La terza classificata può efficacemente coltivare l’utilità dell’aggiudicazione

Consiglio di Stato, Sezione quinta, Sentenza 7 gennaio 2020, n. 83

La massima estrapolata:

La terza classificata può efficacemente coltivare, attraverso il giudizio, l’utilità dell’aggiudicazione solo in quanto dimostri l’illegittimità del posizionamento delle due imprese che l’hanno preceduta in graduatoria, salva la piena ammissibilità delle censure che tendono ad invalidare l’intera procedura, poiché, attraverso di esse, è coltivato un interesse diverso da quello all’aggiudicazione, sub specie strumentale alla riedizione dell’intera gara.

Sentenza 7 gennaio 2020, n. 83

Data udienza 29 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 3281 del 2019, proposto da
In. Se. Se. Vi. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gi. Fr. e Al. Vo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gi. Fr. in Roma, via (…);
contro
Co. Le. Se. e La. Società Cooperativa Consortile Stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Or., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Da. Bo., Ga. De Ru., Il. Ma. e Da. An., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Co. Vi. Gi. s.p.a., quale mandante di Rti, non costituita in giudizio;
nei confronti
Ra. s.r.l., Il Gl. Vi. s.r.l., Si. s.p.a. (incorporante la mandante Te. s.r.l.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocato Ri. Pa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana Sezione Prima n. 488/2019, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Co. Le. Se. e La. Società Cooperativa Consortile Stabile, della Ra. s.r.l., Il Gl. Vi. e Si., nonché dell’Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti gli appelli incidentali proposti dall’Inps e dal Consorzio Le.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, Cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2019 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Fr., Or. e Bo.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con bando pubblicato in Guue il 2 marzo 2017 l’Inps indiceva gara per l’affidamento in appalto del servizio di vigilanza presso gli immobili della propria direzione regionale della Toscana.
Risultava aggiudicataria della gara – a seguito di esclusione per anomalia della prima classificata W. s.r.l. – la In. Se. Se. Vi. s.p.a. (“Is.”), nuova prima classificata a seguito della detta esclusione.
2. Il terzo classificato Rti capeggiato dal Co. Le. Se. e La. (gestore uscente del servizio) proponeva ricorso, integrato da due motivi aggiunti, chiedendo l’aggiudicazione a sé dell’appalto e, in subordine, l’annullamento dell’intera procedura.
3. Il Tribunale amministrativo adì to, nella resistenza dell’Inps, della Is. nonché della Ra. s.r.l., della Si. s.p.a. (incorporante la Te. s.r.l.) e della Il Gl. Vi. s.r.l. – società facenti parte del Rti secondo classificato – accoglieva in parte i primi motivi aggiunti, ritenendo che l’offerta della Is. fosse illegittima (in quanto prevedeva come necessarie alcune ore di straordinario a carico del personale, con conseguente artificiale riduzione della corrispondente voce di costo) e annullava gli atti di gara successivi alla richiesta di giustificazioni all’anomalia, ordinando alla stazione appaltante la riedizione della verifica di sostenibilità dell’offerta; respingeva per il resto il ricorso e i primi motivi aggiunti, nonché dichiarava inammissibili i secondi motivi aggiunti perché relativi alla congruità dell’offerta del Rti secondo classificato, sulla quale nessuna valutazione era stata eseguita dalla stazione appaltante.
4. Ha proposto appello principale avverso la sentenza la Is. coi seguenti motivi di gravame:
I) error in procedendo: erroneità della sentenza per omessa declaratoria d’inammissibilità del primo motivo aggiunto per carenza d’interesse del Rti terzo graduato e mancato superamento della prova di resistenza;
II) error in iudicando sul primo motivo aggiunto (terzo motivo di ricorso).
5. S’è costituito in giudizio l’Inps, che ha interposto a sua volta appello incidentale coi seguenti motivi:
I) violazione di legge (art. 35, comma 1, Cod. proc. amm.; art. 76, comma 4, Cod. proc. amm. in relazione all’art. 276, comma 2, Cod. proc. civ.) per non avere il Tar tratto le giuste conseguenze processuali dalle pronunciate inammissibilità e infondatezza di tutte le censure rivolte contro il Rti Ra.;
II) violazione di legge (art. 112 Cod. proc. civ.; art. 35, comma 1, lett. a, Cod. proc. amm.); in subordine: riproposizione dell’eccezione di tardività del secondo ricorso per motivi aggiunti, implicitamente rigettata nella pronuncia del Tar che ha accolto l’eccezione d’inammissibilità ex art. 34, comma 2, Cod. proc. amm.;
III) error in iudicando: errata interpretazione del testo del ccnl di settore (violazione degli artt. 1362 e 1363 Cod. civ.), malgoverno delle risultanze documentali in atti (violazione dell’art. 64, commi 2 e 4, Cod. proc. amm.).
6. S’è anche costituito in giudizio per resistere all’appello principale il Consorzio Le. – che ha chiesto altresì il rigetto dell’appello incidentale dell’Inps – interponendo a sua volta appello incidentale coi seguenti motivi:
I) error in iudicando: violazione degli artt. 30 e 95 d.lgs. n. 50 del 2016; eccesso di potere; sviamento; violazione della par condicio competitorum; irragionevolezza manifesta;
II) error in procedendo ed error in iudicando: omessa pronuncia su un motivo di ricorso; violazione degli artt. 30, 95, comma 10, e 97 d.lgs. n. 50 del 2016; violazione del ccnl di categoria; violazione del d.lgs. n. 81 del 2008; eccesso di potere sotto i profili di assoluto difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà manifesta; violazione della par condicio competitorum; irragionevolezza manifesta; sproporzione; illogicità ;
III) error in iudicando; violazione degli artt. 30, 95, comma 10, e 97 d.lgs. n. 50 del 2016; violazione del ccnl di categoria; violazione del d.lgs. n. 81 del 2008; eccesso di potere sotto i profili di assoluto difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà manifesta; violazione della par condicio competitorum; irragionevolezza manifesta; sproporzione; illogicità ;
IV) error in iudicando: violazione del D.m. n. 37 del 2008; violazione del capitolato speciale di gara; irrealizzabilità dell’offerta; inattendibilità del progetto tecnico per impossibilità ad eseguire una prestazione essenziale; violazione della par condicio competitorum;
V) error in iudicando: violazione dell’art. 30, 95, comma 10, e 97 d.lgs. n. 50 del 2016; violazione del ccnl di categoria; violazione del d.lgs. n. 81 del 2008; eccesso di potere sotto i profili di assoluto difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà manifesta; violazione della par condicio competitorum; irragionevolezza manifesta; sproporzione; illogicità ;
VI) error in iudicando e procedendo: violazione dell’art. 34 Cod. proc. amm.; violazione del diritto di difesa; motivazione perplessa; contraddittorietà manifesta; irragionevolezza manifesta; sproporzione; illogicità ;
in conseguenza di tale motivo l’appellante incidentale ha altresì riproposto integralmente le doglianze di cui ai secondi motivi aggiunti, formulate nei termini sotto indicati (i.e., motivi n. 9-11 riproposti, su cui v. infra, sub parte in diritto, § 4-7);
in via subordinata ha altresì dedotto:
VII) error in iudicando: violazione dell’art. 14 del disciplinare di gara; violazione dell’art. 77 d.lgs. n. 50 del 2016; eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto; sviamento; violazione dell’art. 97 Cost.;
VIII) error in iudicando: violazione dell’art. 77 d.lgs. n. 50 del 2016; violazione del Regolamento dell’Inps per la nomina delle commissioni di gara adottato con Determinazione del 17 giugno
2016; eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto; sviamento; violazione dell’art. 97 Cost.
7. Si sono costituite in giudizio anche la Ra. s.r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo del costituendo Rti con Si. (incorporante la mandante Te. s.r.l.) e Il Gl. Vi. s.r.l. – società pure in giudizio con il medesimo patrocinio – le quali hanno chiesto tutte il rigetto dell’appello principale, nonché dei motivi dell’appello (e già del ricorso e motivi aggiunti in primo grado) del Consorzio Le. proposte nei loro confronti.
8. A loro volta la Is. e l’Inps resistono all’appello incidentale proposto dal Consorzio Le..
9. Sulla discussione del giudizio all’udienza pubblica del 29 ottobre 2019, come da verbale, le causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo dei rispettivi appelli, Is. e l’Inps censurano la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda del ricorrente (terzo classificato nella graduatoria finale della gara) pur avendo in parte respinto nel merito, in parte dichiarato inammissibili le censure avverso la posizione del secondo classificato (i.e., il costituendo Rti capeggiato da Ra.). Così statuendo la sentenza avrebbe errato nel non dichiarare inammissibili i primi motivi aggiunti e nell’annullare l’aggiudicazione in carenza d’interesse della ricorrente, la quale non avrebbe potuto avvantaggiarsi della decisione stante il consolidamento della posizione del secondo classificato.
Con il sesto motivo dell’appello incidentale il Consorzio Le. si duole a sua volta della dichiarazione d’inammissibilità delle censure contenute nei secondi motivi aggiunti (i.e., motivi n. 9-11, qui riproposti) in ordine all’anomalia dell’offerta del secondo classificato Rti capeggiato da Ra., attesa la manifesta incongruità della siffatta offerta che ben avrebbe dovuto essere scrutinata dal Tar.
1.1. Le censure vanno trattate congiuntamente per via della loro stretta connessione.
Sono parzialmente fondati i motivi di gravame proposti da Is. e dall’Inps, che vanno accolti nei termini che seguono; è condivisibile altresì il sesto motivo dell’appello incidentale del Consorzio, cui consegue l’esame nel merito dei secondi motivi aggiunti qui riproposti, le cui doglianze sono tuttavia infondate (v. in proposito infra, sub § 4-7).
1.1.1. A seguito della consolidata esclusione dell’originaria prima classificata, la graduatoria finale della gara controversa vedeva collocata al primo posto la Is., seguita dal Rti Ra., e successivamente dal Consorzio Le., terzo classificato.
Nell’impugnare l’aggiudicazione in favore di Is., il Consorzio Le. formulava motivi di doglianza sia in ordine alla posizione della prima classificata Is., sia nei confronti del secondo Rti Ra.; a ciò affiancava, in via subordinata, censure dirette a travolgere l’intera procedura di gara.
Riguardo alle doglianze proposte nei confronti del Rti Ra., la sentenza di primo grado in parte le respingeva nel merito, in parte – quanto alle censure contenute nei secondi motivi aggiunti, relative all’anomalia dell’offerta – le dichiarava inammissibili ex art. 34, comma 2, Cod. proc. amm., giacché relative a poteri amministrativi non ancora esercitati, avendo la stazione appaltante solo avviato, ma non proseguito e concluso la valutazione di anomalia dell’offerta di Ra. una volta ritenuta congrua quella dell’aggiudicataria Is..
In tale contesto, vengono formulate dagli appellanti simmetriche censure in ordine alla decisione di primo grado: da un lato Is. e l’Inps contestano che, respinte tutte le doglianze avverso la seconda classificata, potesse accogliersi la domanda d’annullamento dell’aggiudicazione proposta dal terzo graduato; dall’altro il Consorzio si duole della dichiarata inammissibilità dei secondi motivi aggiunti con i quali era stata censurata proprio l’offerta del Rti Ra., sotto il profilo della sua anomalia.
Tutte le suddette censure sono fondate, nei termini ed entro i limiti di seguito indicati.
1.1.2. In termini generali, secondo la condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, la terza classificata “può efficacemente coltivare, attraverso il giudizio, l’utilità dell’aggiudicazione solo in quanto dimostri l’illegittimità del posizionamento delle due imprese che l’hanno preceduta in graduatoria”, salva la piena ammissibilità delle censure “che tendono ad invalidare l’intera procedura, poiché, attraverso di esse, è coltivato un interesse diverso da quello all’aggiudicazione, sub specie strumentale alla riedizione dell’intera gara” (Cons. Stato, III, 2 marzo 2017, n. 972).
Il principio costituisce espressione di quello più generale dell’interesse ad agire, indefettibile condizione dell’azione che nel processo amministrativo si collega alla “lesione della posizione giuridica del soggetto” e sussiste qualora “sia individuabile un’utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento” (Cons. Stato, II, 20 giugno 2019, n. 4233).
L’interesse a ricorrere è individuato in particolare nel vantaggio che il ricorrente può conseguire per effetto dell’accoglimento del ricorso, e consiste nella “concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell’interesse protetto” (Cons. Stato, II, 24 giugno 2019, n. 4305; IV, 1 marzo 2017, n. 934; 23 agosto 2016, n. 3672; VI, 21 marzo 2016, n. 1156; IV, 20 agosto 2015, n. 3952).
Alla luce di tali principi il ricorso avverso il provvedimento d’aggiudicazione non solo è inammissibile in radice se non contiene doglianze dirette nei confronti di tutti gli operatori collocati in graduatoria in posizione migliore del ricorrente, ma neppure può trovare accoglimento nel caso di rigetto di tutte le censure avverso uno di tali controinteressati, la cui posizione poziore si consoliderebbe pregiudicando di per sé la possibilità del ricorrente di ottenere il bene della vita perseguito.
1.1.3. Alla luce di tali principi non è condivisibile la sentenza, che va dunque riformata, nella parte in cui pur respingendo – perché in parte infondati, in parte inammissibili – i motivi di censura avverso il secondo graduato Rti Ra., egualmente accede allo scrutinio delle censure nei confronti dell’aggiudicataria Is. trascurando le (prioritarie) conseguenze della permanenza in gara del Rti Ra., la cui migliore collocazione in graduatoria non risulta peraltro di per sé travolta né incisa dall’annullamento dell’aggiudicazione.
Al contrario, solo ove confermata la possibilità di conseguire l’utilità perseguita in conseguenza dell’accoglimento delle censure (anche) nei confronti della seconda classificata è possibile disporre l’annullamento dell’aggiudicazione, pena altrimenti la caducazione del provvedimento amministrativo in difetto di un concreto vantaggio – e dunque, a monte, di un adeguato interesse ad agire – in capo al ricorrente.
Di qui l’erroneità in parte qua della sentenza di primo grado.
1.1.4. Conseguenza dell’accoglimento del primo motivo d’appello di Is. e dell’Inps non è tuttavia l’automatica e immediata dichiarazione d’inammissibilità delle domande del ricorrente in primo grado.
Nella presente sede d’appello, infatti, non solo il Consorzio Le. si duole del rigetto dei motivi (subordinati) relativi alla regolarità dell’intera procedura, che prescindono dalla posizione rivestita in graduatoria e dal possibile scorrimento di questa (motivi n. 8 e 9 dell’appello incidentale), ma – ancor prima – in relazione alle domande principali, da un lato impugna il rigetto nel merito delle censure avverso il Rti Ra. (motivo n. 5 dell’appello incidentale), dall’altro si duole della dichiarata inammissibilità delle ulteriori doglianze proposte nei confronti del medesimo Rti coi secondi motivi aggiunti (motivo n. 6 dell’appello) che perciò ripropone (motivi n. 9-11 riproposti).
In tale contesto la doglianza avverso la dichiarata inammissibilità ex art. 34, comma 2, Cod. proc. amm. dei detti secondi motivi aggiunti è fondata e va accolta, pur dovendo essere detti motivi respinti nel merito (v. infra, § 4-7).
In forza dei medesimi principi suindicati relativi alla necessaria censura, a fini di ammissibilità del ricorso avverso l’aggiudicazione, della posizione di tutte le imprese meglio graduate del ricorrente la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha infatti chiarito come fra tali censure possano ben esservi anche quelle relative alla ritenuta anomalia dell’offerta della controinteressata non aggiudicataria (nel caso di specie, il Rti capeggiato da Ra.), scrutinabili in termini di massima proprio al fine di saggiare l’interesse a ricorrere.
In tale prospettiva “la collocazione al terzo posto in graduatoria non comporta di per sé – con carattere di automatismo – il difetto di legittimazione del concorrente terzo graduato ad introdurre contestazione sulle scelte operate dalla stazione appaltante in ordine all’opportunità di procedere o meno all’esame discrezionale di una supposta anomalia dell’offerta dei concorrenti collocati in posizione potiore, in presenza di evidenti e conclamati profili di eccesso di potere che inficino la fase di cognizione ed esame dell’offerta del secondo graduato, la cui possibile estromissione di gara consentirebbe lo scorrimento in posizione utile per poter aspirare all’aggiudicazione” (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 8 del 2014).
Anzi, la mancata prospettazione di una siffatta doglianza nei confronti della seconda classificata “al fine di dimostrarne, nel contraddittorio della parte ed in modo definitivo, l’inaffidabilità e/o contrarietà [dell’offerta]con le vigenti norme di legge” determina, in difetto di altri rilevanti profili d’illegittimità fatti valere, l’inammissibilità del ricorso avverso l’aggiudicazione (Cons. Stato, V, 25 giugno 2018, n. 3921).
Consegue da ciò che la sentenza, così come ha errato a non considerare gli effetti processuali derivanti dalla reiezione di tutte le censure proposte nei confronti della seconda classificata Ra., parimenti va riformata ove ha dichiarato l’inammissibilità dei secondi motivi aggiunti in relazione all’anomalia dell’offerta di quest’ultima concorrente, motivi che vanno invece scrutinati nella prospettiva dell’apprezzamento dell’interesse ad agire del Consorzio.
1.1.5. Alla luce di ciò, rilevata la fondatezza in parte qua del primo motivo dell’appello principale e dell’appello incidentale dell’Inps, nonché considerata la contestuale fondatezza del sesto motivo dell’appello incidentale del Consorzio, vanno di seguito esaminate tutte le doglianze proposte nei confronti del Rti Ra. (i.e., motivo n. 5 dell’appello incidentale del Consorzio, nonché motivi n. 9-11 riproposti) e in caso di loro rigetto – come, si anticipa, avverrà – andranno di per sé respinte per difetto d’interesse le doglianze avverso l’aggiudicataria, atteso il consolidarsi della posizione della seconda classificata, ferma la necessità di scrutinare in ogni caso i motivi di gravame del Consorzio diretti alla caducazione dell’intera procedura (i.e., motivi n. 7 e 8 dell’appello incidentale) o relativi alla complessiva e prioritaria attribuzione dei punteggi di gara (motivo 1 del medesimo appello).
2. Col primo motivo d’appello il Consorzio Le. lamenta il rigetto della doglianza con cui in primo grado aveva dedotto il necessario ricalcolo del punteggio per le offerte economiche a seguito della consolidata estromissione dell’originaria prima classificata W. s.r.l.
Sarebbe erroneo, al riguardo, il richiamo da parte della sentenza all’art. 95, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016, atteso che il principio di cd. “invarianza” o “blocco della graduatoria” previsto dalla disposizione trova applicazione in presenza di previste “medie” fra i punteggi, mentre la formula in specie stabilita dal disciplinare di gara non contempla in parte qua alcuna media.
2.1. Il motivo non è suscettibile di favorevole considerazione.
L’operazione di ricalcolo che l’appellante invoca riguarderebbe il punteggio economico.
Quest’ultimo è determinato, ai sensi dell’art. 14, par. 11 del disciplinare di gara, quale sommatoria dei singoli punteggi economici previsti per i diversi criteri, corrispondenti ai prezzi per le varie componenti del servizio (par. 13).
I singoli punteggi economici sono a loro volta calcolati sulla base della formula di cui al par. 14, riportata anche nell’appello incidentale del Consorzio.
In particolare, il punteggio economico per singolo criterio (“PEij”) dipende complessivamente dalle seguenti grandezze: punteggio economico massimo attribuibile per il criterio (“PEjmax”), prezzo posto a base d’asta (“BA”), prezzo offerto dal concorrente scrutinato in relazione al criterio stesso (“Pij”), prezzo minimo offerto fra tutti i concorrenti rispetto al detto criterio (“Pmin”).
Alla luce di ciò il motivo non può essere favorevolmente apprezzato per mancata soddisfazione della cd. “prova di resistenza”, atteso che il Consorzio non dimostra che, per effetto del diverso calcolo invocato, la graduatoria di gara ne risulterebbe modificata a proprio vantaggio.
Tale prova poteva (e doveva) ben essere fornita dall’appellante, atteso che la formula suindicata non contiene alcun elemento discrezionale, e tutti i dati di cui si compone erano ben noti ovvero acquisibili dall’appellante.
In difetto di allegato e dimostrato superamento della prova di resistenza la censura risulta perciò inammissibile (cfr., inter multis, Cons. Stato, V, 28 ottobre 2019, 7384; 15 maggio 2019, n. 3149), a prescindere dalle questioni inerenti l’applicabilità o meno al caso di specie del principio di cui all’art. 95, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016.
Di qui il rigetto del motivo, pur con le integrazioni motivazionali che precedono; a tale rigetto consegue l’assorbimento della corrispondente eccezione d’inammissibilità del motivo sollevata da Is..
3. Col quinto motivo di gravame (primo motivo indirizzato nei confronti del controinteressato Rti Ra.) il Consorzio Le. si duole del rigetto delle censure con cui aveva dedotto in primo grado l’inattendibilità dell’offerta di Ra. e l’attribuzione alla stessa di punteggi irragionevolmente elevati a fronte, rispettivamente, dell’assenza di centrali operative sul territorio nei termini previsti dall’offerta, dell’impossibilità di garantire l’elevato numero di guardie giurate indicato per le richieste urgenti, della natura “amatoriale” dei droni inseriti nell’offerta.
3.1. Il motivo è infondato.
3.1.1. In ordine alle centrali presenti sul territorio, l’appellante lamenta che non risponderebbe al vero l’indicazione del Rti controinteressato di disporre di n. 7 centrali operative presidiate h24, atteso che le centrali di Firenze e Prato difetterebbero dell’affermato presidio h24.
In proposito la sentenza ha affermato, in senso contrario, la sussistenza di tutte le centrali dichiarate dalla controinteressata, la quale ha a sua volta contestato l’assunto di parte appellante.
In tale contesto il Consorzio, dopo aver riconosciuto l’adeguatezza della centrale di Pistoia – pure censurata in primo grado – non ha fornito alcuno specifico elemento di evidenza idoneo a sorreggere le doglianze mosse in relazione alle centrali di Firenze e Prato, limitandosi a ribadire apoditticamente che il contenuto dell’offerta di Ra. in parte qua “non risponde al vero” e che “nulla è stato dimostrato in merito alle (…) sedi di (…) Firenze e Prato” quando spettava allo stesso appellante fornire quanto meno adeguati principi di prova idonei a fondare quanto asserito.
Tra l’altro l’offerta tecnica di Ra. si limitava a prevedere in proposito centrali e sedi operative “attive” – non già, espressamente, “presidiate” – 24 ore su 24.
La doglianza del Consorzio non risulta dunque condivisibile, risolvendosi nella mera censura dei punteggi attribuiti dalla commissione con giudizio non irragionevole e di per sé insindacabile (tra le tante, cfr. Cons. Stato, V, 3 maggio 2019, n. 2865; 8 gennaio 2019, n. 173; 22 ottobre 2018, n. 6026; 15 marzo 2016, n. 1027; 11 dicembre 2015, n. 5655).
3.1.2. Non fondato è anche il secondo profilo di censura, con cui s’afferma l’irrealizzabilità dell’offerta Ra. nella parte in cui prevede la possibilità d’intervento d’urgenza di 45 guardie giurate in qualsiasi parte della Toscana entro un’ora dalla relativa chiamata.
In senso contrario è sufficiente la lettura dell’offerta tecnica per avvedersi di come essa preveda diversi scenari d’intervento, graduati a seconda del tempo a disposizione: 5 unità di personale entro 20 minuti; 15 entro 45 minuti; 25 entro un’ora. Le unità aggiuntive “ulteriori”, diversificate a seconda del tempo a disposizione, vanno intese in proposito in termini complessivi, non già incrementali, così come emerge dalla stessa offerta che le indica quali “ulteriori unità operative presso le sedi INPS-DRT”, non già “ulteriori” rispetto al numero già incrementato in relazione all’intervallo di tempo inferiore.
In tale contesto risulta dunque erroneo l’assunto fattuale su cui la doglianza poggia, essendo previsto entro un’ora un intervento – non irragionevole, né di per sé censurato dal Consorzio – di 25 unità di personale, così come posto in risalto in giudizio dalla stessa Ra..
3.1.3. Allo stesso modo, non è suscettibile di positivo apprezzamento la doglianza con cui l’appellante lamenta l’attribuzione di punteggi troppo elevati a fronte dei droni “amatoriali” offerti dalla controinteressata.
In proposito l’offerta tecnica del Rti Ra. prevede l’utilizzo di droni radiocomandati abbinati ad un servizio di sicurezza on-site e da remoto attraverso un sistema di aeromobile a pilotaggio remoto (“SAPR”), indicando alcune specifiche tecniche dei droni impiegati (fra cui il modello, “Ez-Fly 300… mini drone realizzato dalla A/D Precision…)”.
Rispetto a ciò l’appellante non articola specifiche ragioni di doglianza, né fornisce corrispondenti elementi di evidenza, limitandosi nuovamente a lamentare il punteggio eccessivo attribuito al componente.
Il che ancora una volta si risolve nell’inammissibile pretesa d’incidere – in difetto di adeguati elementi di evidenza – sul giudizio valutativo-discrezionale dell’amministrazione, in sé non irragionevolmente espresso.
3.1.4. In ragione di ciò le doglianze formulate dal Consorzio si rivelano dunque infondate; né l’appellante chiarisce in che cosa si sostanzierebbero gli eventuali (ulteriori) profili d’irrealizzabilità od intrinseca inattendibilità dell’offerta del Rti Ra..
4. Con il riproposto motivo n. 9 di primo grado, già formulato coi secondi motivi aggiunti, l’appellante deduce l’illegittimità e incongruità dell’offerta del Rti Ra. in relazione al costo del lavoro, calcolato in relazione a un monte ore (pari a n. 1804 ore annue per lavoratore) incrementato di un consistente numero di ore di straordinario (pari a n. 226 ore annue per ciascuna risorsa).
Il che determinerebbe un costo orario del lavoro sì basso – giacché influenzato dall’elevato numero di ore di straordinario – ma sviato e incongruo, e perciò tale da falsare i profili di effettiva sostenibilità dell’offerta.
4.1. Il motivo è infondato.
4.1.1. Si ribadisce che la doglianza, così come le successive (i.e., motivi n. 10 e 11 riproposti) va scrutinata – a seguito dell’accoglimento della censura sulla dichiarata inammissibilità dei secondi motivi aggiunti in primo grado – al fine di verificare il sostanziarsi dell’interesse ad agire del Consorzio avverso il provvedimento d’aggiudicazione.
In proposito, tutte le doglianze relative ai detti motivi aggiunti afferiscono, pur con accenti diversi, alla denunciata anomalia dell’offerta di Ra., la quale peraltro – è bene premettere – ha ricevuto un punteggio economico addirittura inferiore all’offerta dell’appellante (i.e., 63,49 vs. 63,67 punti); per questo la prova dell’insostenibilità dell’offerta andrebbe puntualmente riscostruita, in specie alla luce dei suoi elementi tecnici.
4.1.2. Quanto al profilo qui in esame, in termini generali, ai sensi del ccnl applicabile al settore della vigilanza, tenuto conto della particolarità e della natura fiduciaria del servizio, è ammessa la possibilità di un ricorso più ampio al lavoro straordinario rispetto ad altri settori.
L’art. 79 del ccnl stabilisce al riguardo che “stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario per esigenze di servizio, per un numero di ore annuali che sommate all’orario di lavoro non superi il limite di cui al precedente art. 71 lettera b”.
Quest’ultima disposizione prevede a sua volta che “tenuto conto delle obiettive necessità di organizzare i turni di lavoro in maniera da garantire la continuità nei servizi di tutela del patrimonio pubblico e privato affidato agli Istituti di Vigilanza, la durata massima dell’orario di lavoro, comprese le ore di straordinario, non potrà superare le 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media, riferita ad un periodo di mesi 12 (…)”.
Allo stesso modo, pur se ai fini della determinazione del numero di guardie giurate da impiegare nell’appalto o nel servizio, l’art. 26 del ccnl richiama un coefficiente annuo di riferimento “di 48 ore settimanali comprensive delle ore di straordinario, per 48 settimane”.
In proposito la condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha ritenuto che la sola natura volontaria del lavoro straordinario (così come di quello supplementare) non vale di per sé a incidere sull’offerta o “intaccare la significatività dell’impegno giuridico assunto dall’impresa nei confronti del committente”, afferendo piuttosto il possibile rifiuto del prestatore di lavoro “ai rapporti interni fra datore e lavoratore”; tutto ciò sempreché “il ricorso al lavoro supplementare (e straordinario) sia contenuto in una percentuale limitata” (Cons. Stato, VI, 30 maggio 2018, n. 3244). Dal che consegue che il richiamo al lavoro straordinario non va ritenuto aprioristicamente precluso a fini di giustificativi della sostenibilità dell’offerta, potendo esso effettivamente rientrare fra gli elementi di possibile organizzazione dell’impresa (cfr. Cons. Stato, III, 14 novembre 2018, n. 6430; v. anche Id., 18 gennaio 2018, n. 324).
In relazione al settore della vigilanza privata, inoltre, l’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 66 del 2003 esclude la diretta applicazione delle disposizioni “concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro” contenute nel medesimo decreto, fra cui quelle in materia di straordinario.
Dal che non deriva peraltro, in senso opposto, la libera e incondizionata applicazione del lavoro straordinario, tanto meno a fini di giustificazione della sostenibilità economica dell’offerta, atteso che permane pur sempre l’intrinseca diversità del lavoro straordinario rispetto a quello ordinario, così come l’applicazione del necessario canone della ragionevolezza nel ricorso allo straordinario al fine di contemperare le esigenze aziendali con l’irrinunciabile preservazione dell’integrità psicofisica dei lavoratori (cfr. Cons. Stato, III, 4 gennaio 2019, n. 90, in cui s’è esclusa la legittimità del ricorso al lavoro straordinario in un caso in cui le ore complessivamente previste superavano l’ammontare teorico indicato dalle tabelle ministeriali e il tetto previsto dalla contrattazione collettiva).
Alla luce di ciò, facendo applicazione nel caso in esame dei principi suindicati, deve ritenersi che l’impiego delle ore di straordinario complessivamente richiamate dalla Ra. – qui rilevanti ai fini del vaglio di anomalia della relativa offerta, a sua volta funzionale allo scrutinio dell’interesse del Consorzio all’annullamento dell’aggiudicazione – possa essere complessivamente considerato ancora non incongruo od illegittimo.
La Ra. ha indicato a giustificativo dell’offerta un numero annuo di ore medie lavorate pari a 1804, comprensivo di n. 226 ore di straordinario.
Il che, tenuto conto della particolarità del settore – resa evidente dalle previsioni del ccnl e dall’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 66 del 2003 su richiamati – e del rispetto in specie dei limiti massimi di straordinario stabiliti dal ccnl e del monte ore teoriche previste dalla competente tabella ministeriale (pari a n. 2128 ore annue) consente di ritenere ancora contenuto entro limiti di congruità e legittimità il siffatto richiamo alle ore di straordinario, riconducibile perciò ad una (non di per sé illegittima) scelta di organizzazione aziendale, così come peraltro ritenuto dall’amministrazione in relazione alle consimili previsioni contenute nell’offerta di Is. (cfr. in proposito la relazione del Rup, in atti; in senso parzialmente diverso, cfr. Cons. Stato, VI, 3 dicembre 2018, n. 6838).
Di qui l’infondatezza della doglianza.
5. Con il decimo motivo riproposto l’appellante incidentale deduce l’illegittimità dei giustificativi resi in sede di verifica di anomalia dal Rti Ra. in relazione agli “oneri derivanti da altre disposizioni di legge”, aventi un importo (pari a Euro 762,00) inferiore a quello previsto dalle tabelle ministeriali (di Euro 873,00).
5.1. Neanche tale motivo è condivisibile.
In base a un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, non può essere dichiarato il carattere anomalo di un’offerta per il solo fatto che il costo del lavoro, nelle varie voci, sia stato indicato secondo valori inferiori rispetto a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, i quali – pur assumendo un rilievo ai fini del giudizio di anomalia – non hanno di per sé stessi un carattere dirimente, né rappresentano parametri insuperabili.
In particolare, le tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera espongono dati non inderogabili, assolvendo a una funzione di parametro di riferimento, in quanto recanti indicazione di valori di “costo medio orario” (in specie “per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari”: cfr. la tabella prodotta dallo stesso Consorzio, sub doc. 7).
Per questo lo scostamento dalle tabelle ministeriali può rilevare se e nella misura in cui si dimostri considerevole e ingiustificato (inter multis, cfr. Cons. Stato, V, 21 ottobre 2019, n. 7135; 28 gennaio 2019, n. 690; 12 settembre 2018, n. 5332; 18 dicembre 2017, n. 5939; III, 29 agosto 2018, n. 5084).
Nel caso di specie non emergono dai dati riportati nell’offerta in relazione alla voce in esame e dalle doglianze dell’appellante elementi tali da far ravvisare un considerevole scostamento dalle indicazioni tabellari, al punto da riscontrare di per sé – nel giudizio di ordine preliminare che qui occorre compiere ai fini del vaglio dell’interesse ad agire del Consorzio – l’anomalia od insostenibilità dell’offerta del Rti Ra. (cfr. in proposito altre voci esposte nei giustificativi, fra cui gli oneri di sicurezza, che presentano una misura superiore ai dati tabellari, come accertato dalla sentenza con capo non impugnato; nonché cfr. lo stesso apprezzabile margine di utile enunciato dalla controinteressata; v. altresì la relazione del Rup sugli analoghi profili di anomalia dell’offerta Is., ove sono indicati ulteriori possibili elementi compensativi riscontrabili anche nei giustificativi di Ra., ad es. in relazione al conteggio pieno anziché ridotto dell’aliquota Inps; a ciò si aggiunga che i giustificativi dell’offerta Ra. danno conto che i costi della centrale operativa sono stati conteggiati in quelli della vigilanza fissa, come affermato anche dalla sentenza senza alcuna doglianza da parte del Consorzio; inoltre anche i giustificativi Ra., come quelli Is., espongono separatamente i costi relativi alla “divisa” del personale).
Di qui il rigetto del motivo di doglianza formulato dal Consorzio.
6. Con l’undicesimo motivo riproposto l’appellante incidentale lamenta lo scostamento fra il prezzo orario indicato in offerta (pari a Euro 19,48) e in sede di giustificativi (pari a Euro 19,49) per il servizio di vigilanza armata, sostenendo inoltre che l’importo risulterebbe comunque inidoneo a coprire i costi per tutte le attività che la lex specialis pone a carico dell’operatore, generando perciò una scopertura nell’offerta di Ra. di oltre 62.000,00 Euro.
6.1. Il motivo è infondato.
6.1.1. Sotto il primo profilo, va rilevato che lo scostamento denunciato, pari a un centesimo di euro, è privo di rilievo giacché, al di là della sua modesta entità, risulta palese come esso costituisca frutto di un’erronea trascrizione od arrotondamento – così come dedotto in memoria da Ra. – atteso che i due addendi che compongono la somma (i.e., Euro 18,24 quale “totale costi su base oraria” ed Euro 1,24 di “margine di remunerazione su base oraria”) determinano un risultato dell’addizione pari a Euro 19,48, del tutto coincidente con quello esposto nell’offerta economica, sicché la diversa indicazione di Euro 19,49 va reputata quale mero refuso.
Peraltro, ferma la vincolatività di quanto esposto nell’offerta, lo scostamento sarebbe d’entità trascurabile e facilmente assorbibile – ai fini della valutazione di sostenibilità dell’offerta – dal margine di utile indicato dalla concorrente.
6.1.2. Anche il secondo profilo della doglianza non è condivisibile, atteso che il calcolo prospettato dall’appellante al fine di dimostrare l’insostenibilità in parte qua dell’offerta non trova rispondenza nei dati dell’offerta di Ra..
In particolare, le cifre esposte nell’offerta in relazione agli altri servizi (i.e., “vigilanza saltuaria di zona”, “vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o videosorveglianza”, etc.) esprimono il prezzo offerto dalla concorrente, per cui non può da tali dati inferirsi sic et simpliciter una (diversa) grandezza di costo – moltiplicando i prezzi unitari per l’entità delle prestazioni, come ricavabile dalla lex specialis – di cui lamentare la scopertura giacché non sostenibili alla luce dell’importo indicato nei giustificativi per il servizio di vigilanza armata.
L’erronea qualificazione in termini di costo dei siffatti dati rende dunque di per sé infondato l’assunto di fatto posto alla base della doglianza.
In relazione ai costi dei servizi diversi dalla vigilanza armata si afferma peraltro nei giustificativi che essi sono in parte, relativamente ad alcuni costi fissi, ricompresi in quelli della vigilanza fissa, in altra parte “assorbiti grazie alla capillarità e al radicamento sul territorio delle (…) Società ” del Rti; su ciò il Consorzio non formula specifiche ragioni di doglianza, limitandosi a proporre una rappresentazione dell’insostenibilità dell’offerta basata su un calcolo inattendibile perché incentrato su dati afferenti a prezzi di remunerazione anziché ai costi del servizio.
Di qui l’infondatezza del motivo di censura.
7. Il rigetto nel merito delle doglianze di cui ai secondi motivi aggiunti riproposti determina di per sé l’assorbimento delle corrispondenti eccezioni d’inammissibilità e irricevibilità sollevate da Ra., nonché – per difetto d’interesse – del secondo motivo dell’appello incidentale dell’Inps, con cui l’Istituto denuncia l’irricevibilità per tardività dei siffatti motivi e l’omessa pronuncia in parte qua della sentenza.
Detto ultimo motivo va comunque respinto nel merito per come incentrato sull’erroneo assunto che il termine per la proposizione delle doglianze sull’anomalia dell’offerta di Ra. (qui peraltro rilevante allo specifico fine di fondare l’interesse ad agire avverso l’aggiudicazione) decorrerebbe a far data dall’accesso agli atti con cui pur non erano stati forniti i giustificativi presentati dalla controinteressata, ciò che va invece escluso proprio perché solo dalla conoscenza di detti giustificativi (avvenuta all’esito del loro deposito in giudizio) il Consorzio poteva articolare le doglianze sull’anomalia della richiamata offerta, non rilevando in senso inverso neanche i riferimenti all’attivazione del procedimento di verifica rinvenibili nella documentazione acquisita con l’accesso.
8. A fronte del rigetto di tutte le doglianze formulate nei confronti del secondo classificato Rti capeggiato da Ra., la cui posizione viene a consolidarsi, vanno respinti per difetto d’interesse – come già anticipato – i motivi proposti avverso l’aggiudicazione in favore di Is., con assorbimento anche delle corrispondenti eccezioni d’inammissibilità per altre diverse ragioni.
Di qui la riforma dell’appellata sentenza nella parte in cui ha parzialmente accolto, anziché respingere per difetto d’interesse, i primi motivi aggiunti (oltreché nella parte in cui ha dichiarato inammissibili, anziché rigettare nel merito, i secondi motivi aggiunti).
8.1. Dall’inammissibilità delle doglianze proposte nei confronti dell’aggiudicataria discende inoltre l’improcedibilità per difetto d’interesse dei motivi di gravame formulati dall’appellante principale e dall’Inps avverso l’accoglimento parziale dei primi motivi aggiunti (i.e., motivo n. 2 dell’appello principale; motivo n. 3 dell’appello incidentale dell’Inps).
Va parimenti dichiarata l’improcedibilità per carenza d’interesse dei motivi d’appello proposti dal Consorzio Le. avverso il rigetto delle doglianze – qui complessivamente dichiarate inammissibili – dirette nei confronti dell’aggiudicataria e già respinte in primo grado (i.e., motivi n. 2, 3 e 4 dell’appello incidentale del Consorzio).
9. Con il settimo motivo di gravame, proposto in via subordinata, il Consorzio Le. si duole del rigetto della doglianza con cui aveva lamentato in primo grado l’illegittimità dei giudizi resi dai commissari in quanto aventi tutti il medesimo tenore, e dunque tali da rendere collegiale un giudizio che avrebbe dovuto essere autonomo e individuale per ciascun commissario.
9.1. La doglianza non è condivisibile.
A fronte di tre componenti della commissione, il numero complessivo di volte in cui l’identità di giudizio s’è verificata è pari a 25 (i.e., cinque valutazioni, corrispondenti agli altrettanti criteri, per cinque concorrenti in gara: cfr. il verbale della commissione n. 12 del 24 ottobre 2017, in atti).
Il disciplinare di gara conteneva peraltro, in proposito, dei parametri predefiniti o “criteri-guida” ai fini della formulazione del giudizio da parte di ciascun commissario (cfr. l’art. 14, par. 8).
Per tali ragioni, il fatto che per 25 volte si sia verificata coincidenza di giudizio fra i tre commissari non vale di per sé – considerato il numero ancora limitato delle valutazioni espresse e la sussistenza di identici criteri valutativi imposti a tutti i commissari – a dimostrare che sia mancata l’individualità nella formulazione dei giudizi e sia stato all’opposto applicato il metodo collegiale, in violazione dell’art. 14 del disciplinare.
10. Con l’ottavo motivo, anch’esso proposto in via subordinata in quanto diretto alla caducazione dell’intera procedura, il Consorzio si duole del rigetto della censura proposta avverso la composizione della commissione, in quanto formata da membri non qualificati e inesperti nel settore oggetto della gara.
10.1. Il motivo è infondato.
10.1.1. In senso contrario a quanto dedotto dall’appellante risulta infatti che il presidente della commissione vanta esperienze su precedenti contratti affini (ad es., quale Rup della fase di esecuzione e direttore all’esecuzione di contratti relativi a servizi di guardiania, portierato h24 e attività connesse presso Convitti Inps) e quale Rup di precedenti gare (ad es., in materia di servizi di pulizia, lavanderia, guardaroba e servizi connessi presso Convitti Inps, ovvero nel settore dei servizi di ristorazione).
Inoltre, come si evince dal curriculum, egli è un dirigente operante presso la direzione regionale dell’Istituto e vanta pregresse esperienze di dirigente provinciale e di dirigente dell’ufficio patrimonio proprio della direzione regionale Toscana, sicché può ben essere ritenuto competente rispetto al settore interessato.
Allo stesso modo dalla dichiarazione della commissaria B.R. risulta come ella abbia curato attività di gestione del patrimonio, nonché abbia seguito diverse procedure di gara, fra le quali alcune proprio nella materia della vigilanza. Dal curriculum emerge inoltre il ruolo dirigenziale rivestito e la funzione direzionale a capo di una sede provinciale, e già di precedenti sedi in Toscana, sicché ella non può essere ritenuta estranea alla conoscenza delle tematiche rilevanti in relazione alla procedura controversa.
La commissaria S.I. vanta a sua volta esperienze quale presidente di commissione di precedenti gare (ad es., in materia di compartimentazione e rinnovo impianti antincendio presso sede Inps, adeguamento reparto sanitario presso sede Inps, etc.: cfr. doc. 27 Inps), nonché il ruolo di dirigente, e risulta esperta del settore patrimonio, nonché di approvvigionamenti e contabilità, presentando perciò un profilo in linea con le competenze richieste per l’incarico assegnato.
10.1.2. Alla luce di ciò le qualifiche e i profili professionali dei componenti della commissione giudicatrice risultano complessivamente esenti dalle censure formulate dall’appellante, e ben coerenti – pur alla luce della complessità dell’oggetto dell’affidamento – con la previsione di cui all’art. 77 d.lgs. n. 50 del 2016 secondo cui, in caso di gara da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è rimessa a commissari “esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto” (nello stesso senso, cfr. già l’art. 84, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006).
In proposito il condivisibile orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato ritiene, da un lato, che la legittima composizione della commissione presupponga solo la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto (Cons. Stato, V, 11 luglio 2017, n. 3400); dall’altro che il requisito enunciato debba essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, considerando anche, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’amministrazione sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali i criteri valutativi siano destinati ad incidere. Non è in proposito necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 17 giugno 2019, n. 4050; 18 giugno 2018, n. 3721; 15 gennaio 2018, n. 181; 8 aprile 2014, n. 1648; VI, 10 giugno 2013, n. 3203; III, 17 dicembre 2015, n. 5706; 9 gennaio 2017, n. 31).
Di qui l’infondatezza del motivo.
11. In conclusione, alla luce di quanto suesposto, vanno parzialmente accolti l’appello principale e gli appelli incidentali dell’Inps e del Consorzio Le. e, in riforma dell’appellata sentenza, vanno respinti in parte qua i primi motivi aggiunti (i.e., in relazione al loro primo motivo, già accolto dal Tar) e i secondi motivi aggiunti in primo grado.
12. Attesa la complessità e particolarità della fattispecie, oltreché la reciproca soccombenza, ricorrono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, provvede come segue:
– accoglie ai sensi di cui in motivazione l’appello principale, l’appello incidentale dell’Inps e l’appello incidentale del Consorzio Le. e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge i primi e secondi motivi aggiunti in primo grado, come in motivazione;
– compensa integralmente le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero – Presidente FF
Valerio Perotti – Consigliere
Federico Di Matteo – Consigliere
Alberto Urso – Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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