Corte di Cassazione, penale, Sentenza|7 dicembre 2020| n. 34772.
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione. (Fattispecie relativa a contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica commessa alla guida di un velocipede per la cui circolazione non è richiesta la patente).
Sentenza|7 dicembre 2020| n. 34772
Data udienza 26 novembre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: Guida in stato di ebbrezza – Può essere commesso anche mediante conduzione di bicicletta – Patteggiamento – Sanzione amministrativa accessoria – Sospensione della patente di guida – Non applicabile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIAMPI Francesco Mar – Presidente
Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere
Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/04/2019 del TRIBUNALE di SAVONA;
udita la relazione svolta dal Consigliere PEZZELLA VINCENZO;
lette le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Savona, in composizione monocratica, pronunciando nei confronti di (OMISSIS), con sentenza del 26/4/2019, applicava allo stesso ex articolo 444 c.p.p., la sanzione sostitutiva di giorni 84 di lavoro di pubblica utilita’, cosi’ sostituita la pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda, con la sospensione della patente di guida o del certificato di idoneita’ alla guida per ciclomotori per anni 1, per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 186, comma 2, lettera c), perche’ sulla pubblica via conduceva il velocipede tipo moun-tain bike in stato di ebbrezza con tasso alcolemico, accertato a mezzo analisi cliniche su campione ematico, pari a 1,59 g/l; in (OMISSIS).
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1, la violazione degli articoli 186, 218, 219 bis e 222 C.d.S..
Il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della sospensione della patente di guida in quanto, allorquando un soggetto commetta il reato di guida in stato di ebbrezza di un veicolo che non necessita di alcun titolo abilitativo, non puo’ applicarsi la sanzione accessoria prevista dall’articolo 186 C.d.S., comma 2.
La sospensione della patente di guida si applica solo nell’ipotesi in cui il titolo abilitativo sia necessario per la conduzione del mezzo utilizzato per il compimento del reato. Si richiamano, a sostegno di tale tesi, Sez. 4 n. 54032/2018, conforme a Sez. 4 n. 52148/2017 e a Sez. 4 n. 4893/2015.
Chiede, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno o in subordine l’annullamento con rinvio.
3. Il Procuratore Generale di questa Corte ha rassegnato in data 7/1/2020, ex articolo 611 c.p.p., le proprie conclusioni scritte, rilevando la fondatezza del ricorso e chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di doglianza sopra illustrato appare fondato.
2. Deve premettersi che il reato di guida in stato di ebbrezza puo’ essere commesso anche mediante la conduzione di una bicicletta, in ragione della concreta idoneita’ del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarita’ e di sicurezza della circolazione stradale (cosi’ Sez. 4, n. 4893 del 22/01/2015, Rv. 262038).
Costituisce tuttavia orientamento consolidato di questa Corte – che va qui ribadito- quello secondo cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicabile in relazione a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non possa essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per cui non e’ richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede (cosi’ Sez. 4, n. 19413 del 29/03/2013, Cotogna, Rv. 255081; conforme Sez. 4 n. 20364 dell’11/1/2017 n. m.; Sez. 4 n. 54032 dell’11/10/2018, n. m.).
Nel caso in esame, poiche’ il fatto e’ stato commesso atta guida di una bicicletta (una mountain bike), per la quale non e’ richiesto alcun titolo abilitativo, il giudice ha erroneamente applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida o del certificato di idoneita’ alla guida di ciclomotori per la durata di anni uno.
3. Per le ragioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o del certificato di idoneita’ alla guida di ciclomotori.
La Corte di Cassazione puo’ provvedere direttamente alla sua eliminazione, in forza dell’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera I), che consente di adottare i provvedimenti necessari ove sia superfluo il rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o del certificato di idoneita’ alla guida di ciclomotori, statuizione che elimina.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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