La rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme erogate con ritardo ai dipendenti pubblici

Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 24 giugno 2020, n. 4042.

La massima estrapolata:

La rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme erogate con ritardo ai dipendenti pubblici, nel caso in cui il diritto patrimoniale trovi fonte direttamente in un provvedimento amministrativo, decorrono dalla data di quest’ultimo, quand’anche esso abbia efficacia retroattiva, e ciò deriva dalla peculiare natura degli atti di ricostruzione di carriera o di reinquadramento, i quali, anche se ad effetto retroattivo, producono, allorché abbiano carattere costitutivo ed innovativo, accessori sul capitale a partire dalla data della loro emanazione; una diversa decorrenza di tali accessori, in ragione del differente momento perfezionativo della fattispecie, può ammettersi solo allorquando l’atto di inquadramento o di reinquadramento sia meramente dichiarativo in forza di legge, di regolamento o di contrattazione collettivo ovvero sia attuativo di un giudicato che specificamente abbia fissato la decorrenza degli accessori stessi.

Sentenza 24 giugno 2020, n. 4042

Data udienza 16 giugno 2020

Tag – parola chiave: Pubblico impiego – Riassetto della carriera – Inquadramento – Rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme erogate con ritardo – Decorrenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4152 del 2011, proposto da
Mi. Ma. Po. At., quale erede, rappresentato e difeso dagli avvocati Fe. La. e Fe. Sc., con domicilio eletto presso lo studio Fe. La. in Roma, via (…);
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. An., Gi. Pi., An. Pu., Gi. Ta. e An. Ca., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Ma. Gr. in Roma, corso (omissis);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione Quinta n. 00110/2011, resa tra le parti, concernente il riassetto della carriera e la rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le brevi note depositate dal Comune appellato ai sensi dell’art. 84 comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 giugno 2020 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e dati per presenti, ai sensi dell’art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27) gli avvocati delle parti costituite in appello.

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, sez. V, 13 gennaio 2011, n. 110 ha respinto il ricorso proposto dall’attuale parte appellante per la declaratoria del suo diritto a percepire gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme dovute sin dal luglio 1970 a seguito del riassetto delle carriere, liquidate soltanto in data 31.1.1991.
Secondo il TAR, sinteticamente:
– la fonte dell’obbligazione retributiva è da rinvenirsi unicamente nella delibera di inquadramento, ossia la n. 212 del 21 luglio 1988, e che quindi al ricorrente non spetta la corresponsione di interessi e rivalutazione per il periodo antecedente a tale data;
– dette poste, qualora dovessero ritenersi dovute, sarebbero comunque prescritte, stante il decorso del termine quinquennale di cui all’art. 2948 c.c.;
– i presupposti costitutivi delle spettanze desiderate risultano puntualmente definiti a monte dell’intervento della stessa Pubblica Amministrazione e l’entità delle competenze non è legata ad alcuna ulteriore attività istruttoria o provvedimentale del Comune;
– infatti, una volta operato l’inquadramento del dipendente nella nuova qualifica, le spettanze retributive sono sottratte all’ambito provvedimentale e ricondotte nella disciplina generale, di fonte legislativa o contrattuale che sia;
– pertanto, in tali situazioni, si deve concludere per l’applicazione al diritto nella specie controverso del termine quinquennale di prescrizione.
La parte appellante contestava la sentenza del TAR, eccependone l’erroneità e riproponendo, nella sostanza, i motivi del ricorso di primo grado.
Con l’appello in esame, chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Si costituiva il Comune appellato chiedendo la reiezione dell’appello.
All’udienza pubblica del 16 giugno 2020 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Rileva il Collegio che l’appello è infondato, alla stregua degli orientamenti giurisprudenziali, peraltro già correttamente citati nella sentenza del TAR impugnata, da ultimo ribaditi da questo Consiglio con la sentenza della V Sezione 5 maggio 2016, n. 1792.
2. In primo luogo, parte appellante contesta l’assunto, contenuto nella sentenza impugnata, che il diritto alla percezione da parte del ricorrente delle differenze retributive troverebbe la sua fonte costitutiva nell’atto di inquadramento superiore; infatti, secondo parte appellante, la relativa deliberazione avrebbe avuto natura dichiarativa, essendo stato operato l’inquadramento in virtù di un provvedimento ricognitivo delle mansioni superiori effettivamente svolte, quindi di diritti già sorti nel patrimonio giuridico del dipendente ma mai formalmente riconosciuti e quantificati dal Comune.
Sempre secondo l’appellante, la deliberazione n. 212-1988, nell’operare l’inquadramento in soprannumero del ricorrente nella qualifica di capo divisione amministrativo “a decorrere dal 1.7.1970, sia i fini giuridici che economici”, avrebbe riconosciuto che il diritto alla corresponsione delle differenze retributive era sorto in capo al ricorrente sin da detta data; e poiché la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono non un accessorio, ma una componente essenziale del credito retributivo, anche il diritto alla loro percezione avrebbe dovuto retroagire al 1° luglio 1970, in quanto rientrante tra gli effetti giuridici ed economici dell’inquadramento operato con la deliberazione n. 212-1988.
3. Osserva al riguardo il Collegio che la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme erogate con ritardo ai dipendenti pubblici, nel caso in cui il diritto patrimoniale trovi fonte direttamente in un provvedimento amministrativo, decorrono dalla data di quest’ultimo, quand’anche esso abbia efficacia retroattiva, e ciò deriva dalla peculiare natura degli atti di ricostruzione di carriera o di reinquadramento, i quali, anche se ad effetto retroattivo, producono, allorché abbiano carattere costitutivo ed innovativo, accessori sul capitale a partire dalla data della loro emanazione; una diversa decorrenza di tali accessori, in ragione del differente momento perfezionativo della fattispecie, può ammettersi solo allorquando l’atto di inquadramento o di reinquadramento sia meramente dichiarativo in forza di legge, di regolamento o di contrattazione collettivo ovvero sia attuativo di un giudicato che specificamente abbia fissato la decorrenza degli accessori stessi (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6192).
Nel caso di specie la deliberazione n. 212 del 21 luglio 1988, con la quale è stato disposto l’inquadramento, tra gli altri, dell’attuale appellante, riporta nell’oggetto la affermazione che esso è stato disposto “a seguito dell’espletamento, nei loro confronti, dell’indagine conoscitiva disposta per l’attuazione della 2^ fase del Riassetto delle carriere, delle qualifiche e del trattamento economico del dipendente personale, con la deliberazione 26.11.1970, n. 1”.
Nella motivazione di detta deliberazione n. 212 del 1988 è poi asserito che nel citato provvedimento n. 1 del 1970 era stata fatta espressa “riserva di condurre un’apposita indagine conoscitiva per stabilire la qualità e la quantità del reali posizioni di lavoro di tutti i dipendenti allo scopo di poter riconoscere, successivamente, l’effettivo svolgimento di mansioni diverse o superiori da quelle attinenti alla qualifica rivestita, a quei dipendenti che tali mansioni avessero svolto per un notevole periodo di tempo”.
Inoltre è affermato che gli elementi di giudizio avevano avuto come riferimento l’effettivo espletamento delle mansioni, il livello qualitativo, le modalità di esse rispetto alle strutture burocratiche esistenti ed a posizioni di organico, sulla scorta di criteri obiettivi generali e metodi operativi predeterminati, stabiliti con la deliberazione n. 284 del 1976.
E’ quindi del tutto evidente che l’inquadramento dell’appellante nella superiore qualifica, anche se con effetto retroattivo, non aveva natura meramente dichiarativa, ma, essendo stato adottato con la deliberazione n. 212-1988 a seguito di un’apposita indagine conoscitiva, aveva trovato origine da un provvedimento che lo aveva conformato con effetti costitutivi, sicché il diritto alla corresponsione delle relative somme era sorto al momento della sua adozione e solo da tale momento potevano cominciare a decorrere interessi e rivalutazione.
Quindi è da considerare del tutto irrilevante la circostanza che l’inquadramento superiore decorresse retroattivamente dal 1° luglio 1970 sia i fini giuridici che economici.
4. Parte appellante contesta, inoltre, l’applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. al credito vantato relativamente al periodo successivo alla data del 21 luglio 1988, in luogo dell’ordinaria prescrizione decennale.
A parere del Collegio, la prescrizione decennale è applicabile solo nel caso in cui la stessa amministrazione debba riconoscere e determinare quantitativamente il diritto vantato con apposito atto formale (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 21 giugno 2007, n. 3363), mentre, negli altri casi, il diritto a percepire la rivalutazione monetaria e gli interessi sul ritardato pagamento degli emolumenti retributivi conseguiti a seguito dell’attribuzione del nuovo inquadramento si prescrive nel termine di cinque anni, ai sensi dell’art. 2948, n. 5, c.c. (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 settembre 2011, n. 5142).
Nel caso di specie il T.A.R., laddove ha affermato, per ritenere applicabile la prescrizione quinquennale, che “L’entità delle competenze non è legata ad alcuna ulteriore attività istruttoria o provvedimentale del Comune” ha evidentemente fatto riferimento alla determinazione quantitativa del relativo diritto, con irrilevanza dei rilievi contenuti in ricorso con riguardo alla avvenuta formazione del diritto stesso a seguito di atto costitutivo.
Con riguardo alla determinazione della retribuzione dovuta, l’appellante ha infatti sostenuto che quella dovuta a seguito del disposto inquadramento superiore non derivava dall’automatica applicazione di norme di legge, ma da un provvedimento costitutivo, essendo maturato il diritto alle differenze retributive ed ai relativi accessori a seguito di un procedimento di revisione delle carriere, iniziato con la deliberazione n. 1-1970, proseguito con la deliberazione n. n. 284-1976 e concluso con la deliberazione n. 160-1990 e la deliberazione n. 212-1988, con svolgimento di operazioni di verifica, di interpretazione o di integrazione per l’accertamento della sussistenza delle condizioni per l’attribuzione dei benefici economici ai dipendenti.
Ma non ha dimostrato il deducente che la misura ed i presupposti costitutivi delle spettanze reclamate non fossero già definiti a prescindere dalla disposta sequenza procedimentale e che fossero legati ad attività istruttoria o provvedimentale del Comune.
Tali spettanze erano, infatti, quantificabili, una volta accertato il diritto al superiore inquadramento, in base alla vigente disciplina normativa e contrattuale in materia di ordine generale, come dimostrato dal tenore della deliberazione n. 212-1988, che, nel disporre l’inquadramento, tra gli altri, del ricorrente nella superiore qualifica funzionale, ha espressamente affermato che si riservava “di determinare, con successivo atto deliberativo, il trattamento economico da attribuire ai suindicati dipendenti, in applicazione dei vari istituti contrattuali succedutisi nel tempo”.
5. La non debenza del vantato credito comporta, quindi, l’inapplicabilità dell’art. 429, comma 3, c.p.c., secondo il quale alla condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, consegue la determinazione, oltre degli interessi nella misura legale, del maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito.
6. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto, in quanto infondato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe indicato, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del Comune appellato, spese che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2020 convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere
Francesco Guarracino – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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