Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 21 gennaio 2020, n. 1187.
La massima estrapolata:
La riduzione facoltativa del capitale sociale per perdite inferiori al terzo è un’operazione destinata per sua stessa natura ad incidere sull’assetto sociale, e quindi ad interferire nella sfera soggettiva dei soci, in particolare sul loro diritto alla distribuzione degli utili, nonché a spiegare influenza sui diritti dei terzi, e segnatamente dei creditori sociali, le cui ragioni sono garantite proprio dal capitale sociale; essa non è contemplata specificamente né dall’art. 2445 cod. civ., che si riferisce alla diversa ipotesi di esuberanza del capitale, né dagli artt. 2446 e 2447, che prevedono la riduzione obbligatoria per perdite, ma deve ugualmente attuarsi secondo un modello predefinito che offra adeguate garanzie di protezione ad entrambe le predette categorie di soggetti; nel silenzio del legislatore, la sua disciplina dev’essere ricavata, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, disp. prel. cod. civ., dai principi generali desumibili dall’art. 2446, con gli adattamenti resi necessari dalla discrezionalità dell’operazione, connessa alla minore entità della perdita: ne consegue che l’amministratore, mentre non è tenuto a convocare senza indugio l’assemblea, deve rendere edotti i soci dell’effettivo stato patrimoniale della società, mediante una situazione patrimoniale riferita ad una data prossima a quella dell’adunanza; tale situazione patrimoniale può essere surrogata anche dall’ultimo bilancio di esercizio, purché sia rispettata quell’esigenza di continuità temporale, rispetto alla data di convocazione dell’assemblea, che garantisce un’idonea informazione dei soci, e non siano nel frattempo sopravvenuti fatti significativi
Sentenza 21 gennaio 2020, n. 1187
Data udienza 3 luglio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 7972-2016 r.g. proposto da:
(OMISSIS), (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio e’ elettivamente domiciliata in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, depositata in data 12.10.2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3/7/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Matteis Stanislao, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilita’ ovvero la infondatezza del primo e secondo motivo e la infondatezza dei restanti motivi;
udito, per la ricorrente, l’Avv. (OMISSIS), che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avv. (OMISSIS), che ha chiesto respingersi l’avverso ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno – decidendo sull’appello proposto da (OMISSIS) s.r.l. nei confronti di (OMISSIS) avverso la sentenza emessa in data 9.1.2002 dal Tribunale di Vallo della Lucania, in seguito alla cassazione con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8222/2007 del 28.2.2007 (con la quale era stata annullata la sentenza n. 880/2003 emessa dalla Corte di Appello di Salerno il 18.11.2003 di rigetto della domanda di nullita’ e di annullamento avanzata dal socio nei confronti della Delib. assembleare 30 giugno 1998) ha, in primo luogo, dichiarato l’inammissibilita’ delle domande nuove proposte per la prima volta dalla (OMISSIS) con l’atto di citazione in riassunzione ex articolo 392 c.p.c. e, nel merito, ha accolto il predetto appello, rigettando la domanda della socia diretta ad ottenere la dichiarazione di nullita’ della predetta delibera sociale (avente ad oggetto l’azzeramento e la ricostituzione del capitale sociale) per violazione dell’articolo 2446 c.c. in quanto non preceduta da alcuna relazione aggiornata dell’amministratore sullo stato patrimoniale della societa’.
La corte del merito ha ricordato che la sentenza di annullamento emessa in data 28.2.2007 da parte della Corte di cassazione aveva accolto il ricorso della (OMISSIS) nella parte in cui quest’ultima aveva lamentato il mancato esame, ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., della domanda di nullita’ della delibera assembleare impugnata per violazione dell’articolo 2446 c.c., comma 1, e che, pertanto, il thema decidendum del giudizio di rinvio doveva essere limitato solo agli accertamenti e valutazioni riguardanti il demandato profilo di nullita’ da ultimo ricordato.
La corte territoriale ha, dunque, dichiarato l’inammissibilita’ delle domande nuove proposte con l’atto di riassunzione e dirette a far dichiarare ogni consequenziale provvedimento relativo alla declaratoria di nullita’ del deliberato sociale per tutte le successive operazioni effettuate dalla (OMISSIS) s.r.l. sul capitale sociale ed anche di quelle volte ad ottenere il ristoro risarcitorio per l’esclusione della (OMISSIS) come socia e, da ultimo, delle ulteriori istanze istruttorie avanzate ai sensi dell’articolo 210 c.p.c. e volte ad ammettere consulenza tecnica d’ufficio.
La corte di merito ha concluso per la nullita’ della delibera di intervento sul capitale sociale per violazione dell’articolo 2446 c.c., comma 1, se non preceduta dalla relazione sullo stato patrimoniale della societa’ dell’amministratore (relazione sulla quale devono anche essere raccolte le osservazioni del collegio sindacale), ma ha tuttavia evidenziato che tale relazione possa anche essere surrogata dall’ultimo bilancio di esercizio approvato, purche’ sia riferito ad una data prossima all’adunanza e non siano intervenuti medio tempore fatti sopravvenuti. Il giudice di appello, in applicazione del principio gia’ fissato dalla Corte di Cassazione, ha, dunque, ritenuto che l’obbligo informativo, nei confronti dei soci e dei terzi per la legittima conclusione dell’operazione negoziale sul capitale sociale, fosse stato correttamente adempiuto nel caso di specie, posto che nel verbale di assemblea del 30.6.1998 era stato discusso l’ultimo bilancio del 31.12.1997 (nel quale era stata evidenziata la perdita di esercizio posta alla base della decisione di azzerare il capitale e di ricapitalizzare la societa’) e che il predetto bilancio era stato allegato alla nota integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2435 bis c.c., nella quale erano state illustrate le necessita’ sottese alle operazioni di intervento sul capitale sociale e che infine tutta la predetta documentazione era stata posta nella disponibilita’ dei soci gia’ per l’assemblea del 30.4.1998. La corte distrettuale ha, inoltre, evidenziato che la socia, oggi ricorrente, non aveva neanche allegato il sopravvenire di fatti significativi idonei a modificare la situazione patrimoniale gia’ rappresentata nel bilancio al 31.12.1997.
2. La sentenza, pubblicata il 12.10.2018, e’ stata impugnata da (OMISSIS) con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’articolo 384 c.p.c. e, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 5, medesimo codice, omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente – si duole della superficiale lettura degli atti processuali e dell’erronea interpretazione delle domande giudiziali avanzate dalla ricorrente. Si evidenzia che la motivazione impugnata aveva trascurato il dictum contenuto nella sentenza di annullamento di questa Corte, giacche’ i giudici del rinvio avrebbero dovuto accertare in concreto se il ceto sociale era stato correttamente edotto dell’effettiva condizione patrimoniale dell’ente mediante una relazione, riferita ad una data prossima all’assemblea, che rispondesse a canoni di adeguatezza e che fosse anche connessa con l’intervento sul capitale sociale tramite risorse proporzionate al reale fabbisogno della societa’.
2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli articoli 2377, 2379, 2389, 2423, 2426, 2446, 2447 e 2489 c.c. e, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo. Si evidenzia la violazione dei predetti indici normativi perche’ la sentenza impugnata, non applicando peraltro il principio di diritto affermato da questa Corte nella menzionata sentenza di annullamento, non aveva accertato il mancato deposito della relazione aggiornata sullo stato patrimoniale prevista dall’articolo 2446 c.c. accertamento dal quale sarebbe discesa la declaratoria di nullita’ del deliberato assembleare. Si evidenzia, inoltre, che il bilancio al 31.12.2007, ritenuto dalla corte salernitana equipollente alla relazione dell’amministratore, non era recente e non poteva dunque fungere da valido strumento informativo per il ceto sociale e che, inoltre, anche la nota integrativa non conteneva notizie dettagliate sui ricavi e costi di gestione.
3. Con il terzo motivo la parte ricorrente si duole, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. e degli articoli 112, 115 e 345 c.p.c. e, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dell’omesso esame di un fatto decisivo. Denunzia il mancato esame da parte della corte di merito della liquidazione pari alla somma di Lire 450 milioni da parte della Asl, oggetto di allegazione nella citazione in riassunzione, e l’erroneita’ della mancata assunzione delle prove richieste per aver ritenuto il giudizio di rinvio ad istruttoria chiusa.
4. Il ricorso e’ infondato.
4.1 Il primo motivo e’, in parte, infondato e, in altra parte, inammissibile.
4.1.1 Sotto il primo profilo non e’ rintracciabile la denunciata violazione dell’articolo 384 codice di rito, atteso che la corte di merito si e’ attentamente adeguata al decisum reso da questa Corte di Cassazione in sede di annullamento con rinvio e ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte nella subiecta materia.
4.1.2 Sul punto e’ utile ricordare che la giurisprudenza di legittimita’ ha chiarito che, in tema di riduzione del capitale sociale per perdite, la norma dell’articolo 2446 c.c. – che prevede l’obbligo per gli amministratori di sottoporre, senza indugio, all’assemblea una relazione sulla situazione patrimoniale della societa’, con le osservazioni del collegio sindacale, nonche’ il deposito di tali atti nella sede della societa’ per gli otto giorni antecedenti l’assemblea – trova la sua “ratio” nel principio secondo cui l’assemblea, ai fini di una regolare formazione della volonta’ sociale, in una materia che attiene alla vita stessa della societa’, deve essere dettagliatamente ed adeguatamente informata sulla reale situazione patrimoniale della societa’. Discende da cio’ che la relazione – in cui va esposta la situazione patrimoniale della societa’ con i crismi di chiarezza, correttezza e veridicita’, imposti per il bilancio di esercizio dagli articoli 2423 c.c. e ss. – deve essere il piu’ possibile aggiornata; e, non avendo il legislatore inteso fissare uno specifico termine al riguardo, il grado di aggiornamento richiesto deve di volta in volta essere valutato in relazione a ciascun caso concreto, tenendo conto almeno di due possibili varianti: la dimensione della societa’ e la conseguente complessita’ dei rilevamenti contabili che la riguardano, da un lato; l’esistenza di eventuali fatti sopravvenuti idonei a far fondatamente supporre che la situazione patrimoniale, rispetto alla data di riferimento della relazione degli amministratori, possa essere mutata nel frattempo in modo significativo, dall’altro. Siffatte valutazioni sono rimesse al giudice di merito, e sono suscettibili di sindacato in sede di legittimita’ solo per vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (cosi’: Sez. 1, Sentenza n. 23269 del 17/11/2005; Sez. 1, Sentenza n. 4326 del 04/05/1994 Sez. 1, Sentenza n. 8221 del 02/04/2007).
4.1.3 E’ stato pero’ precisato che anche la riduzione facoltativa del capitale sociale per perdite inferiori al terzo e’ un’operazione destinata per sua stessa natura ad incidere sull’assetto sociale, e quindi ad interferire nella sfera soggettiva dei soci, in particolare sul loro diritto alla distribuzione degli utili, nonche’ a spiegare influenza sui diritti dei terzi, e segnatamente dei creditori sociali, le cui ragioni sono garantite proprio dal capitale sociale; essa non e’ contemplata specificamente ne’ dall’articolo 2445 c.c., che si riferisce alla diversa ipotesi di esuberanza del capitale, ne’ dagli articoli 2446 e 2447, che prevedono la riduzione obbligatoria per perdite, ma deve ugualmente attuarsi secondo un modello predefinito che offra adeguate garanzie di protezione ad entrambe le predette categorie di soggetti; nel silenzio del legislatore, la sua disciplina dev’essere ricavata, ai sensi dell’articolo 12 preleggi, comma 2, dai principi generali desumibili dall’articolo 2446, con gli adattamenti resi necessari dalla discrezionalita’ dell’operazione, connessa alla minore entita’ della perdita: ne consegue che l’amministratore, mentre non e’ tenuto a convocare senza indugio l’assemblea, deve rendere edotti i soci dell’effettivo stato patrimoniale della societa’, mediante una situazione patrimoniale riferita ad una data prossima a quella dell’adunanza; tale situazione patrimoniale puo’ essere surrogata anche dall’ultimo bilancio di esercizio, purche’ sia rispettata quell’esigenza di continuita’ temporale, rispetto alla data di convocazione dell’assemblea, che garantisce un’idonea informazione dei soci, e non siano nel frattempo sopravvenuti fatti significativi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 543 del 13/01/2006).
4.1.4 Cio’ posto, osserva la Corte come il giudice del rinvio si sia invero attenuto ai principi fissati nella sentenza di annullamento e qui sopra ricordati, ritenendo che l’obbligo informativo, sullo stato patrimoniale della societa’, nei confronti dei soci e dei terzi – per la legittima conclusione dell’operazione negoziale sul capitale sociale – era stato correttamente adempiuto tramite la comunicazione ai soci dell’ultimo bilancio di esercizio, giacche’, nel verbale di assemblea del 30.6.1998, era stato discusso l’ultimo bilancio del 31.12.1997 (nel quale era stata evidenziata la perdita di esercizio posta alla base della decisione di azzerare il capitale e di ricapitalizzare la societa’). Peraltro, il predetto bilancio era stato allegato alla nota integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2435 bis c.c., nella quale erano state illustrate compiutamente le necessita’ sottese alle operazioni di intervento sul capitale sociale. La motivazione impugnata ha infine precisato che tutta la predetta documentazione era stata posta nella disponibilita’ dei soci gia’ per l’assemblea del 30.4.1998 e ha, inoltre, evidenziato che la socia, oggi ricorrente, non aveva neanche allegato il sopravvenire di fatti significativi idonei a modificare la situazione patrimoniale gia’ rappresentata nel bilancio al 31.12.1997.
4.1.5 Sul punto non puo’ neanche essere dimenticato che il giudizio sull’adeguatezza, in concreto, della relazione patrimoniale e degli obblighi informativi surrogatori, con riferimento ai sopra riferiti requisiti di conoscibilita’ dello stato patrimoniale, costituisce un apprezzamento di fatto, rimesso solo al giudice di merito e censurabile in questa sede solo nei ristretti limiti di impugnazione oggi previsti dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Ne consegue che le ulteriori doglianze – declinate, in parte sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, e, in altra parte, sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi (di cui, peraltro, non sono stati neanche allegati i profili di decisivita’) – devono ritenersi irrimediabilmente inammissibili perche’ volte a sollecitare la Corte di legittimita’ ad una rivisitazione del profilo dell’adeguatezza dell’adempimento degli obblighi informativi tramite lo strumento surrogatorio dell’ultimo bilancio approvato, profilo quest’ultimo in relazione al quale si assiste, nella motivazione impugnata, ad una adeguata spiegazione argomentativa della corte di merito di cui non sono rintracciabili criticita’ motivazionali, censurabili in questa sede decisoria.
Ne consegue il rigetto complessivo del primo motivo.
4.2 I secondo motivo di doglianza e’ invece inammissibile.
4.2.1 Sotto lo scudo formale del vizio di violazione di legge (in relazione agli svariati indici normativi codiscistici invocati e sopra ricordati), la parte ricorrente intende, ancora una volta, invitare questa Corte ad una rivisitazione della fattispecie concreta sottesa dalle norme di cui si assume la violazione.
4.2.2 Sul punto non e’ inutile ricordare che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimita’ (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). In realta’, le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perche’ la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non e’ idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta percio’ al sindacato di legittimita’ (Sez. 1 -, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).
Cio’ posto, osserva la Corte come la ricorrente pretenda una nuova ricognizione della fattispecie concreta tramite la rilettura degli atti di causa, con riferimento al profilo dell’adeguatezza del corredo informativo precedente alla delibera assembleare di ricostituzione del capitale sociale azzerato: si richiede, cioe’, una nuova valutazione innanzi alla Corte di legittimita’ dell’attualita’ del bilancio al 31.12.2007 rispetto alle deliberazioni sul capitale ed in riferimento allo stato patrimoniale della societa’ inciso dalla Delib. impugnata e alla completezza delle informazioni in relazione ai costi e ricavi di gestione.
4.2.3 Ne’ si indica da parte della ricorrente quali erano stati i profili fattuali gia’ indicati nelle fasi di merito – in relazione al contenuto dello stato patrimoniale la cui omessa valutazione rivesta una valenza di decisivita’ nel senso richiesto dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Sul punto non puo’ essere dimenticato che, nel caso di specie, si applica l’articolo 360 c.p.c., n. 5 nuova formulazione, con la conseguente inammissibilita’ del motivo anche sotto il profilo nella mancata indicazione dell’esame di un fatto storico. La giurisprudenza di questa Corte ha, invero, chiarito che il “fatto” considerato dall’articolo 360 c.p.c., n. 5 e’ un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza in senso storico naturalistico (Cass. n. 21152/2014; Conf. 24035/23018). Il fatto in questione deve essere, peraltro, decisivo: per potersi configurare il vizio e’ necessario che la sua assenza avrebbe condotto a diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilita’, in un rapporto di causalita’ fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass. n. 28634/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 3668/2013; Cass. n. 14973/2006). Peraltro, anche nel vigore del vecchio testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 era inammissibile la revisione del ragionamento decisorio del giudice, non potendo mai la Corte di cassazione procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n. 91/2014; Cass. S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 5024/2012) e non potendo il vizio consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l’attendibilita’ e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 15489/2007; Cass. n. 4766/2006). Pertanto, con riguardo alle prove, mai puo’ essere censurata la valutazione in se’ degli elementi probatori secondo il prudente apprezzamento del giudice (Cass. 24155/2017; Cass. n. 1414/2015; Cass. n. 13960/2014).
Orbene, quello richiesto dalla ricorrente e’ un’inammissibile revisione del ragionamento decisorio del giudice, nemmeno essendosi prospettato – come gia’ rilevato dalla sentenza impugnata – che tra l’1.1.1998 e il 30.6.1998 fossero sopravvenuti fatti significativi idonei a modificare la situazione patrimoniale.
4.3 Il terzo mezzo e’ anch’esso, in parte, infondato e, in altra parte, inammissibile.
4.3.1 Sotto il primo profilo, non e’ rintracciabile invero la denunciata violazione della norma processuale sopra ricordata.
Sul punto occorre ancora una volta ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, nonostante il giudizio di rinvio conseguente a pronuncia di annullamento da parte della Corte di cassazione si atteggi come un giudizio “chiuso”, nel quale, a norma dell’articolo 394 c.p.c., non e’ ammessa la produzione di nuovi documenti, tale divieto non trova applicazione qualora fatti sopravvenuti o la stessa sentenza di cassazione rendano necessaria un’ulteriore attivita’ del genere (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21587 del 12/10/2009; Sez. L, Sentenza n. 12633 del 05/06/2014; Sez. 5, Sentenza n. 19424 del 30/09/2015). Dunque, rappresenta principio condiviso quello secondo cui il giudizio di rinvio e’ un giudizio chiuso, nel quale, dovendo il giudice limitarsi a completare il sillogismo giudiziale applicando il “dictum” della Cassazione a un materiale di cognizione gia’ completo, le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nello stesso stato d’istruzione anteriore alla sentenza cassata, senza possibilita’ di dedurre prove ed eccezioni nuove. Orbene, osserva la Corte come, nel caso in esame, la parte ricorrente avesse chiesto, nel giudizio di rinvio, l’acquisizione di nuove prove non gia’ collegate alle ulteriori attivita’ demandate dalla Cassazione con la sentenza di annullamento, ma in relazione a profili di doglianza nuovi (e dichiarati correttamente inammissibili dalla corte di merito: si veda in tal senso la c.t.u.) ovvero a questioni gia’ coperte da giudicato per la mancata impugnazione nei precedenti gradi (si legga in tal senso la documentazione attestante i crediti).
Senza contare che non e’ neanche denunciabile come omesso esame di un fatto decisivo la mancata valutazione di una prova documentale (cfr. delibera della ASL di Vallo della Lucania), ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply