La regola di cui all’art. 1194, comma 2, c.c. si applica anche alle obbligazioni delle amministrazioni pubbliche e non vi è distinzione alcuna tra pagamenti spontanei e quelli coattivi.

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 8 giugno 2018, n. 3465.

La massima estrapolata:

La regola di cui all’art. 1194, comma 2, c.c. si applica anche alle obbligazioni delle amministrazioni pubbliche e non vi è distinzione alcuna tra pagamenti spontanei e quelli coattivi.

Sentenza 8 giugno 2018, n. 3465

Data udienza 14 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7762 del 2016, proposto da:
Be. St. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Li. Po., con domicilio eletto presso lo studio Ge. Te. in Roma, piazza (…);
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, non costituita in giudizio;
nei confronti
Ca. Ro., quale commissario ad Acta, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO, SEZIONE II n. 01204/2016, resa tra le parti, concernente il decreto 12 febbraio 2016, n. 4, emesso dal commissario ad acta nominato per dare ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale civile di Crotone in data 23 giugno 2011, n. 319 – mancato pagamento saldo fatture per fornitura di beni e servizi
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e udito per le parti l’Avv. An. Ab., su delega di Li. Po.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con decreto ingiuntivo n. 319/2011 (non opposto e dichiarato esecutivo), il Tribunale civile di Crotone, riconosciuto il diritto della Be. Sk. spa, quale cessionaria del credito spettante a Fa. Ho. srl, ingiungeva alla ASP di Crotone il pagamento della somma di euro 2.169.239,13, oltre gli interessi da calcolarsi ai sensi del D.LGS. n. 231/2002 (recante l’attuazione della direttiva 2000/35/CE in materia di contrasto ai ritardi della PA nei pagamenti dei crediti).
1.1. Preso atto del mancato adempimento all’ordine di pagamento, la società cessionaria del credito propose innanzi al TAR Calabria ricorso (RG 1529/2013), chiedendo che fosse dichiarato l’obbligo in capo ad ASP Crotone di versare alla ricorrente società le seguenti somme: euro 2.169.239,13, quale capitale, cui andava aggiunta la somma di euro 749.014,86, calcolata fino al 21 ottobre 2013, a titolo di interessi moratori, nonché la somma di euro 3.686,50, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, per le spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo, oltre gli interessi computati fino alla data del soddisfo integrale e le spese di registrazione pari ad euro 351,00 e di copia e notificazione.
1.2. Con sentenza n. 711/2014 il TAR Calabria accoglieva il ricorso per l’ottemperanza e dichiarava l’obbligo di ASP Crotone di versare alla ricorrente la somma corrispondente al credito capitale, oltre agli interessi ed alle spese legali, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza, prevedendo che, decorso infruttuosamente tale termine, a tali adempimenti avrebbe provveduto in via sostitutiva un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Crotone o di un suo delegato, entro i 90 giorni successivi al suo insediamento.
1.3. Avendo la ASP di Crotone provveduto ad adempiere solo in parte al debito in questione, versando alla società creditrice tra il 27 maggio 2014 ed il 19 gennaio 2015 soltanto l’importo corrispondente alle fatture insolute, si perfezionavano i presupposti per l’insediamento del Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Crotone, che delegava per gli adempimenti, dapprima la dott.ssa Bo. con decreto 8 agosto 2014 e poi, a seguito di trasferimento della stessa ad altra sede, il dott. Ca. con decreto 19 gennaio 2015.
Pertanto, il commissario Ca., con decreto 12 febbraio 2016, n. 4, disponeva di liquidare a favore della società la somma di euro 870.017,78, a titolo di interessi di mora, oltre gli interessi legali maturati al 12 febbraio 2016 e le spese legali e le imposte di registro ed il contributo unificato.
1.3.1. In particolare il commissario, quanto alla disposta imputazione del pagamento parziale della obbligazione pecuniaria prima alla parte capitale del credito, nelle premesse del decreto di liquidazione rappresentava che, in deroga al principio fissato dall’art. 1194, comma secondo, cc, intendeva recepire la regola di diritto dettata nella sentenza n. 1538/2015 dallo stesso TAR Calabria (in altro giudizio instaurato dalla stessa ricorrente), precisando che ” l’invocato criterio vale solo per i pagamenti spontanei, e non anche per quelli coattivi, come quelli imposti dal giudicato”.
In pratica, quindi, il commissario considerava la data finale del calcolo degli interessi di mora coincidente con quella di avvenuto pagamento della sorte capitale (appello pag.4).
1.4. Avverso tale decreto n. 4/2016 la società creditrice, cioè la Be. St. spa (subentrata alla Be. Sk. spa) proponeva reclamo innanzi al TAR Calabria, chiedendo al giudice di adottare ogni provvedimento utile per assicurare la corretta imputazione della somma pagata prima agli interessi e poi al capitale, anche in osservanza del dettato della legge n. 231/2002, art. 5.
Ma il TAR adito lo ha respinto con l’impugnata sentenza n. 1204/2016, ritenendo che “il criterio previsto dall’art. 1194, comma 2, cc vale solo per i pagamenti spontanei e non anche per quelli coattivi, come sono quelli imposti da un giudicato”, e, quindi, confermando, di fatto, l’esattezza del criterio applicato dal commissario, che, in sede di calcolo del debito ancora insoluto da parte di ASP Crotone, ha imputato in via prioritaria al capitale il pagamento parziale eseguito dalla Azienda sanitaria debitrice.
1.5. Avverso tale sentenza di ottemperanza la Be. St. spa ha proposto l’appello in epigrafe, chiedendone (con unico articolato motivo) la riforma, al fine di consentire alla parte creditrice, ai sensi dell’art. 1994 cc, l’integrale soddisfacimento del credito vantato e, quindi, il saldo delle somme residue.
Non si è costituita alcune delle controparti (ASP di Crotone e commissario ad acta), pur ritualmente intimate.
Alla camera di consiglio in epigrafe, udito il difensore presente per l’appellante, la causa è passata in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la applicabilità o meno ai crediti vantati dai privati nei confronti dell’Amministrazione del criterio di cui all’art. 1194, comma 2, del codice civile, che dispone: “il pagamento fatto in conto di capitale di interessi deve essere imputato prima agli interessi”. Occorre stabilire, altresì, se la citata disposizione trovi o meno applicazione generalizzata, estendendosi anche alle ipotesi in cui si tratti dei pagamenti eseguiti coattivamente dall’amministrazione mediante l’esercizio dell’attività sostitutiva compiuta dal commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza.
L’appello è fondato.
Infatti, in assenza di specifiche diverse disposizioni nel D.Lgs. n. 231/2002 (in materia di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali da parte dell’Amministrazione), non ci sono ragioni per non applicare anche ai crediti pecuniari maturati nei confronti dell’Amministrazione il criterio di computo civilistico secondo il quale il pagamento, fatto dal debitore indistintamente in conto capitale ed interessi, va imputato prima agli interessi.
Per analoghi motivi, la regola generale prevista dal codice civile trova piena applicazione anche nei casi in cui l’adempimento sia imposto coattivamente all’amministrazione e sia effettuato, come avvenuto nella presente vicenda, attraverso il commissario ad acta.
In tali sensi è il consolidato indirizzo di questo giudice di appello, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi (si veda per tutte, la decisione della Terza Sezione, n. 5733/2015).
2.1. Tra l’altro (come viene rappresentato nell’appello), in epoca di poco successiva alla sentenza impugnata lo stesso TAR Calabria, con sentenza 20 luglio 2016, n. 1550, su caso ana (accogliendo altro ricorso proposto dalla St.) dava atto di doversi discostare dall’orientamento fino ad allora seguito, rilevando che ” la regola di cui all’art. 1194, comma 2, cc si applica anche alle obbligazioni delle amministrazioni pubbliche (cfr. Cass. Civ, Sez. I, 9 ottobre 2016, n. 17197) e non vi è distinzione alcuna tra pagamenti spontanei e quelli coattivi (cfr. CdS, Sez. III, n. 5733/2015)”.
2.2. Né dagli atti del giudizio risulta che la società cessionaria del credito abbia prestato il proprio consenso per far imputare prioritariamente il pagamento da parte di ASP Crotone alla voce capitale, anziché a quella interessi, realizzando la diversa fattispecie consensuale disciplinata dall’art 1194, comma 1, cc.
Infatti, come si desume dalle premesse del provvedimento del commissario ad acta n. 4/2016, la stessa società ricorrente, su espressa richiesta del commissario precisava che di regola i debitori ceduti imputavano i pagamenti prima alla voce capitale e poi a quella interessi, ma che esigenze contabili non le consentivano di fornire i tabulati dei dati relativi ai pagamenti delle fatture, che riportassero nel dettaglio gli importi scorporati secondo il criterio della voce di debito saldato (capitale o interessi).
3. Per le esposte considerazioni l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 1204/2016 impugnata, va accolto il reclamo proposto dalla ricorrente ed, in conseguenza, va dichiarato nullo il provvedimento del commissario ad acta n. 4/2016, in quanto la somma di cui ASP Crotone è ancora debitrice nei confronti di Be. St. spa deve essere ricalcolata con l’applicazione del criterio, di cui all’art. 1194, comma 2, del codice civile, e cioè imputando prioritariamente i pagamenti (delle fatture insolute) agli interessi maturati sul debito liquido ed esigibile a carico di ASP Crotone.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, considerata la oscillazione della giurisprudenza del giudice territoriale, possono essere compensate per i due terzi, mentre per la restante parte, liquidata in euro 500,00, oltre gli accessori di legge, compreso il rimborso dei contributi unificati versati per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico della ASP di Crotone di cui il commissario ad acta è organo straordinario.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza) accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 1204/2016 impugnata, accoglie il reclamo proposto dalla ricorrente e, in conseguenza, dichiara nullo il provvedimento del commissario ad acta n. 4/2016 nei sensi di cui in motivazione.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, compensate per i due terzi, per la restante parte, liquidate in euro 500,00 oltre gli accessori di legge, compreso il rimborso del contributo unificato versato per entrambi i gradi di giudizio, sono poste a carico della ASP di Crotone.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere, Estensore
Giulio Veltri – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Oswald Leitner – Consigliere

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