Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 22 maggio 2019, n.22459.
La massima estrapolata:
La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare.
Sentenza 22 maggio 2019, n.22459
Pres. Sarno
est. Semeraro
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Viterbo, con la sentenza del 2 ottobre 2017, ha condannato V.S. per il reato di cui all’art. 659 c.p. perché, nella qualità di gestore della s.n.c. Supermarket, installando ed utilizzando nella gestione dell’attività del supermercato unità refrigeranti e motori per il funzionamento che provocavano immissioni sonore notevolmente superiori ai limiti normativi, disturbavano le occupazioni ed il riposo degli occupanti degli immobili vicini tra i quali P.A. , P.A. , M.S. .
I fatti sono stati ritenuti in sentenza commessi in (omissis) , allorché la condotta sarebbe cessata perché la fonte rumorosa, costituita dai motori dei frigoriferi interni, fu neutralizzata.
Il Tribunale di Viterbo ha anche pronunciato la condanna generica al risarcimento del danno in favore di P.A. , riconoscendo la provvisionale.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo ha proposto ricorso per cassazione il difensore di V.S..
2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all’art. 659 c.p., comma 1 e L. n. 447 del 1995, art. 10, comma 2.
Il giudice avrebbe pronunciato la condanna nella mancanza assoluta di elementi di prova atti a dimostrare che il superamento del limite di emissioni sonore abbia prodotto anche il disturbo della quiete pubblica.
Per quanto nel capo di imputazione non è indicato se il reato contestato sia quello di cui all’art. 659 c.p., comma 1 o 2, dalla descrizione dei fatti risulta contestato il reato di cui al comma 1.
Dopo aver richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione di cui alle sentenze n. 56430/2017 e 29846/2017 e riportato la motivazione della sentenza impugnata, si sostiene che il Tribunale avrebbe omesso la valutazione di alcune fonti di prova: la centrale esterna risulta installata nell’estate del 2012 e rimossa nel settembre 2012, sicché le fonti rumorose avvertite dalle persone offese non coincidono con la centrale esterna per il periodo dal gennaio al giugno 2012; per questo periodo le emissioni sonore non sarebbero state identificate nè misurate, risalendo il primo accertamento al luglio del 2012.
Dunque, mancherebbe la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 659 c.p..
Si rileva poi che le emissioni sonore collegate alla centrale frigo esterna sono durate solo dal giugno-luglio 2012 al settembre 2012, data in cui anche dalla sentenza risulta che la centrale sia stata smantellata.
Quanto alle emissioni sonore dei frigoriferi interni, vi è il solo accertamento, risalente al novembre 2012, del superamento dei limiti regolamentari, senza che siano emersi l’intollerabilità dei rumori e la capacità di disturbare la quiete di un numero indeterminato di persone, sicché al più potrebbe concretizzarsi l’illecito amministrativo L. n. 447 del 1995, ex art. 10, comma 2.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e).
Mancherebbe la motivazione sul superamento della normale tollerabilità tale da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica o alla quiete ed al riposo di un numero indeterminato di persone per tutto il periodo individuato, dal gennaio 2012 fino all’aprile del 2013.
Il superamento dei limiti è stato rilevato nel luglio 2012, quanto al frigorifero esterno, ma la condotta è cessata nel settembre 2012, e nel novembre 2012 quanto ai frigoriferi interni.
Si deduce però che il Tribunale sarebbe incorso nel travisamento della prova per omissione, quanto alla deposizione di P.A. e della moglie Mu.An. , che hanno dichiarato che a causa di una alluvione lasciarono l’appartamento nell’ottobre del 2012: mancherebbe quindi la prova che i rumori abbiano pregiudicato la tranquillità di un numero indeterminato di persone.
Sarebbe stata travisata anche la prova in relazione alla testimonianza di M.S. , nel riportarne la sintesi in motivazione, in quanto in realtà il teste (cfr. lo stralcio del verbale riportato nel ricorso) ha indicato che le fonti dei rumori erano collegate alla normale attività del supermercato, come la preparazione della carne e lo scarico dai camion, oltre che dai motori esterni che aggravarono la rumorosità; che lo stabile era normalmente abitato solo da tre famiglie – la sua, quella dei P. ed una in mansarda – sicché erroneamente in sentenza è stato riportato che vi era il malcontento generale degli abitanti dello stabile.
Il Tribunale avrebbe poi travisato la testimonianza di P.A. , quanto al periodo in cui è avvenuto l’aggravamento della rumorosità: il teste ha riferito che ciò avvenne nel gennaio del 2012 per l’installazione del motore esterno, avvenuta in realtà nel giugno del 2012. Erroneamente pertanto il Tribunale di Viterbo ha adoperato la testimonianza di P.A. quale conferma della responsabilità dell’imputato, perché in contrasto con altri elementi di prova.
Si sostiene poi che il teste F.A. sia inattendibile, avendo riferito che i rumori disturbavano di notte P.A. , il quale però ha riferito di non dormire nell’appartamento posto al di sopra del supermercato, e la sua testimonianza non poteva essere ritenuta dirimente dal Tribunale, come invece avvenuto.
Pertanto, si sostiene che la rumorosità fu percepita solo dalle famiglie P. e M. , per il periodo da gennaio a luglio 2012, quanto ai motori esterni, non essendo utilizzabili le dichiarazioni di M.S. quanto alla terza famiglia ex art. 195 c.p.p., comma 3; mancherebbe il requisito del potenziale disturbo in concreto ad un numero indeterminato di persone.
La diversa rumorosità percepita dai testi non è stata misurata con idonea strumentazione con conseguente vizio della motivazione quanto al periodo da gennaio a giugno 2012.
Quanto alla misurazione del novembre 2012, vi sarebbe solo la prova del superamento dei limiti normativi e manca la motivazione sulla lesione alla tranquillità pubblica. In ogni caso, la famiglia P. ha lasciato l’immobile nell’ottobre 2012, mentre M.S. ha limitato la sua deposizione alla rumorosità eliminata nel settembre 2012 con la rimozione dell’unità posta all’esterno del supermercato.
2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all’art. 659 c.p., comma 1, L. n. 447 del 1995, art. 10, comma 2 e art. 4 D.P.C.M. del 1997; il giudice avrebbe pronunciato la condanna in mancanza assoluta di elementi di prova atti a dimostrare il superamento del limite delle immissioni sonore, nonché il vizio della contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza di elementi di prova circa il superamento dei limiti di emissioni sonore.
Non sarebbe stata accertata la presenza di altre fonti sonore che avrebbero potuto inquinare l’esito degli accertamenti dell’Arpa.
Inoltre, dal testo delle testimonianze dei tecnici dell’a.r.p.a. riportate nel ricorso, vi sarebbe stata una divergenza tra il limite differenziale indicato dal teste C. e dal teste E. del tutto non valutata dal Tribunale.
2.4. Con il quarto motivo si deducono i vizi di violazione di legge in relazione all’art. 659 c.p., comma, artt. 157, 158 e 160 c.p., e della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prescrizione del reato ascritto.
Si contesta la motivazione della sentenza laddove la cessazione della permanenza è stata ricollegata all’accertamento dell’aprile 2013, allorché si accertò l’eliminazione della fonte rumorosa costituita dai frigoriferi posti all’interno del supermercato.
Si ribadisce che il superamento dei limiti di legge con riferimento ai frigoriferi interni concretizza solo l’illecito amministrativo di cui alla L. n. 447 del 1995, art. 10 comma 2, in assenza di prova della lesione della tranquillità pubblica.
Il reato deve intendersi invece consumato con la rimozione dell’impianto esterno avvenuta nel tra la fine di agosto ed i primi giorni di settembre 2012 e la conseguente cessazione dei rumori, come riferito dai testi Mu. e P. .
Pertanto, il 2 ottobre 2017 era già decorso il termine di prescrizione di 5 anni.
3. La parte civile ha depositato una memoria a sostegno delle motivazioni della sentenza impugnata.
Considerato in diritto
1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, per come articolati, non sono inammissibili; sono infondati il terzo ed il quarto motivo di ricorso, per le ragioni che seguono.
1.1. Dal contenuto della motivazione deve ritenersi che la condanna sia stata pronunciata per la contravvenzione di cui all’art. 659 c.p., comma 1.
La condotta sanzionata dall’art. 659 c.p., comma 2, è soltanto quella costituita dalla violazione delle disposizioni della legge o delle prescrizioni dell’autorità che disciplinano l’esercizio della professione o del mestiere, mentre l’emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone rientra nella previsione del comma 1, indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, quindi anche nel caso in cui l’abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso.
1.2. Il disturbo della pubblica quiete può essere causato esorbitando dal normale esercizio di una determinata attività con condotte concretamente idonee a disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone.
I concetti di rumori eccedenti la normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, oggetto dell’art. 659 c.p., comma 1, sono diversi dai limiti massimi o differenziali di emissione del rumore il cui superamento integra l’illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2.
Per la ricostruzione dell’ambito applicativo dell’art. 659 c.p., comma 1, dell’art. 659 c.p., comma 2, e della L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2, può richiamarsi Cass. Sez. 3, n. 11031 del 05/02/2015, Rv. 263433, Montoli e altro.
1.3. Nel reato previsto dall’art. 659 c.p. l’oggetto della tutela penale è dato dall’interesse dello Stato alla salvaguardia dell’ordine pubblico, considerato nel particolare aspetto della tranquillità pubblica, consistente in quella condizione psicologica collettiva, inerente all’assenza di perturbamento e di molestia nel corpo sociale.
Il bene giuridico protetto viene offeso dal disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, cagionato mediante rumori, e cioè da suoni intensi e prolungati, di qualunque specie e natura, atti a determinare il turbamento della tranquillità pubblica, o da schiamazzi.
1.4. Secondo la giurisprudenza, invero, per integrare il reato di cui all’art. 659, comma 1, è necessario che il fastidio non sia limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa (Sez. 3, 13.5.2014, n. 23529, Ioniez, Rv. 259194), o agli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione (Sez. 1, 14.10.2013, n. 45616, Virgillito, Rv. 257345), occorrendo invece la prova che la propagazione delle onde sonore sia estesa quanto meno ad una consistente parte degli occupanti l’edificio, in modo da avere una diffusa attitudine offensiva ed una idoneità a turbare la pubblica quiete.
La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare (Cass. Sez. 1, 29.11.2011, n. 47298, lori, Rv. 251406; Sez. 3, 27.1.2015, n. 7912, Contino).
1.5. Tanto premesso, deve rilevarsi che dalla sentenza impugnata risulta che le fonti di rumore fossero costituite in origine dall’attività dell’esercizio commerciale, quindi a partire dalla loro installazione, dai frigoriferi esterni, rimossi nel settembre 2012. Secondo la sentenza, pagina 2, anche dopo la rimozione dei frigoriferi esterni le immissioni sonore non erano state neutralizzate; nel novembre del 2012 si accertò il superamento dei limiti per le emissioni sonore da parte dei frigoriferi interni. Tale ultima fonte rumorosa fu neutralizzata nell’aprile del 2013.
1.6. Deve però rilevarsi che non risulta motivato il requisito della diffusività; come già indicato, l’evento di disturbo deve essere potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone.
Il fastidio non deve essere limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa o agli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione.
Dalla sentenza emerge che il disturbo è stato di fatto percepito solo da due famiglie, quella di P.A. e quella di M. ; dal provvedimento impugnato risulta che l’indicazione delle altre famiglie che avrebbero riferito di subire le immissioni sonore è avvenuta senza neanche indicare con precisione la fonte dell’informazione.
2. Il quarto motivo è invece infondato perché nel ricorso si riporta solo una parte del verbale dell’esame dibattimentale da cui risulta che la famiglia di P.A. abbandonò l’immobile il 31 ottobre 2012; il reato pertanto deve ritenersi commesso almeno fino a tale data, posto che lo stabile era destinato prevalentemente a casa vacanze, che dal 31 ottobre 2012 le famiglie residenti erano solo 2, di cui una però non è provato se fosse stata anche solo potenzialmente lesa dalle immissioni sonore.
Pertanto, il reato, all’atto della pronuncia della sentenza non era estinto per prescrizione.
3. In presenza di un ricorso ammissibile, deve però prendersi atto del decorso del termine di prescrizione di 5 anni, calcolato secondo la tesi della sentenza del Tribunale dalla cessazione della condotta accertata il 1 aprile 2013.
La sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per prescrizione, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello limitatamente alle statuizioni civili, cui demanda anche la liquidazione delle spese del grado sostenute dalla costituita parte civile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione e con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello limitatamente alle statuizioni civili
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