La violazione del regime delle preclusioni di cui all’art. 183 c.p.c.

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|27 luglio 2021| n. 21529.

La violazione del regime delle preclusioni di cui all’art. 183 c.p.c. può essere rilevata d’ufficio dal giudice per tutta la durata del grado in cui si verifica, ma non anche nel grado successivo, giacché la regola di cui all’art. 157, comma 3 c.p.c. – secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente – non opera per il medesimo arco temporale, concernendo le sole nullità determinate dal comportamento della parte, ma che non siano rilevabili d’ufficio, ed inoltre giustificandosi la mancata operatività di detta disposizione fino a quando il potere officioso del giudice sussista e sia esercitabile come quello della parte. (Nella specie, in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha accolto il ricorso della parte che – nell’inerzia dell’avversario – lamentava l’indebito rilievo d’ufficio, da parte del giudice d’appello, della tardiva produzione di documenti decisivi per il giudizio, erroneamente ritenuti “inutilizzabili”).

Sentenza|27 luglio 2021| n. 21529. La violazione del regime delle preclusioni di cui all’art. 183 c.p.c.

Data udienza 10 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità – Furto in una gioielleria – Società addetta alla sorveglianza – Documenti presentati in copia agli atti del giudizio – Attestazioni notarili di conformità e regolare tenuta del libro iva acquisti – Documenti non originali – Autonomia dell’atto del professionista rispetto alla documentazione oggetto di attestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 12509-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS) SRL, ASSICURATORI DEI (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1219/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2021 dal Consigliere Dott. GIAIME GUIZZI STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO.

La violazione del regime delle preclusioni di cui all’art. 183 c.p.c.

FATTI DI CAUSA

1. La societa’ (OMISSIS) S.r.l. ricorre, sulla base di nove motivi, per la cassazione della sentenza n. 1219/19, del 20 febbraio 2019, della Corte di Appello di Roma, che – respingendo il gravame dalla stessa esperito avverso la sentenza n. 23947/14, del 25 novembre 2014, del Tribunale di Roma – ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata dall’odierna ricorrente contro il Consorzio Operatori Centro Commerciale “(OMISSIS)” (d’ora in poi, “Consorzio”) e la societa’ (OMISSIS) S.r.l. (gia’ societa’ (OMISSIS) S.p.a.), in relazione al furto con scasso della propria gioielleria, sito all’interno del predetto centro commerciale, avvenuto nella notte tra il (OMISSIS).
2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver convenuto in giudizio il predetto Consorzio e la societa’ (OMISSIS), affinche’ fossero condannati al risarcimento dei danni conseguiti al grave inadempimento di quest’ultima – preposta ad attivita’ di vigilanza del centro commerciale – rispetto ai propri obblighi contrattuali, attesa la scarsa diligenza e l’assoluta imperizia dei vigilanti nell’effettuare i controlli cui erano, invece, tenuti.
Costituitisi in giudizio entrambi i convenuti, contestata da entrambi la domanda, il Consorzio agiva in garanzia nei confronti di (OMISSIS), la quale, a propria volta, era autorizzata a chiamare in manleva le proprie compagnie di assicurazione, societa’ (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS)-Rappresentanza Generale per l’Italia. Queste ultime, nel costituirsi in giudizio, chiedevano, per parte propria, in via di principalita’, il rigetto della domanda attorea, e in subordine – nel caso in cui fosse accertato il dolo degli agenti di (OMISSIS) – il rigetto della domanda di garanzia.
Istruita la causa anche attraverso l’espletamento di prova testimoniale (ma non pure mediante lo svolgimento di CTU contabile), l’adito Tribunale rigettava la domanda risarcitoria, in dichiarata applicazione del principio della “ragione piu’ liquida”, per mancata prova del pregiudizio sofferto, con decisione confermata dal giudice d’appello, che respingeva il gravame all’uopo esperito dall’attrice soccombente.
3. Avverso la decisione della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS), sulla base – come detto di nove motivi.

 

La violazione del regime delle preclusioni di cui all’art. 183 c.p.c.

 

3.1. Il primo motivo – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – denuncia errata dichiarazione di inammissibilita’ dei documenti prodotti nel giudizio di primo grado, asseritamente dopo la scadenza dei termini ex articolo 183 c.p.c., ma in realta’ depositati con l’atto di citazione.
Si censura la decisione della Corte d’Appello per avere ritenuto inutilizzabili, ai fini della decisione, i documenti prodotti con la nota di deposito del 19 marzo 2010, ovvero – secondo la sentenza impugnata – dopo la scadenza di tutti i termini ex articolo 183, comma 5, concessi all’udienza del 28 aprile 2009.
Siffatta affermazione di inutilizzabilita’, tuttavia, sarebbe frutto di un grave errore di procedura. Difatti, per un verso, i documenti in questione (i bilanci degli anni 2003-2004, le fatture attive anno 2003, le fatture passive anno 2003, i corrispettivi anno 2003, le fatture attive anno 2004, le fatture passive anno 2004, i corrispettivi anno 2004 e l’inventario ante e post furto) erano stati allegati all’atto di citazione originario, e quindi tempestivamente depositati unitamente al fascicolo di parte al momento della costituzione in giudizio. Per altro verso, poi, su tali documenti risulta essersi basata la decisione del Tribunale, il quale aveva ritenuto gli stessi, evidentemente, ammissibili.
3.2. Il secondo motivo – proposto sempre ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – denuncia violazione dell’articolo 161 c.p.c. e dei principi sul giudicato interno, per avere la Corte di Appello dichiarato l’inutilizzabilita’ dei documenti prodotti nel giudizio di primo grado in assenza di qualsiasi motivo di appello.
Avendo, come detto, il Tribunale preso in esame espressamente i documenti in questione, in assenza di uno specifico motivo di gravame formulato da una qualsiasi delle parti processuali, si sarebbe determinata, sul punto, una preclusione conseguente alla mancata conversione del vizio in motivo di gravame, ex articolo 161 c.p.c..
3.3. Il terzo motivo – proposto anch’esso ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – denuncia violazione dell’articolo 345 c.p.c., per avere la Corte territoriale considerato “nuovi” i documenti gia’ prodotti in primo grado e ridepositati in appello con attestazione di conformita’, cosi’ violando un principio di diritto vivente formulato dalla giurisprudenza di questa Corte.
Rileva, al riguardo, la ricorrente che, in relazione alla documentazione gia’ prodotta in prime cure (ovvero, il libro IVA acquisti per gli anni 2003 e 2004), in sede di appello venivano depositate le attestazioni notarili di conformita’, nonche’ di regolare tenuta ai sensi di legge. Tali documenti, dunque, non potevano essere considerati nuovi, alla luce del principio secondo cui la violazione del divieto di “nova”, ex articolo 345 c.p.c., deve escludersi se nel giudizio di primo grado gli stessi documenti risultino gia’ prodotti in copia.
3.4. Il quarto motivo – nuovamente proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – denuncia violazione del principio della “ragione piu’ liquida”, sotto il profilo dell’obbligo di accertare l’effettivo verificarsi del fatto dannoso, quando lo stesso sia stato messo in dubbio dal primo giudice e vi sia, sul punto, specifico motivo di appello.
In questo caso, la censura investe la sentenza impugnata perche’ essa – con motivazione che si assume apodittica e apparente, assolutamente inidonea ad illustrare la “ratio decidendi” – si sarebbe limitata a definire corretta la scelta del Tribunale di applicare il principio della “ragione piu’ liquida”. Per contro, la formulazione di specifici motivi di gravame riguardanti l’effettiva commissione del furto (vale a dire un aspetto che la stessa Corte di Appello ha ritenuto riguardare il cd. “an debeatur” della pretesa risarcitoria), onerava il secondo giudice del compito di pronunciarsi sul punto, non potendo esso esimersi per il sol fatto di condividere la valutazione del primo giudice circa l’assenza di prova in ordine al “quantum”.
Precisa la ricorrente di non voler mettere in discussione, in assoluto, il principio della “ragione piu’ liquida”, quanto piuttosto chiedere se tale tecnica decisoria possa comportare anche la mancata ricostruzione dei fatti storici posti a fondamento della pretesa azionata in giudizio, allorche’ gli stessi siano stati oggetto di contestazione, o comunque quando tale ricostruzione sia stata sollecitata da specifici motivi di appello.
3.5. Il quinto motivo – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – denuncia violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di Appello, “pregiudizialmente, in via di principio, negato di qualsiasi valenza probatoria gli inventari prodotti dalla danneggiata”.
La contestazione investe, in questo caso, quella parte della sentenza impugnata in cui si afferma che il Tribunale ha correttamente ritenuto non utili, ai fini della prova del danno, gli inventari ante e post furto, in quanto gli stessi “costituiscono meri elenchi formati unilateralmente dalla (OMISSIS) “ex parte actoris””, non rientrando nella contabilita’ della societa’ attrice, perche’ non estratti dal libro degli inventari obbligatori tenuto dalla societa’ di capitali in base all’articolo 2214 c.c., con obbligatoria numerazione progressiva di ciascuna pagina.
Precisa, al riguardo, la ricorrente che essa prospetta la violazione dell’articolo 115 c.p.c. non come vizio relativo all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, bensi’ per avere esso escluso dal perimetro della cognizione, in termini generali ed assoluti, le prove documentali prodotte dalla danneggiata, negando ai documenti in questione, “a priori” e in via di principio, qualunque valenza probatoria. Tale affermazione sarebbe in contrasto con quanto ripetutamente affermato da questa Corte con riferimento alla cosiddetta “contabilita’ in nero”, alla quale e’ stata riconosciuta una valenza quantomeno indiziaria.
3.6. Il sesto motivo – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e 5), – denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4), per avere la Corte territoriale reso una motivazione contraddittoria ed apparente in merito alle produzioni documentali della danneggiata.
In questo caso, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non utile al raggiungimento della prova sul danno il bilancio dell’esercizio 2004, ovvero quello relativo all’anno in cui fu commesso il furto, e cio’ in quanto detto documento evidenzia, al 31 dicembre 2003, rimanenze con valore di Euro 307.800,00, mentre al 31 dicembre 2004 il valore della rimanenza risultava aumentato a Euro 543.350,00 e, dunque, con un incremento, nonostante l’allegata sottrazione per furto di merci di ingente valore.
La motivazione sarebbe, innanzitutto, apparente, in quanto “la sola voce delle rimanenze incamera l’intero corso commerciale ed economico dell’impresa, ben potendo variare anche di molto quale conseguenza di una vera contrazione od aumento delle vendite”, sicche’ “l’analisi della sola voce relativa alle merci invendute non costituisce un elemento che possa ex se testimoniare l’assenza di un danno o di un furto”. Orbene, la motivazione sarebbe apparente in quanto “il ragionamento induttivo della Corte non rende conto della connessione tra il dato specifico (l’aumento delle rimanenze), ed il dato generale che si vuole ritenere (la mancata prova della decurtazione subita a seguito del furto)”.
Inoltre, la motivazione sarebbe anche contraddittoria, visto che la Corte territoriale, se da un lato, in applicazione del principio della “ragione piu’ liquida”, afferma essere superfluo ed assorbito l’accertamento sul cd. “an debeatur”, al tempo stesso desume dal dato contabile l’assenza dell’evento dannoso, cioe’ il furto, con cio’ minando le basi del proprio ragionamento, tutto incentrato sull’assenza di prova del “quantum”.
3.7. Il settimo motivo – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – denuncia falsa applicazione degli articoli 2425 e 2427 c.c., in relazione all’articolo 115 c.p.c., per avere la Corte di Appello desunto dalla presunta irregolarita’ nella compilazione della nota integrativa e del bilancio l’assenza di qualsiasi valenza probatoria di tali documenti.
Si censura, infatti, la decisione impugnata nella parte in cui rileva che “stranamente la nota integrativa afferma l’assenza di fatti di rilievo nel corso dell’esercizio nonostante l’ingente danno che sarebbe cagionato dal furto delle merci furto per valore quasi equivalente, secondo la denuncia, a quello delle rimanenze al 31 dicembre precedente”, e cio’ “in contrasto con la previsione dell’articolo 2427 c.c.”. Del pari, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che, “contrariamente a quanto previsto dall’articolo 2425 c.c.” la “perdita derivante dal furto non risulta esposta dalla (OMISSIS) tra i componenti negativi (straordinari) di reddito nel bilancio dell’esercizio 2004”.
Orbene, secondo la ricorrente, le norme teste’ citate si limitano a dettare il contenuto del bilancio e della nota integrativa, ma non ricollegano affatto alla loro inosservanza conseguenze negative in termini di valenza probatoria dei documenti in questione, di talche’ la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare gli stessi alla stregua di ogni altro documento prodotto dalle parti.
3.8. L’ottavo motivo – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 61 e 191 c.p.c. e dei principi di diritto vivente, in quanto la Corte di Appello ha omesso di assumere una consulenza tecnica di ufficio di natura contabile, resasi necessaria a fronte della produzione attorea.
Si contesta, in questo caso, la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che “la mancata produzione del libro giornale, del libro degli inventari e delle fatture di acquisto e vendita delle merci, tenuto conto della complessiva inattendibilita’ dei bilanci della (OMISSIS), preclude l’espletamento della richiesta consulenza tecnico-contabile, che, se disposta, avrebbe finalita’ inammissibilmente esplorativa di ricerca della prova”.
Rileva, al riguardo, la ricorrente di aver contestato con i precedenti motivi la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inutilizzabile la produzione attorea, sottolineando, altresi’, come essa abbia comunque prodotto bilanci, note integrative, registri IVA vendite, acquisti e corrispettivi, nonche’ inventari della merce, seppure non numerati, ovvero tutto cio’ che aveva a disposizione per dimostrare il danno patito, di talche’ li dato contabile, analizzato da un ausiliario del giudice a cio’ espressamente dedicato, avrebbe consentito di valutare proprio la fondatezza della pretesa risarcitoria ed eventualmente rivedere il “quantum” del risarcimento.
3.9. Il nono motivo – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1226 c.c., per avere la Corte di Appello mancato di ricorrere alla liquidazione equitativa del danno patito dalla attrice.
4. Il Consorzio ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilita’ ovvero, in subordine, il rigetto.
L’inammissibilita’ e’ motivata in relazione alla sussistenza di un preteso difetto di interesse della ricorrente ad impugnare, in quanto – in assenza di prova in ordine all’esistenza del danno lamentato – l’eventuale accoglimento del ricorso porterebbe, al piu’, all’adozione di “una sentenza di mero accertamento, non sussistendo agli atti alcuna prova per giungere alla consequenziale pronuncia di condanna dei convenuti al risarcimento del preteso e non provato danno”.
Reputa, inoltre, la controricorrente che il quinto motivo di ricorso abbia carattere pregiudiziale, rilevando, al riguardo, come non corrisponda a verita’ che la Corte territoriale abbia aprioristicamente escluso ogni valenza probatoria ai documenti prodotti dall’allora attrice, soggiungendo, comunque, come il principio della valenza indiziaria della “contabilita’ in nero” sia stato affermato dalla giurisprudenza di legittimita’ per affermare tale valenza solo “contro” l’imprenditore, e non in suo favore.
Reputa, in ogni caso, tutte le censure non fondate, in particolar modo sottolineando l’impossibilita’ di richiamare il principio che consente – in deroga al divieto ex articolo 345 c.p.c. – di produrre in appello gli originali dei documenti gia’ depositati in copia, tale non essendo l’ipotesi che qui occupa, nonche’ osservando, in linea generale, come sia “semplicistico ed errato” ritenere che la Corte territoriale abbia voluto subordinare l’accertamento del cd. “an debeatur” all’insussistenza di prova sul “quantum”, avendo, per vero, solo preso atto dell’assenza di prova del danno che (OMISSIS) lamenta in ragione del dedotto inadempimento.
5. Anche la societa’ (OMISSIS) ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilita’ ovvero, in subordine, il rigetto, in particolare contestando la ricostruzione dei fatti proposta dalla ricorrente.
Sottolinea, infatti, come la “cinematografica” destrezza che avrebbe contraddistinto il furto perpetrato ai danni della ricorrente abbia trovato la propria origine (come rilevato dalle indagini di polizia) nel fatto che la cassaforte fu lasciata aperta con chiave inserita nella serratura, che altri gioielli erano stati lasciati incustoditi nelle vetrine di esposizione, nonche’, infine, nel fatto che la saracinesca del locale era sprovvista di qualsiasi chiusura di sicurezza, addirittura mancando l’attacco per il lucchettone centrale blindato.
Circostanze, queste, che gia’ “illuminerebbero” sulle criticita’ della proposta domanda risarcitoria, la cui reiezione si pone, secondo la controricorrente, quale risultato dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal giudice di merito e non sindacabile nella presente sede di legittimita’.
6. E’ intervenuto in giudizio il Procuratore della Repubblica presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, per chiedere l’accoglimento del ricorso.
7. La ricorrente ha presentato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni.

 

La violazione del regime delle preclusioni di cui all’art. 183 c.p.c.

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati.
8.1. Dei primi due motivi di ricorso – che censurano la sentenza impugnata, da un duplice angolo visuale, nella parte in cui ha ritenuto inutilizzabili, ai fini della decisione, tutti i documenti allegati alla nota di deposito del 19 marzo 2010 (e cio’ sul presupposto che la loro produzione sarebbe avvenuta dopo la scadenza di tutti i termini ex articolo 183, comma 5, concessi all’udienza del 28 aprile 2009) – e’ il secondo ad assumere carattere pregiudiziale.
Invero, se il primo motivo censura (in fatto) tale affermazione, in quanto i documenti in questioni sarebbero gia’ stati allegati all’atto di citazione, il secondo motivo contesta – questa volta in diritto – la decisione del giudice di appello di dichiarare l’inutilizzabilita’, assumendo che la Corte capitolina non potesse pronunciarsi in tal senso, in assenza di uno specifico motivo di gravame formulato da una qualsiasi delle parti processuali contrapposte all’attrice.
Orbene, il secondo motivo di ricorso – che e’ chiaramente assorbente, perche’ contesta in radice che il giudice d’appello avesse il potere di rilevare la tardivita’ della produzione documentale – e’ fondato, non potendo accogliersi l’eccezione del controricorrente Consorzio circa il (supposto) difetto di interesse ad impugnare di (OMISSIS). Non puo’, infatti affermarsi che l’eventuale accoglimento del ricorso porterebbe, al piu’, all’adozione di “una sentenza di mero accertamento, non sussistendo agli atti alcuna prova per giungere alla consequenziale pronuncia di condanna dei convenuti al risarcimento del preteso e non provato danno”, atteso che la censura formulata dalla ricorrente mira proprio a dimostrare che la Corte territoriale, non rifiutandosi di esaminare i documenti che ha invece espunto dal materiale probatorio, avrebbe raggiunto prova dell’esistenza del danno da essa (OMISSIS) lamentato.
8.1.1. Premesso, infatti, che il rilievo della “inutilizzabilita’” dei documenti in questione, per violazione dei termini ex articolo 183 c.p.c., e’ effettivamente avvenuto “ex officio”, occorre dare seguito, sul punto, al principio gia’ affermato, in passato, da questa Corte.
Essa, per vero, ha ritenuto che la violazione del regime delle preclusioni di cui all’articolo 183 c.p.c., pur potendo essere dedotta dalla parte (o rilevata d’ufficio dal giudice di prime cure) per tutta la durata del grado in cui si verifica, non soggiace, per tale arco temporale, alla regola dell’articolo 157, comma 3, del medesimo codice (che preclude il rilievo della nullita’ ad opera sia della parte che vi ha dato causa, che di quella che vi ha rinunciato anche tacitamente), norma, quest’ultima, che “confina il suo ambito alle sole nullita’ determinate dal comportamento di una parte che siano a rilievo non officioso” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 30 agosto 2018, n. 21381, Rv. 650325-01: in senso conforme, tra le piu’ recenti, si vedano, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 4 novembre 2020, n. 24483; Cass. Sez. Un., sent. 31 gennaio 2019, n. 2841).
Difatti, essendo l’esclusione della preclusione suddetta “ancorata all’esistenza del potere officioso del giudice”, risulta “logicamente sostenibile che essa si giustifichi temporalmente solo fino a quando il potere officioso del giudice sussista e sia esercitabile come quello della parte”, giacche’, viceversa, allorquando tale potere officioso cessi, non puo’ che venire meno “quell’esigenza logica, per cosi’ dire di par condicio fra parte e giudice, che giustifica che i poteri di rilevazione si conservino per entrambi ancorche’ la nullita’ sia stata determinata originariamente dalla parte”; verificatasi, pertanto, tale evenienza “la regola dell’articolo 157 c.p.c., comma 3, puo’ e deve riespandersi” (cosi’, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 21381 del 2018, cit.).
8.2. L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento di tutti gli altri, ad eccezione del terzo.
8.2.1. Difatti, dovendo il giudice del rinvio prendere in considerazione tutti i documenti in atti, ivi compresi quelli la cui produzione in primo grado la Corte territoriale ha ritenuto illegittimamente tardiva (essendo pero’ priva, come detto, del potere di procedere al rilievo officioso dell’inosservanza del termine decadenziale ex articolo 183 c.p.c.), appare necessario delimitare il perimetro entro il quale esso dovra’ decidere “iuxta probata partium”.
In particolare, occorre stabilire se gli atti dei quali il ricorrente assume di aver prodotto gli “originali” in appello (avendone depositato, sempre secondo la sua prospettazione, le “copie” in primo grado) potranno essere valutati nel giudizio ex articolo 394 c.p.c., oppure, al contrario, se la loro produzione sia preclusa, essendo effettivamente avvenuta in violazione del divieto di “nova” di cui all’articolo 345 c.p.c..
Tale e’, appunto, la questione oggetto del terzo motivo di ricorso, il quale si palesa, tuttavia, non fondato.
8.2.2. E’ vero – come osserva il ricorrente – che “non costituisce “nuova” produzione ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, il deposito in originale di un documento la cui copia e’ stata prodotta nel giudizio di primo grado, trattandosi della regolarizzazione formale del precedente deposito
tempestivamente avvenuto” (da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 20 gennaio 2016, n. 1366, Rv. 638327-01), nondimeno tale principio non opera con riguardo alla fattispecie che qui occupa.
Difatti, non possano considerarsi alla stregua di “originali”, dei documenti gia’ presenti in copia agli atti del giudizio, le attestazioni notarili di conformita’, nonche’ di regolare tenuta ai sensi di legge, del libro IVA acquisti per gli anni 2003 e 2004, perche’ cio’ equivarrebbe a negare l’autonomia che l’atto del professionista presenta rispetto a documento oggetto di attestazione.
9. In conclusione, in accogliento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione per la decisione sul merito della controversia e per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo e dichiara assorbiti i restanti, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione per la decisione nel merito e sulle spese anche del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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