Corte di Cassazione, penale, Sentenza|19 gennaio 2021| n. 2132.
La regola di giudizio compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; ne consegue che è inammissibile la relativa censura avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace per le quali il ricorso può essere proposto, ai sensi dell’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lettere a), b) e c) cod. proc. pen.
Sentenza|19 gennaio 2021| n. 2132
Data udienza 12 gennaio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Lesioni personali colpose – Sinistro stradale – Tamponamento – Processo penale – Principio di immutabilità del giudice – Mutamento del giudice dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento e prima della decisione sull’ammissione delle prove – Non è causa di nullità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente
Dott. BELLINI Ugo – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere
Dott. PICARDI Francesca – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/03/2019 del TRIBUNALE di SCIACCA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FRANCESCA PICARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. Pedicini Ettore, che conclude per l’inammissibilita’;
E’ presente l’Avv. (OMISSIS), in sostituzione, con delega orale, dell’Avv. (OMISSIS) del foro di PALERMO, in difesa di (OMISSIS), il quale chiede l’accoglimento del ricorso.,
E’ presente l’Avv. (OMISSIS), in sostituzione, con delega orale dell’Avv. (OMISSIS) del foro di PALERMO, in difesa di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), il quale deposita conclusioni e nota spese alle quali si riporta.
E’ presente l’Avv. BENETELLO, con delega depositata in aula dell’Avv. (OMISSIS) del foro di BOLOGNA, in difesa di (OMISSIS) SPA, la quale si riporta.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sciacca ha confermato la sentenza di primo grado, con cui (OMISSIS) e’ stato condannato alla pena della multa di Euro 900,00, nonche’, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), per il reato di cui all’articolo 590 c.p. (per avere cagionato, tamponando con il proprio veicolo quello delle vittime, formo allo stop, a Gaspare (OMISSIS) una cervicalgia, guaribile in 6 giorni, a (OMISSIS) un trauma cranico e un trauma contusivo alla colonna cervicale lombo sacrale, guaribili in 20 giorni, a (OMISSIS) una cervico dorsalgia, guaribile in 5 giorni, in data (OMISSIS)).
2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l’imputato, che ha dedotto: 1) a violazione dell’articolo 525 c.p.p., comma 2 e articolo 178 c.p.p., lettera c, atteso che nel giudizio di primo grado non si e’ proceduto alla rinnovazione dell’ammissione della costituzione delle parti civili alle udienze del 19 maggio 2016 e del 6 ottobre 2016, nonostante la regressione del procedimento in conseguenza del mutamento della persona fisica del giudice; 2) la violazione di legge, essendosi pervenuti all’affermazione della penale responsabilita’ dell’imputato in applicazione di criteri presuntivi estranei al giudizio penale, senza adeguata valutazione delle difese dell’imputato e dei risultati probatori, da cui emerge il ragionevole dubbio che il tamponamento sia dovuto ad una brusca frenata delle vittime.
3. Il responsabile civile ha aderito al ricorso dell’imputato.
4. Le parti civili hanno depositato una memoria con cui hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. La prima censura, avente ad oggetto l’asserita violazione dell’articolo 525 c.p.p., comma 2, e’ manifestamente infondata. In proposito deve ricordarsi che non viola il principio di immutabilita’ del giudice, e, quindi, non e’ causa di nullita’, il mutamento del giudice immediatamente dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento ma prima della decisione sull’ammissione delle prove (Sez. 2, n. 31924 dell’11/07/2013 ud. – dep. 23/07/2013, Rv. 256791 – 01), atteso che il principio di immutabilita’ di cui all’articolo 525 c.p.p. richiede che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia lo stesso che ha ammesso e assunto la prova, fermo restando che i provvedimenti sull’ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019 ud. -dep. 10/10/2019, Rv. 276754 – 01), mentre non e’ necessario che alla deliberazione della sentenza partecipi lo stesso giudice che ha proceduto al controllo della regolare costituzione delle parti, che e’ un adempimento anteriore all’inizio del dibattimento, sicche’ non e’ causa di nullita’ il mutamento del giudice immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti (cosi’ Sez.2, n. 11997 del 24/02/2010 ud. – dep. 26/03/2010, Rv. 247273 – 01, con riguardo al giudizio di appello).
3. Parimenti manifestamente infondato e’ il secondo motivo, avente ad oggetto la violazione del principio dell’al di la’ del ragionevole dubbio.
In proposito va ricordato che la regola di giudizio compendiata nella formula “al di la’ di ogni ragionevole dubbio” rileva in sede di legittimita’ esclusivamente ove la sua violazione comporti la illogicita’ manifesta e decisiva della motivazione della sentenza (e, cioe’, nel vizio di cui alla lettera e dell’articolo 606 c.p.p.), non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017 ud – dep. 09/06/2017, Rv. 270108 – 01). Gia’ da tale premessa deriva l’inammissibilita’ della censura in esame, atteso che, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., commi 2 e 2-bis, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso puo’ essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), per cui non e’ consentito denunciare la violazione del principio dell’al di la’ del ragionevole dubbio, che rileva, nel giudizio di legittimita’, solo nei limiti in cui si traduca in un vizio motivazionale.
A cio’ va aggiunto che perche’ sia ravvisabile la manifesta illogicita’ della motivazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) e’ necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall’imputato che intenda far valere l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioe’ desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019 ud. – dep. 29/01/2020, Rv. 278237 – 01). Al contrario, nel caso di specie, il ricorrente si e’ limitato ad insistere nella sua prospettazione difensiva e, cioe’, a proporre ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella a cui sono pervenuti i giudici di merito, senza invero denunciare alcuna lacuna, contraddizione o manifesta illogicita’ della motivazione della sentenza impugnata.
4. In conclusione, il ricorso e’ inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in Euro 2.000,00, in favore della Cassa delle Ammende, ed, in solido con il responsabile civile, alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimita’, sostenute dalle parti civili e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende nonche’, in solido con il responsabile civile, alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimita’ dalle costituite parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 4.000,00, oltre accessori come per legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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