La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati

Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 8 maggio 2020, n. 2895.

La massima estrapolata:

La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare costituisce certamente un’espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo però che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento.

Sentenza 8 maggio 2020, n. 2895

Data udienza 27 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Polizia di stato – Sanzione disciplinare – Perdita del grado – Valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati – Discrezionalità amministrativa – Sindacato – Limiti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 2599 del 2015, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Em. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tar per il Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste, sezione prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2020 il consigliere Nicola D’Angelo e udito per l’appellato l’avvocato Emanuela Mazzola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS-, militare dell’Esercito, ha impugnato dinanzi al Tar per il Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste, il provvedimento con cui il Ministero della Difesa ha disposto per ragioni disciplinari la sua rimozione dal grado e la cessazione dal rapporto di servizio (decreto ministeriale n. 53/I-3/2014 del 14 febbraio 2014).
2. La sanzione è stata irrogata per un episodio del giugno 2013, allorquando il ricorrente veniva trovato all’interno degli alloggi di servizio in stato di ebrezza.
2. Il Tar, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso, in ragione della sproporzione tra la sanzione irrogata ed il fatto contestato. In sostanza, l’Amministrazione avrebbe applicato la sanzione massima per un comportamento isolato tenuto fuori dall’orario di servizio e ritenendo rilevante un precedente disciplinare diverso da quello contestato.
3. Contro la predetta sentenza ha proposto appello il Ministero della Difesa, lamentando soprattutto che il giudice di primo grado avrebbe svolto un sindacato non consentito sui poteri discrezionali dell’Amministrazione. Peraltro, alle sanzioni disciplinari non sarebbe stato possibile applicare il principio di proporzionalità e comunque sarebbero sussistiti i presupposti per l’irrogazione della sanzione più grave in ragione della tutela del prestigio della Forza Armata di appartenenza.
Quanto al precedente disciplinare indicato nel provvedimento impugnato, lo stesso è stato sarebbe stato menzionato per rimarcare la recidività e non per incidere sulla valutazione della sanzione da irrogare.
4. Il signor -OMISSIS- si è costituito in giudizio l’11 maggio 2015, chiedendo il rigetto dell’appello, ed ha depositato una memoria il 15 gennaio 2020 e dei documenti il 17 gennaio 2020.
5. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 27 febbraio 2020.
6. L’appello non è fondato.
7. Non sembra innanzitutto fondato il rilievo di parte appellante in ordine ad un assoluto difetto di sindacato del giudice in relazione all’ampia discrezionalità che connota le valutazioni dell’Amministrazione in materia di provvedimenti disciplinari.
7.1. La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare costituisce certamente un’espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo però che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento (Cons. Stato sez. IV, 11 aprile /2019, n. 2371).
7.2. Spetta, dunque, all’Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità, disponendo l’autorità procedente di un ampio potere discrezionale nell’apprezzare autonomamente le varie ipotesi disciplinari, con una valutazione insindacabile nel merito (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6034).
7.3. Nel caso di specie, la correlazione tra la circostanza contestata e la decisione di irrogare la massima sanzione afflittiva non sembra emergere con chiarezza, seppure nei limiti sopra ricordati.
8. Non a caso quindi il Tar ha rilevato come vi fosse stata un’alterazione del principio di proporzionalità . D’altra parte, lo stesso art. 1355 del d.lgs. n. 66/2010 (testo unico dell’ordinamento militare) prevede che le sanzioni disciplinari debbano essere commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa.
8.1. In sostanza, non una qualsiasi circostanza di un certo rilievo può essere posta a base di una sanzione disciplinare espulsiva e ciò in considerazione della prassi amministrativa e del principio di proporzionalità, valorizzati dalla pacifica giurisprudenza in sede di vaglio di legittimità delle sanzioni disciplinari. Invero, la proporzione fra addebito e sanzione è principio espressivo di civiltà giuridica, comportando la sproporzione della sanzione la violazione del principio di ragionevolezza e di gradualità della sanzione stessa (cfr. ex multis, Cons. Stato sez. VI, 8 agosto 2014, n. 4232 e Corte Costituzionale, 29 maggio 2019, n. 133).
9. Quanto poi ai precedenti disciplinari dell’appellato, a prescindere dall’elogio e dal decreto di riammissione in servizio depositati il 17 gennaio 2020, va condiviso il rilievo del giudice di primo grado che ha sottolineato come il precedente citato nel provvedimento impugnato (peraltro estinto e riguardante fatti diversi e quindi esclusi dalla recidiva), non potesse essere richiamato perché non oggetto di contestazione.
10. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
11. In ragione della particolarità dei fatti, sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Le spese della presente fase di giudizio sono compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Luca Lamberti – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere, Estensore
Silvia Martino – Consigliere
Roberto Proietti – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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