Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 marzo 2022| n. 7665.
La revoca dell’assegno di mantenimento del figlio divenuto autosufficiente e non più convivente con uno dei genitore, non comporta un automatico diritto del genitore con cui conviveva al riconoscimento di un incremento dell’assegno divorzile da parte dell’ex coniuge per far fronte alle spese dell’abitazione in cui conviveva con il figlio, ma è necessario che fornisca prova di tale contributo alla gestione dell’abitazione con le somme riconosciute al figlio.
Ordinanza|9 marzo 2022| n. 7665. La revoca dell’assegno di mantenimento del figlio divenuto autosufficiente
Data udienza 15 febbraio 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Separazione – Autonomia dell’assegno di mantenimento in favore del figlio rispetto all’assegno divorzile del coniuge – Revoca dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne divenuto economicamente sufficiente – Insussistenza di una sopravvenienza per la revoca o modifica dell’assegno di divorzio del coniuge
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARISE Clotilde – Presidente
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 7635/2021 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
Contro
(OMISSIS), domiciliata in Roma Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) per procura speciale in calce al ricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’Appello dell’Aquila, n. 548/2021 depositato il 02/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 15/02/2022 dal Cons. Scalia Laura.
RILEVATO
che:
1. (OMISSIS) ricorre con unico motivo per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui la Corte d’Appello dell’Aquila, in riforma del provvedimento del locale tribunale ed in parziale accoglimento del reclamo proposto dall’ex coniuge, aveva disposto l’aumento dell’assegno di mantenimento in favore di (OMISSIS) ed a carico di (OMISSIS) fino all’importo di Euro 800,00, facendo retroagire la domanda al gennaio 2020.
La corte di merito aveva ritenuto, con ragionamento presuntivo, che l’intervenuta revoca dell’assegno di contributo al mantenimento del figlio (OMISSIS), maggiorenne divenuto autosufficiente e non piu’ convivente con la madre, integrasse una sopravvenienza legittimante l’incremento del distinto assegno divorzile, gia’ riconosciuto all’ex coniuge, nella minore misura di Euro 500,00 mensili, comportando per la madre la mancata disponibilita’ di somme per far fronte a spese comuni (di condominio; di locazione; di manutenzione e riscaldamento della casa).
Si e’ costituita con controricorso, illustrato da memoria, (OMISSIS).
CONSIDERATO
che:
2. Il ricorrente con il proposto ricorso denuncia la violazione degli articoli 147 e 156 c.c., deducendo l’autonoma funzionalita’ dell’assegno di contributo al mantenimento del figlio, la cui intervenuta cessazione non integra, per cio’ stesso, una contrazione dei redditi dell’ex coniuge, gia’ convivente con il figlio.
La richiesta dell’ex coniuge, una volta qualificata come istanza di rideterminazione dell’assegno divorzile, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile e tanto la’ dove invece la corte territoriale aveva ritenuto, in applicazione di mere presunzioni, neppure sussistenti nella specie, che il venir meno del contributo del figlio, che non era piu’ convivente con la madre, si sarebbe tradotto in un aggravio per l’ex coniuge che si sarebbe trovata, da sola, a sostenere le spese dell’abitazione.
La madre invece non conviveva con il figlio ed il padre aveva contribuito con ulteriori versamenti al pagamento di servizi in quel di Milano, dove il ragazzo studiava e viveva.
3. Il motivo e’ fondato nella dedotta autonomia dell’assegno di contributo al mantenimento del figlio rispetto a quello divorzile goduto dall’ex coniuge.
La cessazione o revoca dell’assegno di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne divenuto autosufficiente non puo’ tradursi in una sopravvenienza fattuale peggiorativa della condizione economica del genitore convivente che si trovi a dover sopportare, da solo, spese di manutenzione e locazione dell’immobile che condivideva con il figlio, con conseguente legittimazione del primo ad ottenere l’incremento dell’assegno divorzile (cfr. Cass. 09/08/2017, n. 19746, sull’autonomia degli assegni di mantenimento del coniuge separato e di contributo al mantenimento del figlio, in cui si e’ affermato che: “In tema di revisione delle condizioni economiche della separazione personale, la revoca dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge o dei figli non comporta, di per se’, l’accoglimento della contrapposta domanda di automatico aumento delle altre contribuioni ancora dovute”, in una fattispecie in cui si e’ escluso che alla revoca dell’assegno di contributo al mantenimento del figlio, divenuto economicamente indipendente, consegua il diritto del richiedente a vedersi incrementare l’assegno per le contribuzioni ancora dovute).
La mera revoca dell’assegno di contributo al mantenimento del figlio non legittima il genitore con questi gia’ convivente a richiedere ed ottenere dall’ex coniuge, che di quella revoca si avvantaggi, l’incremento dell’assegno divorzile e tanto nella necessita’ del primo di affrontare le spese di manutenzione dell’immobile cui partecipava il figlio con lui gia’ convivente.
L’ex coniuge, che voglia far valere quale circostanza sopravvenuta -legittimante L. n. 898 del 1970 ex articolo 9, e successive modifiche, l’incremento dell’assegno divorzile – il venir meno del contributo alle spese dell’abitazione in cui conviveva con il figlio, deve allegare e provare l’esistenza di detto contributo, non valendo in tal senso la mera revoca dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne nella sopravvenuta sua autosufficienza e tanto nella finalita’ assolta dall’assegno di mantenimento che serve ad assicurare, la cura, l’educazione e l’istruzione, le frequentazioni e le opportunita’ di crescita sociale e professionale del figlio (cfr. Cass. 28/01/2021, n. 2020), la cui autonomia di contenuto, per essere vinta, in fatto, abbisogna di prova.
4. Il ricorso va pertanto accolto ed il decreto cassato con rinvio della causa alla Corte d’Appello dell’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
Si dispone l’oscuramento dei dati personali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d’Appello dell’Aquila, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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