Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 maggio 2022| n. 16141.
La regola dell’unitarietà del termine dell’impugnazione
Nel processo con pluralita’ di parti, vige la regola dell’unitarieta’ del termine dell’impugnazione (sicche’ la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti) trova applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili (o tra loro comunque dipendenti), ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli articoli 326 e 332 c.p.c., e’ esclusa la necessita’ del litisconsorzio. In tali ipotesi, il termine per l’impugnazione non e’ unico, ma decorre dalla data delle singole notificazioni della sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l’unica sentenza, mentre per le altre parti si applica la norma dell’impugnabilita’ nel termine di cui all’articolo 327 c.p.c.” (Cass. n. 2557/ 2010).
Nel caso presente, invero, le due domande, l’una proposta verso la Provincia e l’altra verso la Regione, devono ritenersi non scindibili, come per ogni caso in cui si affermi la responsabilita’ alternativa tra due soggetti e tra gli stessi vi sia contestazione circa l’individuazione dell’unico obbligato (Cass. sez. un. 26420/ 2006; Cass. 27152/ 2009).
Allo stesso modo deve concludersi quando la causa nasce da un unico fatto generatore dell’illecito e tale fatto sia attribuito a piu’ soggetti alternativamente (Cass. 986/ 2016; Cass. 14722/ 2018), caso nel quale, se la sentenza e’ notificata da uno solo di essi, decorre il termine breve nei confronti di tutti.
Ordinanza|19 maggio 2022| n. 16141. La regola dell’unitarietà del termine dell’impugnazione
Data udienza 21 aprile 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Circolazione stradale – Sinistro – Risarcimento danni – Presupposti – Articoli 2043 e 2052 cc – Criteri – Articoli 326 e 332 cpc – Impugnazione – Articolo 327 cpc – Decorrenza del termine – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 26420 del 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28189-2020 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del Vicepresidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 66/2020 del TRIBUNALE di PARMA, depositata il 29/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI GIUSEPPE.
RITENUTO
che:
1.- (OMISSIS) ha subito danni alla sua vettura per avere investito un capriolo, che aveva improvvisamente attraversato la strada statale numero 9 detta via Emilia, in provincia di Parma.
Per ottenere il risarcimento dei danni ha citato in giudizio sia la Provincia di Parma che la Regione Emilia-Romagna, ritenendo alternativamente l’una o l’altra responsabili del danno occorsogli.
2.- Il Giudice di pace di Fidenza ha estromesso dalla causa la provincia di Parma e, ritenuta l’esclusiva legittimazione della Regione Emilia-Romagna, ha condannato quest’ultima al risarcimento dei danni subiti dall’attore.
La Regione ha proposto appello, chiedendo invece che si accertasse l’esclusiva legittimazione passiva della Provincia, ed assumendo che si dovesse applicare al caso in questione la regola di cui all’articolo 2043 c.c. e non gia’ dell’articolo 2052 c.c., con la conseguenza che il ricorrente non aveva provato la colpa dell’ente pubblico rispetto al danno subito.
Il Tribunale di Parma ha integralmente accolto l’impugnazione, sia quanto al difetto di legittimazione passiva della Regione appellante, sia nel merito, quanto alla qualificazione della fattispecie in termini di responsabilita’ per colpa ex 2043 c.c., anziche’ di responsabilita’ cosiddetta oggettiva ai sensi dell’articolo 2052 c.c.. 3.- Il ricorso propone un solo motivo di cui chiede il rigetto la Regione Emilia-Romagna costituitasi controricorso.
CONSIDERATO
che:
4.-La Regione Emilia-Romagna eccepisce la tardivita’ del ricorso per Cassazione in quanto notificato oltre il termine breve conseguente alla notifica della sentenza di appello: in pratica, come e’ ammesso dal ricorrente, e come pacificamente risulta dagli atti, la sentenza di appello e’ stata notificata al ricorrente dalla Provincia di Parma il 10 Febbraio 2020, a mezzo posta elettronica, mentre il ricorso risulta notificato alla Regione Emilia-Romagna il 27 ottobre 2020 e dunque oltre il termine breve di 60 giorni, pur essendo stato notificato nei termini alla Provincia.
Il motivo e’ fondato.
Infatti, il principio secondo il quale, “nel processo con pluralita’ di parti, vige la regola dell’unitarieta’ del termine dell’impugnazione (sicche’ la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti) trova applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili (o tra loro comunque dipendenti), ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli articoli 326 e 332 c.p.c., e’ esclusa la necessita’ del litisconsorzio. In tali ipotesi, il termine per l’impugnazione non e’ unico, ma decorre dalla data delle singole notificazioni della sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l’unica sentenza, mentre per le altre parti si applica la norma dell’impugnabilita’ nel termine di cui all’articolo 327 c.p.c.” (Cass. n. 2557/ 2010).
Nel caso presente, invero, le due domande, l’una proposta verso la Provincia e l’altra verso la Regione, devono ritenersi non scindibili, come per ogni caso in cui si affermi la responsabilita’ alternativa tra due soggetti e tra gli stessi vi sia contestazione circa l’individuazione dell’unico obbligato (Cass. sez. un. 26420/ 2006; Cass. 27152/ 2009).
Allo stesso modo deve concludersi quando la causa nasce da un unico fatto generatore dell’illecito e tale fatto sia attribuito a piu’ soggetti alternativamente (Cass. 986/ 2016; Cass. 14722/ 2018), caso nel quale, se la sentenza e’ notificata da uno solo di essi, decorre il termine breve nei confronti di tutti.
Alla luce di tali principi, il ricorso deve ritenersi dunque tardivo.
5.- Infondata e’ comunque l’eccezione di improcedibilita’ del ricorso, per omesso deposito della sentenza impugnata in copia autentica (articolo 369 c.p.c.), in quanto la sentenza risulta invece depositata in copia conforme.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 3000,00 Euro, oltre 200,00 Euro per spese generali. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto che il tenore del dispositivo e’ tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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