La richiesta di pagamento a saldo di ogni spettanza fino a quella data maturata non ha valore di rinuncia ad ogni ulteriore pretesa in esecuzione dell’incarico di patrocinio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 aprile 2024| n. 10430.

La richiesta di pagamento a saldo di ogni spettanza fino a quella data maturata non ha valore di rinuncia ad ogni ulteriore pretesa in esecuzione dell’incarico di patrocinio

La missiva contenente la richiesta di pagamento “a saldo di ogni spettanza fino a quella data maturata” (nella specie peraltro inviata in corso di causa), in mancanza di una più univoca volontà abdicativa del professionista, non assume valore dispositivo e di rinuncia ad ogni ulteriore pretesa ed a specifici diritti in esecuzione dell’incarico di patrocinio non essendo ammissibile frazionare l’unitarietà della prestazione professionale.

Ordinanza|17 aprile 2024| n. 10430. La richiesta di pagamento a saldo di ogni spettanza fino a quella data maturata non ha valore di rinuncia ad ogni ulteriore pretesa in esecuzione dell’incarico di patrocinio

Data udienza 21 febbraio 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Avvocato e procuratore – Onorari – Tariffe professionali – Inderogabilita’ qualificazione della richiesta di pagamento ‘a saldo di ogni spettanza fino a quella data maturata’, come rinuncia ai compensi professionali – Esclusione – Limiti – Fondamento – Fattispecie.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

composta dagli Ill.mi Magistrati:

Dott. FALASCHI Milena – Presidente

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere Rel.

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso n. R.G. 5678-2021, proposto da

Ma.Co., rappresentato e difeso dall’avv. Lu.Ma., con domicilio in Roma, Via (…), presso l’avv. Fr.Bu.

– RICORRENTE –

contro

Gi.Ma., rappresentato e difeso dall’avv. Vi.Sa., con domicilio in Ovado, Via (…).

– CONTRORICORRENTE –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1235-2020, pubblicata in data 14.12.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21.2.2024 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

La richiesta di pagamento a saldo di ogni spettanza fino a quella data maturata non ha valore di rinuncia ad ogni ulteriore pretesa in esecuzione dell’incarico di patrocinio

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 1235-2020 la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Alessandria, liquidando l’ulteriore importo di Euro 230,00 per onorari, Euro 212,00 per diritti ed Euro 10,00 per spese, a titolo di compenso ed esborsi per il patrocinio svolto dal ricorrente dinanzi al Tar Lazio e poi al Consiglio di Stato, avente ad oggetto la domanda finalizzata ad ottenere l’immatricolazione del Gi.Ma. al corso di laurea in odontoiatria.

La Corte ha respinto l’eccezione di prescrizione del credito professionale e, dopo aver premesso che l’avv. Ma.Co. aveva chiesto che gli venissero corrisposti gli onorari relativi al giudizio dinanzi Tar Lazio per studio controversia, consultazioni con il cliente, redazione ricorso introduttivo e discussione in camera di consiglio, ha rilevato che, con missiva del 02.01.1997, il ricorrente aveva sollecitato l’assistito a rimettergli il saldo delle spese e competenze che, a quella data, ammontavano a Lire 4.000.000, concludendo che nulla potesse pretendere il difensore per le attività già svolte e per le spese sostenute a fronte dell’avvenuto pagamento di quell’importo a saldo di ogni spettanza.

Per la cassazione della sentenza l’avv. Ma.Co. ha proposto ricorso in tre motivi, illustrati con memoria.

Gi.Ma. resiste con controricorso.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2233, 2234 c.c., 5, comma terzo, del D.M. 127-2004, lamentando che la Corte d’appello abbia ritenuto integralmente corrisposto il compenso dovuto per l’attività svolta precedentemente alla comunicazione della missiva del 2 gennaio 1997 in virtù del semplice riferimento alla richiesta di pagamento del saldo, trascurando che la prestazione professionale ha carattere inscindibile e va sempre valutata unitariamente.

La richiesta di pagamento a saldo di ogni spettanza fino a quella data maturata non ha valore di rinuncia ad ogni ulteriore pretesa in esecuzione dell’incarico di patrocinio

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1362 e ss., 2233, 2234 c.c. e 5, comma terzo, D.M. 127-2004, per aver la Corte d’appello distinto le prestazioni della parte iniziale dell’attività professionale da quella successiva sulla base delle richieste di pagamento a saldo, pur essendo dette richieste rivolte ad ottenere esclusivamente degli acconti, trascurando inoltre che la missiva del 2 gennaio 1997 era stata inviata ben prima che il processo si esaurisse.

Difatti, secondo il ricorrente, l’attività professionale era successivamente continuata non solo con la consultazione del cliente ma con una complessa attività sfociata in un provvedimento di rigetto dell’impugnazione del provvedimento di sospensiva del diniego di iscrizione universitaria, adottato dal Consiglio di Stato.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 24 della L. 794-1942 nonché degli artt. 2233 c.c. e 4 dei D.D.M.M. 127-2004 e 585-1994, assumendo che la Corte avrebbe dovuto comunque valutare se gli importi pretesi non ledessero i principi inderogabilità dei minimi, dovendo in tal caso procedere alla liquidazione per tutte le attività, in applicazione della tariffa professionale.

I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

La Corte d’appello ha riconosciuto solo in parte le spettanze pretese dal difensore sulla base dell’unica considerazione che questi, con missiva del 2 gennaio 1997, aveva richiesto il pagamento di Lire 4.000.000 a saldo di ogni spettanza fino a quella data maturata, in tal modo conferendo a detta missiva un valore dispositivo e di rinuncia riguardo ad eventuali maggiori somme dovute in esecuzione dell’incarico di patrocinio.

La precisazione che l’importo di Lire 4.000,000 costituiva il saldo del compenso per la difesa espletata a quella data, non poteva di per sé risultare ostativa per la liquidazione del giusto compenso anche per l’attività svolta in precedenza, in mancanza di una più univoca volontà del professionista di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa e a specifici diritti (cfr. per l’analogo principio in tema di quietanza a saldo: Cass. 21400-2023; Cass. 18321-2016), dovendosi anche considerare che quella richiesta era stata inoltrata in corso di giudizio, avendo il difensore patrocinato nell’ulteriore prosieguo dinanzi al Tar, fino al decreto di estinzione ex art. 9, L. 205-2002, e dinanzi al Consiglio di Stato.

Non era dunque ammissibile frazionare l’unitarietà della prestazione professionale, occorrendo procedere ad un esame globale e complessivo dell’attività svolta e, peraltro, trattandosi di prestazione svolta nel vigore del D.M. 127-2004, la Corte di merito avrebbe dovuto accertare se le somme richieste fossero inferiori ai minimi tariffari inderogabili, anche in presenza di pagamenti a saldo (cfr. Cass. 5354-1982; Cass. 3386-1981).

La richiesta di liquidare il dovuto in applicazione delle tariffe implicava l’assenza di un accordo tra le parti sulla misura del compenso, sicché la liquidazione doveva tener conto dell’unitarietà dell’incarico, individuando, per gli onorari, l’importo congruo tra il minimo ed il massimo, alla luce dell’intero sviluppo del processo, dell’impegno complessivo e dei risultati conseguiti, come prescritto dall’art. 5, comma terzo, del D.M. 127-2004.

Sono, per tali ragioni, accolti i tre motivi di ricorso.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

La richiesta di pagamento a saldo di ogni spettanza fino a quella data maturata non ha valore di rinuncia ad ogni ulteriore pretesa in esecuzione dell’incarico di patrocinio

P.Q.M.

accoglie i tre motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 21 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2024

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