La sentenza d’appello motivata “per relationem”

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 31869.

La sentenza d’appello motivata “per relationem”

La sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto una domanda di condanna al pagamento di un indennizzo assicurativo, nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte ha riaffermato l’enunciato principio ritenendo che la motivazione della sentenza resa dalla corte del merito oggetto di impugnazione avesse, nella circostanza, soddisfatto le predette condizioni)

Ordinanza|| n. 31869. La sentenza d’appello motivata “per relationem”

Data udienza 12 ottobre  2023

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Sentenza – Contenuto – Motivazione – Sentenza d’appello – Motivazione “per relationem”- Riferimento alla sentenza di primo grado – Legittimità – Sussistenza – Condizioni e limiti. (Cpc, articoli 132 e 360)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6489/2020 R.G. proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, nonche’ (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));

– controricorrente –

avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO PERUGIA n. 481/2019 depositata il 06/08/2019;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

La sentenza d’appello motivata “per relationem”

RILEVATO

che:

la (OMISSIS) S.r.l. produceva blocchetti di cemento armato per costruzioni edili ed effettuava anche delle costruzioni edili in proprio;

nel (OMISSIS) un suo dipendente, (OMISSIS), mentre operava all’interno di un sito della societa’, rimase vittima di un infortunio mortale alla macchina cd. blocchettatrice, utilizzata per la produzione di blocchetti di cemento;

instaurato il procedimento penale, il Tribunale di Terni condanno’ (OMISSIS) e (OMISSIS), nelle rispettive qualita’ di capo cantiere e di legale rappresentante della (OMISSIS) S.r.l., al pagamento della somma di un miliardo e quattrocento milioni di lire in favore degli eredi del (OMISSIS);

la sentenza penale di primo grado veniva confermata in appello, per quanto concerneva le statuizioni civili;

l’INAIL chiedeva alla (OMISSIS) S.r.l. il rimborso delle somme erogate ai congiunti del lavoratore deceduto, per oltre trecento settanta milioni di Lire;

nel (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS), questa anche quale legale rappresentante della (OMISSIS) S.r.l., stipulavano un atto di transazione con (OMISSIS), vedova del lavoratore, in proprio e quale esercente la potesta’ sui figli minori;

nel detto contratto di transazione fu previsto il pagamento dilazionato della somma pattuita;

la (OMISSIS) S.r.l. chiese alle (OMISSIS) S.p.a. la liquidazione dell’indennizzo ai sensi della polizza stipulata;

a fronte del diniego della compagnia assicuratrice la (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) in proprio convennero in giudizio la compagnia assicuratrice dinanzi al Tribunale di Terni;

la domanda venne rigettata dal detto Tribunale con sentenza del 09/02/2017, nel contraddittorio con la compagnia assicuratrice;

l’impugnazione dinanzi alla Corte d’appello di Perugia e’ stata rigettata con sentenza n. 401 del 2019;

avverso la sentenza della Corte territoriale ricorrono per cassazione, con atto affidato a tre motivi di ricorso, la (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS);

resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.a..

La sentenza d’appello motivata “per relationem”

CONSIDERATO

che:

i ricorrenti, con l’unico ricorso, censurano la sentenza della Corte territoriale con i seguenti motivi:

I) violazione e falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e omessa valutazione di un fatto decisivo consistente nell’esistenza di un debito a carico della (OMISSIS) S.r.l;

il primo motivo afferma che la Corte territoriale ha errato, perche’ ha omesso di considerare che la (OMISSIS) S.r.l. era comunque debitrice dei congiunti del lavoratore deceduto (OMISSIS) e che la transazione era stata stipulata anche da (OMISSIS) quale legale rappresentante della (OMISSIS) S.r.l.;

II) violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c., per inesatta interpretazione delle clausole della polizza in punto di lavorazioni e ambiti lavorativi coperti dall’assicurazione;

il secondo motivo censura la sentenza della Corte distrettuale per avere questa malamente applicato le norme sull’interpretazione del contratto, in particolare con riferimento all’individuazione del luogo ove l’evento mortale si era verificato;

III) violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

La sentenza d’appello motivata “per relationem”

il terzo motivo e’ incentrato sul rinvio operato dalla sentenza d’appello a quella di primo grado, che comporterebbe una carenza della motivazione, con conseguente nullita’ del provvedimento;

il ricorso, per la posizione di (OMISSIS), e’ inammissibile, in quanto lo stesso non ha impugnato la statuizione, resa dalla Corte territoriale alle pagg. 4 e 5, di sua carenza di legittimazione all’impugnazione stessa, in quanto la polizza assicurativa di (OMISSIS) S.p.a. non era stata stipulata in relazione alla sua persona e non rilevando, ai fini assicurativi propri e comunque a quelli per cui oggi e’ causa, la sua veste di legale rappresentante della (OMISSIS) S.r.l., unica ad essere coperta dalla polizza;

il ricorso di (OMISSIS) e’, cosi’, dichiarato inammissibile;

il primo motivo del ricorso, come proposto dalla (OMISSIS) S.r.l., e’ inammissibile, sulla base del disposto dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’articolo 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, in quanto esso pone censura di omesso esame senza evidenziare alcun fatto diverso rispetto a quelli di cui alle sentenze di primo e di secondo grado, che hanno ampiamente esaminato la questione della transazione intercorsa tra i (OMISSIS) da un lato e la moglie del lavoratore deceduto;

il secondo mezzo e’ affetto da aspecificita’, limitandosi a una mera diversa lettura (o interpretazione) delle clausole contrattuali di cui alle lettera a) e b) della polizza e inoltre non coglie nel segno, posto che la polizza assicurativa faceva esclusivo riferimento a lavori nell’ambito di cantieri ossia a ambiti lavorativi esterni a quelli propri dell’azienda assicurata, mentre e’ incontroverso che il decesso di (OMISSIS) avvenne mentre questi era intento ad operare sulla macchina blocchettatrice in un sito di pertinenza della stessa (OMISSIS) S.r.l. e al fine di produrre blocchetti di cemento da commercializzare a imprese operanti nel settore edilizio;

il terzo motivo e’ inammissibile, sia per la compiuta motivazione operata dalla Corte d’appello, sia per la carenza di specificita’ del motivo stesso e sia, infine, perche’ la motivazione cd. per relationem (o mediante rinvio; e sia pure a determinate condizioni, peraltro qui soddisfatte) e’ ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza di questa Corte (n. 20883 del 05/08/2019 Rv. 654951 – 01), condivisa dal Collegio e alla quale si intende assicurare continuita’, secondo la quale “la sentenza d’appello puo’ essere motivata “per relationem”, purche’ il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identita’ delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle gia’ esaminate in primo grado, sicche’ dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame”;

il ricorso della (OMISSIS) S.r.l., nel concorso di ragioni di inammissibilita’ e di infondatezza, e’, pertanto, rigettato;

le spese di lite di questa fase di legittimita’ seguono la soccombenza dei ricorrenti in solido e, valutata l’attivita’ processuale espletata e il valore della controversia, sono liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente;

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, stante l’inammissibilita’ e il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto (Sez. U. n. 04315 del 20/02/2020);

il deposito della motivazione e’ fissato nel termine di cui dell’articolo 380 bis 1 c.p.c., comma 2.

La sentenza d’appello motivata “per relationem”

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso come proposto da (OMISSIS); rigetta il ricorso come proposto da (OMISSIS) S.r.l.; condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1, quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

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