Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 aprile 2023| n. 9979.
La sentenza definitiva di rigetto della domanda di nullità del testamento
La sentenza definitiva di rigetto della domanda di nullità del testamento comporta la formazione del giudicato anche sulla validità delle singole clausole della scheda testamentaria, sicché è preclusa la possibilità di ridiscuterne in un nuovo giudizio, e ciò in ragione del potere-dovere del giudice, investito della domanda di nullità dell’intero atto “mortis causa”, di rilevare, quand’anche non dedotta, la nullità di ogni distinta pattuizione.
Ordinanza|14 aprile 2023| n. 9979. La sentenza definitiva di rigetto della domanda di nullità del testamento
Data udienza 29 marzo 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Successioni testamentarie – Rilievo d’ufficio di eventuali cause di nullità del testamento medesimo – Principi affermati dalle Sezioni Unite nelle sentenze nn. 26242 e 26243 del 2014 – Diritto autodeterminato – Domanda di nullità totale – Efficacia di giudicato preclusivo anche con riguardo alla nullità parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17872/2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio del Dott. (OMISSIS), e rappresentata difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 665/2019 della CORTE di APPELLO di CATANIA, depositata il 21/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/03/2023 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie delle parti.
La sentenza definitiva di rigetto della domanda di nullità del testamento
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Catania con sentenza n. 2153 dell’8 maggio 2017 dichiarava la nullita’ della clausola contenuta nel testamento di (OMISSIS), con la quale disponeva l’attribuzione dell’usufrutto generale in favore del coniuge, con la previsione del diritto di abitazione in favore della figlia (OMISSIS), a far data dalla morte della prima, quanto all’appartamento sito in (OMISSIS). Per l’effetto ordinava alla convenuta il rilascio del bene con la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per l’occupazione sine titulo.
Avverso tale sentenza ha proposto appello (OMISSIS) e la Corte d’Appello di Catania con la sentenza n. 665 del 21 marzo 2019 ha accolto il gravame, rigettando le domande proposte da (OMISSIS).
I giudici di seconde cure rilevavano che, come dedotto dall’appellante, il testamento oggetto di causa era stato oggetto di una precedente impugnativa da parte della convenuta, che aveva chiesto, oltre che la declaratoria di nullita’ o l’annullamento, anche la riduzione delle relative disposizioni in quanto lesive della sua quota di legittima.
Tale domanda era stata decisa dalla Corte d’Appello di Catania con sentenza n. 217/2010, poi passata in cosa giudicata, atteso il rigetto del ricorso proposto avverso la stessa da parte della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1727/2016, essendosi esclusa l’esistenza di vizi di forma ovvero la nullita’ per non univocita’ delle volonta’ testamentarie o per la violazione di norme imperative.
Ne scaturiva che il rigetto della domanda di nullita’, con sentenza passata in cosa giudicata, precludeva la riproposizione della domanda di nullita’, ancorche’ riferita non piu’ all’intera scheda testamentaria ma ad una singola clausola, e cio’ perche’ anche la nullita’ parziale avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dal giudice inizialmente adito.
Doveva quindi ritenersi preclusa la domanda proposta dall’attore e, quindi, doveva considerarsi tuttora efficace la clausola testamentaria attributiva alla convenuta del diritto di abitazione.
Avverso tale sentenza propone ricorso (OMISSIS) sulla base di tre motivi.
(OMISSIS) resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimita’ dell’udienza.
2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 329 c.p.c., e dell’articolo 2909 c.c., nonche’ l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con travisamento delle risultanze processuali.
Si deduce che il giudicato ritenuto preclusivo dai giudici di appello non aveva mai preso in considerazione la validita’ di singole clausole testamentarie, quale quella a favore della convenuta, essendo quindi escluso che non potesse essere valutata la nullita’ della clausola per le diverse ragioni addotte in citazione.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 99, 100, 112, 115 e 116 c.p.c., nonche’ la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 111 Cost., e dell’articolo 132 c.p.c., attesa la contraddittorieta’ della motivazione.
I giudici di appello hanno richiamato il giudicato derivante dal precedente giudizio vertente tra le parti, ed intervenuto sulla successione del genitore, senza considerare quale fosse il reale oggetto di quel giudizio e l’interesse ad agire in quella sede.
Infatti, (OMISSIS) illo tempore aveva chiesto la nullita’ o l’annullamento del testamento, ma al fine di trarre vantaggio da tale invalidita’, non gia’ per ottenere la declaratoria di nullita’ anche della clausola che le attribuiva il diritto di abitazione dopo la morte della madre.
La sentenza definitiva di rigetto della domanda di nullità del testamento
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 698 e 1026 c.c.. nonche’ degli articoli 1418 e 1421 c.c., anche in relazione ad una ragione giuridica decisiva per il giudizio che e’ stata oggetto di espressa e formale discussione tra le parti, atteso che la nullita’ della clausola in ragione della violazione del divieto dell’usufrutto successivo risponde alla tutela di principi di ordine pubblico, i quali non possono mai trovare limitazione in un giudicato.
3. I tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.
Va innanzi tutto esclusa la ricorrenza, nelle varie forme denunciate, del vizio di omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto non si individua il fatto storico di cui sarebbe stata omessa la valutazione, prospettandosi piuttosto la omessa considerazione di argomentazioni e tesi difensive o la non corretta interpretazione delle domande proposte nel precedente giudizio, come del pari deve essere escluso il vizio di nullita’ della sentenza per difetto di motivazione, avendo la Corte d’Appello adeguatamente argomentato le ragioni in base alle quali ha ritenuto sussistere la preclusione del precedente giudicato, soddisfacendo appieno il requisito del cd. minimo costituzionale della motivazione quale delineato da questa Corte (Cass. S.U. n. 8053/2014).
Quanto alle restanti censure in diritto, ritiene il Collegio che debbano essere rigettate, avendo la sentenza impugnata deciso secondo diritto.
Questa Corte ha gia’ affermato che (Cass. n. 8841/2017), anche in materia testamentaria, il giudice deve rilevare, d’ufficio, l’eventuale esistenza di cause di nullita’ del testamento medesimo alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nelle sentenze HYPERLINK “idp:2849995;3″nn HYPERLINK “idp:2849995;3”. 26242 e 26243 del 2014.
Nelle stesse si e’ affermato che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullita’ contrattuale deve rilevare di ufficio l’esistenza di una causa di quest’ultima diversa da quella allegata dall’istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicche’ e’ individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio, e che tale potere-dovere si estende anche all’ipotesi in cui sia stata proposta domanda di nullita’ integrale del contratto, potendosi rilevare di ufficio la nullita’ solo parziale (fermo restando che, qualora le parti, all’esito di tale indicazione officiosa, omettano un’espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l’originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo; conf. Cass. n. 16051/2018).
Si e’ poi precisato che, ove il giudice rigetti la domanda, essendo stato sin dall’origine investito di una domanda di nullita’ negoziale, senza aver rilevato alcuna altra causa di nullita’ negoziale – l’accertamento della non nullita’ del contratto e’ idonea al passaggio in giudicato, di talche’, in altro giudizio, non potra’ essere ulteriormente addotta, a fondamento dell’azione, una diversa causa di nullita’.
Tali principi sono stati poi ribaditi nella successiva giurisprudenza di legittimita’ che ha precisato che (Cass. n. 2910/2016) l’accertamento contenuto nella sentenza che rigetta la domanda di nullita’ totale e’ idoneo a produrre l’effetto di un giudicato preclusivo anche con riguardo alla nullita’ parziale.
Avuto riguardo a tali principi, correttamente la sentenza gravata ha rilevato che il giudicato di rigetto della domanda di nullita’ dell’intero testamento avanzata nel precedente giudizio dalla controricorrente, atteso il potere di rilievo d’ufficio anche della nullita’ parziale assegnato al giudice, estendeva la sua efficacia anche alla nullita’ della singola clausola, e cio’ a prescindere se vi fosse o meno un interesse della convenuta nel primo giudizio a far dichiarare la nullita’, stante appunto il potere-dovere del giudice di rilevare d’ufficio l’invalidita’ nella sua forma piu’ grave del testamento o di una sua singola clausola.
Il riconoscimento da parte della sentenza passata in giudicato della validita’ del testamento, ancorche’ non avesse espressamente avuto modo di occuparsi della dedotta contrarieta’ della clausola qui avversata alle norme in tema di usufrutto successivo, preclude la possibilita’ di nuovamente ridiscutere in merito alla validita’ anche di una singola clausola, a nulla rilevando che la nullita’ derivi dalla violazione di norme di ordine pubblico, rispondendo anche il principio del giudicato a regole di ordine pubblico, in vista della salvaguardia della certezza delle situazioni giuridiche, una volta sottoposte alla decisione dell’autorita’ giudiziaria, onde evitare il rischio, esiziale per la certezza dell’ordinamento, che determinate questioni possano sempre essere poste nuovamente in discussione, sebbene sulle stesse sia calato il giudicato.
La sentenza definitiva di rigetto della domanda di nullità del testamento
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario, non sussistendo tuttavia i presupposti per la condanna del ricorrente ex articolo 96 c.p.c., come invece richiesto dalla controparte.
5. Poiche’ il ricorso e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge, con attribuzione all’avvocato (OMISSIS), dichiaratosene anticipatario;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
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