Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 22 gennaio 2020, n. 2280
Massima estrapolata:
Determina il reato ex articolo 40, comma 1, lettera c, del Dlgs 504/1995 la richiesta di applicazione di agevolazione o esenzione dell’accisa sul gas naturale seguita da destinazione a uso diverso da quello consentito dalla norma che prevede il beneficio. Il reato si consuma con l’illegale destinazione e non solo dal concreto uso non ammesso.
Sentenza 22 gennaio 2020, n. 2280
Data udienza 20 novembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente
Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere
Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/02/2019 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FIMIANI PASQUALE;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
udito il difensore avv. (OMISSIS) il difensore presente si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Milano con sentenza del 25 febbraio 2019 ha confermato la decisione con la quale, in data 20 luglio 2017, il Tribunale di Varese aveva affermato la responsabilita’ penale di Nicola (OMISSIS) in ordine al reato di cui al Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 40, comma 1, lettera c) perche’, quale legale rappresentante della ” (OMISSIS) s.r.l. – sportiva dilettantistica”, destinava ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate (metri cubi 336.524 di gas metano). In particolare, nel periodo luglio 2012 – aprile 2013, utilizzava le forniture di gas naturale per impianti sportivi di (OMISSIS) (adibiti esclusivamente ad attivita’ dilettantistiche gestite senza fini di lucro) anche per le zone adibite a terme (spa) non versando l’imposta accertata di Euro 60.398,63 (in (OMISSIS)).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la nullita’ della notifica all’imputato del decreto che dispone il giudizio di appello, in quanto avvenuta nelle forme di cui all’articolo 157 c.p.p., comma 8-bis in difetto dei presupposti stabiliti dalla legge.
Osserva, a tale proposito, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato l’istanza nonostante la tempestiva formulazione dell’eccezione nel corso della prima udienza di trattazione del giudizio di appello e rileva che il domicilio dell’imputato sarebbe rinvenibile perlomeno nell’atto di opposizione a decreto penale di condanna, dove sarebbe indicata la residenza presso la quale sono stati notificati gli atti del processo di primo grado.
3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, lamentando la erronea interpretazione, da parte dei giudici del merito, del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 26, comma 3, dal momento che avrebbero considerato l’uso del gas naturale presso l’impianto termale come soggetto ad accisa piena e non agevolata.
Aggiunge che l’attivita’ svolta sarebbe, ai sensi della norma citata, collocabile nell’ambito di attivita’ industriali, dal momento che si tratterebbe comunque di attivita’ produttiva di beni e servizi svolta da societa’ a responsabilita’ limitata che ha, quale oggetto sociale, quello di organizzare e gestire attivita’ sportive inerenti sia alla formazione sia alla pratica sportiva per la propria utenza e di cui la “spa” costituirebbe parte integrante.
Rileva, dunque, che i giudici del merito avrebbero errato nella lettura dell’articolo 26, comma 3, essendosi limitati a valutare la sussistenza dei requisiti inerenti le attivita’ sportive dilettantistiche, senza considerare la qualificazione delle attivita’ come industriali e, in quanto tali, oggetto di accisa agevolata, dimenticando che la ” (OMISSIS)” e’ una societa’ sportiva dilettantistica e non una semplice associazione sportiva dilettantistica e che, effettivamente, l’associazione sarebbe un soggetto non imprenditore ai sensi del codice civile e quindi soggetto ad accisa agevolata mentre la s.r.l. che si occupa di realizzare e fornire servizi sportivi rientrerebbe nell’ambito generale dell’attivita’ industriale ai fini delle accise.
Osserva anche che, nell’ambito della richiesta di accisa agevolata, la societa’ avrebbe fornito tutta la documentazione utile per l’applicazione (statuto, atto costitutivo e visura camerale) limitandosi a precisare il campo nel quale operava, quello sportivo dilettantistico, senza tuttavia individuare quale specifica ragione di accisa agevolata dovesse applicarsi al caso di specie e cio’ in quanto il modulo predisposto non lo richiedeva.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato.
2. Occorre rilevare, con riferimento al primo motivo di ricorso, che la Corte di appello ha respinto l’eccezione concernente la validita’ della notifica della citazione in giudizio per l’appello, dando atto della mancanza di una valida dichiarazione o elezione di domicilio e ritenendo conseguentemente valida la notificazione eseguita nelle forme di cui all’articolo 157 c.p.p., comma 8-bis.
Rileva tuttavia il ricorrente che tale dichiarazione sarebbe rinvenibile nell’atto di opposizione a decreto penale di condanna ove e’ indicata la residenza dell’imputato presso la quale sono stati notificato gli atti del processo di primo grado.
Tale assunto e’ destituito di fondamento, perche’ l’elezione e la dichiarazione di domicilio, secondo quanto stabilito dall’articolo 162 c.p.p., richiedono una dichiarazione di volonta’ espressa a verbale e l’autenticazione della sottoscrizione dell’atto, telegramma o lettera raccomandata, che le contengono.
Nel caso di specie, la difesa sostanzialmente individua un atto equipollente alla formale dichiarazione di domicilio nell’opposizione a decreto penale, ove e’ indicata la residenza dell’imputato.
Invero, come emerge da tale atto, la cui consultazione non e’ preclusa a questa Corte, stante la natura processuale della questione prospettata, nell’atto di opposizione risulta che l’atto di opposizione a decreto penale, redatto dal difensore, si limita ad indicare le generalita’ dell’imputato e l’indirizzo di residenza dello stesso, senza che tuttavia risulti alcuna formale dichiarazione o elezione di domicilio.
3. Cio’ posto, poiche’ la dichiarazione e l’elezione di domicilio sono atti personali a forma vincolata, da compiersi esclusivamente secondo le modalita’ indicate nell’articolo 162 c.p.p., 1 non puo’ ritenersi valida la mera indicazione della residenza contenuta nell’atto di opposizione a decreto penale di condanna allorche’ manchi, come nella fattispecie, la effettiva indicazione di detta residenza quale luogo per le notificazioni, dal momento che la richiamata norma processuale richiede, evidentemente, una manifestazione di volonta’ del dichiarante che sia allo stesso effettivamente riconducibile.
4. Anche il secondo motivo di ricorso risulta infondato.
La Corte territoriale ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il reato previsto dal Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, articolo 40, comma 1, lettera c) e’ integrato dalla destinazione di prodotti fiscalmente esenti od ammessi ad aliquote agevolate ad usi diversi da quelli per cui era stata concessa l’esenzione o l’agevolazione, mentre la successiva condotta di utilizzazione del prodotto non assume, tendenzialmente, rilievo penale, configurando un post factum non punibile (Sez. 3, n. 24603 del 25/01/2017 – dep. 18/05/2017, Blasio, Rv. 270514; Sez. 3, n. 40339 del 27/5/2014, Soccio, Rv. 260647).
La sentenza Blasio, in particolare, ricorda come la condotta di “destinazione” consista nel disporre per l’assolvimento di una determinata funzione, riserbare a una particolare attivita’ o finalita’, diversa da quella per la quale era stata accordata l’esenzione o l’agevolazione fiscale, cio’ in quanto il legislatore ha inteso anticipare la soglia della tutela penalistica del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, individuato nell’interesse patrimoniale dell’Erario.
Considerati, dunque, tali condivisibili principi, occorre rilevare come risulti accertato in fatto, nel giudizio di merito, che la richiesta per l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’accisa gravante sul gas naturale ai sensi del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 26 era stata richiesta dalla societa’ del ricorrente per l’utilizzazione presso gli impianti sportivi di (OMISSIS), adibiti esclusivamente ad attivita’ dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, mentre all’esito dei controlli effettuati dall’Agenzia delle Dogane era emerso che presso gli impianti, oltre a tale attivita’, veniva svolta anche quella termale, fruibile da ogni utente, anche non iscritto all’associazione, previo pagamento di un corrispettivo in denaro.
Tale ultima attivita’, osservano i giudici del merito, non poteva essere considerata pertinente a quella sportivo-dilettantistica e, in ogni caso, le agevolazioni erano riservate esclusivamente ad attivita’ senza fine di lucro.
5. A tali rilievi) il ricorrente sostanzialmente oppone il fatto che, alla luce del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 26, comma 3 l’attivita’ svolta doveva considerarsi come “industriale” perche’ produttiva di servizi e, in quanto tale, soggetta comunque al regime di agevolazione, osservando che tali precisazioni non sarebbero state effettuate all’atto della richiesta perche’ il modulo predisposto non lo richiedeva.
Si tratta, ad avviso del Collegio, di argomentazioni infondate, in quanto le effettive attivita’ svolte dalla societa’ risultano chiaramente individuate nel giudizio di merito, cosi’ come sono state verificate le finalita’ per le quali era stato richiesto il regime agevolato.
Cio’ consiste, come e’ evidente, in un accertamento in fatto sorretto da motivazione scevra da cedimenti logici o manifeste contraddizioni ed, in quanto tale, non censurabile in questa sede di legittimita’, ove non e’ neppure possibile prendere in considerazione le diverse modalita’ di espletamento dell’attivita’ della societa’ indicate in ricorso o le caratteristiche del modulo utilizzato per la richiesta.
Risulta peraltro evidente, per le ragioni dianzi specificate nella richiamata giurisprudenza, che cio’ che rileva e’ il contenuto della richiesta di agevolazione e l’utilizzazione del gas naturale dichiarata, sicche’ risulta pretestuoso procedere, successivamente all’accertamento, ad una qualificazione dell’attivita’ svolta al fine di affermarne la collocazione entro l’ambito di operativita’ del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 26, comma 3.
6. Quanto all’ulteriore questione concernente la richiesta e la modulistica utilizzata, deve osservarsi che se l’attivita’ svolta poteva essere qualificata, come sostenuto in ricorso, quale attivita’ industriale o i comunque, soggetta ad agevolazione, non e’ dato comprendere per quale ragione l’ambito di attivita’ non sia stato esattamente indicato dalla societa’ come “campo nel quale operava” in luogo di quello, specificato nel motivo di ricorso (“sportivo dilettantistico”), che, collocando con precisione detta attivita’ in una tra quelle indicate dall’articolo 26 (“impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita’ dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro”), logicamente escludeva ogni diversa qualificazione.
7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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