbia – prima della pronuncia della sentenza – manifestato il proprio anticipato giudizio sulla responsabilita’ di (OMISSIS). Il presidente della Corte della Corte d’assise d’appello ha – liberamente esternando – fatto alcune riflessioni sul concetto di imputabilita’, sulla sua origine storica e sulla conformazione ad esso data dal legislatore del 1930, ma nulla ha detto sulla imputabilita’ di (OMISSIS) in ordine al reato a lui attribuito, com’e’ reso evidente dallo stesso tenore delle esternazioni riportate in ricorso. Ancora, il presidente del collegio giudicante ha – forse inopportunamente – asserito (stando, anche in questo caso, al tenore delle esternazioni riportate in ricorso) di non aver mai visto, nella sua quarantennale esperienza in magistratura, casi di incapacita’ di intendere; ma cio’ non toglie che potesse “vedere”, nel caso specifico, cio’ che non aveva visto fin’allora. Infine, il presidente suddetto si e’ dichiarato infastidito per cio’ che i consulenti di parte avevano scritto all’indirizzo dei periti d’ufficio, ma cio’ non costituisce espressione di un giudizio sulla imputabilita’ di (OMISSIS), bensi’ di un giudizio sulla correttezza espressiva dei consulenti (peraltro, non e’ nemmeno dato sapere se il “fastidio” del Presidente fosse giustificato o meno, non essendo stato chiarito cosa i consulenti abbia asserito nei loro scritti e stanty. gli obblighi deontologici che gravano su tutti i professionisti chiamati a collaborare nel processo, tra cui l’obbligo di rispettare – seppur criticandoli – il pensiero e le opinioni altrui). In ogni caso – e conclusivamente – si rileva che l’imputato non ha, ne’ personalmente, ne’ attraverso i difensori, ricusato il giudicante: il che rende irrilevanti tutte le doglianze sollevate sul punto, dal momento che il solo mezzo predisposto dall’ordinamento – per rimediare alla prevenzione del giudice e’ quello della ricusazione, a nulla rilevando che le parti non disponessero, sul momento, delle trascrizioni dell’udienza, giacche’ – presenti alla stessa – avevano assistito alle esternazioni di cui si dolgono e avrebbero potuto farle valere giudiziariamente.
2. La stesura in forma riassuntiva dei verbali d’udienza e’ prevista espressamente dall’articolo 134 c.p.p., il quale prescrive che, laddove sia adottata siffatta formula di verbalizzazione, sia effettuata la riproduzione fonografica. Nessuna nullita’ e’ ricollegabile, pertanto, a tale modus procedendi, quale che sia la complessita’ del procedimento, trattandosi di una modalita’ prevista dall’ordinamento. Tanto, a prescindere dal fatto che le nullita’ costituiscono un numero chiuso e non sono estensibili a piacimento, e a prescindere dal fatto che non risultano richieste – provenienti dalla difesa – di differenti verbalizzazioni. A nulla rileva, infine, che la difesa – circostanza rimarcata da quest’ultima – non sia stata interpellata sul punto.
3. La lettura della sentenza rescindente rivela, in maniera inequivocabile, che non era stato imposta al giudice del rescissorio la rinnovazione della perizia. A pag. 13 era stato censurato il fatto che, a fronte delle precise osservazioni dei consulenti di parte privata, non era stata “pienamente affrontata e risolta dal giudice d’appello, con argomentazioni persuasive, la questione relativa alla necessita’ o all’opportunita’ di un rinnovo delle attivita’ peritali”. Non era stata richiesta, quindi, una nuova perizia, ne’ la nomina di altro perito, ma solo evidenziata la necessita’ di un approfondimento della tematica in questione, alla luce delle osservazioni difensive. Cosa che e’ stata ampiamente fatta, con la nomina di altri due periti e la rinnovazione delle operazioni peritali (sia che si debba parlare, a fronte di tale modus procedendi, di nuova perizia, sia che si debba parlare di rinnovazione o integrazione della perizia). Pienamente legittima e’ stata la sollecitazione rivolta al Dott. (OMISSIS), all’udienza del 15/7/2019, di “spiegare il metodo utilizzato e se ritenga necessario altri approfondimenti”.
4. La scelta – da parte del Giudice – dei periti e’ sindacabile dalle parti allorche’ sia totalmente eccentrica rispetto alla materia da investigare, sicche’ egli non dia adeguate garanzie in ordine al corretto espletamento dell’incarico, oppure allorche’ il perito versi in una delle situazioni di incapacita’ o incompatibilita’ previste dall’articolo 222 c.p.p.. Nessuna di dette situazioni si e’ verificata nella specie, giacche’ i periti (tutti) sono stati scelti tra gli iscritti negli appositi albi e nessuna situazione di incompatibilita’ o incapacita’, normativamente prevista, e’ stata dedotta dal ricorrente. Quanto alle critiche sviluppate in ricorso, si rileva quanto segue.
a) I rapporti di stretta collaborazione, nonche’ di amicizia, di (OMISSIS) con i consulenti (OMISSIS) e (OMISSIS) e con la parte civile Volpini non costituiscono motivo di incompatibilita’ o di incapacita’, sia perche’ non sono previsti dalla legge, sia perche’ la realta’ dei rapporti personali – tra i soggetti in questione – e’ solo assertivamente dedotta, sia perche’ il giudizio di un professionista va apprezzato per la sua coerenza, pertinenza e profondita’ e non per le relazioni che il professionista intrattiene con gli altri esponenti della professione.
b) La Corte di Cassazione non aveva affatto censurato – contrariamente all’opinione del ricorrente – la perizia o la condotta del Dott. (OMISSIS), bensi’ la condotta del Giudicante, che non aveva tenuto conto degli argomenti desumibili dalle consulenze di parte. Nessuna nullita’ della perizia e’ mai stata – pertanto affermata giudizialmente. Il Dott. (OMISSIS) poteva, quindi, legittimamente operare, in sinergia con i nuovi periti, per integrare la precedente perizia, o per collaborare all’espressione di un nuovo giudizio sulla imputabilita’ di (OMISSIS).
c) Il Dott. (OMISSIS) e’ – come ricordato dal ricorrente – uno psichiatra specializzato in neuropsichiatria infantile e terapia familiare, iscritto nell’apposito albo dei periti psichiatrici, sicche’ era – contrariamente all’opinione del ricorrente – in grado di garantire – nella materia dell’imputabilita’ – “una valida autonoma dialettica”. L’albo dei periti – previsto dall’articolo 67 disp. att. c.p.p. – e’ infatti diviso in categorie, tra cui quella degli psichiatri, senza ulteriori distinzioni, sicche’ ogni iscritto all’albo, nella suddetta categoria, e’ in condizione di cooperare all’accertamento dell’imputabilita’.
d) Il Dott. (OMISSIS) (specializzato in medicina legale) e’ stato affiancato a periti psichiatrici affinche’ cooperasse con costoro nell’accertamento dell’imputabilita’, a nulla rilevando che la “ricostruzione necroscopica” fosse gia’ stata effettuata e non fosse stata censurata dalla Suprema Corte. L’apporto del medico legale conserva una sua validita’, e una sua ragion d’essere, anche nella materia che ci occupa per la migliore conoscenza che – generalmente – i medici legali hanno delle dinamiche processuali e degli aspetti legali della imputabilita’.
e) Conclusivamente, poi, va riaffermato che la (eventuale) violazione delle norme sulla nomina del perito non determina l’inutilizzabilita’ della perizia, ne’ puo’ essere valorizzata, in se’, come vizio della motivazione della sentenza, ma puo’ integrare una nullita’ deducibile nei termini di cui all’articolo 182 c.p.p., comma 2, (Cass. n. 39235 del 4/7/2013, rv 257030-01). Termini che non sono stati, nella specie, rispettati, dal momento che nessuna osservazione hanno fatto i difensori al momento della nomina, salvo dolersene allorche’ hanno compreso che anche i nuovi periti non erano disposti ad avallare la loro tesi.
5. Il ritardo nel deposito dell’elaborato peritale (quando e’ richiesto dalle circostanze o disposta dal Giudice) non determina nessuna nullita’, trattandosi di termine ordinatorio che rileva solo per l’apprezzamento della solerzia del perito e per l’eventuale sua sostituzione. Nella specie, il modestissimo ritardo (quattro giorni) nel deposito della perizia non assume rilievo alcuno, nemmeno per la salvaguardia dei diritti della difesa, che e’ stata assicurata dal rinvio dell’udienza del 13 gennaio 2020 proprio per consentire alle parti di prendere visione dell’elaborato in questione.
Certamente errata, invece, e’ la decisione della Corte d’assise d’appello (o meglio, del suo presidente, visto che nemmeno il ricorrente parla di una formale decisione della Corte) di inibire l’esame dei consulenti di parte, dopo l’esame dei periti. Invero, in tema di perizia, il giudice, dopo l’esame del perito, e’ tenuto ad integrare il contraddittorio con l’esame del consulente tecnico dell’imputato qualora questi – come nella specie – abbia assunto iniziative di sollecitazione e di contestazione rispetto all’attivita’ peritale ed ai relativi esiti (cass. n. 54492 del 5/4/2017, rv 271899-01). Nemmeno quest’errore puo’ condurre, pero’, all’annullamento della decisione impugnata, dal momento che non risulta sul punto formulata – e nemmeno dedotta, peraltro – una tempestiva eccezione. Si tratta, infatti, di una nullita’ di carattere generale, diversa da quelle elencate nell’articolo 179 c.p.p., sicche’ andava dedotta dalla parte presente in udienza prima del suo compimento, ovvero, se cio’ non fosse stato possibile, immediatamente dopo (articolo 182 c.p.p.). Nella specie, non solo la nullita’ era stata anticipata dal presidente del collegio con le sue esternazioni (sicche’ poteva essere eccepita subito), ma fino alla fine dell’udienza e fino alla pronuncia della sentenza d’appello non risultano formulate eccezioni di sorta. Lo stesso dicasi per la mancata lettura, da parte del presidente, delle osservazioni contenute negli scritti dei consulenti di parte.
Sono manifestamente infondati, quindi, anche il quinto e il sesto motivo di ricorso, che attengono alla medesima problematica.
6. Il settimo motivo, attinente al merito della questione, e’ inammissibile perche’ versato interamente in fatto e perche’ nessuna illogicita’ o carenza argomentativa e’ dato riscontrare nella motivazione della Corte. Prescindendo dalle irrituali e gratuite osservazioni della difesa sulla “formazione cognitiva forense” dei periti nominati dal giudicante, ovvero sulla valenza dei “pareri pro-veritate” espressi da consulenti di parte, va ribadito che, in tema di perizia psichiatrica, qualora le conclusioni dei periti siano insanabilmente divergenti, il controllo di legittimita’ sulla motivazione del provvedimento concernente la capacita’ di intendere e di volere deve necessariamente riguardare i criteri che hanno determinato la scelta tra le opposte tesi scientifiche; il che equivale a verificare se il giudice del merito abbia dato congrua ragione della scelta e si sia soffermato sulla tesi che ha creduto di non dovere seguire e, nell’effettuare tale operazione, abbia tenuto costantemente presenti le altre risultanze processuali e abbia con queste confrontato le tesi recepite (cass. n. 686 del 3/12/2013, rv 257965-01). Tanto e’ concretamente avvenuto nella specie, avendo la Corte di merito ampiamente spiegato perche’ (OMISSIS), in servizio all’aeronautica militare fino al delitto, aveva potuto regolarmente espletare il servizio cui era addetto, senza mai dare segni di squilibrio o di patologie psichiatriche invalidanti; perche’ (OMISSIS) non aveva mai avuto bisogno, fino a pochi giorni prima del delitto, di rivolgersi a specialisti della mente per mettere ordine nei suoi impulsi o nei suoi pensieri (non sono stati acquisiti, infatti nemmeno su indicazione della difesa e dei suoi consulenti, dati anamnestici precisi, a parte quelli relativi ad un paio di episodi ansioso-depressivi “trattati in un modo a dir poco banale”: pag. 17); perche’ sia prima che dopo il delitto (OMISSIS) era stato presente a se’ stesso, avendo scelto, prima del delitto, di dormire in luogo diverso rispetto a quello della moglie per il timore di una sua reazione inconsulta dinanzi alla provocazioni di quest’ultima ed essendosi costituito subito dopo il delitto, proprio per la consapevolezza della enormita’ del gesto e delle sue implicazioni giudiziarie. Sotto altro profilo va poi rilevato che la Corte di merito non si e’ sottratta all’esame degli elementi addotti dalla difesa, rappresentati, fondamentalmente, dalle dichiarazioni della Dott.ssa (OMISSIS) – a cui (OMISSIS) si era rivolto pochi giorni prima del delitto – e dalle testimonianze dei conoscenti dell’imputato, per rimarcare che ne’ la Dott.ssa (OMISSIS) ne’ i testi comuni (i non professionisti) hanno fornito un quadro dissonante rispetto a quello dei periti d’ufficio, essendosi (OMISSIS) limitata a raccogliere una anamnesi – peraltro negativa – e a prescrivere un farmaco anti-depressivo, mentre i testi hanno parlato di disagio, agitazione, preoccupazione, tensione notati in (OMISSIS) nel periodo antecedente il delitto. Il che significa che tutti hanno rilevato in (OMISSIS) segni di sofferenza collegati alla particolare situazione creata dalla volonta’, di separazione della moglie, ma nessun segno di “malattia” mentale, idoneo a incidere sulla imputabilita’. A nulla vale, pertanto, insistere sugli scarsi e non qualificati segni di squilibrio individuati dal teste (OMISSIS) e dai consulenti di parte, ne’ negati dai periti, giacche’ il percorso – fatto dalla difesa, per costruire, su di essi, un quadro psicotico giuridicamente rilevante – e’ effettivamente privo, come rimarcato dal giudicante, di elementi fattuali eziologicamente conducenti verso l’ipotesi prospettata, atteso che tale caratteristica non hanno ne’ la “ruminazione”, ne’ la “velocita’ di deplezione dell’umore”, ne’ l’assenza di “empatia” notate dagli esperti e soverchiamente valorizzate dalla difesa. Trattasi, infatti, di disturbi della personalita’ – nemmeno tanto rari – che possono spiegare l’atteggiamento di (OMISSIS) rispetto alla crisi coniugale, ma non forniscono materia per dedurne l’ottundimento della coscienza e la paralisi della volonta’, necessari per formulare un giudizio di incapacita’ di intendere e di volere al momento del fatto.
7. Le stesse considerazioni sopra svolte rendono pienamente legittima, e motivatamente esclusa, l’applicazione dell’articolo 42 c.p., atteso che, esclusa l’operativita’ di patologie psichiatriche invalidanti, non residuano margini per affermare che sia mancata – in (OMISSIS) – la coscienza e volonta’ del fatto. Le disquisizioni della difesa sul punto sono, infatti, puramente teoriche e astratte, perche’ prive di qualsiasi addentellato al caso specifico, se non per la riproposizione pedissequa delle meditazioni contenute nelle consulenze della propria parte, aventi anch’esse le medesime caratteristiche.
8. La comparazione tra circostanze rappresenta un compito specifico del giudice di merito le cui valutazioni, ove effettuate – come nella specie – nel rispetto dei criteri della logica e tenendo conto degli elementi di valutazione stabiliti dall’articolo 133 c.p., non sono suscettibili di contestazione in sede di legittimita’. I giudici hanno tenuto della gravita’ del fatto, posto in essere quando i figli della coppia erano in casa ed ebbero, pertanto, la sventura di osservare il corpo martoriato della madre, mentre gli elementi astrattamente favorevoli all’imputato (praticamente, la prostrazione conseguente alla constatazione della irreversibilita’ della crisi coniugale) sono stati valorizzati per la concessione delle attenuanti generiche. Tanto basta per esprimere un giudizio di piena adeguatezza della motivazione contestata.
9. Nessuna violazione di legge caratterizza la commisurazione della pena, attestata su livelli leggermente superiori al minimo edittale sulla base di argomenti nemmeno presi in considerazione dalla difesa. Nulla e’ dato comprendere circa i motivi per cui il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche – concesse all’imputato – e l’aggravante del rapporto di coniugio avrebbe dovuto comportare – secondo il ricorrente – la pena di anni ventuno di reclusione, “per un semplice calcolo matematico”, atteso che il calcolo matematico, effettuato dalla Corte d’assise d’appello, e’ ben compatibile con il risultato contestato. Per il resto, le deduzioni difensive sono ripetitive di quanto gia’ sostenuto sotto il profilo della imputabilita’ e inidonee, per gli stesi motivi, a invalidare il giudizio sulla pena.
10. All’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati all’irritualita’ dell’impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000), al versamento alla Cassa delle Ammende della sanzione pecuniaria che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare in 3.000 Euro. L’imputato va anche condannato alla rifusione delle spese di parte civile, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende, nonche’ alla rifusione in favore delle parti civili rappresentate dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS) da liquidarsi dal giudice di merito con distrazione a favore dell’Erario e in favore delle parti civili rappresentate dagli avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che liquida per ciascuna di esse in Euro 3.500, oltre accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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