La ristrutturazione edilizia

Consiglio di Stato, sezione seconda, Sentenza 12 agosto 2019, n. 5663.

La massima estrapolata:

La ristrutturazione edilizia, per essere tale e non coincidere con una nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente quanto a sagoma, superfici e volumi.

Sentenza 12 agosto 2019, n. 5663

Data udienza 25 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 8191 del 2011, proposto dal Comune di Pescara, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pi. De Na., e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ca. Ma. in Roma, (…);
contro
la sig.ra Cl. La., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara n. 334/2011, resa tra le parti, concernente diniego di permesso di costruire in sanatoria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2019 il Cons. Giancarlo Luttazi e udito per le parti l’avvocato Ga. Di Pa. su delega dell’avvocato Pi. De Na.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto d’appello recante istanza cautelare, notificato il 27 settembre 2011 e depositato il 18 ottobre 2011, l’Amministrazione comunale di Pescara ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, n. 334/2011, pubblicata il 25 maggio 2011 e notificata il 14 giugno 2011, con cui è stato accolto, con condanna alle spese in favore della parte vittoriosa, il ricorso n. 210/2008 proposto dalla signora Cl. La. per l’annullamento, con gli atti connessi, della nota comunale prot. n. 32099 del 3 marzo 2008, recante diniego di permesso di costruire in sanatoria relativamente al seguente abuso: “sottotetto di mt. 1,80 alle falde e mt. 3,00 al colmo, essendosi, in fase di ristrutturazione e rifacimento del tetto, variata l’altezza da 0,90 cm. a mt, 1,80 non rispettando le distanze (mt.10,00) di cui all’art. 8, lett. f) NTA del PRG”; e recante il seguente dispositivo: “il progetto non è conforme alla normativa vigente, per i seguenti motivi: trattasi di una sopraelevazione che non rispetta la distanza minima di m. 10,00 tra fabbricati, in contrasto con quanto prescritto dall’art. 8 lettera f) delle N.T.A. del vigente Piano regolatore generale”.
La sentenza appellata, dopo aver esaminato le caratteristiche dell’abuso e la normativa di riferimento, ha così concluso: “Rientrando l’intervento in esame nella ristrutturazione edilizia, va escluso che l’innalzamento monolaterale della falda del tetto sia una nuova costruzione”.
L’appellante Comune, riproposte le eccezioni pregiudiziali e preliminari del primo grado, nel merito contesta la ricostruzione giuridico-fattuale operata dal Tar, ed afferma la legittimità del diniego di sanatoria, chiedendo la riforma della sentenza appellata.
La signora Cl. La. non si è costituita.
Con ordinanza numero 4961/2011 è stata accolta l’istanza cautelare.
In esito ad avviso di perenzione, comunicato il 24 ottobre 2016, il Comune di Pescara ha presentato, in data 1 febbraio 2017, domanda di fissazione di udienza.

DIRITTO

L’appello va accolto, sicché può prescindersi dall’esame delle richiamate eccezioni pregiudiziali e preliminari del primo grado.
È incontestato, anche nel ricorso di primo grado e nella relativa sentenza di accoglimento, che l’abuso oggetto di domanda di sanatoria non ha rispettato la distanza minima di m. 10,00 tra fabbricati, in contrasto con quanto prescritto dall’art. 8, lettera f), delle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano regolatore generale; e che ha aumentato la volumetria, essendosi, in fase di ristrutturazione e rifacimento del tetto, variata l’altezza dell’edificio da cm. 0,90 a m. 1,80.
La sentenza appellata ha però accolto il ricorso ritenendo l’abuso edificatorio non una nuova costruzione, ma una ristrutturazione, sì da escludere l’obbligo di rispetto della suddetta distanza minima tra fabbricati di m. 10,00.
La sentenza appellata ha ritenuto l’abuso rientrante nella fattispecie di cui all’art. 3, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (ristrutturazione edilizia):…. “interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”; rilevando in particolare che l’opera in esame aveva realizzato la sostituzione di un elemento costitutivo dell’edificio rappresentato dal tetto di copertura, e non già un piano aggiunto in ampliamento della sagoma esistente dell’intero edificio, essendo l’abuso un semplice pareggiamento delle falde del tetto, interessando un solo versante.
Quanto all’aumento di volumetria e al mutamento della sagoma la sentenza appellata ha rilevato: “La conservazione della volumetria e della sagoma preesistenti è, infine, prevista solo per la demolizione – ricostruzione del fabbricato”.
In proposito deve invece osservarsi che il non indifferente aumento di volumetria e sagoma (dovuto alla variazione dell’altezza del tetto da cm. 0,90 a m. 1,80) esclude che l’abuso possa rientrare nel concetto di ristrutturazione edilizia.
Se il citato all’art. 3, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001 prevede quanto alla volumetria “Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente”, esso si limita a consentire appunto che una demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria può rientrare tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, non già che aumenti di volumetria possano essere considerati semplici ristrutturazioni.
Analogamente, quanto alla sagoma, la medesima disposizione prevede, in fine, che “gli interventi di demolizione e ricostruzione… costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente”.
In sintesi, come più volte indicato dalla giurisprudenza, la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non coincidere con una nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente quanto a sagoma, superfici e volumi (v., oltre alle pronunce citate nella ordinanza cautelare resa in questo giudizio d’appello, anche, da ultimo, la pronuncia di questa Sezione 20 maggio 2019, n. 3208).
L’appello va dunque accolto, con riforma della sentenza appellata.
Le spese di entrambi i gradi – confermata la condanna per la fase cautelare disposta con la citata ordinanza n. 4961/2011 – seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Per l’effetto, in riforma della appellata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.
Conferma la condanna alle spese del giudizio cautelare disposta con l’ordinanza n. 4961/2011.
Condanna altresì la signora Cl. La. al rimborso in favore del Comune di Pescara delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 5.000,00, oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Gabriele Carlotti – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Fulvio Rocco – Consigliere
Giancarlo Luttazi – Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato – Consigliere

 

 

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