La residenza della persona ex art. 43 c.c.

Corte di Cassazione, civile,
Ordinanza|15 febbraio 2021| n. 3841.

La residenza della persona ex art. 43 c.c. è determinata dall’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, caratterizzata dalla permanenza per un periodo apprezzabile e dall’intenzione di abitarvi in modo stabile, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari ed affettive. La verifica di tali requisiti, ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 223 del 1989, deve avvenire da parte degli organi preposti con modalità che si concilino con l’esigenza di ogni cittadino di poter attendere alle proprie occupazioni, in virtù del principio di leale collaborazione, con l’onere a carico del richiedente di indicare, fornendone adeguata motivazione, i periodi in cui sarà certa la sua assenza dall’abitazione, sì da consentire al comune di concentrare e programmare i propri controlli in quelli restanti.
Ordinanza|15 febbraio 2021| n. 3841

Data udienza 25 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Residenza – Modalità di controllo da parte dei comuni – Comuni turistici – Effettività della residenza – Principio di leale collaborazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26620/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sindaco del Comune di Courmayeur in qualita’ di Ufficiale del Governo, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 719/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 15/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2020 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 10.1.2013, in accoglimento della domanda proposta da (OMISSIS) – che aveva preliminarmente chiesto la disapplicazione dell’atto amministrativo con cui il Comune di Courmayeur le aveva negato il cambio di residenza nel suo territorio (sul rilievo che la stessa era risultata assente dalla propria abitazione in occasione di plurimi controlli effettuati dal personale addetto) – aveva condannato l’amministrazione locale ad iscrivere immediatamente l’attrice nelle proprie liste anagrafiche.
Il Tribunale di Torino, nell’affermare il principio secondo cui esisteva un diritto assoluto di ogni cittadino all’iscrizione nelle liste elettorali comunali a prescindere dal requisito della dimora abituale, aveva, inoltre, condannato alla rifusione delle processuali non solo il Comune di Courmayeur, ma anche, in solido, il Ministero dell’Interno, che era stato chiamato in causa in conseguenza dell’eccezione sollevata dallo stesso Comune di difetto di legittimazione passiva, per avere il sindaco agito, in quella vicenda, quale Ufficiale del governo centrale.
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 15.4.2015, in accoglimento dell’impugnazione proposta dal Ministero dell’Interno, ha eliminato la condanna alle spese di lite pronunciata dal predetto Tribunale a carico della stessa Amministrazione, osservando che quest’ultima, non essendo stata a sua volta condannata all’iscrizione nelle liste comunali, non era legittimata ad impugnare un capo della sentenza cui risultava estranea, capo, peraltro, che doveva ritenersi passato in giudicato per effetto della mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte del Comune di Courmayeur, unico legittimato passivo per essere stato il Ministero dell’Interno (secondo il Tribunale di Torino) un mero interveniente adesivo.
La Corte territoriale ha affermato l’erroneita’ del sopra illustrato principio di diritto affermato dal giudice di primo grado, osservando che l’accertamento del diritto a fissare liberamente la propria residenza non puo’ prescindere dalla verifica dell’esistenza del requisito della dimora abituale, richiesto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, articolo 19.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS). Il Ministero dell’Interno si e’ costituito in giudizio con controricorso.
L’amministrazione centrale ha, altresi’, proposto ricorso incidentale, con cui ha dedotto che erroneamente la Corte d’Appello aveva ritenuto definitiva la statuizione di condanna del Comune di Courmayeur ad iscrivere la ricorrente nelle liste anagrafiche, per non avere l’ente locale proposto impugnazione, e cio’ sul rilievo che, coincidendo la posizione del sindaco quale ufficiale di governo con quella del Ministero dell’Interno, a scongiurare il passaggio in giudicato di tale capo era stato sufficiente l’appello proposto dal Ministero dell’Interno.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Prima di illustrare i motivi del ricorso principale, e’ opportuno esaminare, per una questione di priorita’ logica, il ricorso incidentale proposto dal Ministero dell’Interno, al fine di verificare se la statuizione con cui il giudice di primo grado ha condannato il Comune di Courmayer ad iscrivere l’odierna ricorrente principale nelle proprie liste anagrafiche sia o meno passata in giudicato, rilevando tale decisione anche ai fini di individuare il thema decidendum ancora in discussione.
2. Il ricorso incidentale e’ fondato.
Va osservato che la Corte d’Appello ha osservato (pag. 9 sentenza impugnata) che il Ministero dell’Interno non avrebbe potuto ottenere, con l’impugnazione innanzi al giudice di secondo grado, la riforma della statuizione di condanna del Comune ad iscrivere la ricorrente nelle proprie liste, atteso che l’ente pubblico si e’ limitato a richiedere la “assoluzione dello stesso da ogni proposta nei suoi confronti da parte di (OMISSIS) e poiche’ l’unica domanda di quest’ultima, accolta nei confronti del Ministero, e’ solo quella di condanna alle spese (ed) e’ solo rispetto a quest’ultima che puo’ ipotizzarsi una riforma della sentenza impugnata”.
In realta’, dal semplice esame delle conclusioni dell’atto di appello del Ministero, riportate nell’intestazione a pag. 2 della stessa sentenza impugnata, emerge che l’Ente pubblico non si e’ affatto limitato a domandare la riforma della sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, avendo chiesto “in totale riforma della sentenza impugnata, dichiararsi l’infondatezza della domanda di iscrizione nel registro anagrafico proposta in primo grado dalla odierna appellata (OMISSIS) e, per l’effetto, assolversi l’Amministrazione dell’Interno da ogni domanda formulata nei suoi confronti”.
La Corte d’Appello ha verosimilmente ritenuto che la domanda dell’istante di iscrizione nel registro anagrafico non avesse come destinatario il Ministero dell’Interno sul rilievo che la sig.ra (OMISSIS) aveva convenuto in giudizio solo il Comune di Courmayer, nei cui confronti era stata emessa la condanna, ma non ha considerato che, in materia di anagrafe della popolazione residente, il sindaco agisce quale Ufficiale di Governo, a norma della L. n. 1228 del 1954, articolo 3 ed anche l’operato degli organi comunali che allo stesso sindaco sono da supporto non e’ in alcun modo riconducibile all’Ente locale, ma e’ direttamente imputabile al Ministero dell’Interno, che ne risponde come ente preponente (vedi Cass. n. 15199 del 06/08/2004; vedi anche Cass. n. 7210/2009; Cass. 26691/2005).
Correttamente quindi il Ministero ha ritenuto di essere il legittimo contraddittore della cittadina che lamentava il proprio mancato inserimento nell’anagrafe comunale e, pertanto, lo stesso Ministero, nel chiedere nell’atto di appello di “accertarsi l’infondatezza della domanda di iscrizione nel registro anagrafico proposta in primo grado dall’odierna appellata”, ha cosi’ impedito il formarsi del giudicato sul capo della sentenza di primo grado avente ad oggetto la condanna all’iscrizione della (OMISSIS) nel registro anagrafico.
Ne consegue che l’oggetto del presente giudizio non e’ limitato alla sola statuizione sulle spese di lite cui il Ministero dell’Interno e’ stato condannato in solido, ma, tuttora, coincide con il thema decidendum del primo grado di giudizio.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata nella parte in cui ha ritenuto come definitiva ed irrevocabile la statuizione di condanna del Comune di Courmayer ad iscrivere la (OMISSIS) nelle sue liste.
1. Esaminando, a questo punto, il ricorso principale, con il primo motivo la sig.ra (OMISSIS) ha dedotto la violazione della L. n. 241 del 1990, articoli 7 e 8 ovvero, in subordine, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’omessa comunicazione da parte del comune di Courmayeur dell’avvio di procedimento.
2. Il motivo e’ infondato.
Va osservato che e’ un condivisibile principio consolidato della giurisprudenza amministrativa quello secondo cui il privato non puo’ limitarsi a denunciare la mancata o incompleta comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, ma e’ tenuto ad indicare o allegare gli elementi fattuali e valutativi che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento (Consiglio di Stato, sez V, 5 giugno 2018 n. 3399).
Nel caso di specie, la ricorrente, pur dando atto di conoscere tale orientamento, non ha indicato in che misura l’omesso avviso dell’avvio del procedimento avrebbe influito sulla decisione del comune di Courmayeur in ordine al cambio di residenza, limitandosi a far genericamente riferimento a quanto esposto nel secondo motivo, in cui si duole, tuttavia, di altra e diversa violazione, quella della L. n. 241 del 1990, articolo 10 che disciplina i “diritti dei partecipanti al procedimento”.
3. Con il secondo motivo, infatti, e’ stata dedotta la violazione della L. n. 241 del 1990, articolo 10 sui diritti dei partecipanti al procedimento amministrativo, o in subordine, l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Lamenta la ricorrente di aver eccepito sin dall’atto introduttivo del giudizio che il Comune non aveva riscontrato la propria precedente comunicazione, cosi’ come aveva ignorato la propria richiesta di concordare gli orari di visita in modo tale che i controlli avvenissero in modo compatibile con le esigenze di cura e di studio. Tale richiesta era stata anzi respinta con l’illegittima motivazione che l’esito della domanda di residenza doveva basarsi solo sui controlli a sorpresa.
4. Il motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilita’.
Va preliminarmente osservato che, a norma della L. n. 241 del 1990, articolo 10 il diritto dei partecipanti consiste nel diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
Nel caso di specie, le censure del ricorrente sono, in primo luogo, estremamente generiche (e come tali inammissibili) in ordine all’inadempimento da parte del Comune dell’obbligo di consentire la visione degli agli atti del procedimento, non essendo state minimamente indicate le date in cui sarebbe stata eventualmente inoltrata la richiesta di accesso, ne’ e’ stato precisato se via sia stata un’unica o piu’ istanze, di talche’ le doglianze della ricorrente non consentono minimamente di comprendere in che termini si sarebbe concretata la violazione lamentata.
Inoltre, la ricorrente si duole di aver dedotto sin dall’atto introduttivo che il Comune avrebbe ignorato la sua richiesta di concordare gli orari di visita per i controlli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, articolo 18 bis doglianza, tuttavia, che e’ completamente estranea al diritto di accesso agli atti del procedimento nei termini sopra illustrati.
5. Con il terzo motivo e’ stata dedotta la nullita’ del provvedimento di diniego della residenza per difetto di motivazione, la violazione della L. n. 241 del 1990, articolo 3, comma 1 e articoli 3 e 21 septies nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Assume la ricorrente di aver eccepito la mancanza della motivazione sin dall’atto introduttivo del giudizio e di aver fatto espresso richiamo nell’atto di appello alle singole eccezioni contenute nelle difese di primo grado. Nonostante, peraltro, il Ministero avesse preso posizione su tale questione, la Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi su tale eccezione.
6. Il motivo e’ infondato.
Va osservato che questa Corte, anche recentemente, ha statuito che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perche’ assorbite, essendo soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volonta’ di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo (Cass. S.U. n. 13195 del 25/05/2018).
In sostanza, affinche’ non operi la presunzione di rinuncia e di decadenza di cui all’articolo 346 c.p.c. e’ onere della parte vittoriosa in primo grado di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volonta’ di riproporre le domande ed eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado (Cass. n. 20451 del 28/08/2017).
Ad avviso di questo Collegio, il generico “richiamo”, non altrimenti specificato, nell’atto di costituzione in appello, da parte della parte vittoriosa in primo grado, alle singole “eccezioni” contenute nelle difese di primo grado (e non esaminate in quanto assorbite) – non e’ idoneo a manifestare in modo esplicito e preciso la volonta’ di riproporre una determinata e particolare eccezione. Se, infatti, tale manifestazione di volonta’ non deve rivestire una particolare forma, tuttavia, deve avvenire con chiarezza e precisione sufficiente a renderla inequivocabilmente intellegibile per la controparte e per il giudicante (vedi Cass. n. 15003/2011).
Nel caso di specie, il motivo difetta, altresi’, di autosufficienza, in quanto proprio perche’ la volonta’ di riproporre le eccezioni non esaminate in primo grado deve risultare in modo espresso, preciso ed inequivoco, l’odierna ricorrente avrebbe dovuto trascrivere nel ricorso un estratto significativo di quanto dedotto sul punto nell’atto di costituzione in appello, indicando le modalita’ esatte con cui il richiamo asseritamente svolto alle eccezioni sollevate in primo grado (tra cui il difetto di motivazione del provvedimento amministrativo) era concretamente avvenuto, onde consentire a questo Collegio di valutare se potesse evincersi o meno l’espressa e precisa volonta’ di riproposizione delle precedenti eccezioni, senza la necessita’ di accedere per tale riscontro ad altre fonti ed atti del processo (vedi Cass. n. 1926 del 03/02/2015).
7. Con il quarto motivo e’ stata dedotta la violazione della L. n. 1228 del 1954, articolo 2 in combinato disposto con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, articolo 3.
Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello, avendo giustificato il diniego della residenza con l’accertata assenza della stessa dalla propria abitazione in occasione di cinque accessi, ha erroneamente identificato la dimora abituale nel comune prescelto per la propria residenza anagrafica con la presenza in casa, cosi’ del tutto travisando il significato dell’articolo 3 legge cit., che consente temporanei allontanamenti dal comune di dimora abituale.
Espone che e’ i cc.dd. controlli a sorpresa sono assolutamente contrari alla lettera ed alla ratio della legge anagrafica, rilevando che la richiesta di concordare le visite con la polizia locale era stata formulata non per eludere l’obbligo di dimora abituale, ma per contemperare l’esigenza di accertamento degli uffici comunali con una persona che studia, o lavora e deve attendere in linea generale alle proprie occupazioni quotidiane.
8. Il quarto motivo e’ fondato, nei termini che saranno illustrati.
Va preliminarmente osservato che questa Corte ha piu’ volte statuito che la residenza di una persona, secondo la previsione dell’articolo 43 c.c., e’ determinata dall’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l’elemento oggettivo della permanenza e per l’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (cfr. Cass. n. 25726 del 01/12/2011; vedi anche, nella giurisprudenza piu’ risalente, Cass. n. 1738/1986). In particolare, questa Corte, nell’ultima pronuncia sopra riportata, ha, altresi’, affermato che questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attivita’ fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.
Le argomentazioni sopra enunciate assumono una valenza ancor piu’ pregnante nell’epoca attuale che e’ caratterizzata da una pluralita’ di centri di interesse personali, da una piu’ agevole e rapida possibilita’ di spostamento da una localita’ all’altra (alta velocita’ ferroviaria, accesso low cost al trasporto arereo, etc.) e da nuove e alternative modalita’ di svolgimento della prestazione lavorativa (come lo smart working, gia’ in atto e diffuso ben prima dell’emergenza COVID âââEurošÂ¬Ã‹Å”19, anche se non nelle ragguardevoli dimensioni che ha raggiunto a causa della stessa), che non impongono piu’ al lavoratore di recarsi necessariamente ogni giorno nella sede di lavoro, pur conservando in tal modo uno stabile collegamento con la medesima.
Di fronte alla presenza di variegate situazioni che possono verificarsi nella vita di ogni giorno (svolgimento dell’attivita’ lavorativa in parte in un luogo e in parte in un altro, frequentazione di un corso di studi universitari in localita’ anche distante dalla propria abitazione, etc), cio’ che rileva ai fini della individuazione della residenza, intesa come dimora abituale, e’ dunque la permanenza in un luogo per un periodo prolungato apprezzabile (c.d. elemento oggettivo), ma tale che non debba essere necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo, dovendo tale elemento coniugarsi con quello altrettanto rilevante, anzi dirimente, dell’intenzione di stabilirvisi stabilmente (c.d. elemento soggettivo), rivelata dalle proprie consuetudini di vita e dalle proprie relazioni familiari e sociali. Quest’altro elemento sussiste allorquando – come gia’ evidenziato da questa Corte – un soggetto, pur non soggiornando permanentemente in un luogo, in relazione ai plurimi impegni che possono caratterizzare la sua vita, vi ritorna non appena puo’, instaurando ivi le proprie piu’ significative relazioni sociali ed affettive.
Tale ragionamento vale non soltanto quando la persona gia’ risulti iscritta nella lista dei residenti di una determinata localita’, ai fini della conservazione della residenza, ma anche quando essa chieda di ottenere l’iscrizione per la prima volta. Sul punto, questa Corte ha gia’ statuito in tempo risalente, ma con argomentazioni ancora attuali, che, per determinare il momento in cui puo’ ritenersi acquistata la residenza, non e’ necessario che la permanenza in un determinato posto si sia gia’ protratta per un tempo piu’ o meno lungo, ma e’ sufficiente accertare che la persona abbia fissato in quel posto la propria dimora con l’intenzione, desumibile da ogni elemento di prova anche con giudizio ex post di stabilirvisi in modo non temporaneo (Cass. n. 4525 del 06/07/1983).
Puo’ accadere che lo spostamento della residenza anagrafica possa prestarsi a qualche abuso, soprattutto nelle localita’ aventi una spiccata vocazione turistica, essendo notorio che il requisito della residenza attribuisca indubbi benefici economici fiscali (ove si tratti anche di un proprietario di immobile).
Per evitare che una tale eventualita’ possa concretamente verificarsi, il criterio da applicarsi e’ proprio quello teste’ enunciato.
In particolare, occorre controllare, affinche’ possa ragionevolmente sostenersi che un soggetto abbia realmente stabilito la propria dimora abituale in una determinata localita’, soprattutto se avente una vocazione turistica, che costui non vi si rechi solo nei periodi dell’anno in cui puo’ fruire delle proprie ferie/vacanze, o in cui il soggiorno si caratterizzi come piu’ appetibile sotto il profilo climatico, ma – come sopra gia’ anticipato – vi torni abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti gli impegni lavorativi o di studio (in questi termini, il periodo di permanenza deve essere almeno di durata apprezzabile), essendo quello, e non altri, il luogo in cui esprime meglio la propria personalita’, avendo instaurato o cominciato ad instaurare apprezzabili relazioni sociali ed affettive.
La verifica della sussistenza del requisito della dimora abituale in capo a chi richiede l’iscrizione anagrafica in un comune e’ prevista dalla legge, al Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, articolo 19 ed e’ demandata all’ufficiale di anagrafe che svolge tale accertamento a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale.
Non vi e’ dubbio che, allo scopo di accertare che la richiesta di iscrizione anagrafica in un determinato comune non risponda ad altre finalita’, estranee rispetto a quella di fissare in un determinato luogo la propria dimora abituale, e’ del tutto legittimo che la verifica in concreto di tale requisito sia posta in essere dagli organi a cio’ addetti tramite controlli non previamente concordati diversamente, si vanificherebbe la ratio della norma – purche’ le modalita’ concrete con cui avvengono gli accessi da parte della polizia municipale non siano, tuttavia, incompatibili con l’esigenza di ogni cittadino di poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni, quali il lavoro o studio che, come detto, non necessariamente devono avere un radicamento nel luogo (o comunque nelle sue adiacenze) in cui si e’ deciso di stabilire la propria residenza.
E’ quindi evidente che i controlli non debbano aver luogo nei momenti della giornata in cui e’ presumibile che il richiedente la residenza possa essere assente dalla propria abitazione per una delle ragioni sopra indicate e nei giorni in cui, in relazione a quella stessa tipologia di impegni, egli possa essere obiettivamente lontano dal luogo in cui ha deciso di fissare la propria dimora abituale.
Affinche’ siano contemperate, da un lato, l’esigenza del Comune di poter svolgere i propri controlli nel modo piu’ idoneo, e anche a prevenire ogni possibile abuso, e, dall’altro, quella del cittadino di poter attendere serenamente alle proprie occupazioni nei termini sopra illustrati, vi deve essere una leale collaborazione tra i due soggetti, caratterizzata dall’onere del richiedente la residenza di indicare, fornendone adeguata motivazione, i momenti in cui sara’ certa la sua assenza dalla propria abitazione, in modo tale da consentire al Comune di programmare i propri controlli “a sorpresa” in quelli residui.
E’ in questi termini che il motivo si appalesa parzialmente fondato.
Se, da un lato, e’ condivisibile l’assunto della ricorrente secondo cui rientra nella nozione di residenza la possibilita’ da parte di un soggetto di potersi allontanare dalla propria per periodi temporanei, anche di una certa significativita’, occorrenti per poter attendere pienamente alle proprie occupazioni, dall’altro, palesemente erroneo e’ il convincimento che l’unica modalita’ con cui il Comune possa esercitare il proprio potere di controllo del requisito della residenza sia quella del previo accordo degli accessi con il richiedente.
La verifica deve essere seria e deve consentire all’Amministrazione locale di accertare che la scelta di un cittadino di fissare in un determinato luogo la propria residenza non risponda a ragioni di comodo, qualunque esse siano.
Devono quindi enunciarsi i seguenti principi di diritto:
1) “Secondo la previsione dell’articolo 43 c.c., la nozione di residenza di una persona – rilevante non solo ai fini della sua conservazione, ma anche per ottenere per la prima volta l’iscrizione nelle liste anagrafiche di un determinato comune – e’ determinata dall’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo (c.d. elemento oggettivo), e dall’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive (c.d. elemento soggettivo). Tale stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attivita’ fuori del comune di residenza, purche’ torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni (lavorativi o di studi) e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali”.
2) La verifica della sussistenza del requisito della dimora abituale in capo a chi richiede l’iscrizione anagrafica in un comune, prevista dalla legge al Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, articolo 19 deve avvenire, da parte degli organi a cio’ preposti, con modalita’ concrete che, pur non previamente concordate, si concilino con l’esigenza di ogni cittadino di poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni, in virtu’ del principio di leale collaborazione tra soggetto pubblico e privato, con l’onere in capo al richiedente la residenza di indicare, fornendone adeguata motivazione, i periodi in cui sara’ certa la sua assenza dalla propria abitazione, in modo tale da consentire al Comune di concentrare e programmare i propri controlli in quelli residui”.
9. Con il quinto motivo e’ stata dedotta la violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, per omessa considerazione di fatti pacifici e di documenti depositati in primo grado costituenti un indizio della dimora abituale (bollette, atto notarile attestante la proprieta’ della casa, etc) e per omessa motivazione sulle prove orali richieste.
In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver richiesto di dimostrare, in una delle circostanze testimoniali capitolate, di aver comunicato in modo trasparente al Comune di Courmayer i propri impegni di studio in altra localita’, e di aver richiesto di provare, in altri capitoli testimoniali, la propria presenza presso tale localita’ nello stesso periodo in cui sono avvenuti gli accessi della polizia municipale.
10. Il motivo e’ fondato.
La Corte d’appello non si e’ neppure pronunciata sull’ammissibilita’ delle richieste istruttorie formulate dalla ricorrente che, alla luce della nozione di residenza secondo l’impostazione sopra enunciata, hanno senz’altro una rilevanza decisiva ai fini della valutazione della correttezza dell’operato del Comune di Courmayer nell’esercizio dei suoi poteri di controllo. Il giudice di secondo grado e’ cosi’ incorso nel vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dovendo in tali termini qualificarsi giuridicamente l’esposta doglianza del ricorrente.
Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata anche con riferimento al ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, per nuovo esame.

P.Q.M.

Accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione. Rigetta i restanti.
Accoglie il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, per nuovo esame.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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