Consiglio di Stato, Sentenza|10 maggio 2021| n. 3633.
La revoca di un beneficio economico a seguito dell’accertamento della carenza dei necessari adempimenti da parte del destinatario non necessita della motivazione aggravata prevista dalla normativa di riferimento per l’annullamento di ufficio, e non richiede l’esposizione di un interesse pubblico attuale e prevalente, poiché costituisce una conseguenza assolutamente doverosa per l’amministrazione.
Sentenza|10 maggio 2021| n. 3633
Data udienza 9 marzo 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Finanziamenti pubblici – Accertamento della carenza dei necessari adempimenti da parte del destinatario – Revoca di un beneficio economico – Motivazione aggravata – Necessità – Insussistenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2643 del 2015, proposto da
Tu. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ez. Ma. Zu., con domicilio eletto presso lo studio Studio Abbamonte Titomanlio in Roma, via (…);
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ro. Pa., con domicilio eletto presso lo studio Ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via (…);
nei confronti
Sp. S.r.l. non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione Terza n. 04533/2014, resa tra le parti, concernente la revoca delle agevolazioni e la restituzione delle somme liquidate.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza straordinaria del giorno 9 marzo 2021 il Cons. Raffaello Sestini e udito per la parte appellante, in collegamento da remoto, l’avvocato Zu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – La società Tu. s.r.l. appella la sentenza del TAR per la Campania, Sezione III, n. 533 del 2014, che ha respinto il suo ricorso avverso la revoca di un finanziamento comunitario per le PMI mediante bonus fiscale di circa 100.000 Euro, disposta dalla Regione Campania nel 2012, a causa del mancato possesso, all’epoca della presentazione della domanda (31.5.2004) della prescritta certificazione di qualità, rilasciata da IMQ solo 14.1.2005, anche se IMQ il 18.5.2004, cioè prima della domanda, aveva già concluso la l’AUDIT fase 1 per il rilascio del certificato.
2 – Il TAR aveva declinato la giurisdizione, con sentenza annullata dal Consiglio di Stato con rinvio, ed a seguito di riassunzione del giudizio aveva esaminato e respinto il ricorso, compensando le spese.
3 – Con l’appello in epigrafe viene dedotta l’erroneità dell’appellata sentenza per la parte in cui ha validato una revoca intervenuta senza le previste garanzie partecipative e motivazionali, nonostante la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui, per procedere all’annullamento d’ufficio di un atto, specie se disposto a lunga distanza di tempo nei confronti di un atto produttivo di effetti patrimoniali in favore del privato, non è sufficiente la mera finalità di ripristino della legalità, ma deve essere al contrario verificata anche la sussistenza di un interesse pubblico grave ed attuale, tale da postulare la caducazione dell’atto.
4 – Deduce, quindi, l’appellante che nel caso di specie, essendo intervenuto il provvedimento in autotutela a distanza di 10 anni dall’atto favorevole per il ricorrente, risulterebbe evidente l’illegittimità del provvedimento gravato, essendo stato ritenuto sufficiente, al fine di decretare la revoca, esclusivamente il mancato tempestivo rilascio di una certificazione comunque già conseguita in epoca antecedente. Infatti, dal certificato in questione risulterebbe per tabulas la conclusione dell’audit di fase 1 per il suo conseguimento, espletata e superata in data 18/5/2004, e quindi in data utile rispetto al termine del 31/5/2004, essendo peraltro il ritardo del materiale rilascio del titolo imputabile esclusivamente ai tempi burocratici occorsi all’ente certificatore. Rileverebbe, inoltre, la distonia tra il bando e il modulo di partecipazione laddove quest’ultimo si riferiva alla adesione ad un sistema di certificazione e non al rilascio del relativo certificato.
Infine, l’appellante sarebbe stata in pieno e legittimo possesso di almeno una certificazione assolutamente equipollente, di cui non aveva dichiarato il possesso all’epoca della partecipazione alla procedura per un mero errore compilativo, peraltro indotto dall’errata formulazione del modulo predisposto dall’Ente.
In conclusione, secondo l’appellante non vi sarebbe stata alcuna adeguata ponderazione degli interessi rilevanti da parte dell’Amministrazione, che neppure avrebbe tenuto conto che la restituzione del contributo, di cui l’appellante ha beneficiato mediante bonus fiscale, avrebbe conseguenze devastanti nell’attuale disastrosa congiuntura economica.
5 – La Regione Campania ha prodotto solo memoria di costituzione formale.
6 -Ai fini della decisione, considera il Collegio che la revoca di un beneficio economico a seguito dell’accertamento della carenza dei necessari adempimenti da parte del destinatario non necessita della motivazione aggravata prevista dalla normativa di riferimento per l’annullamento di ufficio, e non richiede l’esposizione di un interesse pubblico attuale e prevalente, poiché costituisce una conseguenza assolutamente doverosa per l’amministrazione.
7 – In tale quadro, il TAR ha esattamente ricostruito la fattispecie in esame, nel senso che la certificazione di qualità ambientale EMAS ISO 14.001 ovvero ECOLABEL costituiva non un requisito di ammissione al beneficio, bensì l’oggetto del beneficio stesso: la procedura, infatti, finanziava il conseguimento della certificazione ambientale e si articolava in 2 fasi. L’impresa appellante, dunque, nel 2003 aveva acquisito la prenotazione del beneficio fiscale nei limiti delle risorse stanziate, ma poi, nel 2004, aveva proposto domanda per usufruire del bonus fiscale in relazione all’investimento effettuato pur non avendo ancora acquisito la certificazione, ovvero pur non avendo ancora acquisito, come invece espressamente prescritto, il bene finanziato.
8 – La conseguente mancata realizzazione dell’investimento finanziato ha, quindi, determinato l’obbligo per l’amministrazione di procedere all’annullamento del titolo che disponeva il beneficio fiscale, non assumendo al riguardo alcun rilievo neppure la dedotta presenza di una ulteriore, non finanziata, certificazione ambientale.
9 – Alla stregua delle pregresse considerazioni l’appello deve essere respinto. Sussistono tuttavia motivate ragioni, anche in considerazione della complessità e non univocità della fattispecie controversa, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Raffaello Sestini – Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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