La richiesta di cassazione della sentenza impugnata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 dicembre 2021| n. 41008.

La richiesta di cassazione della sentenza impugnata.

Nel giudizio di legittimità, la richiesta di cassazione della sentenza impugnata – che costituisce, ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c., requisito di ammissibilità del ricorso incidentale contenuto nel controricorso – può essere formulata anche in forma implicita ed è, pertanto, ravvisabile nella richiesta di confermare la sentenza impugnata sia pure con motivazione modificata; la correzione della motivazione, che si differenzia dal rigetto dell’impugnazione per l’assoluta coincidenza delle statuizioni pratiche che ne derivano, si concreta, infatti, in un accoglimento del ricorso, con contemporanea decisione della causa di merito, e dà luogo a una “cassazione sostitutiva” del tutto analoga a quella disciplinata dall’art. 384, comma 2, c.p.c.

Ordinanza|21 dicembre 2021| n. 41008. La richiesta di cassazione della sentenza impugnata

Data udienza 17 settembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Lavoro – TFR – Riliquidazione – Base di calcolo – Esclusione versamenti Fondo di previdenza aziendale – Natura previdenziale e non retributive delle somme accantonate

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2645-2015 proposto da:
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10642/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/01/2014 R.G.N. 5837/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

La richiesta di cassazione della sentenza impugnata

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 23.1.2014, la Corte d’appello di Roma, decidendo in sede di rinvio da Cass. n. 6857 del 2012, ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS) e altri litisconsorti nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. e volta alla riliquidazione del TFR loro spettante con l’inclusione, nella base di calcolo, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro a favore del Fondo di previdenza aziendale istituito giusta accordo sindacale del 31.7.1986;
che, per quanto ancora rileva in questa sede, i giudici territoriali hanno rigettato la domanda argomentando dalla natura previdenziale e non retributiva delle somme accantonate dal datore di lavoro per finalita’ di previdenza complementare e dalla consequenziale non computabilita’ delle medesime nel calcolo della retribuzione differita;
che avverso tale pronuncia (OMISSIS) e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che (OMISSIS) s.p.a. ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, i ricorrenti denunciano violazione degli articoli 112 e 329 c.p.c., per non avere la Corte di merito pronunciato sull’eccezione di giudicato (e comunque per non aver officiosamente rilevato il giudicato) interno formatosi per non avere (OMISSIS) s.p.a. impugnato in via incidentale la statuizione del capo II della sentenza di appello n. 4143/08 (poi cassata da questa Corte con la citata sentenza n. 6857 del 2012 per vizio di costituzione del giudice), che aveva ritenuto la natura retributiva e non previdenziale dei versamenti eseguiti in favore del Fondo di previdenza;
che, con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione dell’articolo 112 c.p.c. per non avere la Corte territoriale esaminato le questioni da loro riproposte in sede di rinvio circa l’insussistenza nell’articolo 65 CCNL 11.7.1999 di alcuna deroga al principio di onnicomprensivita’ della retribuzione da assumere quale base di calcolo del TFR;
che, con il terzo e il quarto motivo, i ricorrenti si dolgono di violazione degli articoli 2120 e 2121 c.c. nonche’ di omesso esame di fatti decisivi per avere la Corte di merito rigettato le loro domande con motivazione sostanzialmente apparente, richiamando talune pronunce di questa Corte di legittimita’ senza indagare la loro effettiva pertinenza al caso di specie;
che, con riguardo al primo motivo, va rilevato che la sentenza della Corte d’appello n. 4143/08, poi cassata da questa Corte per vizio di costituzione del giudice, aveva effettivamente statuito la natura retributiva e non previdenziale dei versamenti effettuati da (OMISSIS) s.p.a. presso il Fondo di previdenza aziendale, rigettando tuttavia la domanda attorea sul rilievo che l’articolo 65 CCNL cit. contenesse una deroga al principio di onnicomprensivita’ della retribuzione utile ai fini del TFR (si veda in particolare pag. 5 della sentenza cit., debitamente trascritta a pag. 6 del ricorso per cassazione);
che risulta altresi’ che avverso tale specifica statuizione (OMISSIS) s.p.a., rimasta vittoriosa nel merito per effetto del rigetto della domanda attorea, aveva proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo in particolare il vizio di violazione e falsa applicazione dell’articolo 2099 c.c. e di omessa e insufficiente motivazione sulla questione della natura retributiva o previdenziale dei versamenti effettuati al Fondo di previdenza e argomentando diffusamente circa l’erroneita’ delle conclusioni cui erano pervenuti i giudici territoriali (si veda il terzo motivo del ricorso incidentale condizionato proposto da (OMISSIS) s.p.a. nei confronti della sentenza n. 4143/08, debitamente trascritto a pagg. 14-19 del controricorso);
che risulta parimenti che, dopo aver affermato in parte motiva di confidare “che la Suprema Corte, ove mai, dopo aver in denegata ipotesi, ritenuto fondato il ricorso principale dei ricorrenti, debba passare all’esame di questo motivo di ricorso incidentale condizionato, voglia accoglierlo dichiarando la natura non retributiva e quindi la non computabilita’ ai fini del TFR dei contributi aziendali” (ibid., pag. 19), (OMISSIS) s.p.a. concluse chiedendo in via principale il rigetto del ricorso avversario e, in subordine, l’accoglimento del ricorso incidentale, “cosi’ confermando la sentenza impugnata sia pure con motivazione modificata” (cosi’ il conclusum del ricorso incidentale condizionato, per come debitamente trascritto a pag. 6 del ricorso per cassazione);
che, sebbene non possa dubitarsi in generale che non puo’ ravvisarsi alcun ricorso incidentale in un controricorso in cui, nonostante si prospettino ragioni ulteriori a giustificazione della richiesta di conferma della sentenza impugnata dalla controparte rispetto a quelle in essa contenute, non vi e’ richiesta di cassazione della sentenza medesima, difettando uno dei requisiti previsti dall’articolo 366 c.p.c., n. 4 (cosi’ in specie Cass. n. 2789 del 1999, puntualmente richiamata nel ricorso per cassazione), tale richiesta puo’ anche essere implicita (cosi’ Cass. n. 20454 del 2005);
che tale richiesta implicita, ad avviso del Collegio, ben puo’ ravvisarsi nella richiesta di “conferma(re) la sentenza impugnata sia pure con motivazione modificata”, ossia previo accoglimento del motivo di ricorso incidentale incentrato sulla natura non retributiva dei versamenti eseguiti al Fondo, risultando all’evidenza evocato il meccanismo di cui all’articolo 384 c.p.c., u.c., secondo il quale non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto, limitandosi in tal caso questa Corte a correggerne la motivazione;
che, al riguardo, va rilevato che – come suggerito da antica e autorevole dottrina – la c.d. correzione della motivazione non si concreta tanto nella riconduzione ad una norma piuttosto che ad un’altra della soluzione giuridica del caso, quanto piuttosto nel fondare la decisione su un fatto diverso da quello assunto come decisivo dal giudice di merito, che pero’ porta alle medesime conseguenze (donde il rigetto anziche’ l’accoglimento del ricorso per cassazione);
che, proprio per cio’, deve riconoscersi che, in realta’, la fattispecie della correzione della motivazione si concreta piuttosto in un accoglimento del ricorso con contemporanea decisione della causa nel merito, cioe’ in una “cassazione sostitutiva” affatto analoga a quella ora disciplinata dall’articolo 384 c.p.c., comma 2, salva la differenza del rigetto dell’impugnazione per l’assoluta coincidenza delle statuizioni pratiche cui la cassazione della sentenza mette capo;
che, sebbene il richiamo alla fattispecie dell’articolo 384 c.p.c., u.c. non fosse nel caso di specie propriamente pertinente, non residuando dopo l’accoglimento del ricorso principale alcuna statuizione dispositiva di cui poter chiedere la “conferma”, reputa il Collegio che, alla luce dei principi della domanda, del contraddittorio e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, implicanti, rispettivamente, la chiara indicazione del mezzo processuale azionato, il diritto della controparte di essere messa in condizione di difendersi e di replicare e il potere-dovere del giudice di identificare la domanda senza incertezze, non sia dubitabile che la richiesta di “conferma con diversa motivazione” della sentenza, con cui si concludeva il ricorso incidentale condizionato proposto da (OMISSIS) s.p.a., contenesse sostanzialmente una richiesta di cassazione sostitutiva della sentenza stessa, con eguale decisione di rigetto nel merito della domanda a suo tempo proposta dagli odierni ricorrenti; che, pertanto, il primo motivo dell’odierno ricorso deve ritenersi infondato, nessun errore potendo essere imputato ai giudici territoriali allorche’, nella sentenza qui impugnata, hanno ritenuto di potere e dovere decidere nel merito sulla questione della natura retributiva o previdenziale dei contributi versati al Fondo di previdenza;
che, cio’ posto, i restanti motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente in considerazione dell’intima connessione delle censure rivolte alla sentenza impugnata, sono infondati, avendo i giudici territoriali fatto corretta applicazione del principio, ormai consolidato, secondo cui, anche per il periodo anteriore alla riforma di cui al Decreto Legislativo n. 124 del 1993, i versamenti del datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare – sia che il fondo abbia personalita’ giuridica autonoma, sia che consista in una gestione separata del datore stesso – hanno natura previdenziale e non retributiva, sicche’ non rientrano nella base di calcolo delle indennita’ collegate alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. S.U. n. 4684 del 2015, cui hanno dato seguito, tra le piu’ recenti, Cass. n. 14758 del 2017 e Cass. S.U. n. 16084 del 2021);
che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimita’ in ragione dell’intrinseca complessita’ delle questioni poste dal primo motivo e dal consolidarsi dell’orientamento circa la natura previdenziale e non retributiva dei versamenti datoriali ai fondi di previdenza solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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