Corte di Cassazione, civile, Sentenza|3 marzo 2023| n. 6456.
La rimessione in termini non può essere riferita ad un evento esterno al processo quale la circostanza dell’infedeltà del legale
La rimessione in termini, disciplinata dall’articolo 153 cod. proc. civ., non può essere riferita ad un evento esterno al processo, impeditivo della costituzione della parte, quale la circostanza dell’infedeltà del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo, giacché attinente esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte sostanziale ed il professionista incaricato ai sensi dell’articolo 83 cod. proc. civ. che può assumere rilevanza soltanto ai fini di un’azione di responsabilità promossa contro quest’ultimo, e non già, quindi, spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attività precluse alla parte (Nel caso di specie, oltre che per tardività per inosservanza del termine perentorio per la sua proposizione, la Suprema Corte, richiamando l’enunciato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione ed istanza di correzione di errore materiale proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza che aveva definito l’opposizione esecutiva proposta da quest’ultimo avverso un atto di pignoramento promosso dal controricorrente, rilevando l’originaria tardività del ricorso introduttivo del giudizio e cassando senza rinvio la sentenza impugnata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, ordinanza 7 luglio 2022, n. 21649; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 15 maggio 2020, n. 8993; Cassazione, sezione civile I, sentenza 17 novembre 2016, n. 23430; Cassazione, sezione civile II, sentenza 4 marzo 2011, n. 5260).
Sentenza|3 marzo 2023| n. 6456. La rimessione in termini non può essere riferita ad un evento esterno al processo quale la circostanza dell’infedeltà del legale
Data udienza 12 dicembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Rimessione in termini – Articolo 153 c.p.c. – Riferimento ad un evento esterno al processo impeditivo della costituzione della parte – Esclusione – Circostanza dell’infedeltà del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo – Attinenza esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte sostanziale ed il professionista incaricato ai sensi dell’articolo 83 c.p.c. – Rilevanza soltanto ai fini di un’azione di responsabilità promossa contro quest’ultimo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
Dott. Spa ZIANI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6706/2021 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Cavalli Mauro;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato Lambertini Lamberto, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 14239/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 08/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2022 dal Cons. Dott. DANILO SESTINI;
udito l’Avvocato Mauro Cavalli;
udito l’Avvocato Giovanni Aquaro per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale MISTRI Corrado, che si riporta alla requisitoria scritta e chiede la declaratoria di inammissibilita’ ed in subordine per l’integrale rigetto del ricorso.
La rimessione in termini non può essere riferita ad un evento esterno al processo quale la circostanza dell’infedeltà del legale
FATTI DI CAUSA
Con atto notificato il 17.2.2021, (OMISSIS) ha proposto ricorso per revocazione (ex articolo 391 bis c.p.c. e articolo 395 c.p.c., n. 4) e istanza per correzione di errore materiale avverso l’ordinanza n. 14239/2020 emessa da questa Sezione in relazione al ricorso per cassazione n. 18563/2017 proposto dal medesimo (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS).
L’anzidetta ordinanza ha definito l’opposizione esecutiva proposta dal (OMISSIS) avverso un atto di pignoramento promosso dal (OMISSIS), rilevando l’originaria tardivita’ del ricorso introduttivo del giudizio e cassando senza rinvio la sentenza impugnata; ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di merito e a quelle del giudizio di legittimita’ (queste ultime liquidate in Euro 7.800,00 per compensi, oltre al rimborso degli esborsi, alle spese forfettarie e agli accessori di legge).
Ha resistito il (OMISSIS) con controricorso;
La trattazione del ricorso e’ stata fissata per l’odierna pubblica udienza.
Il difensore del ricorrente ha tempestivamente richiesto la discussione orale.
Il P.M. ha rassegnato conclusioni scritte nel senso della inammissibilita’ o, comunque, del rigetto del ricorso.
Il controricorrente ha depositato memoria.
La rimessione in termini non può essere riferita ad un evento esterno al processo quale la circostanza dell’infedeltà del legale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso per revocazione e’ inammissibile in quanto tardivo.
1.1. Invero, il termine perentorio per la sua proposizione (che non e’ annuale – come parrebbe ritenere il ricorrente, ma quello semestrale previsto dal vigente testo dell’articolo 391 bis c.p.c., applicabile ai provvedimenti pubblicati dopo il 30 ottobre 2016) e’ decorso dalla pubblicazione dell’ordinanza impugnata (avvenuta in data 8.7.2020 e non in quella dell’8.2.2020 indicata dal ricorrente) ed e’ scaduto in data 8.1.2021, non essendo soggetto a sospensione in periodo feriale, in quanto relativo a controversia di opposizione esecutiva.
Ne consegue che l’istanza di rimessione in termini (basata sull’assunto che il precedente difensore officiato della proposizione del ricorso aveva colposamente omesso di dar corso all’incarico conferitogli entro il termine perentorio dell’8.2.2021) difetta del suo stesso presupposto, giacche’, come detto, il termine era gia’ scaduto l’8.1.2021, in data precedente a quella in cui il (OMISSIS) avrebbe conferito l’incarico all’avv. Faraon (“verso la fine di gennaio 2021”). 1.2. Va peraltro considerato che, come osservato dal P.M., l’istanza sarebbe stata inammissibile alla luce del consolidato orientamento di legittimita’ secondo cui “la rimessione in termini, disciplinata dall’articolo 153 c.p.c., non puo’ essere riferita ad un evento esterno al processo, impeditivo della costituzione della parte, quale la circostanza dell’infedelta’ del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo, giacche’ attinente esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte sostanziale e il professionista incaricato ai sensi dell’articolo 83 c.p.c., che puo’ assumere rilevanza soltanto ai fini di un’azione di responsabilita’ promossa contro quest’ultimo, e non gia’, quindi, spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attivita’ precluse alla parte” (Cass. n. 23430/2016; conformi Cass. n. 5260/2011 e Cass. n. 8993/2020; cfr. anche Cass. n. 21649/2022).
1.3. Per di piu’, il ricorso sarebbe stato – comunque – inammissibile in quanto non deducente un errore di fatto, ma esclusivamente un errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte per aver dichiarato la tardivita’ dell’opposizione agli atti esecutivi anziche’ pronunciare la cessazione della materia del contendere a seguito della dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva e della cancellazione della trascrizione dell’atto di pignoramento.
2. L’istanza di correzione dell’errore materiale e’ anch’essa inammissibile, poiche’ non evidenzia, come necessario, un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, che sia rilevabile dal semplice raffronto fra la parte del provvedimento che ne sarebbe inficiata e le altre considerazioni svolte nella motivazione e che sia causato da mera svista o disattenzione rilevabile ictu oculi (cfr. Cass. n. 12035/2011 e Cass. n. 16877/2020), ma prospetta un errore di giudizio in cui sarebbe incorsa la Corte per non avere liquidato le spese con riferimento all’effettivo oggetto dell’impugnazione e con riferimento ai valori medi della tariffa forense; e cio’, peraltro, senza ottemperare all’onere di trascrivere il contenuto del ricorso per cassazione nella misura necessaria a supportare l’assunto che la controversia concernesse esclusivamente la condanna alle spese disposta dal giudice di merito nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi.
3. All’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del (OMISSIS) al pagamento delle spese di lite.
4. Ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, ricorrono le condizioni per condannare il soccombente al pagamento, in favore della controparte, della somma di Euro 3.000,00.
5. Sussistono le condizioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilita’ del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge; ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, condanna inoltre il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, della somma di Euro 3.000,00.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
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