La violazione dell’articolo 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 27 settembre 2018, n. 23184.

La massima estrapolata:

La violazione dell’articolo 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioe’ attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole della scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’articolo 115 c.p.c., e’ necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioe’ abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioe’ dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioe’ giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte, invece, di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, mentre detta violazione non si puo’ ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivita’ consentita dal paradigma dell’articolo 116 c.p.c. che, non a caso, e’ rubricato “valutazione delle prove”.

Ordinanza 27 settembre 2018, n. 23184

Data udienza 4 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2507/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
ROMA CAPITALE, (OMISSIS) in persona del Commissario Straordinario pro tempore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
(OMISSIS) SPA, in persona del Presidente e Amministratore Delegato legale rappresentante pro tempore, Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 7788/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/06/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.



FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio il Comune di Roma e la Societa’ (OMISSIS) S.p.A. perche’ fosse accertato nei loro confronti il diritto di opzione in relazione all’acquisto di un appartamento sito in (OMISSIS), gia’ condotto in locazione dalla madre e moglie degli attori, (OMISSIS).
Gli attori assunsero di essere subentrati nel contratto di locazione, a suo tempo stipulato da (OMISSIS), ai sensi della L. n. 392 del 1978, articolo 6, ed in forza di tale dedotta successione chiesero di esercitare il diritto di opzione previsto dalle leggi sul piano di dismissione del patrimonio immobiliare del Comune di Roma in favore dei locatari. Costituitisi, i convenuti eccepirono l’assenza del presupposto per l’esercizio del diritto, l’assenza cioe’ del requisito dell’abituale convivenza degli attori con la defunta conduttrice quale fondamento della dedotta successione nella qualita’ di conduttori al momento rilevante per l’esercizio dell’opzione.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 15/4/2008, accolse l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di (OMISSIS) S.p.A. e ritenne provata la convivenza dei familiari della conduttrice sulla base delle deposizioni testimoniali rese in giudizio. In forza di tali elementi accolse la domanda, condannando i convenuti alle spese del giudizio. Il Comune di Roma propose appello con atto del 23/9/2008, ritenendo che il Tribunale avesse erroneamente interpretato la norma della L. n. 392 del 1978, articolo 6 e che non avesse correttamente interpretato la documentazione anagrafica e catastale versata in atti, secondo la quale il coniuge della (OMISSIS) aveva altrove la propria residenza, mentre i figli avevano spostato la residenza nell’immobile de quo soltanto nell’imminenza della morte della madre, avvenuta in data 25/7/2000. Rappresento’ altresi’ che i congiunti della (OMISSIS) erano tutti proprietari degli appartamenti nei quali risiedevano o dove avevano avuto la residenza. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 22/12/2014, ha accolto parzialmente l’appello, ritenendo che, indipendentemente dall’attendibilita’ o meno dei testi escussi, gli esiti della prova testimoniale non avevano dimostrato una stabile e abituale convivenza qualificabile come “comunanza di vita” secondo l’interpretazione di questa Corte (oltre a Cass. n. 3251/2008, v. Cass. n. 579/2001) e che sia il marito che i figli della (OMISSIS) risultavano risiedere in diversi immobili, avendo i figli spostato la residenza in (OMISSIS) solo un mese prima della morte della madre, sicche’ era legittimo ritenere che il cambio di residenza fosse solo funzionale al loro subentro nel contratto di locazione a suo tempo sottoscritto dalla conduttrice.
Avverso la sentenza (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi. Roma Capitale e (OMISSIS) S.p.A. resistono con distinti controricorsi, che la seconda sorregge altresi’ con memoria.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e’ inammissibile perche’ chiede, nella sostanza, a questa Corte di rivedere il giudizio sui fatti di causa, cio’ che e’ sempre vietato in sede di legittimita’.
In via preliminare, puo’ osservarsi che il ricorso difetta dei requisiti di specificita’ prescritti dall’articolo 366 c.p.c.: essendo il ricorso per cassazione un mezzo di impugnazione a critica vincolata, il singolo motivo ha una funzione identificativa della censura a pena di inammissibilita’, mentre le censure svolte nel ricorso in esame sono prive di specifica attinenza al decisum dell’impugnata sentenza. I motivi, infatti, non hanno carattere di specificita’, completezza e sicura riferibilita’ alla decisione impugnata.
In via dirimente, il ricorso e’ inammissibile perche’ affronta questioni rimesse al sindacato del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimita’, qual e’ la ricostruzione in fatto dell’esclusione della convivenza degli attuali ricorrenti con la defunta, essenziale per configurare un’ipotesi di successione nel contratto. In base alla riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, e’ ormai consentito il sindacato sulla sola omessa motivazione o sull’insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass., n. 8718 del 27/4/2005; ora: Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014).
Ed al riguardo, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 144 c.c., articolo 2727 c.c. articolo 2728 c.c. e articolo 2729 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5 – violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Il motivo ha ad oggetto il fulcro della vicenda, cioe’ la prova della abituale convivenza tra i ricorrenti e la signora (OMISSIS), quale presupposto per il subentro dei (OMISSIS) nel contratto di locazione relativo all’immobile di (OMISSIS). Ad avviso dei ricorrenti, in ragione di una sorta di “convivenza presunta” con la defunta di cui all’articolo 144 c.c., il Comune di Roma avrebbe avuto l’onere di dimostrare la mancanza della suddetta convivenza mentre la sentenza avrebbe violato le norme sul riparto dell’onere della prova, ponendo a carico dei (OMISSIS) la prova della convivenza. La Corte d’Appello avrebbe omesso di valutare gli elementi di prova forniti in giudizio, specie le prove testimoniali che avevano confermato l’abituale convivenza degli attuali ricorrenti con la defunta (OMISSIS).
Il motivo e’ inammissibile, in quanto la questione della cd. “convivenza presunta”, quand’anche sostenibile nonostante non paia essere stata approfondita in dottrina e in giurisprudenza e a dispetto dei dubbi di non novita’ in questa sede per difetto di puntuale allegazione delle sedi processuali di prospettazione ai giudici del merito, involge piuttosto la ricostruzione in fatto della sussistenza o meno di quella circostanza, requisito della successione nel contratto di locazione e, quindi, fatto costitutivo della pretesa opzione.
Quanto alla prospettata violazione dell’articolo 2697 c.c., essa, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioe’ attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole della scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’articolo 115 c.p.c., e’ necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioe’ abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioe’ dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioe’ giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte, invece, di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, mentre detta violazione non si puo’ ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivita’ consentita dal paradigma dell’articolo 116 c.p.c. che, non a caso, e’ rubricato “valutazione delle prove” (in termini si veda Cass., 3, n. 12916 del 9/4/2015; Cass., U, 5/8/2016 n. 16598).



Infine, non sono di certo superati i limiti di applicazione delle norme in tema di presunzioni, gia’ individuati dalle sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 delle Sezioni Unite di questa Corte: con la conclusione che gli apprezzamenti di fatto rimangono incensurabili in questa sede.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 144, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, articolo 6, comma 1, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. La censura e’ sostanzialmente analoga alla precedente ma declinata, anziche’ con riguardo agli articoli 115 e 116 c.p.c. e agli articoli 144 e 2727 c.c., articoli 2728 e 2729 c.c., in relazione alla L. n. 392 del 1978, articolo 6, comma 1.
I ricorrenti insistono sulla tesi, nuova in questi specifici sensi, secondo la quale il concetto di “residenza familiare presunta” di cui all’articolo 144 c.c., sarebbe ribadito dalla L. n. 392 del 1978, articolo 6, comma 1 e non sarebbe provato nel caso in esame.
Il motivo e’ quindi inammissibile per difetto di specifica idonea indicazione della sede processuale di formulazione della relativa tesi dinanzi al giudice del merito; ma esso sarebbe pure manifestamente infondato – tanto da attingere l’inammissibilita’ di cui all’articolo 360-bis c.p.c., n. 1 – perche’ il menzionato articolo 6, non solo non fonda la inesistente presunzione legale, ma la esclude a priori, tant’e’ che questa Corte ha statuito che la convivenza con il conduttore defunto e’ una situazione complessa di cui bisogna dimostrare la stabilita’, la non transitorieta’, l’abitualita’ e la comunanza di vita (Cass. n. 579/2001 statuisce che lo scopo dell’articolo 6 e’ quello di garantire il diritto di abitazione, nel caso di decesso del conduttore, ai residui componenti della comunita’ o parafamiliare e cio’ e’ coerente con l’insegnamento della Corte Costituzionale che, estendendo il diritto di successione nell’alloggio al convivente more uxorio, pone la propria ratio decidendi nell’esigenza di tutela della dignita’ dell’abitazione). Di questi aspetti la Corte d’Appello ha diffusamente tenuto conto per escluderne la rilevanza nel caso di specie (Cass., 3, n. 3558/2013); e, cosi’, essa ha fatto corretta applicazione dei principi desumibili, in tema di abituale convivenza rilevante ai fini della successione nel contratto di locazione abitativa, dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 19630/16 e Cass. 3251/08), dalla quale non ravvisa il Collegio alcun motivo di discostarsi.
3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenze sulle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, e sul c.d. raddoppio del contributo unificato.
La circostanza poi che con esso gli odierni ricorrenti abbiano in buona sostanza inteso sollecitare un nuovo esame delle risultanze istruttorie per scalzare la conclusione in fatto della non sussistenza della speciale forma di convivenza richiesta dalla normativa per la successione nel contratto, integra un motivo per applicare l’articolo 385 c.p.c., comma 4, nel testo applicabile ratione temporis, secondo la giurisprudenza sul punto ormai consolidatasi di questa Corte (dopo Cass. n. 22812/13, v. soprattutto Cass. ord. 3376/16 o 15017/16 e molte altre successive), nell’entita’ – e con gli accessori, derivanti dalla natura di credito di valuta della relativa prestazione – di cui in dispositivo.



P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, tra loro in solido, alle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 6000 nei confronti del Comune di Roma e in Euro 7.800 nei confronti di (OMISSIS), oltre ad Euro 5000 – maggiorati di interessi al tasso legale da oggi al saldo – in favore di ciascuna parte resistente ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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