Corte di Cassazione, civile, Sentenza|12 aprile 2023| n. 9675.
La stipulazione di un contratto nullo per impossibilità dell’oggetto
La stipulazione di un contratto nullo per impossibilità dell’oggetto è suscettibile di determinare in capo al notaio rogante un obbligo di risarcimento del danno da omessa informazione commisurato al corrispettivo contrattuale versato dall’una all’altra parte contrattuale, non rilevando in senso contrario che dalla nullità derivi, per quest’ultima, il distinto obbligo di restituire l’indebito eventualmente ricevuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti di un notaio, che aveva omesso di informare la cessionaria di un credito IVA, della incedibilità del credito IVA portato dalla cedente in compensazione e non chiesto a rimborso).
Sentenza|12 aprile 2023| n. 9675. La stipulazione di un contratto nullo per impossibilità dell’oggetto
Data udienza 12 dicembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Professioni – Notaio – Responsabilità – Condotta non diligente – Omessa informazione alle parti dell’impossibilità di procedere alla cessione del credito – Art. 1223 cc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere
Dott. Spa ZIANI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29371/2020 proposto da:
(OMISSIS) SAS (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in (OMISSIS), Pec: (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), e domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1028/2020 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 01/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 12/12/2022 dal Cons. Dott. ANNA MOSCARINI.
La stipulazione di un contratto nullo per impossibilità dell’oggetto
FATTI DI CAUSA
La societa’ (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., convenne in giudizio il notaio (OMISSIS), allegando di aver acquistato dalla societa’ (OMISSIS) S.p.A. un credito IVA con scrittura privata autenticata dal professionista e dolendosi del fatto che quest’ultimo, contrariamente ai doveri del proprio ufficio, non l’aveva informata che il credito non poteva essere chiesto a rimborso ne’ portato in compensazione, poiche’ la cedente non ne aveva chiesto il rimborso nella dichiarazione IVA allegata al contratto di cessione.
Rappresento’ che la condotta omissiva del notaio aveva comportato dei danni, costituiti dal prezzo di acquisto corrisposto alla societa’ (OMISSIS), dalle sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate derivanti dall’indebita esposizione del credito in compensazione e dalle spese dell’atto notarile.
Il notaio, nel costituirsi in giudizio, affermo’ di essere stato incaricato dalle parti della sola autenticazione della sottoscrizione presente su un atto gia’ formato negando che sussistesse a proprio carico sia l’obbligo di indagare lo scopo perseguito dalle parti per mezzo del contratto di cessione, sia il conseguente obbligo di informare la cessionaria dell’impossibilita’ di portare in compensazione o chiedere il rimborso del credito, cosi’ contestando l’esistenza del nesso causale tra la propria asserita omissione ed il danno subito dalla ricorrente. Affermo’ anche che la stessa societa’ danneggiata aveva aggravato il danno subito o omesso di tenere condotte causative di pregiudizio, avendo indicato nella dichiarazione IVA un credito che non avrebbe potuto portare in compensazione.
Il Tribunale adito ritenne che l’obbligazione del notaio fosse limitata all’autenticazione delle sottoscrizioni a seguito di un controllo di legalita’ estrinseco dell’atto, escluse la sussistenza del nesso causale tra il preteso inadempimento del notaio ed il danno allegato dalla ricorrente in quanto il credito ceduto era inesistente e rigetto’ la domanda.
A seguito di appello della societa’, la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 1/10/2020, ha ritenuto che il credito (VA non potesse essere considerato quale credito futuro, e non potesse costituire oggetto di cessione, afferendo alla posizione fiscale di chi lo aveva maturato e che la sentenza di primo grado fosse da riformare per non aver valorizzato l’inosservanza, da parte del notaio (OMISSIS), dei doveri di diligenza e correttezza professionali di cui all’articolo 1176 c.c., comma 2, articolo 2236 c.c., o di cui alle norme specifiche stabilite dall’articolo 42, comma 1 lettera a), b) e c) dei Principi di Deontologia Professionale dei Notai, propri della professione espletata.
La Corte del gravame ha ritenuto che il professionista avesse precisi obblighi informativi nei confronti dei contraenti: in particolare, quello di informare le parti dell’impossibilita’ di raggiungere lo scopo che esse si erano prefissate con l’atto che si apprestavano a stipulare e dunque quello di avvisare che il credito non poteva costituire oggetto di cessione.
Anche dall’importo della fattura emessa dal professionista si doveva desumere che l’incarico non era limitato alla mera autenticazione di firme ma consisteva in un piu’ ampio e complesso insieme di accertamenti.
Quanto al nesso di causalita’ tra la condotta omissiva del professionista ed il danno, la Corte territoriale ha ritenuto che, ove il notaio avesse tenuto una condotta diligente e conforme all’incarico ricevuto, informando le parti dell’impossibilita’ di procedere alla cessione del credito, queste non avrebbero concluso il contratto e nessun danno si sarebbe prodotto.
Tuttavia, nonostante l’accertamento della responsabilita’ professionale del notaio, la Corte di merito ha ritenuto che la domanda risarcitoria non potesse essere accolta in quanto la stessa, da un lato, si riferiva al corrispettivo versato al notaio in dipendenza del contratto di prestazione d’opera intellettuale, non ripetibile, e dall’altro al costo del prezzo versato alla societa’ (OMISSIS) S.p.A. per la cessione del credito, in quanto questione attinente ai rapporti contrattuali tra cessionario e cedente, al quale parte attrice avrebbe dovuto rivolgersi per ottenere la restituzione di quanto risultasse indebitamente pagato.
Avverso la sentenza che, pertanto, pur accogliendo il primo motivo di appello e affermando la sussistenza della responsabilita’ professionale del notaio, ha ritenuto non accoglibile la domanda risarcitoria, la societa’ (OMISSIS) s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Ha resistito il notaio (OMISSIS) con controricorso.
La causa e’ stata trattata in Adunanza Camerale e, con ordinanza interlocutoria, rinviata alla pubblica udienza in vista della quale il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
La stipulazione di un contratto nullo per impossibilità dell’oggetto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1223 e 2236 c.c., per avere la sentenza impugnata negato l’imputabilita’ del danno subito dal (OMISSIS) alla condotta omissiva accertata del notaio Dott. (OMISSIS) – la ricorrente lamenta che la corte di merito, pur avendo riconosciuto la sussistenza dell’inadempimento del notaio nell’attivita’ di redazione ed autenticazione della scrittura privata di cessione del credito IVA, per non aver informato le parti della incedibilita’ del credito portato dalla cedente in compensazione e non chiesto a rimborso e pur avendo riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra il comportamento omissivo del professionista e la conclusione del contratto nullo per inesistenza dell’oggetto, ha contraddittoriamente concluso per la non risarcibilita’ del danno in ragione della pretesa insussistenza di un valido “titolo” per agire nei confronti del professionista. Questa conclusione, ad avviso della ricorrente, e’ contraria alle norme di diritto che disciplinano la titolarita’ dei soggetti chiamati al risarcimento dei danni conseguenti ad inadempimento contrattuale, in quanto il danno puo’ essere addebitato a soggetti diversi per titoli diversi i quali risponderanno in solido nei confronti del debitore.
Il danno patrimoniale diretto subito dal (OMISSIS) in conseguenza della sottoscrizione della scrittura privata di cessione del credito IVA ammonterebbe ad Euro 9.000, oltre spese, cioe’ a quanto pagato dalla cessionaria alla cedente, e non puo’ dubitarsi del fatto che l’omissione del notaio abbia costituito quantomeno una concausa dell’evento dannoso, con il conseguente obbligo per il professionista di risarcire il danno.
Il motivo e’ fondato.
La mera applicazione dell’articolo 1223 c.c., evidenzia che il pagamento del corrispettivo della cessione si configuri, nell’economia del contratto di prestazione d’opera del notaio, come una perdita conseguita all’inadempimento da parte del professionista, dal quale e’ altresi’ scaturita la nullita’ del contratto di cessione per impossibilita’ dell’oggetto. Non puo’ dubitarsi che sussista uno stretto rapporto causale tra la condotta omissiva del professionista ed il danno arrecato alla ricorrente, non rilevando affatto la circostanza che dalla nullita’ dell’atto di cessione discendano anche conseguenze afferenti al rapporto tra cedente e cessionaria: una cosa e’ l’obbligo di restituzione a titolo di indebito da parte della cedente per aver ricevuto un corrispettivo privo di causa, altra l’obbligo del notaio di risarcire la parte nei cui confronti la propria condotta omissiva ha determinato un danno risarcibile. La sentenza impugnata, affermando che il danno afferisce ai soli rapporti contrattuali tra cessionaria e cedente, contrasta con il principio di diritto piu’ volte affermato da questa Corte secondo il quale, quando un medesimo danno e’ provocato da piu’ soggetti, per l’inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido non tanto sulla base dell’estensione, alla responsabilita’ contrattuale, dell’articolo 2055 c.c., dettato per la responsabilita’ extracontrattuale quanto perche’, sia in tema di responsabilita’ contrattuale sia di responsabilita’ extracontrattuale, se un unico evento dannoso e’ imputabile a piu’ persone, al fine di ritenere la responsabilita’ di tutte nell’obbligo risarcitorio e’ sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso causale ed il concorso di piu’ cause efficienti nella produzione dell’evento, che le azioni o omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo. Ben avrebbe dovuto essere valutata la responsabilita’ del notaio in relazione al principio di diritto su richiamato, atteso che, tra le concause che hanno determinato il danno lamentato dal (OMISSIS), si poneva l’inadempimento del professionista agli obblighi informativi su di lui gravanti in relazione all’invalidita’ del contratto stipulato tra la ricorrente e la (OMISSIS) SpA in data 5 novembre 2015, conseguente alla incedibilita’ del credito IVA portato dalla cedente in compensazione e non chiesto a rimborso.
La stipulazione di un contratto nullo per impossibilità dell’oggetto
Conclusivamente il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e la causa va rinviata ad altra Sezione della Corte d’Appello di Brescia, comunque in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte d’Appello di Brescia, comunque in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimita’.
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