La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|30 giugno 2022| n. 20943.

La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo

La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (In applicazione del principio, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del gestore di una diga, per i danni subiti dagli attori in conseguenza dell’esondazione di un fiume, in quanto, accertato il nesso causale tra il rilascio delle acque fluite a valle della diga e i predetti danni, aveva ritenuto che il particolare evento meteorologico, concausa dei danni, avrebbe potuto integrare il caso fortuito soltanto laddove il custode avesse dimostrato l’adempimento delle prescrizioni contenute nel documento di protezione civile della diga).

Ordinanza|30 giugno 2022| n. 20943. La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo

Data udienza 8 marzo 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Tribunale Superiore delle Acque pubbliche – Responsabilità da cose in custodia – Natura di responsabilità oggettiva – Esclusione solo in caso di dimostrazione del caso fortuito – Rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f.

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sezione

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sezione

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24319/2020 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
CONSORZIO (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
CONSORZIO (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti all’incidentale –
(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 61/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 04/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2022 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), sostenendo di aver subito danni alla loro proprieta’ per effetto dell’esondazione del fiume (OMISSIS), avvenuta il (OMISSIS), che aveva interessato i territori della (OMISSIS) e della Provincia de (OMISSIS), avevano adito il Trap presso la Corte di appello di Torino, chiedendo la condanna al risarcimento del danno nei confronti della societa’ (OMISSIS) spa che aveva manovrato la diga della (OMISSIS), e dell’Unione dei comuni montani della (OMISSIS) (poi divenuta Consorzio (OMISSIS)), quale ente tenuto alla manutenzione dell’alveo del fiume anzidetto.
Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia di (OMISSIS), del Comune di (OMISSIS), della regione Toscana, dell’Autorita’ di Bacino del fiume (OMISSIS), del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ delle societa’ (OMISSIS) spa, (OMISSIS) spa e (OMISSIS) spa, il TRAP adito rigettava la domanda, ritenendo l’eccezionalita’ dell’evento.
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la sentenza n. 61, pubblicata il 4 giugno 2020, in accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ed in parziale riforma della sentenza impugnata condannava in solido la (OMISSIS) spa, (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 126.340,34, maggiorata di rivalutazione e interessi, oltre al pagamento delle spese del giudizio, compensando le spese di lite fra il Consorzio e gli appellanti, nonche’ fra questi ultimi e le assicurazioni chiamate in causa. Il TSAP, per quel che qui rileva, riteneva che: a) la domanda introduttiva del giudizio formulata dagli appellanti era riconducibile all’articolo 2051 c.c., fondandosi sulla dedotta violazione degli obblighi di manutenzione, cura e gestione gravanti sia sul Consorzio (OMISSIS), con riguardo al fiume (OMISSIS), sia su (OMISSIS), quale gestore della diga di (OMISSIS), che su (OMISSIS) e Claudio, con riguardo al rilevato di loro proprieta’; b) l’azione di responsabilita’ del custode prescindeva dal profilo del comportamento del custode, essendo estranea alla struttura della fattispecie normativa di cui all’articolo 2051 c.c., avendo il criterio di imputazione di tale responsabilita’ carattere obiettivo e richiedendo unicamente la dimostrazione, da arte dell’attore, del nesso di causalita’ tra la cosa in custodia e il danno, salva la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore escludente il nesso eziologico tra cosa e danno eventualmente ascrivibile anche alla vittima; c) la disciplina di cui all’articolo 2051 c.c. si applica anche in tema di danni da custodia di beni demaniali, pur dovendosi precisare che la responsabilita’ del concessionario di tali beni viene meno con la prova del fortuito “…consistente non gia’ nella dimostrazione dell’interruzione del nesso di causalita’ determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia…bensi’ anche dalla dimostrazione – in applicazione del principio di c.d. vicinanza della prova – di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attivita’ di controllo, di vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative e gia’ del principio generale del neminem laedere, di modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a sua colpa”; e cio’, proseguiva il TSAP, anche considerando che le dighe sono impianti che interagiscono con il territorio in modo rilevantissimo, sia dal punto di vista idraulico che ambientale e che i gestori sono tenuti ad un serie di adempimenti volti a garantire la sicurezza delle stesse, essendo inerenti al concetto di custodia di tali beni anche gli interventi tesi a neutralizzare gli elementi pericolosi non arginabili attraverso un’attivita’ preventiva idonea ad evitare danni attinenti alla cosa in custodia; d) il danno lamentato dagli attori non era derivato dal mero evento meteorologico, essendo dovuto, come affermato dal CTU, al rilascio delle acque fluite a valle dalla diga della (OMISSIS), nonche’ dall’impedimento dell’espansione del (OMISSIS) in sponda sinistra; e) il TRAP aveva erroneamente escluso che i bollettini regionali intervenuti nella giornata del 24 ottobre 2011 avessero rilievo per il gestore della diga con riguardo ai suoi specifici obblighi di custodia, da tali bollettini scaturendo invero, a carico del gestore, l’obbligo di attuare le prescrizioni contenute nel documento di protezione civile della diga, per cui soltanto il rispetto di tali obblighi avrebbe consentito di ritenere l’evento meteorologico quale caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra cosa in custodia e danno; f) dai bollettini regionali del 24 ottobre, secondo il TSAP, sarebbe stata possibile una valutazione ex ante di probabile criticita’ della quota di invaso, con conseguente onere del gestore di procedere secondo quanto previsto dal documento di protezione civile in ordine alle ipotesi di evento di piena significativo ed alle prescrizioni proprie della fase di preallerta vigilanza ordinaria e allerta vigilanza rinforzata -avviso tempestivo del Prefetto e dell’Ufficio periferico del servizio nazionale dighe competenti, comunicazioni successive ai Prefetti della prevista onda di piena, predisposizione piano di emergenza- capaci di salvaguardare la sicurezza dei territori interessati; h) lo stesso CTU aveva acclarato che gia’ prima del black out temporaneo del 25 ottobre i dati relativi alla diga indicavano il prossimo superamento della quota massima di invaso e che cio’ malgrado il gestore non aveva proceduto ad avvisare il Prefetto e l’Ufficio periferico del servizio nazionale dighe circa la possibile imminente apertura delle paratoie di superficie; i) andava dunque affermata la responsabilita’ della societa’ (OMISSIS) quale gestore della diga nella causazione dei danni, non essendo stata provata la speciale ed unica esimente del caso fortuito secondo i principi gia’ espressi; I) anche il rilevato realizzato dei fratelli (OMISSIS) integrava una concausa nella produzione dei danni agli immobili degli appellanti, in base a quanto ritenuto dall’accertamento tecnico preventivo e dal CTU, in quanto aveva impedito l’espansione del fiume (OMISSIS) in sponda sinistra, risultando non decisivi gli elementi probatori offerti in primo grado dai predetti, nemmeno adeguatamente riproposti in sede di appello; m) non poteva per contro profilarsi una corresponsabilita’ del Consorzio (OMISSIS) poiche’, anche in presenza di una capillare manutenzione ordinaria dell’alveo, non si sarebbe potuta escludere, in caso di piene significative, la fluitazione di tronchi provenienti da piante anche a distanza dell’alveo o comunque da zone esterne alla fascia di pertinenza fluviale; n) i danni subiti dai proprietari, in base alle valutazioni del CTU, andavano quantificati in Euro 126.340,34 oltre rivalutazione ed interessi.
La (OMISSIS) spa ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 200 Regio Decreto n. 1775/1933, affidato a due motivi.
(OMISSIS) e (OMISSIS) si sono costituiti con controricorso e ricorso incidentale, affidato a due motivi.
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato controricorso con ricorso incidentale, affidato ad un motivo.
Il Consorzio (OMISSIS) si e’ costituito con controricorso.
Lo stesso Consorzio (OMISSIS) e la (OMISSIS) spa hanno proposto separati controricorsi al ricorso incidentale proposto da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
La causa e’ stata posta in decisione all’udienza camerale dell’8.3.2022.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso principale la (OMISSIS) spa prospetta la violazione dell’articolo 2051 c.c., e l’omessa motivazione delle risultanze istruttorie nonche’ dei fatti storici esaminati ed accertati dal C.Testo Unico Il TSAP, aderendo all’interpretazione della responsabilita’ da cose in custodia che richiede la prova del rispetto degli obblighi di diligenza in capo al custode, non avrebbe seguito l’indirizzo prevalente espresso da questa Corte, che qualifica la responsabilita’ del custode in termini di responsabilita’ oggettiva, elisa soltanto in caso di dimostrazione del caso fortuito, essendo estraneo alla natura dell’imputazione di cui all’articolo 2051 c.c., il profilo del comportamento del responsabile. Secondo la ricorrente, peraltro, anche a volere condividere l’orientamento minoritario fatto proprio dal TSAP, il giudice di appello avrebbe tralasciato di considerare gli ulteriori accertamenti svolti dallo stesso CTU, idonei ad escludere ogni rilievo con riferimento all’omessa comunicazione al Prefetto ed all’Ufficio nazionale delle dighe rispetto alla causazione dei lamentati danni, in tal modo non considerando che tali comunicazioni non avrebbero potuto evitare il danno.
1.1. Secondo la ricorrente, inoltre, il TSAP avrebbe errato nel ritenere che il gestore fosse tenuto ad adempiere gli obblighi di comunicazione alle autorita’ pubbliche gia’ in base ai bollettini diramati il 24 ottobre 2011. Non era stato, infatti, preso in considerazione quanto affermato dal CTU a proposito dell’insorgenza dell’obbligo informativo solo in prossimita’ del blackout verificatosi alle ore 16.15 del (OMISSIS), mancando in precedenza l’esistenza di evenienze pluviometriche capaci di indurre a prevedere il picco catastrofico di piena verificatosi alle ore 17.00, caratterizzato da una portata con un tempo di ritorno millenario.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’articolo 2051 c.c., articoli 40 e 41 c.p., nonche’ l’omessa valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti storici acclarati dal C.Testo Unico Il TSAP avrebbe travisato il senso delle conclusioni del CTU, laddove era stato affermato che la causa unica del danneggiamento era imputabile all’evento di piena del 25.10.2011. Tale passaggio argomentativo sarebbe stato tralasciato dal giudice di appello, al pari di quello successivo, nel quale era stato chiarito che la portata dell’acqua giunta a valle dalla diga durante la fase di apertura degli scarichi di superficie, quando si erano avuti i valori massimi di portata affluente alla diga, era stata sostanzialmente nulla. In definitiva, l’esito dell’istruttoria svolta in primo grado deporrebbe, secondo la ricorrente, nel senso di dover ritenere insussistente il nesso eziologico tra danno e cosa in custodia, con conseguente erroneita’ della pronunzia impugnata.
3. (OMISSIS) e (OMISSIS), nel ricorso incidentale proposto e notificato in data 5 ottobre 2020 hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’articolo 2051 c.c.. Il TSAP avrebbe affermato la corresponsabilita’ dei predetti nella causazione dell’evento senza spiegarne le ragioni, visto che l’evento dannoso era derivato da un fatto meteorico di natura eccezionale e dalla negligente condotta del gestore della diga, rilevando, peraltro, che il terrapieno al quale si era riferito il TSAP era stato arretrato in esecuzione di una sentenza del Tribunale di Massa nell’ambito di un giudizio per danno temuto. Ne’ essi proprietari avrebbero potuto fare alcunche’ nel lasso di tempo intercorso fra le previsioni emergenti dai bollettini e l’evento alluvionale.
4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale i fratelli (OMISSIS) hanno dedotto la violazione dell’articolo 2697 c.c., e articolo 115 c.p.c., sostenendo che il TSAP avrebbe affermato la responsabilita’ dei suddetti per l’evento dannoso, trascurando di verificare gli elementi probatori acquisiti al processo ed omettendo di considerare che nessun fatto materiale era stato provato in ordine al nesso causale.
5. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con il loro controricorso, hanno dedotto l’inammissibilita’ del ricorso e l’infondatezza dei singoli motivi di ricorso proposti dalla societa’ (OMISSIS), sostenendo che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto: a) contenente la mescolanza di mezzi d’impugnazione eterogenei; b) privo del carattere dell’autosufficienza; c) tendente alla riedizione del giudizio di fatto operato dal TSAP; d) la sentenza impugnata sarebbe pienamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte (articolo 360 bis c.p.c., n. 1).
5.1. I controricorrenti hanno poi dedotto l’infondatezza del primo motivo del ricorso principale, non avendo la (OMISSIS) fornito la prova liberatoria a se’ favorevole. Inoltre, secondo i controricorrenti il TSAP avrebbe espressamente riconosciuto che l’adempimento degli obblighi previsti dal documento di protezione civile avrebbe evitato i danni prodottisi, inoltre sostenendo l’inammissibilita’ del secondo motivo del ricorso principale, attenendo questo alla censura di un fatto.
5.2. I predetti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno poi dedotto la tardivita’ del ricorso incidentale proposto dai fratelli (OMISSIS), dovendosi applicare il termine di quarantacinque giorni dalla notifica della sentenza a cura della cancelleria ed avendo, per contro, essi controricorrenti ricevuto la notifica del ricorso incidentale soltanto il 5 ottobre 2020. Hanno poi dedotto l’inammissibilita’ del ricorso incidentale per violazione del principio di autosufficienza, lo stesso contenendo, inammissibilmente, una censura relativa alle valutazioni in fatto operate dal giudice di appello senza prospettare alcuna violazione di legge, nemmeno potendosi ritenere correttamente contestata la violazione dell’articolo 2697 c.c., in quanto la doglianza censurava un apprezzamento sull’esito della prova, insindacabile in sede di legittimita’ al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Detti controricorrenti hanno ulteriormente prospettato l’inammissibilita’ del secondo motivo del ricorso principale per mescolanza di censure eterogenee di natura sostanziale e processuale, inoltre insistendo per l’infondatezza di entrambi i motivi.
6. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno poi proposto ricorso incidentale tardivo – essendo a loro dire insorto l’interesse dal ricorso principale avversario – affidato ad un motivo, censurando la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c.. Il TSAP avrebbe errato nel ritenere la genericita’ del rinvio alla consulenza tecnica di parte operato dai ricorrenti incidentali per la quantificazione dei danni, visto che in tale consulenza di parte erano state analiticamente contestate le quantificazioni dei danni operate per singola voce dal C.T.U..
7.Esaminando con priorita’ il ricorso principale della societa’ (OMISSIS), sono anzitutto infondati i rilievi espressi dai controricorrenti Ruschi e (OMISSIS) in ordine all’inammissibilita’ dei due motivi di ricorso, ove si consideri che le censure dedotte nel primo motivo, ancorche’ inserite graficamente all’interno di un unico motivo, espongono in maniera chiara e sufficientemente precisa i due vizi prospettati dalla ricorrente ed i parametri normativi di riferimento – cfr., Cass. S.U., n. 9100/2015, l’uno correlato al ritenuto error iuris nel quale sarebbe incorso il TSAP per aver ritenuto la responsabilita’ della stessa sussumendola nell’ambito dell’articolo 2051 c.c., e l’altro connesso all’omessa considerazione di parte degli elementi valutati dalla ctu, e dunque sussumibile nel vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1 n. 5. Censure peraltro puntualmente indicate anche nella rubrica del primo motivo.
7.1. Parimenti infondata risulta la dedotta inammissibilita’ del primo motivo in relazione al n. 5 dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, pienamente ammissibile quanto alle sentenze rese dal TSAP, in sede di controllo innanzi alle Sezioni Unite, come gia’ chiarito da Cass., S.U., n. 28547/2008 e Cass., S.U., n. 19881/2014.
7.2. Analogamente destituita di fondamento risulta la dedotta inammissibilita’ dei motivi per difetto di autosufficienza, contenendo gli stessi la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda.
7.3. Piu’ delicata risulta la dedotta inammissibilita’ sotto il profilo della incensurabilita’ di accertamenti di fatto compiuti dal TSAP.
7.4. Ed invero, quanto alla prima censura esposta nel primo motivo di ricorso principale, la stessa piu’ che sollecitare una diversa ponderazione dei fatti esaminati dal TSAP, prospetta l’errore in diritto dello stesso giudice per aver ritenuto sussistente la responsabilita’ di (OMISSIS) sulla base di una interpretazione dei presupposti di cui all’articolo 2051 c.c., a dire della ricorrente, errati.
7.5. La ricorrente principale, infatti, intende sollecitare una verifica in punto di non correttezza della ricostruzione in diritto operata dal TSAP per aver riconosciuto la responsabilita’ di (OMISSIS) pur in presenza della dimostrata eccezionalita’ dell’evento meteorico, valorizzando, a suo dire, erroneamente l’inosservanza di obblighi di diligenza del custode che non sarebbe pertinenti rispetto alle ipotesi della responsabilita’ da cose in custodia.
7.6. Parimenti infondato risulta il profilo di inammissibilita’ del ricorso principale in relazione all’articolo 360 bis c.p.c., n. 1.
7.7. Ed invero, la prospettazione dalla quale prende le mosse la ricorrente principale muove dalla circostanza che il TSAP avrebbe fatto proprio un indirizzo giurisprudenziale minoritario espresso da questa Corte e nel dedurre cio’ ha indicato l’indirizzo a suo dire prevalente in tema di articolo 2051 c.c., con riferimento alla dimostrazione di cio’ che e’ necessario dimostrare al custode per andare esente da responsabilita’. Tanto esclude in radice di poter ipotizzare l’ipotesi di inammissibilita’ fondata sulla violazione dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, che, al contrario, contempla il caso in cui il ricorso proposto si porrebbe in contrasto con un indirizzo consolidato della Cassazione che, anzi, e’ proprio la ricorrente a richiamare per sostenere l’errore nel quale sarebbe incorso il TSAP.
8. Cio’ detto, passando all’esame del merito del primo motivo di ricorso principale, lo stesso e’ fondato nei termini di seguito precisati.
8.1. Ed invero, il TSAP, per giungere al riconoscimento della responsabilita’ del concessionario della diga, dopo aver riconosciuto il nesso di causalita’ fra il danno subito dalla proprieta’ dei signori (OMISSIS) e (OMISSIS) e le acque provenienti dalla sovrastante diga, gestita da detta societa’, ha agganciato la responsabilita’ del concessionario della diga alla mancata dimostrazione del rispetto degli obblighi incombenti sullo stesso, in relazione alla ritenuta verificazione di uno stato di allerta-vigilanza rinforzata, evincibile sulla base dei bollettini del 24 ottobre 2011 che, secondo tale giudice, avrebbero dovuto determinare in capo al gestore l’attivazione degli obblighi di custodia come delineati nell’allegato 15 annesso alla CTU. Secondo il TSAP, infatti, solo la prova dell’assolvimento degli obblighi ivi previsti – comunicazione alle prefetture della prevista onda di piena – e non adempiuti ne’ il 24 ottobre ne’ il giorno successivo, gia’ prima del blackout delle ore 16,36 che aveva temporaneamente impedito le comunicazioni, avrebbero integrato il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale.
8.2. Ora, a sostegno di tale conclusione il TSAP, in punto di responsabilita’ del custode in relazione al riversamento sul fondo degli attori delle acque provenienti dalla diga in custodia di (OMISSIS), ha evocato alcuni precedenti di questa Corte che, nella prospettiva della ricorrente, avrebbero configurato la responsabilita’ da cose in custodia in termini distonici rispetto all’orientamento prevalente nella giurisprudenza di questa Corte e favorevole alla ricostruzione in termini di responsabilita’ oggettiva del custode.
8.3. Occorre evidenziare che il cuore della decisione impugnata, nella parte in cui riconosce la responsabilita’ del concessionario della diga rispetto all’esondazione del fiume (OMISSIS) e ai danni cagionati alla proprieta’ dei (OMISSIS) e (OMISSIS), sta nel riconoscimento della circostanza che il danno per cui e’ causa non era conseguito al mero evento meteorologico -considerato di natura eccezionale dal TRAP, v.pag.14 2 cpv. sent. impugnata-, ma anche dal rilascio dell’acqua dalla diga (per quel che riguarda la responsabilita’ di (OMISSIS)) -pag.21, p.10, sent. impugnata-, tanto che per giungere a questa conclusione, il TSAP ha riconosciuto l’inosservanza da parte di (OMISSIS) degli obblighi di custodia nascenti dai bollettini metereologici del 24 e del (OMISSIS), ritenendo che solo la dimostrazione dell’osservanza di tali obblighi avrebbe giustificato l’esonero della responsabilita’ di (OMISSIS) -cfr. pag.25, p.16 sent. impugnata, ove si afferma testualmente che “va
affermata la responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., dell’ (OMISSIS) spa quale gestore della diga, nella causazione dei danni in questione, non risultando dal custode provata la speciale ed unica esimente del caso fortuito secondo i principi di cui al punto 9.”-.
8.4. Si e’ visto come il TSAP sia giunto a tale esito interpretativo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte, fra i quali quello di maggior rilievo risulta senz’altro essere Cass. n. 2308/2007.
8.5. Con tale arresto la terza sezione di questa Corte ebbe ad enunciare, tra gli altri, il seguente principio di diritto:
“La disciplina di cui all’articolo 2051 c.c., si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle autostrade da parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essi deriva dai poteri effettivi di disponibilita’ e controllo sulle medesime, salvo che dalla responsabilita’ presunta a loro carico i concessionari si liberino fornendo la prova del fortuito, consistente non gia’ nella dimostrazione dell’interruzione del nesso di causalita’ determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensi’ anche dalla dimostrazione – in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova – di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attivita’ di controllo, di vigilanza e manutenzione su di essi gravanti in base a specifiche disposizioni normative e gia’ del principio generale del “neminem laedere”, di modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a sua colpa.” 8.6. Tale precedente, richiamando Cass. n. 3651 del 20 febbraio 2006, ha sostenuto che, in materia di danni sofferti dagli utenti per la cattiva od omessa manutenzione delle strade (allora discutendosi di autostrade), pur essendo applicabile la disciplina di cui all’articolo 2051 c.c., il titolo di responsabilita’ ascrivibile all’ente titolare della strada o al relativo concessionario era da ricostruirsi in termini di responsabilita’ presunta con conseguente applicabilita’ del criterio di inversione dell’onere della prova. Ragion per cui incombe sul custode l’onere di liberarsi da tale responsabilita’ mediante l’assolvimento della prova liberatoria del fortuito, ovvero fornendo il riscontro che il danno si fosse verificato in modo imprevedibile e, comunque, non superabile con l’adeguata diligenza consona alle concrete circostanze del caso concreto.
8.7. Secondo Cass. n. 3651/2006 “…l’articolo 2051 c.c., determina infatti un’ipotesi (non gia’ di responsabilita’ oggettiva bensi’) caratterizzata da un criterio di inversione dell’onere della prova, ponendo (al comma 2) a carico del custode la possibilita’ di liberarsi dalla responsabilita’ presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilita’ aggravata), dando cioe’, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonche’ in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, la dimostrazione che il danno si e’ verificato in modo non prevedibile ne’ superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Il custode e’ cioe’ tenuto a provare la propria mancanza di colpa nella verificazione del sinistro – e non gia’ la mancanza del nesso causale, il criterio di causalita’ essendo altro e diverso dal giudizio di diligenza (avere preso tutte le misure idonee) -, che si risolve sostanzialmente sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente nel caso concreto dovuto e la condotta – caratterizzata da assenza di colpa – mantenuta. E’ allora sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilita’, che possono assumere rilievo (anche) i caratteri dell'”estensione” e dell'”uso diretto della cosa” da parte della collettivita’ che, estranei alla “struttura” della fattispecie e pertanto non configurabili come presupposti di applicazione della disciplina ex articolo 2051 c.c., possono valere ad escludere la presunzione di responsabilita’ ivi prevista ove il custode dimostri che l’evento dannoso presenta i caratteri dell’imprevedibilita’ e della inevitabilita’ non superabili con l’adeguata diligenza, come pure l’evitabilita’ del danno solamente con l’impiego di mezzi straordinari (e non gia’ di entita’ meramente considerevole).”
8.8. Orbene, giova ricordare che detto indirizzo si poneva in contrasto con altro orientamento della medesima sezione terza di questa Corte, alla stregua del quale, ferma restando la configurabilita’ per i danni cagionati dai beni demaniali in effettiva custodia della P.A. (o dei suoi concessionari) della responsabilita’ di cui all’articolo 2051 c.c., a quest’ultima viene riconosciuto un carattere non presunto ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza, e’ sufficiente riscontrare l’esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l’osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nell’eventualita’ della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell’evento in rapporto all’incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi dell’oggettiva imprevedibilita’ ed inevitabilita’ – Cass. n. 15383 del 6 luglio 2006 -.
8.9. Analogamente Cass. n. 20359 del 21 ottobre 2005 riteneva che “La responsabilita’ per i danni cagionati da una cosa in custodia, disciplinata dall’articolo 2051 c.c., si fonda non su un comportamento od un’attivita’ del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa; questa responsabilita’, tuttavia, incorre in un limite, che risiede nell’intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma ai modi con i quali si e’ verificato il danno. In altri termini, il convenuto, per liberarsi dell’obbligo risarcitorio, deve provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e che, potendo consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, deve presentare i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilita’ e dell’eccezionalita’ del fatto medesimo”. In senso conforme si era ribadito che “…non rileva in se’ la violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilita’ e’ esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne e’ fonte immediata ma ad un elemento esterno. Ne consegue che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilita’ del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, salva l’eventuale corresponsabilita’ del costruttore nei confronti del danneggiato e salva l’eventuale azione di rivalsa del danneggiante” – Cass. n. 20317/2005 e Cass. n. 25243/2006 -.
8.9. Ora, la diversita’ di indirizzi sulla conformazione della responsabilita’ del custode e’ peraltro proseguita anche nella giurisprudenza successiva determinando, alla fine, la presa di posizione della terza sezione civile che, con due sentenze rese in data 1 febbraio 2018, nn. 2480 e 2481, ha affermato i seguenti principi:
a) “l’articolo 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilita’ che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicche’ incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosita’ o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
b) “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’articolo 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacita’ di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso”;
c) “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, e’ connotato da imprevedibilita’ ed inevitabilita’, da intendersi pero’ da un punto di vista oggettivo e della regolarita’ causale (o della causalita’ adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”;
d) “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, e’ connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell’articolo 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarieta’ espresso dall’articolo 2 Cost. Pertanto, quanto piu’ la situazione di possibile danno e’ suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu’ incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benche’ astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarita’ causale”.
8.10. Con specifico riferimento al tema che qui viene in rilievo e cioe’ quello della rilevanza, all’interno della responsabilita’ di cui all’articolo 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell’esonero della responsabilita’, il precedente appena ricordato ha ritenuto di chiarire che “…prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l’assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2051 c.c.”.
8.11. Principi, quelli appena qui riassunti, che si sono stabilizzati nella giurisprudenza della terza sezione, per effetto di Cass. n. 2477/2018 coeva alle appena ricordate sentenze nn. 2480 e la n. 2481 -, come e’ agevole constatare attraverso le indagini ricostruttive, rilevanti ai fini che qui interessano, svolte da Cass. n. 27724/2018 e, piu’ recentemente, da Cass. n. 4588/2022 – in particolare a p.6 e relativi richiami.
9. Fatte le superiori premesse in diritto, reputano queste Sezioni Unite che la sentenza impugnata non si sia uniformata ai superiori principi espressi in funzione nomofilattica dalla terza sezione civile di questa Corte.
9.1. In particolare, il TSAP, dopo aver riconosciuto l’incidenza causale sull’evento dannoso della condotta ascrivibile al gestore della diga dalla quale si sono accertate provenire le acque che determinarono l’ingrossamento dell’alveo del fiume, non si e’ uniformato alla giurisprudenza da ultimo richiamata onde verificare la sussistenza del caso fortuito come esimente idonea ad interrompere il nesso di causalita’; verifica che avrebbe dovuto essere compiuta su un piano puramente oggettivo, per accertare se il nesso causale fosse stato eliso da fattori esterni imprevedibili e/o inevitabili e che, invece, ha erroneamente valorizzato profili di natura soggettiva (segnatamente, l’inosservanza del gestore rispetto ad alcuni obblighi di comunicazione alle autorita’ competenti che, secondo il TSAP, avrebbero potuto integrare, ove il concessionario avesse dimostrato di averli assolti, “l’unica esimente del caso fortuito”), in tal modo inserendo nel paradigma della responsabilita’ ex articolo 2051 c.c. valutazioni sulla condotta del custode che sono ad esso estranee.
9.2. La seconda parte del primo motivo ed il secondo motivo di ricorso principale restano assorbiti nell’accoglimento della censura nei termini appena esposti.
10. Passando all’esame del ricorso incidentale proposto dai signori (OMISSIS) e (OMISSIS), affidato ad un motivo ed ammissibile rispetto alle modalita’ di proposizione dei motivi, involgendo capi della sentenza del TSAP che si riflettono anche su soggetti diversi dalla ricorrente principale, esso deve anzitutto ritenersi tempestivo.
10.1. Ed invero, giova ricordare che il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche e’ disciplinato dalle norme del vigente codice di rito che regolamentano l’ordinario ricorso per Cassazione, atteso che il rinvio operato dal Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 202, alla disciplina del codice processuale del 1865 non deve intendersi come recettizio, ma come rinvio formale, ossia non alle specifiche norme richiamate, bensi’ al contenuto di esse come mutato nel tempo. Ne consegue che la parte cui sia stata notificata l’impugnazione, ove intenda, a sua volta, proporre controricorso o ricorso incidentale, deve farlo nei termini stabiliti dagli articoli 370 e 371 c.p.c. – cfr. Cass. S.U. n. 26127/2016 -.
10.2. Orbene, nel caso di specie, il ricorso incidentale proposto dai Ruschi e dalla (OMISSIS) dopo la notifica, in data 17.9.2020, del ricorso principale di (OMISSIS) spa, e’ stato notificato con atti inviati a mezzo del servizio postale in data 27 ottobre 2020 e, dunque, entro il termine di quaranta giorni fissato dalla disciplina codicistica.
10.3. Passando all’esame del merito del motivo, lo stesso prospetta la violazione dell’articolo 2697 c.c., e contesta la statuizione del TSAP laddove avrebbe considerato generico il rinvio alla consulenza tecnica di parte dei ricorrenti incidentali per la quantificazione dei danni.
10.4. I ricorrenti rilevano di aver esposto in appello le ragioni in ordine all’erroneita’ delle valutazioni espresse dal CTU attraverso il rinvio, contenuto nell’atto di appello, all’a.t.p. ed alla consulenza tecnica di parte integralmente ritrascritte nell’atto di appello e riportate nel ricorso incidentale ai fini dell’autosufficienza della censura. Secondo i ricorrenti, in definitiva, il TSAP avrebbe violato l’articolo 2697 c.c., in quanto non avrebbe considerato la piena prova in ordine al quantum richiesto a titolo di risarcimento del danno, gia’ esistente, dovendosi pertanto escludere la genericita’ della censura in punto di quantum risarcitorio. Rilevano ancora i ricorrenti incidentali che ove l’atto di appello abbia denunciato l’erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti in primo grado o delle conclusioni del ctu, la specificita’ dei motivi di appello risulterebbe meno rigorosa, essendo sufficiente il rinvio alla c.t. di parte contenente i rilievi critici all’elaborato della c.t.u..
11. Il motivo e’ inammissibile.
11.1. La censura, per un verso, attinge alle valutazioni meritali operate dal TSAP quanto al pregiudizio concretamente patito dai danneggianti, aggredibile unicamente sotto il profilo di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – cfr. Cass. n. 10688 del 24/04/2008, con riferimento al sistema precedente alla modifica dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5., Cass. n. 23637/2016; Cass. n. 15147/2018; Cass. n. 11917/2021 -.
11.2. Peraltro, questa Corte e’ ferma nel ritenere che quando le doglianze, apparentemente esposte contro la c.t.u., si risolvano in realta’ nella mera censura circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass. 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’assetto probatorio diversa da quella operata nel caso dai giudici di merito (cfr. Cass., 13/4/2006, n. 8932), le stesse risultano inammissibili in sede di legittimita’, spettando unicamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento – cfr. Cass. n. 5798/2019 -. Orbene, i ricorrenti incidentali prospettano la violazione di legge sotto il profilo dell’esistenza delle prove a sostegno della quantificazione del risarcimento del danno dagli stessi ritenuta congrua, a fronte della valutazione, ritenuta incongrua, operata dal TSAP, senza tuttavia rilevare alcun vizio di motivazione della sentenza per aver omesso di considerare gli elementi esposti nella consulenza tecnica di parte e per aver considerato generici detti rilievi, invece profilando un error iuris in ordine alla quantificazione del danno da parte del TSAP. Censura che non puo’, per converso, essere esaminata.
12. Il ricorso incidentale dei Signori (OMISSIS) e della (OMISSIS) va quindi dichiarato inammissibile.
13. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto, a loro volta, ricorso incidentale, affidato a due motivi.
13.1. Con il primo motivo essi lamentano la violazione dell’articolo 2051 c.c.. Il TSAP, riconoscendo la responsabilita’ dei ricorrenti incidentali accanto a quella del concessionario della diga ( (OMISSIS)) avrebbe tralasciato di considerare che il manufatto riscontrato in sede di ATP e di CTU era stato realizzato in base alla sentenza n. 166/2000 del Tribunale di Massa, nell’ambito di un procedimento nel quale il CTU (OMISSIS) aveva indicato l’arretramento del terrapieno di metri quattro, sostenendo che cio’ avrebbe consentito il ripristino delle condizioni, in modo da risultare ininfluente rispetto al deflusso del torrente (OMISSIS).
Il TSAP, secondo i ricorrenti incidentali, non avrebbe nemmeno considerato che, anche a voler ritenere la prevedibilita’ dell’evento, come riconosciuto dal TSAP, nessun addebito sarebbe stato possibile attribuire ad essi ricorrenti. Ove anche gli stessi fossero stati a conoscenza delle previsioni e dei bollettini meteo, non avrebbero potuto adottare alcuna condotta alternativa. Inoltre, il TSAP avrebbe dovuto escludere il nesso causale in base alla natura eccezionale dell’evento meteorico.
13.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’articolo 2697 c.c., e articolo 115 c.p.c.. Il TSAP avrebbe errato nel ritenere sussistente il nesso causale fra l’evento dannoso e la condotta ascrivibile ai ricorrenti incidentali per l’esistenza del terrapieno, dopo aver riconosciuto l’esistenza, quali cause dei danni, dell’evento eccezionale e dell’inosservanza da parte del gestore degli obblighi previsti dal documento della protezione civile, peraltro tralasciando di ammettere la richiesta di acquisizione dei filmati dei carabinieri e della prova testimoniale.
13.3. In definitiva, secondo i ricorrenti incidentali, il ragionamento che aveva condotto all’affermazione di responsabilita’, sulla base del ritenuto nesso causale, sarebbe “privo di riferimenti a fatti materiali”, fondando il giudizio di responsabilita’ non su prove, ma su mere ipotesi. I due motivi che, stante la loro stretta connessione, meritano un esame congiunto, non colgono nel segno, risultando il primo infondato ed il secondo inammissibile.
13.4. Ed invero, mette conto rilevare che, secondo il TSAP, la questione relativa ai mezzi di prova proposti in primo grado -visione filmati e prove testimoniali- oltre a non essere stata riproposta in appello con volonta’ esplicita, non riguardava prove rilevanti ne’ circostanziate.
13.5. Per altro verso, il TSAP ritenne che il CTU aveva “affermato che il rilevato artificiale era una possibile concausa, in quanto avrebbe impedito l’espansione del (OMISSIS) in sponda sinistra” aggiungendo che “il rilevato (OMISSIS) aveva un impatto altimetrico sui terreni circostanti e che vi era stato un arretramento (2004) del rilevato, effettuato a seguito di sentenza del Tribunale di Massa Carrara” per poi concludere che malgrado la responsabilita’ di (OMISSIS) “…non puo’ non concludersi che la collocazione del rilevato in questione, in ragione delle considerazioni di carattere tecnico svolte dal CTU, abbia avuto un pari concorso causale nella produzione dei danni agli immobili degli appellanti: cio’ che fonda la corresponsabilita’ di coloro che di quel rilevato avevano appunto la custodia”.
13.6. Orbene, le censure che muovono i (OMISSIS) alla sentenza impugnata attengono al ritenuto nesso causale che il TSAP ha desunto dagli accertamenti di natura tecnica compiuti in sede di accertamento tecnico preventivo e di consulenza tecnica d’ufficio, ritenendo che la presenza del rilevato in custodia ai suddetti all’interno del fiume (OMISSIS) avesse contributo all’esondazione, impedendo l’espansione del fiume in sponda sinistra.
13.7. Pertanto, nel pervenire a tale conclusione il TSAP non ha commesso alcuna violazione di legge rispetto all’applicazione dell’articolo 2051 c.c., escludendo l’esistenza di un caso fortuito idoneo ad elidere la responsabilita’ dei proprietari sulla base dei principi gia’ sopra esposti e correttamente applicati quanto alla posizione dei suddetti.
13.8. Ne’ sarebbe possibile rilevare il vizio prospettato in relazione alla sentenza del tribunale di Massa, relativa ad un contenzioso fra i (OMISSIS) ed altri soggetti, promosso nei confronti dei suddetti, non potendo le valutazioni espresse in quel procedimento ridondare in favore dei ricorrenti incidentali rispetto alla responsabilita’ nascente dal bene in loro custodia e dalla ritenuta efficienza causale rispetto alla verificazione del pregiudizio patito dai proprietari dei fondi. Ne’ tantomeno di rilievo e’ la circostanza dell’assenza di colpa, se appunto si accede alla tesi per cui l’articolo 2051 c.c. integra una ipotesi di responsabilita’ oggettiva che prescinde dal coefficiente psicologico in capo al danneggiante.
13.9. Risulta poi con evidenza inammissibile la seconda censura che finisce con l’attingere all’accertamento di fatto compiuto dal TSAP con riguardo all’incidenza causale del rilevato sulla esondazione del corso d’acqua.
13.10. Il ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) va quindi dichiarato inammissibile.
14. Sulla base delle superiori considerazioni, accolto per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dai Signori (OMISSIS) e (OMISSIS) e quello dei signori (OMISSIS), la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al TSAP in diversa composizione che pure provvedera’ sulle spese del giudizio relativo al ricorso principale, dovendosi compensare le spese relative ai ricorsi incidentali in relazione all’esito del giudizio definito in questa sede.
15.Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali (OMISSIS) e (OMISSIS) e da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per i ricorsi incidentali, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo.
Dichiara inammissibili i ricorsi incidentali proposti da (OMISSIS) e (OMISSIS) e da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).
Cassa la sentenza impugnata e rinvia al TSAP in diversa composizione che pure provvedera’ sulle spese del giudizio relativo al ricorso principale.
Compensa le spese fra i ricorrenti incidentali e le parti controricorrenti. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei i ricorrenti incidentali Ruschi (OMISSIS) e (OMISSIS), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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