La valutazione di un intervento edilizio

Consiglio di Stato, Sezione sesta, Sentenza 24 luglio 2020, n. 4742.

La massima estrapolata:

La valutazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve essere compiuta in senso globale, escludendo che lo stesso possa scindersi in una pluralità di interventi parziali che non permettono di comprendere l’effettiva portata dell’operazione.

Sentenza 24 luglio 2020, n. 4742

Data udienza 11 giugno 2020

Tag – parola chiave: Abusi edilizi – Campeggio – Sottoposizione dell’area a vincoli di carattere paesistico – Difformità realizzazione vari corpi di fabbrica – Sanzione della demolizione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4862 del 2018, proposto da
Ma. Pe., rappresentato e difeso dagli avvocati Al. Pa. e Fi. Ci., con domicilio eletto presso l’avv. De. Ma. in Roma via (…) e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ce. Co., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio St. Br. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, 24 maggio 2018 n. 5791, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2020 il Cons. Diego Sabatino e rilevato che, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6 del D.L. n. 18 del 2020, il Collegio si è riunito con modalità telematiche;
Rilevato che la causa passa in decisione, riservando ogni provvedimento sulle eventuali note di udienza che chiedono rinvio, rinvio per rimessione in termini, per discussione orale o per qualsiasi altra motivazione e che, ai sensi dell’art. 4 del D.L.28/20 gli avv.ti.Fi. Ci. e Al. Pa. depositano note scritte ai fini dell’udienza e l’avv.Ce. Co. deposita memoria difensiva;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 4862 del 2018, Ma. Pe. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, 24 maggio 2018 n. 5791, con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Comune di (omissis) e il Ministero dell’interno per l’annullamento, previa sospensione,
– dell’ordinanza di demolizione n. 4 del 19 gennaio 2016 emessa dal Comune di (omissis) (VT).
I fatti di causa possono essere così riassunti.
L’originario ricorrente premette:
a) di essere sin dal 1966 affittuario del campeggio situato su terreno antistante la spiaggia del Lago di Bo. e di proprietà del Comune di (omissis);
b) di avere svolto dal 27 luglio 2017 ad oggi l’attività di campeggiatore, costruendo a tal fine una serie di immobili, accatastati a proprio nome previo assenso del Comune;
c) di aver citato il Comune in giudizio avanti il Tribunale di Viterbo, a seguito dell’avvenuta successiva intestazione catastale dei medesimi immobili in capo allo stesso, per sentirlo condannare:
– a rifondere all’attore il prezzo delle migliorie effettuate sul terreno di cui è causa;
– in via alternativa, a porre in essere con l’odierno ricorrente un contratto di enfiteusi per una durata di novantanove anni oppure per la durata opportuna e secondo giustizia, in proporzione della somma di denaro riconosciuta giudizialmente all’attore, entro e non oltre trenta giorni dall’emissione della sentenza, con esenzione del pagamento del canone enfiteutico da parte del sig. Pe. Ma. e totale compensazione dello stesso con la somma dovuta dal Comune di (omissis) al sig. Pe. Ma. per le migliorie apportate da quest’ultimo prima del 17/12/2007 sul terreno adibito a campeggio di cui è causa.
In questa sede, il medesimo ha impugnato l’ordinanza comunale n. 4 del 19.1.2016, sopravvenuta nelle more, adottata ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 15 della L.R. n. 15/2008, avente ad oggetto le seguenti opere costruite in assenza di titolo edilizio o in difformità dalla licenza edilizia del 16.3.1971, così descritte:
A) FABBRICATO N. 1) distinto catastalmente al Fg. (omissis) p.11a (omissis), composto da n. 4 corpi di fabbrica posti in adiacenza tra loro, identificati nella planimetria allegata con le lettere H, I, L, M, realizzato in totale difformità dalla licenza edilizia del 16.03.1971, di cui solo il corpo H risulta conforme al suddetto titolo abilitativo;
OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA’ ALLA LICENZA EDILIZIA DEL 16.03.1971:
Il corpo I, posto in adiacenza al corpo H (sui lati ovest e sud), è stato realizzato con struttura portante metallica e tamponato esternamente con pannelli ed infissi in alluminio di colore bianco (solo una piccola parte della zona cucina – forno è stata tamponata esternamente con muratura in laterizio, fino ad una altezza di 1,00 mt. da terra). Tale corpo è della superficie complessiva di circa 116 mq., ed è suddiviso all’interno in una sala ristorante, una zona cucina – forno e un minimarket per i clienti del campeggio; tale corpo è stato realizzato a forma di “L”, i cui lati misurano 12,45 x 18,58 mt., con una larghezza media di circa 4,10 mt.; l’altezza di tale corpo di fabbrica varia da 2,39 mt. (h min.) a 2,84 mt. (h max); la copertura è stata realizzata con pannelli prefabbricati tipo sandwich […];
Il corpo L, posto in adiacenza al corpo “I” verso il lato Sud, è composto da una pagoda a forma ottagonale, con il lato di circa 3,85 mt. ed altezza in gronda di circa 2,55 mt.; tale corpo di fabbrica, delle superficie complessiva di circa 72 mq., è stato realizzato con struttura portante metallica e tamponato parte in muratura di laterizio e parte con infissi in alluminio, come risulta dalla documentazione fotografica allegata al verbale di accertamento; il corpo “L” attualmente è destinato a Bar; nella parte esterna, in adiacenza alla porta di accesso al locale bar, è stato realizzato un portico della superficie complessiva di circa 18 mq. lordi; composto da una struttura metallica e lastre ondulate di copertura;
il corpo M è sito in adiacenza al locale bar (corpo L), verso il lato Ovest e consiste in una tettoia-veranda della superficie di circa 56 mq.; tale corpo di fabbrica, di forma trapezoidale irregolare, così come risulta dalla planimetria allegata, misura esternamente mt. 8,50 x 9.00, con un’altezza rnedia,„ di circa 2,30 mt.; il portico identificato con la lettera M è stato realizzato con struttura metallica portante e copertura in pannelli del tipo sandwich; esternamente risulta parzialmente tamponato con pannelli in alluminio per un’altezza di mt. 1,00 circa solo sul lato Ovest, ovvero quello della lunghezza di mt. 8,50.
Il fabbricato 1), come sopra descritto, è stato graficizzato nella planimetria allegata, la quale comprende anche il corpo realizzato in conformità alla licenza edilizia del 16.03.1971, `denominato H.
B) FABBRICATO N. 2), distinto -catastalmente al Fg. (omissis) p.11a (omissis), della superficie complessiva di circa 67 mq. lordi, composto da n. 2 corpi di fabbrica posti in adiacenza tra loro, identificati nella planimetria allegata con le lettere A, B, realizzato in totale difformità dalla licenza edilizia del 16.03.1971, di cui solo il corpo A risulta conforme al suddetto titolo abilitativo; .
OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA’ ALLA LICENZA EDILIZIA DEL 16.03.1971:
Il corpo B, costruito in adiacenza al corpo A nella parte posteriore, ovvero sul lato Nord dello stesso, delle dimensioni esterne di circa 8,57 x 3,90 (misurate rispettivamente sul lato Nord e sul lato Est), con altezza in gronda di circa 2,22 e al colmo di circa 3,00, è stato realizzato con struttura portante in muratura e copertura con struttura lignea e sovrastante pannelli ondulati; nel lato Ovest è stata realizzata una risega di mt. 2,44 x2,40, come risulta nella planimetria allegata; il corpo B, della superficie complessiva di circa 29,76 mq., risulta destinato in parte a servizi igienici, docce e parte ad uso lavanderia a servizio del camping;
il fabbricato 2 è stato graficizzato nella planimetria allegata, la quale comprende anche il corpo realizzato in conformità alla licenza edilizia del 16.03.1971, denominato A.
C) FABBRICATO N. 3) distinto catastalmente al Fg. (omissis) p.11a 386, della superficie complessiva di circa 21 mq. lordi, composto da n. 3 corpi di fabbrica, posti in adiacenza tra loro, identificati nella planimetria allegata con le lettere C, D, E, realizzato in assenza di permesso di costruire.
Il corpo C delle dimensioni esterne di circa 3,40 x 3,40 (superficie lorda di circa 11,315 mq.), con altezza max di circa 2,85 mt., è stato realizzato con struttura portante in muratura e successivamente intonacato; la copertura è inclinata ed è stata realizzata con lastre ondulate; esternamente è tinteggiato di colore rosa e gli infissi sono in alluminio di colore chiaro (bianco); internamente è destinato a servizi igienici;
il corpo D delle dimensioni esterne di circa 1,90 x 1,53 (superficie lorda di circa 2,90 mq.), con altezza max di circa 2,16 mt., è stato realizzato con struttura portante in muratura successivamente intonacato; la copertura è inclinata ed è stata realizzata con lastre ondulate, esternamente è tinteggiato di colore rosa e gli infissi sono in alluminio di colore chiaro (bianco); internamente è destinato a servizi igienici/doccia;
Il corpo E delle dimensioni esterne di circa 2,20 x 2,80 (superficie,lorda di circa 6,16 mq.), con altezza min. di circa 1,93 e altezza max di circa 2,10 mt., è stato realizzato in parte con struttura portante in muratura e successivamente intonacato e in parte con struttura in legno; la copertura è inclinata ed è stata realizzata con lastre ondulate; esternamente è tinteggiato di colore rosa e gli infissi sono in alluminio di colore chiaro (bianco) e in legno di colore rosa come la facciata;
il fabbricato 3, come sopra descritto, è stato graficizzato nella planimetria allegata.
D) FABBRICATO N. 4) distinto catastalmente al Fg. (omissis) p.11a (omissis), della superficie complessiva di circa 36 mq. lordi (compreso il portico esterno), composto da n. 2 corpi di fabbrica, posti in adiacenza tra loro, identificati nella planimetria allegata con le lettere F„ G, realizzato in assenza di permesso di costruire.
Il corpo F, delle dimensioni esterne di 2,41 x 8,26 (superficie lorda 19,88 mq. circa), altezza in gronda 2,58 mt., è stato realizzato con struttura metallica e tamponatura con pannelli sandwich coibentati;
il corpo G, delle dimensioni esterne di 2,25 x 3 (superficie lorda 11,25 mq circa), altezza minima in gronda 1,98 mt., è stato realizzato con struttura metallica e tamponatura con pannelli sandwich coibentati; il corpo G è dotato inoltre di un portico in prossimità della porta di accesso, delle dimensioni ‘ di circa 2,25 x 2,85, realizzato con struttura lignea, così come risulta dalla documentazione fotografica allegata al verbale di sopralluogo[…];
E) FABBRICATO N. 5) distinto catastalmente al Fg. (omissis) p.11a (omissis), realizzato in assenza di permesso di costruire, della superficie complessiva di circa 14 mq. lordi, è composto da un unico corpo di fabbrica, ed è stato realizzato con struttura metallica e tamponato con lamiera; planimetricamente misura 2,60 x 5,60 circa (n. b. le quote sono state rilevate dalla planimetria catastale, dato che il fabbricato 5 è posto nella parte posteriore del Bar, in prossimità del confine del terreno di proprietà comunale e pertanto non risulta facilmente rilevabile ed accessibile.
Il ricorrente ha proposto due motivi di impugnazione così rubricati:
1) – Affermazioni non veritiere poste in essere, sulla ordinanza impugnata, dall’Arch. Pi. Cr., responsabile dell’area tecnica del Comune di (omissis).
– Abuso di potere finalizzato alla modifica dello stato dei luoghi in corso di causa.
– Utilizzazione strumentale del mezzo dell’ordinanza di demolizione al fine di danneggiare l’attività economica di titolare di campeggio del sig. Pe. Ma..
– Falsa applicazione e violazione del DPR n 380/2001;
2) Illegittimità dell’ordinanza di demolizione impugnata per enorme decorso del tempo da quando le opere di cui si chiede la demolizione sono state costruite.
Con successivo atto recante motivi aggiunti il ricorrente ha fatto presente di aver proposto con apposito atto del 23.1.2016 una querela di falso avverso il verbale di sopralluogo del 3.12.2015 posto a base dell’impugnato ordine di demolizione e ha proposto due ulteriori mezzi di impugnazione così rubricati:
1) eccesso di potere dell’Arch. Pi. Cr. che pretende di attivare il procedimento di cui all’art. 31 commi 2 e 3 D.P.R. n. 380/2001 senza aver notificato l’ordinanza di demolizione al proprietario catastale degli immobili ed aver comunicato di adottare anche nei confronti del medesimo i successivi provvedimenti di cui all’ordinanza di demolizione, dove il proprietario catastale degli immobili di cui si contesta l’abusivismo è proprio il Comune di (omissis) (VT) in persona del Sindaco Ba. Ma.. Violazione della giurisprudenza amministrativa e cioè delle sentenze emanate dai TAR e dal Consiglio di Stato, con conseguente impossibilità di attivare la procedura di cui all’art. 31, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 380/20021;
2) inoperatività del procedimento di cui all’art. 31 commi 2 e 3 D.P.R. n. 380/2001 per aver Pe. Ma. proposto querela di falso contro il verbale di sopralluogo sul quale si basa l’ordinanza di demolizione; eccesso di potere nel pretendere di portare a termine il procedimento di cui all’art. 31 D.P.R. citato; carenza di potere.
Si è costituito in giudizio il Comune di (omissis), resistendo al ricorso.
Si è altresì costituito il Ministero dell’Interno, che ha chiesto di essere estromesso dal giudizio.
Con l’ordinanza collegiale n. 578/2017 il T.A.R., previa delibazione di alcune questioni processuali:
– ha accolto la domanda cautelare disponendo la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza n. 4 del 19.1.16 del Comune di (omissis);
– ha disposto l’effettuazione di una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a..
Il ricorso è stato infine chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 5 dicembre 2017 e quindi deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le censure proposte, respingendo il ricorso introduttivo e dichiarando irricevibili i motivi aggiunti.
Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’errata ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo come motivi di appello le proprie originarie censure, come meglio descritte in parte motiva.
Nel giudizio di appello, si è costituito il Comune di (omissis), chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza in camera di consiglio del 19 luglio 2018, l’istanza cautelare proposta veniva rigettata con ordinanza 20 luglio 2018 n. 3351, per carenza di fumus boni iuris.
Parimenti veniva respinta la successiva istanza di emissione di misure cautelari inaudita altera parte, avutasi con decreto presidenziale 27 giugno 2019 n. 3258.
Alla successiva udienza in camera di consiglio del 18 luglio 2019, la Sezione richiedeva una relazione esplicativa all’amministrazione, con ordinanza 22 luglio 2019 n. 5108.
Con provvedimento presidenziale 11 dicembre 2019 n. 6181 veniva accolta l’istanza cautelare e sospesa l’ordinanza di demolizione n. 4 del 2016 per mantenere l’integrità della res iudicanda e, alla successiva camera di consiglio del 16 gennaio 2020, il provvedimento presidenziale veniva confermato con ordinanza 17 gennaio 2020 n. 112.
Alla pubblica udienza del giorno 11 giugno 2020, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

DIRITTO

1. – In via preliminare, la Sezione ritiene di scrutinare, secondo il principio della ragione più liquida (Corte cost., 19 ottobre 2018, n. 188; id., 16 maggio 2019, n. 120; Cons. Stato, III, 12 giugno 2020, n. 3760; id., VI, 27 maggio 2020, n. 3358; id., V, 21 maggio 2020, n. 3226), il ricorso in appello, stante la sua infondatezza, per poi vagliare in via successiva e residuali le ragioni del ricorso incidentale.
2. – Con il primo motivo di diritto, rubricato “Nullità e/o annullabilità dell’ordinanza di demolizione de quo per violazione dell’art. 31 commi 2, 3 e 4 del Testo Unico per l’edilizia DPR n 380/2001, in quanto l’ordinanza di demolizione emessa dal responsabile dell’area tecnica, arch. Cr., non è stata notificata al proprietario dell’area locata a Pe. Ma., proprietario che è il Comune di (omissis) nella persona del Sindaco Ma. Ba. ed in quanto nella medesima ordinanza di demolizione non esiste alcuna ingiunzione o di rimuovere o demolire gli immobili abusivi o non conformi, rivolta al Comune nella persona del Sindaco”, si lamenta l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione principalmente gravata per due diverse ragioni: in primo luogo, per non essere stata notificata dal Comune a se stesso, nella qualità di proprietario per accessione delle opere e, in secondo luogo, per non contenere il comando esplicito alla demolizione (sebbene questa ultima censura sia contenuta solo nell’intestazione del motivo e non nel corpo del ricorso).
2.1. – La doglianza è inammissibile.
Deve notarsi che la censura de qua non era contenuta nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado ma è stata successivamente proposta con i motivi aggiunti del 20 settembre 2016. I detti motivi sono stati dichiarati irricevibili dal primo giudice, con capo di sentenza non impugnato e neppure gravato incidentalmente dall’appellante, che si è limitato semplicemente a riproporre l’originale doglianza senza aggredire le ragioni della pronuncia processuale del primo giudice.
Ha affermato infatti il T.A.R., statuendo sull’eccezione di irricevibilità per tardività del relativo deposito formulata dalla difesa dell’Amministrazione, che “l’ultima delle notifiche dei motivi aggiunti è stata effettuata presso il domicilio eletto dal Comune di (omissis) in data 14 luglio 2016 (notifica rilevante ai sensi del combinato disposto dell’art. 43, comma 2 c.p.a. e dell’art. 170 c.p.c.); e il deposito è stato eseguito il 20 settembre 2016, oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 45 c.p.a., tenuto conto della sospensione feriale dei termini dal 1 al 31 agosto alla stregua della normativa vigente.”
Pertanto, non essendovi censure sul detto capo di sentenza ed essendo condivisibile la posizione espressa dal primo giudice, il motivo proposto deve considerarsi inammissibile in quanto già tardivo in prime cure.
3. – La stessa dichiarazione di inammissibilità deve farsi in relazione al secondo motivo di censura, rubricato “Violazione dell’art. 79 c.p.c. e dell’art. 295 cpc per non aver il TAR Lazio sospeso il processo amministrativo in attesa della definizione della querela di falso proposta da Pe. Ma. nei confronti del verbale di sopralluogo emesso dall’Arch. Cr. che ha preceduto l’ordinanza di demolizione”, trattandosi di motivo anch’esso estraneo al ricorso introduttivo del giudizio in primo grado e parimenti dichiarato irricevibile dal T.A.R..
E ciò ponendo comunque in disparte la circostanza dell’irrilevanza della detta querela di falso, atteso che i fatti indicati nel verbale oggetto di querela sono stati poi accertati dalla verificazione operata e quindi la decisione può essere assunta anche prescindendo da detto atto, a norma dell’art. 77, comma 2, c.p.a..
4. – Con il terzo motivo di censura, rubricato “Erronea applicazione di legge da parte del TAR Lazio riguardo l’assunto che anche le opere abusive o parzialmente difformi dal progetto approvato, fuori del centro abitato, debbano essere fornite del titolo edilizio anche se costruite prima dell’entrata in vigore della Legge n 765/1967”, si lamenta l’erroneità della sentenza, atteso che nemmeno gli accertamenti istruttori hanno dimostrato che i beni immobili costruiti dall’appellante nel campeggio prima dell’entrata in vigore della legge del 1967 si sarebbero dovuti demolire sulla base di un regolamento comunale emanato per (omissis) e vigente prima della legge del 1942.
4.1. – La censura va respinta.
Al contrario di quanto ritenuto dalla parte appellante, ed in disparte l’erroneo riparto dell’onere della prova che ne fonda la posizione (atteso che tale incombenza in ordine alla data di realizzazione dell’opera edilizia, al fine di poterne escludere la necessità di titolo abilitativo per essere realizzata al di fuori del centro abitato in epoca antecedente alla legge n. 761 del 1967, grava sul privato; da ultimo Cons. Stato, VI, 6 febbraio 2019, n. 903), gli accertamenti esperiti hanno consentito di evidenziare, sulla base del verbale di consistenza del 1981 (sottoscritto da entrambe le parti) e della documentazione relativa agli elaborati progettuali relativi agli atti del Comune, che in quel momento fosse stato costruito solo quanto regolarmente autorizzato dal 1967, ossia il corpo A [o corpo H, come indicato nel provvedimento comunale] del fabbricato 1 ed il corpo E del fabbricato 2 [corpo A nel provvedimento comunale], mentre gli altri corpi siano stati costruiti successivamente e senza titolo. Per altro verso, nemmeno risulta che i due fabbricati riscontrati nel 1981 siano stati costruiti anteriormente al 25 marzo 1967 né la parte appellante, che di tale prova è gravata, ha fornito una adeguata giustificazione.
Una volta acclarata la cronologia delle realizzazione, correttamente il primo giudice ha evidenziato come la valutazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, come nel caso in esame, debba essere compiuta in senso globale, escludendo che lo stesso possa scindersi in una pluralità di interventi parziali che non permettono di comprendere l’effettiva portata dell’operazione (Cons. Stato, VI, 27 novembre 2012, n. 5978; id., V, 15 giugno 2001 n. 3176).
E in aggiunta, sono parimenti condivisibili le valutazione del T.A.R. in merito alla sottoposizione dell’area a vincoli di carattere paesistico (in specie, quelli derivanti dal P.T.P. Ambito territoriale n. 1 Viterbo, che fa rinvio al vincolo di inedificabilità temporanea ai sensi degli artt. 1 – ter ed 1- quinquies della legge 431/85; al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/39, dato con D.M. 24 ottobre 1960; al vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 42 del 2004, ossia per i “territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi”; nonché, con riguardo al P.T.P.R. adottato con delibere della Giunta Regionale n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 4025 del 21 dicembre 2007, in relazione al vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 134 comma 1 lett. a e art. 136 del D.Lgs. 42 del 2004, per i beni d’insieme; al vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett b e art. 142, comma 1 del D.Lgs. 42 del 2004, sulle coste dei laghi). Il che rende ragione della affermata illegittimità delle costruzioni non precedute dal prescritto parere paesistico (giurisprudenza del tutto pacifica, da ultimo Cons. Stato, VI, 18 settembre 2017, n. 4369).
Conclusivamente, anche il terzo motivo di ricorso deve essere respinto e, complessivamente, tutto l’appello principale.
5. – Residua l’esame del ricorso incidentale proposto dal Comune che contiene due diverse doglianze.
La prima, relativa alla tardività della proposizione del ricorso di primo grado, può ritenersi assorbita dalla pronuncia di infondatezza del merito data in primo grado e confermata dall’esposizione di cui sopra.
La seconda riguarda l’insufficiente quantificazione delle spese di liti con cui il primo giudice ha determinato la debenza in carico alla parte soccombente ed è infondata.
Va infatti ricordato come, per principio giurisprudenziale consolidato (da ultimo, Cons. Stato, III, 21 giugno 2018, n. 3818; id., III, 7 luglio 2017, n. 3352), nel processo amministrativo la sindacabilità in appello della condanna alle spese comminata in primo grado, in quanto espressiva della discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo, sia limitata solo all’ipotesi in cui venga modificata la decisione principale e fatta salva la manifesta abnormità della statuizione, evento che ricorre, solo in situazioni eccezionali, identificate dalla giurisprudenza nell’erronea condanna alle spese della parte vittoriosa e nella manifesta e macroscopica eccessività o sproporzione della condanna.
Al di fuori di questi limitati casi, e quindi anche nel caso in esame dove la doglianza è rivolta solo al quantum e non al modus, rientra nella discrezionalità del giudice la definizione delle spese processuali, che non è quindi censurabile in appello.
Il ricorso incidentale deve quindi dichiararsi in parte improcedibile e in parte infondato.
6. – Conclusivamente, l’appello principale va respinto e quello incidentale dichiarato in parte improcedibile e in parte infondato. Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto degli esiti complessivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Respinge l’appello principale proposto nel ricorso n. 4862 del 2018;
2. Dichiara in parte improcedibile e in parte infondato il ricorso incidentale proposto nel ricorso n. 4862 del 2018;
3. Condanna Ma. Pe. a rifondere al Comune di (omissis) le spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro. 5.000,00 (euro cinquemila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, se dovuti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente
Diego Sabatino – Consigliere, Estensore
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere
Stefano Toschei – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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