Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 15 luglio 2020, n. 15112.
La massima estrapolata:
La responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando un’ipotesi di responsabilità oggettiva, sorge non soltanto in caso di violazione di regole di esperienza o di regole tecniche già conosciute e preesistenti, ma sanziona anche la omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte le misure e cautele idonee a preservare l’integrità psico-fisica del lavoratore in relazione alla specifica situazione di pericolosità, inclusa la mancata adozione di direttive inibitorie nei confronti del lavoratore medesimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in un caso in cui il lavoratore aveva subito danni a seguito dell’impiego di una scala a pioli per movimentare pesi e non per l’innalzamento verso l’alto, aveva escluso la responsabilità datoriale senza indagare se l’uso non conforme a quello ordinario potesse essere evitato con cautele più incisive, incluso il divieto di utilizzo).
Sentenza 15 luglio 2020, n. 15112
Data udienza 11 febbraio 2020
Tag – parola chiave: INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI – RESPONSABILITA’ CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere
Dott. LORITO Matilde – Consigliere
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9879/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 486/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/04/2015, R.G.N. 278/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO Alessandro, che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 aprile 2016 la Corte d’appello di Bologna, in accoglimento dell’appello proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione ed in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda avanzata da (OMISSIS) nei confronti della societa’, volta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale conseguenti all’infortunio occorsogli per effetto di una caduta mentre era intento a movimentare pannelli della lunghezza di due metri e della larghezza di cinquanta centimetri su una scala a pioli, asseritamente ad una altezza di circa tre metri ed in assenza di sistemi di contenimento.
1.1. In particolare, il giudice di secondo grado, pur richiamando le considerazioni della consulenza medica espletata, che aveva ritenuto le lesioni – consistenti in fratture, trauma cranico e contusioni – compatibili con la caduta da una altezza di circa tre metri o almeno due, ha poi escluso la responsabilita’ della datrice, non reputando possibile onerare la stessa di una cautela, quale l’adozione delle cinture di sicurezza, espressamente richiesta soltanto per una altezza superiore rispetto a quella calcolata dal tecnico – pari a 70/80 centimetri da terra – in ordine alla quale riteneva raggiunta la prova nel caso di specie.
2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso (OMISSIS), affidandolo a cinque motivi.
2.1. Resiste, con controricorso, la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione.
2.2. La (OMISSIS) S.p.A., ritualmente intimata, non ha spiegato attivita’ difensiva.
2.3. Entrambe le parti hanno presentato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la lesione dell’articolo 2087 c.c., allegandosi, in particolare, l’irrilevanza della violazione di disposizioni normative specifiche, essendo, invece, sufficiente che l’evento si verifichi perche’ non sono stati adottati gli accorgimenti occorrenti per l’integrita’ dei lavoratori.
1.1. Con il secondo ed il terzo motivo si deduce, rispettivamente, la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articoli 16 e 10, in ordine all’obbligatoria utilizzazione di cinture di sicurezza o altri presidi antinfortunistici in occasione di attivita’ lavorative da svolgersi ad altezza superiore a due metri.
1.2. Con il quarto motivo si censura la decisione impugnata per omesso esame di fatti determinanti per il giudizio, con riguardo alle altezze ed alla dinamica dell’evento.
1.3. Con il quinto motivo, formulato in via subordinata, si deduce la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonche’ la omessa motivazione con riguardo alle risultanze istruttorie.
2. Il primo motivo e’ fondato e deve essere accolto.
2.1. Va premesso, al riguardo, che, secondo quanto previsto dall’articolo 2087 c.c., il datore di lavoro, nell’esercizio dell’impresa, deve adottare tutte le cautele necessarie per tutelare l’integrita’ fisica e la personalita’ dei lavoratori. A tal fine, egli deve tenere conto sia della particolarita’ del lavoro che dell’esperienza e della tecnica.
La norma in questione si pone come principio generale che trova una migliore esplicazione nella normativa speciale in materia di prevenzione e assicurazione degli infortuni sul lavoro, ma i cui confini sono tutelare l’integrita’ fisica e la personalita’ morale dei prestatori di lavoro; essa ha valore integrativo rispetto a tale legislazione e costituisce una norma di chiusura del sistema antinfortunistico.
L’articolo 2087 c.c., va ribadito, quindi, impone all’imprenditore, in ragione della sua posizione di garante dell’incolumita’ fisica del lavoratore, di adottare tutte le misure atte a salvaguardare chi presta la propria attivita’ lavorativa alle sue dipendenze.
Come noto, le misure da adottare vanno distinte tra: 1) quelle tassativamente imposte dalla legge; 2) quelle generiche dettate dalla comune prudenza; 3) quelle ulteriori che in concreto si rendano necessarie.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimita’ (cfr., fra le piu’ recenti, Cass. n. 26495 del 19/10/2018) la norma in esame non contempla una ipotesi di responsabilita’ oggettiva a carico del datore di lavoro, con la conseguenza di ritenerlo responsabile ogni volta che il lavoratore abbia subito un danno nell’esecuzione della prestazione lavorativa, occorrendo sempre che l’evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento, concretamente individuati, imposti da norme di legge e di regolamento o contrattuali ovvero suggeriti dalla tecnica e dall’esperienza (ex plurimis, Cass. n. 3785 del 2009; Cass. n. 6018 del 2000, Cass. n. 1579 del 2000).
D’altro canto, ai fini dell’accertamento della responsabilita’ datoriale, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attivita’ lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocivita’ dell’ambiente di lavoro, nonche’ il nesso tra l’uno e l’altro, mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (ex plurimis, Cass. n. 24742 del 2018; Cass. n. 14865 del 2017; Cass. n. 2038 del 2013; Cass. n. 3788 del 2009; Cass. n. 12467 del 2003; di recente, in motivazione, Cass. n. 12808 del 2018).
2.1. E’ evidente, pertanto, in base alla giurisprudenza di questa Corte, che il mero fatto di lesioni riportate dal dipendente in occasione dello svolgimento dell’attivita’ lavorativa non determina di per se’ l’addebito delle conseguenze dannose al datore di lavoro, occorrendo la prova, tra l’altro, della nocivita’ dell’ambiente di lavoro (cfr., tra le altre, Cass. n. 2038 del 2013) oltre che del nesso causale fra i due elementi costitutivi della fattispecie.
Orbene, va rimarcato, al riguardo, che la responsabilita’ del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge ma anche suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attivita’ lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocivita’ dell’ambiente di lavoro, nonche’ il nesso tra l’uno e l’altro, e, posta tale prova, sussiste per il datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non e’ ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi intesi nel senso piu’ ampio.
Sebbene, infatti, l’ambito dell’articolo 2087 c.c., riguardi una responsabilita’ contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici, nondimeno, va rilevato che (V. sul punto, Cass. n. 3786 del 2009 e Cass. n. 13956 del 2012), pur non configurando la responsabilita’ dell’imprenditore ex articolo 2087 c.c., un’ipotesi di responsabilita’ oggettiva, essa, tuttavia, non e’ circoscritta alla violazione di regole d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, sanzionando anche, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l’integrita’ psicofisica dei lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realta’ aziendale e della maggiore o minore possibilita’ di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (si veda, altresi’, Cass. n. 24742 del 2018).
Va infine osservato che il datore di lavoro e’ responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia se ometta di adottare le idonee misure protettive, sia se non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente (Cass. n. 5695 del 2015; Cass. n. 27127 del 2013; Cass. n. 9661 del 2012; Cass. n. 5493 del 2006).
3. Orbene, nel caso di specie, la Corte si e’ limitata ad affermare che il ricorrente, per trasferire i pannelli di legno al collega posto sul primo pianerottolo della scala in costruzione, ad una quota di circa metri due dal suolo, era presumibile si trovasse, come ritenuto dal tecnico incaricato, ad una altezza non superiore a cm 70/80, atteso che una posizione di lavoro di molto superiore ad 1 m sarebbe stata del tutto incongrua; d’altra parte, ha aggiunto il Collegio, l’incertezza del quadro probatorio non puo’ che riflettersi “a danno della parte onerata”.
Ha concluso quindi ritenendo impossibile onerare la pregressa datrice di una cautela quale la cintura di sicurezza espressamente richiesta sul solo presupposto di una altezza della posizione di lavoro (due metri) della quale, nella specie, non sussisteva la prova certa.
3.1. Ritiene il Collegio che tale motivazione non consenta di reputare correttamente applicati i principi dettati in sede di legittimita’ in tema di obblighi di protezione gravanti sul datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2087 c.c..
Invero, prescindendo dall’altezza della posizione ih cui stava lavorando il (OMISSIS) e, quindi, dalla sussistenza dell’obbligo di dotare il dipendente di cinture od altri dispositivi di protezione secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articoli 10 e 16, va ancora sottolineato che al lavoratore e’ sufficiente allegare, oltre al verificarsi dell’evento dannoso nell’esercizio dell’attivita’ lavorativa, la nocivita’ dell’ambiente ed il nesso di causalita’ fra tale nocivita’ e il danno.
Nel caso di specie, risulta incontestata la movimentazione di pannelli tramite l’utilizzo di una scala, scala che non dovrebbe essere deputata ad attivita’ che richiedano un movimento su di essa, quale, appunto, il trasporto di pannelli, come nella specie, che il CTU definisce di circa metri due di lunghezza e cinquanta di larghezza e cui ricollega un peso di circa 25 chilogrammi ciascuno.
E’ consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui l’obbligo di sicurezza di cui all’articolo 2087 c.c. – che riveste il carattere di norma di chiusura del sistema protettivo (cfr., ex alils, Cass. n. 4840 del 2006, Cass. n. 12138/2003) – impone comunque all’imprenditore di adottare tutte le misure che secondo l’esperienza e la tecnica siano in grado di tutelare e garantire l’integrita’ psico fisica del lavoratore, restandone quindi esclusi solo gli atti e comportamenti abnormi di quest’ultimo (cfr., fra le altre, Cass. n. 7125 del 2016).
Orbene, la stessa utilizzazione della scala per spostare i pannelli in questione, in difetto di qualsivoglia allegazione da parte della societa’ datrice in ordine ad una imprevedibile azione del dipendente, deve ritenersi attivita’ non adeguata e pericolosa ove non garantita da particolari sistemi di protezione ed ancoraggio.
Tale utilizzazione, infatti, che il datore di lavoro avrebbe dovuto dimostrare ascriversi all’imprevedibile opinamento del (OMISSIS), essendo egli tenuto ad accertare e vigilare che non vengano svolte attivita’ pericolose o che, per il caso di svolgimento delle stesse delle misure di protezione venga fatto effettivamente uso da parte del lavoratore (fra le altre, Cass. n. 5695 del 2015) deve ritenersi per se’ stessa idonea ad integrare la nozione di ambiente nocivo che la giurisprudenza di legittimita’ reputa allegazione indispensabile al fine della possibilita’ di configurare una responsabilita’ del datore di lavoro. Risulta, infatti, circostanza pacifica fra le parti quella della utilizzazione della scala per tale funzione e nulla e’ stato allegato in contrario dalla societa’ datrice.
Tale allegazione parte ricorrente ha effettuato nel proprio primo atto difensivo deducendo non solo il fatto dell’uso della scala per la movimentazione di carichi pesanti, ma, in particolar modo, la mancata adozione delle cinture ovvero di altri sistemi di sicurezza a garanzia della stabilita’ e della conseguente integrita’ fisica del lavoratore.
Rispetto a tale ambito, la Corte territoriale non si pronunzia, limitandosi ad arguire una generica “idoneita’ della scala in se’, in quanto provvista di sistemi di sicurezza ed assicurata in modo da garantirne la stabilita’” in quanto aspetto non controverso e, comunque, rimesso alla genericita’ ed alle imprecisioni delle risultanze testimoniali.
Il Collegio ha ritenuto, quindi, non ipotizzabile una violazione degli obblighi di protezione di cui all’articolo 2087 c.c., obliterando completamente il principio secondo cui, comunque, a fronte di una attivita’ pericolosa di per se’ – quale l’utilizzazione di una scala per ragioni difformi rispetto all’uso normale cui la stessa e’ destinata – il datore di lavoro deve approntare tutte le cautele idonee ad evitare danni al dipendente, fino ad inibirne lo stesso utilizzo.
Va infatti ribadito il principio secondo cui, pur non configurando la responsabilita’ dell’imprenditore ex articolo 2087 c.c., un’ipotesi di responsabilita’ oggettiva, essa, tuttavia, non puo’ essere limitata alle ipotesi di violazione di regole d’esperienza o di regole tecniche gia’ conosciute e preesistenti, atteso che deve essere sanzionata la stessa omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l’integrita’ psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore (sul punto, ex multis, Cass. n. 24742 del 2018).
Tale valutazione risulta del tutto omessa, in uno all’assenza di deduzione di una prassi volta a disattendere eventuali direttive inibitorie dell’utilizzazione di una scala non per il semplice innalzamento verso l’alto, bensi’ per movimentare pesi, con evidente incremento significativo della pericolosita’ (che sarebbe stata sintomatica di un controllo in merito al rispetto delle misure di prevenzione da parte del dipendente e, quindi, dell’atipicita’ della condotta concretamente tenuta), talche’ la decisione impugnata appare difforme rispetto ai principi di questa Corte, poiche’ essa ha sostanzialmente escluso che l’utilizzazione non conforme ai canoni d’uso della scala costituisse attivita’ nociva e non imponesse, quindi, l’adozione di cautele piu’ incisive, confacenti alla singolare situazione di pericolosita’, ovvero la stessa inibizione dell’uso della scala non conforme rispetto a quello ordinario, in difetto dell’adozione di appositi sistemi di sicurezza, onde prevenire danni gravi alla persona quali quelli subiti dal (OMISSIS).
4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il primo motivo deve essere accolto e gli altri vanno reputati assorbiti.
La sentenza deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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