La revoca della costituzione di parte civile nel processo penale intervenuta prima della pronuncia di estinzione del giudizio civile

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 maggio 2024| n. 12547.

La revoca della costituzione di parte civile nel processo penale intervenuta prima della pronuncia di estinzione del giudizio civile

La revoca della costituzione di parte civile nel processo penale, intervenuta prima della pronuncia di estinzione del giudizio civile precedentemente proposto, determina la prosecuzione dell’azione risarcitoria in sede civile, perfezionandosi così la fattispecie di cui all’art. 75, comma 2, c.p.c., la quale impedisce l’efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione, a norma dell’art. 652, comma 1, c.p.p..

Ordinanza|8 maggio 2024| n. 12547. La revoca della costituzione di parte civile nel processo penale intervenuta prima della pronuncia di estinzione del giudizio civile

Data udienza 22 aprile 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Giudizio civile e penale (rapporto) – Azione civile – Trasferimento in sede penale costituzione di parte civile nel processo penale – Revoca anteriore all’estinzione del processo civile precedentemente proposto – Prosecuzione del giudizio civile – Sussistenza – Conseguenze – Sentenza penale di assoluzione – Efficacia di giudicato nel giudizio civile – Esclusione.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere – Rel.

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12807/2021 R.G. proposto da:

Mo.Lu. , Ve.El. , Mo.Lu. , domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati BE.PA. (Omissis), BE.DO. (Omissis)

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI M , Co.Gi. , Gr.Gi. , Fe.Fr. , elettivamente domiciliati in ROMA (…), presso lo studio dell’avvocato RU.SE. (Omissis) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE.AN. (Omissis)

– controricorrenti –

avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 368/2021 depositata il 22/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2024 dal consigliere ENRICO SCODITTI

La revoca della costituzione di parte civile nel processo penale intervenuta prima della pronuncia di estinzione del giudizio civile

Rilevato che:

con atto di citazione del 13 dicembre 2011 Mo.Lu. ed Ve.El. , in proprio e quali legali rappresentati del minore Fr.Mo. , nonché Re.Ve. , Lo.Bi. e Antonia Di Paola, in qualità di eredi di Fi.Mo. , convennero in giudizio innanzi a Tribunale di M l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico d M, unitamente ai medici Gi.Co. , Gr.Gi. , Vi.Ma. (nei confronti del quale la domanda fu poi rinunciata) e Fe.Fr. chiedendo il risarcimento del danno nella misura d Euro 1.272.660,02 per la morte intrauterina del nascituro Fi.Mo. , allorquando Ve.El. si trovava alla 36° settimana d gravidanza, morte cagionata dal fatto che i sanitari avevano omesso d disporre il ricovero della madre e di anticipare la nascita a mezzo d parto cesareo. Il Tribunale adito accolse esclusivamente la domanda proposta in proprio da Mo.Lu. e Ve.El. , condannando in solido l’Azienda Ospedaliera, Gi.Co. e Gr.Gi. a risarcimento del danno non patrimoniale in favore del primo nella misura di Euro 103.000,00 e nella misura di Euro 125.000,00 in favore della seconda, oltre Euro 5.000,00 a titolo di danno patrimoniale. Avverso detta sentenza proposero appello gli attori ed appello incidentale le parti convenute. Con sentenza di data 22 febbraio 2021 la Corte d’appello di Bologna accolse l’appello incidentale, rigettando la domanda, e rigettò l’appello principale.

Premise la corte territoriale che, nel corso del giudizio di primo grado, Mo.Lu. ed Ve.El. si erano costituiti parte civili nel procedimento penale nei confronti delle Gi.Co. e Gr.Gi. e che, eccepita nel giudizio civile la litispendenza dell’azione civile nel processo penale e fissata l’udienza da parte del giudice nel processo civile, la costituzione di parte civile era stata revocata, per cui il giudice civile correttamente aveva disposto la prosecuzione del processo, non persistendo più la situazione di litispendenza, alla luce di Cass. Sez. U. n. 8354 del 2013. Osservò quindi che ricorreva nei confronti di tutti i danneggiati che avevano proposto l’azione civile l’efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 652 cpp della sentenza di proscioglimento, all’esito del dibattimento, delle imputate per insussistenza del fatto e che l’accoglimento dell’appello incidentale era assorbente.

La revoca della costituzione di parte civile nel processo penale intervenuta prima della pronuncia di estinzione del giudizio civile

Hanno proposto ricorso per cassazione Mo.Lu. ed Ve.El. , in proprio e quali legali rappresentati del minore Fr.Mo. , la seconda anche in qualità di erede di Re.Ve. e Lo.Bi. , nonché Mo.Lu. quale erede di An.Di. , sulla base di tre motivi e resistono con unico controricorso le parti intimate. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis. 1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria.

Considerato che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 652 cod. proc. pen. , 2697 cod. civ. , 113 e 115 cod. proc. civ. , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, coerentemente a quanto affermato da Cass. n. 4929 del 2015, non vi è efficacia di giudicato della sentenza penale perché è mancato il trasferimento dell’azione civile nel giudizio penale, essendo stata revocata la costituzione di parte civile.

Il motivo è fondato. Il trasferimento dell’azione civile nel processo penale, regolato dall’art. 75 c.p.p. , determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello disciplinato dall’art. 306 c.p.c. , in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati, sicché tale estinzione è rilevabile anche d’ufficio, ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull’azione civile in sede penale (Cass. sez. U. n. 8353 del 2013). Ne consegue che, ove nelle more della pronunzia di estinzione del giudizio civile, la costituzione di parte civile nel processo penale sia, per qualunque ragione, venuta meno – anche, dunque, per effetto di una scelta volontaria dello stesso danneggiato, che revochi la costituzione di parte civile – il processo civile prosegue dinanzi al giudice originariamente adito, con salvezza degli atti “medio tempore” compiuti (Cass. n. 35951 del 2021).

Essendo intervenuta la revoca, l’azione civile prosegue in sede civile, perfezionandosi così la fattispecie di cui all’art. 75, comma 2, cpc, la quale impedisce l’efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione, a norma dell’art. 652, comma 1, cpp.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 654 cod. proc. pen. , 2697 cod. civ. , 113 e 115 cod. proc. civ. , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che non può esservi ultrattività del giudicato penale in mancanza di coincidenza soggettiva fra giudizio civile e processo penale, come nel caso di specie, nel quale l’Azienda Ospedaliera e Fe.Fr. sono rimaste estranee al processo penale, per cui risulta violato l’art. 654.

La revoca della costituzione di parte civile nel processo penale intervenuta prima della pronuncia di estinzione del giudizio civile

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. . Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha omesso di pronunciare sul motivo di appello avente ad oggetto la violazione del consenso informato, con cui era stata censurata la relativa valutazione del Tribunale.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento di secondo e terzo motivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il giorno 22 aprile 2024

Depositato in Cancelleria il’8 maggio 2024.

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