Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 marzo 2021| n. 8405.
La Tarsu, la Tosap ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, Cc.
Ordinanza|25 marzo 2021| n. 8405
Data udienza 10 febbraio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Tributi – Intimazione di pagamento – Impugnazione – Legge 136 del 2018 – Estinzione di carichi tributari – Articolo 2948 cc – Prescrizione – Decorrenza del termine – Difetto di motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere
Dott. CATALDI Michele – Consigliere
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32785/2019 R.G., proposto da:
la ” (OMISSIS) S.a.s. di (OMISSIS)”, con sede in (OMISSIS), in persona del socio accomandatario pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con studio in Salerno, elettivamente domiciliata presso l’Avv. (OMISSIS), con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
– ricorrente –
contro
l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– controricorrente –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione Staccata di Salerno il 27 marzo 2019 n. 2713/05/2019, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 9, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le modalita’ stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 10 febbraio 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
RILEVATO
che:
La ” (OMISSIS) S.a.s. di (OMISSIS)” ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione Staccata di Salerno il 27 marzo 2019 n. 2713/05/2019, non notificata, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di intimazione di pagamento per cartelle esattoriali relative a tributi di varia natura, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno il 9 gennaio 2017 n. 149/04/2017, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che, salva la dichiarazione di estinzione per i carichi tributari di importo inferiore ad Euro 1.000,00 Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, ex articolo 4, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, le restanti cartelle esattoriali erano state regolarmente notificate ed i relativi crediti non si erano estinti per prescrizione. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione si e’ costituita con controricorso, eccependo l’inammissibilita’ del ricorso per carenza di interesse, in considerazione dell’estinzione dei carichi tributari derivanti dalle cartelle esattoriali. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore e’ stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.
CONSIDERATO
che:
Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2948, comma 1, n. 4, c.c. (in relazione verosimilmente – all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver erroneamente ritenuto che i crediti per annualita’ della TARSU non si fossero estinti per prescrizione decennale.
Ritenuto che:
1. Preliminarmente, si deve disattendere l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per carenza di interesse.
1.1 Difatti, le cartelle esattoriali per i cui crediti (annualita’ della TARSU) si e’ eccepita la prescrizione quinquennale non sono comprese nella dichiarazione di estinzione dei carichi tributari Decreto Legge n. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art., convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, in ragione dell’importo superiore ad Euro 1.000,00 (peraltro, riferibile al valore complessivo dei carichi omogenei) (da ultima: Cass., Sez. 3, 27 agosto 2020, n. 17966).
1.2 Per il resto, il motivo e’ fondato.
1.3 Invero, la TARSU, la TOSAP ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l’utente e’ tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2948 c.c., n. 4 (tra le altre: Cass., Sez. 5, 23 febbraio 2010, n. 4283).
1.4 Nella specie, quindi, il giudice di appello ha fatto malgoverno del principio enunciato, ritenendo l’applicabilita’ della prescrizione decennale ai crediti per annualita’ della TARSU.
2. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, il ricorso puo’ essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione Staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania Sezione Staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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