Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 marzo 2021| n. 7513.
La responsabilità aggravata ai sensi dell’articolo 96, comma 3, cod. proc. civ., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Ordinanza|17 marzo 2021| n. 7513
Data udienza 26 gennaio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Spese processuali – Obbligo del terzo – Soccombenza virtuale – Responsabilità aggravata ai sensi dell’articolo 96, comma 3, c.p.c. – Pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata – Abuso dello strumento processuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 28273-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
ENTE STRUMENTALE alla CROCE ROSSA ITALIANA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1998/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Valle Cristiano, osserva quanto segue.
FATTO E DIRITTO
(OMISSIS), che aveva pignorato crediti della Croce Rossa presso la (OMISSIS) S.p.a., nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, concluso con sentenza del Tribunale di Roma, di cessazione della materia del contendere, a seguito di ammissione a procedura concorsuale della Croce Rossa Italia, vide compensate le spese di lite, nei rapporti con la (OMISSIS) S.p.a., terza pignorata
(OMISSIS) impugno’ la sentenza del Tribunale di Roma, chiedendo la riforma della pronuncia sulle spese, sulla base del criterio della soccombenza virtuale e in danno, quindi, della (OMISSIS) S.p.a.
L’appello e’ stato rigettato e il Maruggi e’ stato condannato alle spese del grado, nonche’ al pagamento di ulteriore somma, ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato a tre motivi, (OMISSIS).
La (OMISSIS) S.p.a. resiste con controricorso.
L’Ente Strumentale della Croce Rossa Italiana e’ rimasto intimato. La proposta del Consigliere relatore di definizione in sede camerale, non partecipata, e’ stata ritualmente comunicata.
Non sono state depositate memorie.
Il primo mezzo deduce violazione di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Il secondo mezzo propone censura di violazione e (o) falsa applicazione dell’articolo 1853 c.c., nonche’ degli articoli 91 e 92 c.c..
Il terzo, e ultimo, motivo censura la condanna inflitta ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3.
Il primo mezzo e’ inammissibile, in quanto deduce vizio di omesso esame a fronte di una valutazione di cd. doppia conforme tra la sentenza di primo grado e quella d’appello circa il diverso conto corrente esistente presso la (OMISSIS) S.p.a. ed intestato alla CRI ed avente saldo positivo, preso in esame dalla motivazione del giudice d’appello sia a pag. 2 (espressamente) che, implicitamente (riferimento alla documentazione a pag. 3) e si infrange, quindi, contro il divieto di impugnazione di cui all’articolo 348-ter c.p.c., comma 5.
Il secondo mezzo e’ infondato in quanto la Corte territoriale ha affermato che la previsione dell’articolo 1853 c.c. fosse stata correttamente applicata dal primo giudice non in quanto formulata mediante la proposizione di un’eccezione (che nella prospettazione del ricorrente sarebbe tardiva) bensi’ “nella valutazione sulla ragionevole probabilita’ di rigetto della domanda del Marimi allo stato degli atti in considerazione dell’insussistenza dell’obbligo del terzo”, con la conseguenza che la compensazione delle spese in primo grado era pienamente giustificata. Il motivo all’esame non consente a questa Corte di procedere all’unica valutazione di legittimita’, di controllo che le spese non siano state poste sulla parte integralmente vittoriosa (Cass. n. 26912 del 26/11/2020 Rv. 659925 – 01), ma richiede, impropriamente, il riesame di circostanze di fatto valutate dal giudice di merito.
Il terzo mezzo e’ del pari infondato: la Corte d’Appello ha esaustivamente motivato sulle ragioni in base alle quali ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna dell’appellante ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, e la valutazione risulta coerente con la giurisprudenza in tema di questa Corte (Scz. Ti n. 9912 del 20/04/2018 Rv. 648130 – 02): “La responsabilita’ aggravata ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte ne’ la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente finfondate.ua o l’inammissibilita’ della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza” anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio processuale nel suo complesso, cosicche’ possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in se’, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosita’ dell’azione per contrarieta’ al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Il ricorso e’, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell’attivita’ processuale espletata, come in dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida, in Euro 60,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply