La ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta “ad substantiam”

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|4 febbraio 2021| n. 2617.

La ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta “ad substantiam”, stipulato da “falsus procurator”, non richiede che il “dominus” manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, potendo la ratifica essere anche implicita – purché sia rispettata l’esigenza della forma scritta – e risultare da un atto che, redatto per fini che sono conseguenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del “dominus”, incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso valore di ratifica alla quietanza rilasciata, nella qualità di promittente venditrice, dalla parte coinvolta in un contratto preliminare concluso da un terzo in assenza di poteri rappresentativi, a fronte dell’avvenuta ricezione di una somma di denaro, con espressa imputazione della stessa a titolo di anticipo per detto preliminare).

Sentenza|4 febbraio 2021| n. 2617

Data udienza 4 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: VENDITA – CONTRATTO PRELIMINARE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 19754/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv.to (OMISSIS);
(OMISSIS), elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv.to (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 115/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 04/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
Udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, con particolare riferimento al primo motive;
udito l’Avvocato (OMISSIS), per il ricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), esponendo di aver sottoscritto il 29 settembre 2003, in qualita’ di promissario acquirente, il contratto preliminare sottoscritto da (OMISSIS), in qualita’ di delegata della promittente venditrice (OMISSIS) avente ad oggetto un appartamento sito in (OMISSIS) e di aver versato l’acconto di Euro 40.000, di cui Euro 20.000 nelle mani della (OMISSIS) ed Euro 20.000 nelle mani della (OMISSIS) e di suo genero (OMISSIS). Non si era poi giunti alla stipula dell’atto definitivo perche’ il (OMISSIS) aveva manifestato l’impossibilita’ a presenziare all’incontro presso il notaio, in qualita’ di procuratore, e successivamente perche’ (OMISSIS), figlia della (OMISSIS) i aveva negato di essere mai stata promittente venditrice, sebbene comproprietaria dell’appartamento, e di voler esercitare il retratto successorio sul bene ereditato dal defunto padre. La stessa (OMISSIS) aveva poi restituito l’acconto ricevuto.
Cio’ premesso, l’attore contestava l’inadempimento delle
promittente venditrice, chiedendo in via principale, sentenza ex articolo 2932 c.c., con condanna delle convenute al risarcimento dei danni; in via subordinata, pronuncia di risoluzione del contratto preliminare con condanna al pagamento della prevista penale oltre l’ulteriore danno; in via ulteriormente subordinata, l’accertamento della responsabilita’ precontrattuale delle prime tre convenute e, infine, la condanna della (OMISSIS) al pagamento dell’indennizzo previsto dall’articolo 1381 c.c., in relazione alla promessa del fatto del terzo.
2. Il Tribunale rigettava la domanda ex articolo 2932 c.c., trattandosi di beni immobili appartenenti in parte a soggetti estranei al preliminare; escludeva ogni responsabilita’ in capo alle sorelle (OMISSIS), accertava invece l’inadempimento ascrivibile a carico della (OMISSIS) sul presupposto dell’avvenuta ratifica da parte sua dell’operato della delegata (OMISSIS), condannando, quindi, quest’ultima al pagamento della penale di Euro 34.086, cosi’ ridotta in via equitativa. Rigettava la domanda riconvenzionale di condanna del (OMISSIS) al risarcimento dei danni, non ricorrendone i presupposti, e riteneva assorbita la domanda subordinata proposta nei confronti della (OMISSIS).
3. Avverso la suddetta pronuncia proponevano appello (OMISSIS) e, in via incidentale, (OMISSIS).
La Corte d’Appello, in parziale accoglimento dell’appello principale, riformava l’impugnata sentenza, rigettando la domanda proposta in primo grado dal (OMISSIS) e rigettava l’appello incidentale proposto da quest’ultimo.
Secondo la Corte d’Appello la ratifica del contratto stipulato dal falsus procurator doveva avere la medesima forma prescritta per la conclusione del contratto da ratificare e, quindi, in materia di trasferimento immobiliare doveva ritenersi necessaria la forma scritta ad substantiam, ai sensi dell’articolo 1350 c.c., trattandosi di una manifestazione di volonta’ del dominus diretta ai soggetti del negozio posto in essere dal falsus procurator e rivolta a rendere operativo il negozio stesso. Inoltre, dall’atto scritto doveva risultare il contenuto causale dell’atto negoziale da ratificare, essendo necessario che l’atto scritto di ratifica contenga l’espressa volonta’ di far propri gli effetti del precedente negozio compiuto senza poteri rappresentativi, non potendosi desumere indirettamente tale volonta’ da meri dati di fatto anche se risultanti da un documento scritto.
In proposito la Corte d’Appello evidenziava come la giurisprudenza avesse sempre negato la natura negoziale di ratifica all’incameramento del prezzo di una compravendita ovvero alla sottoscrizione in girata di una cambiale ottenuta in pagamento del prezzo di una compravendita, difettando proprio il requisito dell’atto negoziale di ratifica ovvero la manifestazione di volonta’ espressa nel senso di far propri gli effetti del negozio.
Sulla base di tali principi di diritto, ad avviso della Corte, non erano condivisibili le conclusioni tratte dal primo giudice in ordine alla ritenuta ratifica del preliminare dedotto in giudizio. Tale ratifica sarebbe stata ravvisabile nell’atto di quietanza, in data 5 giugno 2003, sottoscritto da (OMISSIS) a conferma della ricezione dell’acconto di Euro 20.000, con espresso riferimento alla compravendita dell’appartamento dedotto nel preliminare sottoscritto dalla (OMISSIS). Tale conclusione non era condivisibile perche’ l’atto scritto non conteneva alcuna manifestazione di volonta’ diretta alla ratifica secondo i criteri indicati. La quietanza non poteva considerarsi atto negoziale, bensi’ mera dichiarazione di scienza che comprovava soltanto l’avvenuta consegna del denaro, fatto non sufficiente ad integrare la ratifica. Non poteva attribuirsi valenza di ratifica al telegramma spedito in data 7 agosto 2003 da (OMISSIS), all’epoca procuratore speciale di (OMISSIS) e (OMISSIS). Anche in tal caso, dal tenore del telegramma non emergeva una manifestazione di volonta’ tesa a ratificare l’operato della (OMISSIS), dunque, anche volendo riconoscere in capo al (OMISSIS) il potere di rappresentare le suddette (OMISSIS) e (OMISSIS), questi si era limitato a comunicare la propria impossibilita’ a presenziare all’incontro previsto per l’8 agosto 2003, con invito a concordare una nuova data. Pertanto, anche in questo caso, non si poteva desumere la ratifica, mancando una manifestazione di volonta’ diretta in tal senso. Per tali motivi, il preliminare sottoscritto dallo (OMISSIS) non poteva produrre effetti vincolanti nei confronti di alcuna delle comproprietarie dell’unita’ immobiliare promessa in vendita, con conseguente insussistenza di alcun inadempimento o responsabilita’ ascrivibile alle stesse.
L’accoglimento del primo motivo di appello determinava l’assorbimento di tutti gli altri e anche quello dell’appello incidentale del (OMISSIS).
4. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.
5. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.
6. Il ricorrente con memoria depositata in prossimita’ dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 1399 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Secondo il ricorrente la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la ratifica di un contratto soggetto a forma scritta ad substantiam, stipulato da un falsus procurator, richieda che il dominus manifesti espressamente, in forma scritta, la volonta’ di far proprio quel contratto, senza che tale volonta’ possa essere anche implicita e risultare da un atto che redatto per fini che sono consequenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volonta’ del dominus incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere. Tale principio sarebbe pacifico in giurisprudenza. Il ricorrente cita numerose sentenze di legittimita’, evidenziando l’errore interpretativo in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello, confondendo l’indubbia esigenza che la ratifica sia direttamente riferibile all’atto da ratificare con quella che essa sia necessariamente espressa, potendo invece essere anche implicita.
Cio’ premesso, calando il principio nel caso di specie, la quietanza diretta al (OMISSIS) non dava atto solo della mera ricezione dell’acconto sul prezzo, ma anche della sua accettazione con specifico riguardo al preliminare oggetto di causa. Non si poteva, dunque, condividere la conclusione secondo cui tale quietanza proverebbe soltanto l’avvenuta consegna del denaro, essendovi un’imputazione del pagamento al preliminare di compravendita anche se stipulato con rappresentanza senza poteri, implicando cio’ una manifestazione inequivoca della volonta’ di far propri gli effetti del negozio. Peraltro, sotto il profilo dell’imputazione dell’acconto prezzo ricevuto dalla (OMISSIS) al contratto preliminare oggetto di causa vi sarebbe anche un omesso esame del fatto decisivo non risultando compreso nella motivazione della Corte d’Appello.
1.2 Il primo motivo di ricorso e’ fondato.
Questa Corte ha gia’ affermato che: “La ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta ad substantiam, stipulato da falsus procurator, non richiede che il dominus manifesti per iscritto espressamente la volonta’ di far proprio quel contratto, potendo la ratifica essere anche implicita – purche’ sia rispettata l’esigenza della forma scritta – e risultare da un atto che, redatto per fini che sono consequenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volonta’ del “dominus” incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere” (Sez. 2, Sent. n. 21844 del 2010).
In altri termini la ratifica di un contratto tra quelli previsti dall’articolo 1350 c.c., puo’ anche consistere in una dichiarazione scritta da cui sia desumibile con sicurezza, anche se non manifestata esplicitamente, la volonta’ di approvare l’attivita’ del falsus procurator e di far propri gli effetti giuridici del contratto da lui stipulato, come la quietanza che il dominus rilasci all’altro contraente nel riscuotere il prezzo stabilito o un acconto di esso, con precisi riferimenti al contratto al quale viene data esecuzione, poiche’ il pagamento e la riscossione rimarrebbero privi di causa se non si presupponesse avvenuta nello stesso momento la ratifica di quel determinato contratto Sez. 2, Sentenza n. 5647 del 1982.
La Corte territoriale non si e’ attenuta a tali principi, escludendo valore di ratifica alla quietanza rilasciata dalla (OMISSIS) al momento di ricevere il pagamento a mezzo assegno circolare della somma di Euro 20.000 con espressa imputazione del pagamento all’anticipo per il preliminare stipulato dalla cognata (OMISSIS). L’atto di quietanza, infatti, era testualmente riferito alla compravendita dell’appartamento situato al (OMISSIS), immobile promesso in vendita da (OMISSIS) in assenza di poteri rappresentativi ed era idoneo a ratificarne l’operato con imputazione degli effetti dell’atto alla (OMISSIS).
2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articoli 1362, 1366, 1388, 1399 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Analoga valenza di ratifica dovrebbe attribuirsi al telegramma spedito da (OMISSIS) al (OMISSIS), in data 7 agosto 2003. In sede di appello incidentale si era evidenziato da parte del ricorrente che l’iniziativa dell’uomo era espressione dei poteri conferitigli per atto pubblico dalle mandanti e, dunque, a quest’ultime riferibili; sussisteva, infatti, una procura speciale irrevocabile rilasciata dalla (OMISSIS) al (OMISSIS). Il telegramma, dunque, era idoneo alla ratifica perche’ proveniva da soggetto legittimato in quanto procuratore. Secondo il ricorrente dalla lettura della sentenza impugnata non emergerebbe con chiarezza come era stato risolto il problema posto con l’appello incidentale e, dunque, vi sarebbe quantomeno un’omessa valutazione di una prova decisiva costituita dalla procura speciale rilasciata al (OMISSIS) o omessa motivazione su un fatto decisivo del giudizio. La ratifica operata dal (OMISSIS) mediante il telegramma con il quale invitava a concordare una nuova data doveva ritenersi ratifica che produceva effetti direttamente nei confronti della (OMISSIS) in quanto il (OMISSIS) la rappresentava.
3. Il terzo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 2909 c.c., articolo 324 c.p.c., articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Nullita’ della sentenza articolo 132 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4). La censura attiene al governo delle spese del giudizio, in quanto la sentenza di primo grado aveva compensato le spese nei confronti di (OMISSIS), sicche’ in difetto di appello incidentale sul punto la regolamentazione di tali spese avrebbe dovuto ritenersi coperta dal giudicato, invece il (OMISSIS) era stato condannato al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio. Peraltro, (OMISSIS) aveva aderito alla domanda di esecuzione in forma specifica e l’appello incidentale non era stato spiegato nei suoi riguardi, e anche nella costituzione in appello aveva mantenuto tale posizione. Peraltro anche l’appello principale della (OMISSIS) era stato accolto solo in parte. Vi erano dunque ragioni per derogare al principio di soccombenza.
4. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono assorbiti dall’accoglimento del primo.
Spettera’ al giudice del rinvio rivalutare complessivamente la vicenda sia sotto il profilo sostanziale che processuale, provvedendo anche ad una nuova liquidazione delle spese di lite dei giudizi di merito.
5. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti due, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione che decidera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti due, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione che decidera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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