Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 novembre 2022| n. 32256.
La sospensione necessaria del processo civile
La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli articoli 295 cod. proc. civ., 654 cod. proc. pen. e 211 disp. att. cod. proc. pen., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell’imputazione penale (Nel caso di specie, in applicazione dell’enunciato principio, la Suprema Corte, accogliendo il regolamento necessario di competenza, ha cassato con rinvio l’ordinanza impugnata disponendo la prosecuzione del giudizio innanzi al tribunale adito ritenendo nella circostanza insussistente la relazione di pregiudizialità tra giudizio civile e procedimento penale: da un lato, infatti, l’effetto giuridico dedotto in causa – risoluzione del contratto di acquisto di un’opera d’arte per inadempimento della casa d’aste – non risultava normativamente collegato alla commissione del reato di falso dell’opera medesima oggetto di sequestro da parte di un soggetto non avente alcun rapporto diretto con il ricorrente; dall’altro, inoltre, le parti dei due giudizi non risultavano coincidenti, in quanto il ricorrente, che aveva promosso il processo civile, non era parte civile del procedimento penale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 15 luglio 2019, n. 18918; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 luglio 2018, n. 18202).
Ordinanza|2 novembre 2022| n. 32256. La sospensione necessaria del processo civile
Data udienza 14 ottobre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Sospensione del processo – Sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli articoli 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p. – Attesa del giudicato penale – Norma di diritto sostanziale – Collegamento alla commissione del reato di un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile – Condizione – Sentenza penale – Valore di giudicato nel processo civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7906/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) ((OMISSIS)), (OMISSIS) ((OMISSIS));
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BOLZANO n. 1444/2021 depositata il 13/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere MOCCI MAURO.
La sospensione necessaria del processo civile
RILEVATO IN FATTO
che la (OMISSIS) S.r.l. propone regolamento necessario di competenza nei confronti dell’ordinanza depositata il 13 febbraio 2022 dal Tribunale di Bolzano;
che la stessa (OMISSIS) aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Bolzano la societa’ (OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS), nonche’ il (OMISSIS) in proprio, assumendo di aver partecipato ad un’asta – organizzata dalla casa d’aste ” (OMISSIS)” di proprieta’ della (OMISSIS) – aggiudicandosi l’opera d’arte “Ishtar” dell’autore (OMISSIS) per il prezzo di Euro 21.900,00, comprensiva della commissione della Casa d’Aste;
che, successivamente, l’opera era stata sequestrata, in esecuzione del decreto del 22.07.2019 emesso nell’ambito di un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Bolzano, e ritenuta falsa dal consulente del P.M., sicche’ la (OMISSIS) aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento e, in via subordinata, il suo annullamento, nonche’ – in ogni caso – il risarcimento dei danni;
che, costituendosi, i convenuti avevano chiesto l’estensione del contraddittorio nei confronti di tale (OMISSIS), in quanto la casa d’aste avrebbe agito in qualita’ di mandataria senza rappresentanza, nonche’ la sospensione del giudizio ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., sino alla definizione del procedimento penale a carico della stessa (OMISSIS), avente ad oggetto la “falsita’” dell’opera oggetto di causa;
che il giudice adito aveva autorizzato la chiamata in causa ed, in esito alla costituzione della terza chiamata, aveva disposto la sospensione ex articolo 295 c.p.c. “sino alla decisione del Tribunale di Bolzano in sede penale”, giacche’ l’eventuale accertamento di falsita’ dell’opera sarebbe stato presupposto necessario ai fini della richiesta di parte attrice.
La sospensione necessaria del processo civile
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso e’ affidato ad una serie articolata di censure;
che la ricorrente afferma che l’articolo 295 c.p.c. non sarebbe di regola applicabile ai rapporti tra giudizio civile e quello penale: l’unica eccezione sarebbe costituita dall’azione civile proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza di condanna, laddove, nella specie, (OMISSIS) s.r.l. non si era costituita parte civile nel procedimento penale a carico della (OMISSIS), nei confronti della quale non ha neppure avanzato pretese nel giudizio civile;
che, sotto diverso profilo, la sospensione necessaria opererebbe solo nel caso di identita’ delle parti processuali e di oggetto, sicche’, in mancanza di identita’ delle parti, non potrebbe neppure esservi pregiudizialita’ in senso giuridico: nel giudizio penale, non si era costituita parte civile ne’ (OMISSIS) s.r.l. ne’ il Consolati in persona. Inoltre, mancando in atti la comparsa di costituzione di parte civile, neppure avrebbe potuto ritenersi provata l’identita’ di oggetto tra le domande proposte da (OMISSIS) in sede civile e in quella penale. Anzi, avrebbe potuto ragionevolmente presumersi che esse fossero diverse, posto che nel giudizio civile (OMISSIS) aveva proposto una domanda di manleva e non quella risarcitoria, tipica della parte civile;
che, infine, la sospensione necessaria opererebbe quando il fatto-reato venga ad investire direttamente uno o piu’ degli elementi costitutivi della fattispecie giuridica oggetto del giudizio civile, occorrendo che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato oggetto di imputazione nel giudizio penale: i convenuti e la terza chiamata non avrebbero allegato ne’ tanto meno documentato quali sarebbero i reati oggetto di imputazione, ne’ essi sono individuati nell’ordinanza di sospensione;
che (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito, con memoria ex articolo 47 c.p.c.;
che i resistenti hanno rilevato come, riguardo all’esistenza del procedimento penale, in mancanza di contestazioni avversarie, avrebbero a buon diritto ritenuto superfluo provare fatti che processualmente erano da considerarsi come dati per pacifici in quanto non contestati: la ricorrente, dunque, non avrebbe potuto lamentare mancanza di prova di fatti che la stessa avrebbe avuto l’onere di contestare, in modo da mettere le altre parti in condizioni di provare i fatti oggetto di contestazione;
che l’esito del procedimento penale sarebbe stato in grado di determinare l’esito anche del procedimento civile: nell’ipotesi, infatti, in cui al termine del procedimento penale dovesse essere accertata la falsita’ dell’opera, la cui autenticita’ e’ stata garantita dalla stessa imputata, la stessa sarebbe oggetto di confisca e successiva distruzione, del tutto a prescindere dalla responsabilita’ della (OMISSIS), non potendo essere consentita la vendita di un’opera contraffatta; Data pubblicazione 02/11/2022 che il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso; che la (OMISSIS) ha depositato memoria di replica alle conclusioni del P.G.;
che le doglianze della ricorrente sono fondate; che, nell’ordinamento processuale vigente, l’unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale e’ costituito dall’articolo 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialita’, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s’ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilita’ di influenza del secondo sul primo, e dell’obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti (Sez. 6-3, n. 26863 del 22 dicembre 2016);
che questo Collegio ritiene di dover dare continuita’ a quella giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, secondo cui “la sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., articolo 654 c.p.p. e articolo 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, puo’ essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perche’ si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che e’ oggetto dell’imputazione penale.” (Sez. 6-2, n. 18202 dell’11 luglio 2018; Sez. 6-3, n. 18918 del 15 luglio 2019);
che, nella specie, I effetto giuridico dedotto la risoluzione del contratto per inadempimento) non e’ normativamente collegata alla commissione del reato da parte della (OMISSIS), la quale non ha avuto alcun rapporto diretto con l’odierno ricorrente; che, inoltre le parti dei due giudizi non sono coincidenti, giacche’ la (OMISSIS), che ha promosso il processo civile, non e’ parte civile del procedimento penale;
che in definitiva, dunque, l’ordinanza di sospensione ritualmente impugnata deve essere annullata ed il giudizio r.g.n. 1444/2021 pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di Bolzano deve essere riassunto;
che le spese del presente giudizio verranno regolate al definitivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio avanti il Tribunale di Bolzano, dinanzi al quale rimette le parti nei termini di legge.
Spese al definitivo.
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