Consiglio di Stato, Sezione quinta, Sentenza 26 agosto 2020, n. 5220.
La massima estrapolata:
Viene dichiarata rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 comma 1,del decreto-legge n. 90 del 2014, nonché dell’art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, nella parte in cui nel “tetto retributivo massimo” (240 mila euro annui) vengono ricomprese le “propine”, ovvero i compensi professionali che gli Avvocati dello Stato percepiscono a titolo di spese liquidate in favore delle amministrazioni pubbliche.
Sentenza 26 agosto 2020, n. 5220
Data udienza 9 luglio 2020
Tag – parola chiave: Avvocati – Compensi – Avvocati dipendenti dalle amministrazioni pubbliche – Computo ai fini del raggiungimento del limite retributivo – Articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 – Articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014 – Questione di legittimità costituzionale – Sospensione del giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8496 del 2019, proposto da
Vi. Fe., rappresentato e difeso dagli avvocati Fe. La. e Fe. Sc., con domicilio digitale come da Pec Registri di giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore e Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, nonché Avvocatura generale dello Stato ed Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via (…), sono elettivamente domiciliati;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania – sede di Napoli (Sezione IV) n. 3338/2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Avvocatura generale dello Stato e dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2020 – tenuta ai sensi e con le modalità di cui all’art. 84, commi 5 e 6, del d.-l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, come da verbale – il Cons. Valerio Perotti;
Visto l’art. 36, comma 2, Cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Avvocato dello Stato Vi. Fe., in servizio presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, proponeva ricorso al Tribunale amministrativo della Campania per l’annullamento:
– del provvedimento (di estremi ignoti) con cui era stata effettuata della trattenuta sui compensi professionali di cui all’art. 21 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato), relativa al primo quadrimestre del 2015, nella misura di lordi euro 7.799,64, operata per il ritenuto superamento del limite retributivo di cui all’art. 23-ter d.-l. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche ai sensi degli artt. 13 d.-l. 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e 9 d.-l. 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
nonché per l’accertamento e la declaratoria:
– del diritto dell’Avvocato dello Stato Vi. Fe. alla liquidazione in suo favore, integrale e senza decurtazioni, degli emolumenti dovuti ai sensi degli artt. 21 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611; 61 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1612 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato) ed 1 l. 23 dicembre 1993, n. 559 (Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell’ambito delle Amministrazioni dello Stato), relativi al primo quadrimestre del 2015, “nonché a tutti i successivi percipiendi, sia per quanto concerne i 3/10 che i 7/10, di cui alle modalità legali e regolamentari di riparto, ed in particolare senza che ne venga operata la trattenuta di cui all’art. 23ter D.-L. n. 201/2011 cit., né alcuna altra ritenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria del credito”.
Il ricorrente chiedeva inoltre, in via subordinata, il risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo di pagamento, ovvero dal ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo.
Con sentenza 17 giugno 2019, n. 3338, il giudice adito respingeva il ricorso, nelle sue molteplici articolazioni.
Avverso tale sentenza il ricorrente interponeva appello, circoscrivendolo a due soli dei motivi di impugnazione dedotti nel precedente grado di giudizio e precisamente:
1) Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia – Omessa decisione – Violazione di legge e in particolare dell’art. 23-ter DL n. 201/2011.
L’appellante ribadiva, in particolare, che dovessero essere esclusi dal computo del tetto retributivo gli importi introitati, a carico delle controparti soccombenti, delle spese di lite poste a carico della parte privata soccombente e quantificate dal giudice (cd. “spese vinte”), in quanto non provenienti dalle casse dello Stato.
2) Incompatibilità difensiva – Espunzione dal fascicolo processuale degli atti e documenti depositati dal difensore dell’Amministrazione – Vizio della motivazione – Motivazione mancante ovvero apparente.
Ad avviso del ricorrente sussisterebbe infatti un interesse comune a tutti gli Avvocati dello Stato, ivi compreso quello specificamente incaricato della trattazione dell’odierno contenzioso, all’oggetto specifico della causa, all’attualità ovvero in prospettiva futura (per gli Avvocati e Procuratori dello Stato il cui trattamento retributivo ancora non raggiunga il “tetto” di cui trattasi); per l’effetto, tutto il personale togato dell’Avvocatura dello Stato verrebbe a versare in una oggettiva condizione di conflitto di interessi in ordine all’auspicata “cessazione di efficacia delle norme censurate di incostituzionalità, ovvero alla loro corretta applicazione nei sensi di cui al ricorso”.
Si costituivano in resistenza le amministrazioni appellate, eccependo l’infondatezza del gravame e conseguentemente chiedendone la reiezione.
DIRITTO
Ritiene il Collegio di dover innanzitutto esaminare – per ragioni logiche e sistematiche – le censure dedotte con il secondo motivo di appello, sull’asserita incompatibilità di tutti, in pratica, gli Avvocati e Procuratori dello Stato a difendere l’amministrazione nel presente giudizio, in quanto tutti necessariamente ed indistintamente portatori – nell’attualità o in prospettiva futura – di un interesse personale contrapposto a quello dell’ente patrocinato.
Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
In primo luogo, infatti, non è dato individuare in capo all’odierno appellante un interesse rilevante e giuridicamente tutelabile a dolersi dell’attribuzione, ad un determinato organo o soggetto, del patrocinio legale delle proprie controparti processuali (prescritto, peraltro, come necessario ed inderogabile): a tutto concedere, le sole legittimate a sollevare un ipotetico conflitto di tale natura sarebbero le amministrazioni patrocinate, secondo le disposizioni di legge vigenti.
Nel merito, la doglianza è comunque senza pregio.
L’appellante sostiene infatti – anche alla luce di quanto previsto dal Codice etico dell’Avvocatura dello Stato in ordine agli obblighi di astensione del personale togato dalla trattazione degli affari legali – che qualsiasi Avvocato o Procuratore dello Stato non potrebbe mai assumere la difesa delle amministrazioni attualmente evocate in giudizio, avendo necessariamente un interesse alla decisione della causa nel senso auspicato dall’appellante, avendo questa ad oggetto la corretta interpretazione (ed applicazione) di una norma di diritto che prima o poi – in ragione della progressione di carriera e del conseguente incremento retributivo – verrebbe a trovare applicazione per ciascuno di essi.
Così argomentando, però, l’appellante impropriamente confonde ed assimila la persona fisica del singolo Avvocato (o Procuratore) dello Stato che di volta in volta viene incaricato della trattazione del singolo affare con l’Ufficio cui questi appartiene.
Come bene rilevato dal primo giudice, infatti, è l’Ufficio che, e per espressa volontà della legge, assume istituzionalmente il patrocinio delle controversie in cui è parte un’amministrazione dello Stato e lo svolge in maniera impersonale. In questo contesto, non assume rilievo la persona fisica, avvocato o procuratore dello Stato, che in concreto è incaricato di espletare il patrocinio in giudizio, di tale che è da escludersi in radice la configurabilità di una situazione di incompatibilità, fattispecie che riguarda le persone fisiche e non gli uffici dello Stato. Il che supera qualsiasi altro rilievo sul tema, come circa il carattere legale del patrocinio, la fonte della sua attribuzione e la non oppositività dell’interesse dedotto al riguardo.
Venendo poi al merito, dunque al primo motivo di appello, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di rilevanza e non manifesta infondatezza per rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.-l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), nel combinato disposto con l’art. 23-ter del d.-l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) per contrasto con gli artt. 3, 23, 36, 53 e 81 della Costituzione.
Il detto art. 9 dispone, al comma 1: “I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni”.
A sua volta, il richiamato art. 23-ter del d.-l. n. 201 del 2011 prevede: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell’anno”.
Il rapporto tra le due norme è di espressamente ricondurre (ad opera dell’art. 9) all’oggetto dell’art. 23-ter una particolare tipologia di attribuzioni economiche, ossia i “compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche” – per quanto rileva ai fini del presente giudizio – agli Avvocati e Procuratori dello Stato (le cd. “propine”).
Nel caso di specie, l’appellante evidenza come sia stato decurtato dai compensi di sua spettanza, relativamente al primo quadrimestre del 2015 (ed in particolare alla quota dei 7/10 – cfr. infra) ed in applicazione dell’art. 23-ter d.-l. n. 201 del 2011, l’importo lordo di euro 7.799,64. Corollario dell’applicazione delle norme citate è altresì, in via automatica, l’esclusione dell’appellante da tutte le successive quote di riparto degli onorari relativi al 2015, con analogo trattamento anche per tutti gli anni successivi, senza limite di tempo.
Quanto sopra dà il segno della rilevanza della questione, ai fini della decisione del giudizio di appello: è infatti appena il caso di evidenziare che la mancata corresponsione degli emolumenti lamentata dall’appellante discende in modo automatico e vincolato dalla necessità di dare applicazione al richiamato art. 9 (ovvero da una lettura onnicomprensiva dell’inciso “a carico delle finanze pubbliche” di cui all’art. 23-ter, che vi faccia ricadere ogni importo a qualunque titolo corrisposto – e ciò in ragione della formulazione generalista della disposizione – da un’amministrazione pubblica) al fine del calcolo delle relative spettanze (retributive o premiali).
Al fine di enucleare in maniera precisa le ragioni che portano a dubitare della legittimità costituzionale dell’art. 9 comma primo del d.-l. n. 90 del 2014 (nonché della lettura onnicomprensiva, in parte qua, dell’art. 23-ter d.-l. n. 201 del 2011, di cui si è appena detto) occorre ricordare l’assetto normativo in cui si colloca la disciplina contenuta in quest’ultima disposizione, così come bene descritto dalla sentenza costituzionale 26 maggio 2017, n. 124, della quale si riportano i passaggi più rilevanti.
La disciplina del limite massimo alle retribuzioni (di cui agli artt. 23-ter del d.-l. n. 201 del 2011 e 13, comma 1, del d.-l. n. 66 del 2014) costituisce il paradigma generale cui ricondurre la materia delle attribuzioni economiche della pubblica amministrazione in favore dei propri dipendenti, ad essa dovendosi fare riferimento, ad esempio, anche le previsioni in tema di cumulo tra pensioni e retribuzioni a carico delle finanze pubbliche. Tale disciplina si iscrive in un contesto di risorse limitate, che devono essere ripartite in maniera congrua e trasparente.
“Il limite delle risorse disponibili” – precisa sempre la detta sentenza costituzionale – “immanente al settore pubblico, vincola il legislatore a scelte coerenti, preordinate a bilanciare molteplici valori di rango costituzionale, come la parità di trattamento (art. 3 Cost.), il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e comunque idonea a garantire un’esistenza libera e dignitosa (art. 36, primo comma, Cost.), il diritto a un’adeguata tutela previdenziale (art. 38, secondo comma, Cost.), il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)”.
Ancora, “nel settore pubblico non è precluso al legislatore dettare un limite massimo alle retribuzioni e al cumulo tra retribuzioni e pensioni, a condizione che la scelta, volta a bilanciare i diversi valori coinvolti, non sia manifestamente irragionevole.
In tale ottica, si richiede il rispetto di requisiti rigorosi, che salvaguardino l’idoneità del limite fissato a garantire un adeguato e proporzionato contemperamento degli interessi contrapposti. Il fine prioritario della razionalizzazione della spesa deve tener conto delle risorse concretamente disponibili, senza svilire il lavoro prestato da chi esprime professionalità elevate”.
Nella specie, rileva la Corte costituzionale, l’indicazione precisa di un limite massimo alle retribuzioni pubbliche non confligge con i principi appena richiamati.
Invero, la disciplina in esame, pur dettata dalla difficile congiuntura economica e finanziaria, trascende la finalità di conseguire risparmi immediati e si inquadra in una prospettiva di lungo periodo, di talché la circostanza che la relazione tecnica non computi i risparmi attesi non è di per sé sintomatica dell’irragionevolezza della norma.
Le molteplici variabili in gioco precludono una valutazione preventiva ponderata e credibile. Non a caso, nel dibattito parlamentare, che prelude all’approvazione dell’art. 23-ter del d.-l. n. 201 del 2011, si è attribuito alla norma censurata un impatto quantificabile solo “a consuntivo”.
In questa prospettiva va considerato il vincolo di destinazione che la legge assegna alle risorse derivanti dall’applicazione delle norme censurate, stabilendo che siano destinate annualmente al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (art. 23-ter, comma 4, del d.-l. n. 201 del 2011 ed art. 1, comma 474, della l. n. 147 del 2013), appartenente a una contabilità speciale di tesoreria.
La disciplina del limite alle retribuzioni pubbliche è, nella sostanza, una misura di contenimento della spesa pubblica, analogamente ad altri capillari interventi altrove introdotti (d.-l. 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122; d.-l. 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n. 11; d.-l. 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135; d.-l. 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 giugno 2014, n. 89; d.-l. 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114).
Inoltre, sin dalle prime applicazioni, riferibili all’art. 3, commi 43 e seguenti, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, le disposizioni sui limiti retributivi si affiancano usualmente ad obblighi di pubblicità degli incarichi. Il contenimento della spesa non è fine in sé, e in tali casi si mostra coerente con altri obiettivi intesi a valorizzare la conoscenza della gestione delle risorse pubbliche.
La disciplina primaria vagliata dalla Corte costituzionale persegue pertanto “finalità di contenimento e complessiva razionalizzazione della spesa, in una prospettiva di garanzia degli altri interessi generali coinvolti, in presenza di risorse limitate.
La non irragionevolezza delle scelte del legislatore si combina con la valenza generale del limite retributivo, che si delinea come misura di razionalizzazione, suscettibile di imporsi a tutti gli apparati amministrativi (sentenza n. 153 del 2015, con riguardo all’imposizione di tale limite alle autonomie territoriali).
Il limite retributivo, dapprima riferito alle amministrazioni statali, in base all’art. 3, comma 43, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”, ha via via attratto nella sua orbita anche le pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali, le autorità amministrative indipendenti (art. 1, commi 471 e 475, della L. n. 147 del 2013), le società partecipate in via diretta o indiretta dalle amministrazioni pubbliche (art. 13, comma 2, lettera c, del D.-L. n. 66 del 2014).
Infine, a conferma di tale linea evolutiva della legislazione, il limite massimo retributivo di 240.000 Euro annui è stato esteso anche agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate (art. 9, commi 1-ter e 1-quater della L. 26 ottobre 2016, n. 198, recante “Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale”)”.
La giurisprudenza costituzionale pertanto considera dirimente che tale misura di contenimento della spesa abbia valenza generale – ossia operi in maniera analoga ed omogenea per tutte le categorie di pubblici funzionari (coerentemente a un orientamento consolidato: cfr. sentenze n. 178 del 2015 e n. 310 del 2013).
Premesso quanto sopra, vanno ancora precisati due elementi, al fine di definire il quadro giuridico da cui scaturisce l’incidente di costituzionalità.
1) In primo luogo, va chiarito in cosa esattamente consistano i “compensi professionali” (ovvero “propine”) corrisposti agli Avvocati e Procuratori dello Stato, cui fa riferimento l’art. 9, comma primo, del d.-l. n. 90 del 2014.
Ai sensi dell’art. 21 r.d. n. 1611 del 1933, la corresponsione delle quote di spettanza dei singoli Avvocati e Procuratori dello Stato avviene su base quadrimestrale, ai sensi dell’art. 61 del r.d. n. 1612 del 1933, il quale prevede che “la loro ripartizione è fatta alla fine di ogni quadrimestre dell’esercizio finanziario”.
Attualmente, per effetto del combinato disposto dell’art. 9, commi 2, 4 e 6, del d.-l. n. 90 del 2014, le competenze difensive degli Avvocati e Procuratori dello Stato sono limitate alle somme per onorari e diritti liquidate in sentenza. La novella, infatti – come evidenziato nella sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 10 novembre 2017 (in Gazzetta ufficiale 15 novembre 2017, n. 46, 1ª Serie speciale) – rispetto alle voci che originariamente componevano tali emolumenti ha neutralizzato integralmente la quota relativa al “compensato” (che erano, per loro natura, a carico del bilancio delle singole amministrazioni patrocinate), mantenendo la pretesa prendere parte alla ripartizione del “riscosso” (le cd. “spese liquidate”), costituito come detto da quanto versato dalle controparti soccombenti – sebbene nella sua totalità ma in termini percentuali ridotti rispetto a prima.
Giova poi rilevare che, quanto ai criteri di formazione ed imputazione dei predetti compensi professionali, risulta – in sintesi – quanto segue, alla luce di quanto esposto, da ultimo, nel “Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2019-2021” dell’Avvocatura dello Stato.
La Ragioneria generale dello Stato invia mensilmente all’Avvocatura generale, che lo dirama a tutte le sedi distrettuali, l’estratto conto delle entrate sul capitolo 3518 capo X art. 1 del Bilancio dello Stato, su cui confluiscono tutte le somme riscosse a titolo di competenze.
Dall’estratto conto mensile gli addetti all’area della liquidazione rilevano gli estremi delle quietanze
di competenza della propria sede da registrare nel sistema informativo e, attraverso apposita funzione dell’applicativo gestionale, provvedono all’elaborazione e alla stampa delle ricevute.
In particolare, ai sensi dell’art. 21 r.d. n. 1611 del 1933, l’Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali nei giudizi rispettivamente trattati curano l’esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti se tali competenze sono poste a carico delle controparti stesse per disposto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.
Con l’osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, le somme in questione vengono ripartite per sette decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per tre decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato.
La ripartizione ha luogo una volta che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse, siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni, ecc.,
Le dettagliate modalità di esazione e di ripartizione dei detti onorari sono poi stabilite dal d.P.C.M. del 29 febbraio 1972.
Come previsto all’art. 61 del r.d. n. 1612 del 1933, la ripartizione delle competenze di avvocato e di procuratore devolute all’Avvocatura dello Stato, ai termini dell’art. 21 del r.d. 1611 del 1933, vanno ripartire alla fine di ogni quadrimestre dell’esercizio finanziario. Pertanto, l’ultimo giorno dei mesi di aprile, agosto e dicembre, il personale addetto alla liquidazione provvede alla chiusura della contabilità quadrimestrale di competenza della propria sede ed all’elaborazione del rispettivo rendiconto.
Il rendiconto viene prodotto in triplice copia e firmato per l’attestazione di veridicità delle scritture contabili dal Segretario generale per la sede centrale e dagli Avvocati distrettuali per le sedi territoriali.
Al rendiconto informatizzato sono allegati: il prospetto delle somme riscosse, gli elenchi delle quietanze di versamento delle somme esatte nel quadrimestre e divenute divisibili e di quelle non ancora divenute divisibili; l’elenco delle somme esatte e versate nei precedenti quadrimestri e divenute divisibili nell’ultimo quadrimestre e di quelle non ancora divenute divisibili; i prospetti di riparto tra il personale delle somme divenute nel quadrimestre divisibili. Gli elenchi sono divisi anche per data di esercizi finanziari diversi in funzione del riversamento di somme al capitolo 4439. Dopo aver effettuato la verifica dei rendiconti delle somme esatte a titolo di onorari di causa da tutte le sedi e versate in Tesoreria, al Capo X – Capitolo 3518 art. 1 – dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato, l’Ufficio Trattamento Economico e di quiescenza degli Avvocati e Procuratori dello Stato deve richiedere all’Ufficio Centrale del Bilancio la riassegnazione delle sopradette somme versate, al capitolo di bilancio 4439; l’ufficio predetto provvede, infine, alla ripartizione delle quote secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti interni.
È dunque palese da un lato la natura retributiva di detti emolumenti, seppure calcolati nei modi differenziati testé esposti; da un altro la loro provvista non a carico sostanziale del bilancio dello Stato, ma dei soggetti soccombenti in giustizia verso lo Stato: dunque la loro intrinseca estraneità a obiettivi di contenimento della finanza pubblica. Lo Stato è solo il soggetto che li riscuote dai terzi e li redistribuisce, ma non ne è l’avente diritto né ne è gravato.
Tali competenze non sono dovute per il sol fatto dell’attività lavorativa svolta, bensì hanno una funzione per così dire di remunerazione “premiale”, essendo devolute non sulla base di criteri connotati da mero automatismo (quale, a titolo d’esempio, l’anzianità di ruolo), bensì “in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l’altro della puntualità negli adempimenti processuali” (così l’art. 9, comma 5 d.-l. n. 90 del 2014), previsti da appositi regolamenti dell’Avvocatura dello Stato (attualmente si veda il decreto 28 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2014, n. 263).
2) In secondo luogo, va chiarito cosa debba intendersi con l’espressione “a carico delle finanze pubbliche” che contraddistingue, ai sensi dell’art. 23-ter del d.-l. n. 201 del 2011, gli “emolumenti o retribuzioni” da computare ai fini del raggiungimento del cd. “tetto massimo retributivo” su cui si controverte.
Ritiene il Collegio – alla luce del rilievo della richiamata sentenza costituzionale n. 236 del 2017 (specificamente, al punto 9.6.4), che evidenzia come non possano considerarsi “a carico delle finanze pubbliche” gli importi costituenti le cd. “spese liquidate” (o “spese vinte”, secondo l’accezione ivi utilizzata) da corrispondersi ad Avvocati e Procuratori dello Stato – che detti importi vadano esclusi dal computo del “trattamento economico annuo onnicomprensivo” di cui alla norma in esame.
La rilevazione della sentenza costituzionale riflette la speciale disciplina contabile applicabile ai detti emolumenti.
In particolare, l’art. 1 della legge n. 559 del 1993 prescrive che i fondi già costituiti dalle singole Avvocature distrettuali (mediante accredito diretto dei diritti ed onorari di causa corrisposti dalle controparti soccombenti, in ipotesi di loro condanna alle spese di lite – cd. “spese liquidate”), come sopra spettanti per legge e regolamento attuativo, siano versati nell’apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato (n. 3518, art. 1, capo X, rubrica 2, Cat. XI) al solo scopo del successivo riparto quadrimestrale, cui questi emolumenti sono vincolati.
La norma, in particolare, prevede: “Le competenze di cui all’articolo 21 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall’articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103, sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo di spesa, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica 41 – Avvocatura dello Stato, al quale sono imputati i relativi pagamenti”).
Si è dunque in presenza di un vincolo ex lege di destinazione delle somme affluenti su detto capitolo (vincolato) in favore delle persone degli Avvocati e Procuratori dello Stato, cui consegue l’obbligo per il Ministero dell’economia e delle finanze, di riassegnale nel competente capitolo (parimenti vincolato) del proprio stato di previsione della spesa (capitolo 4439) e di emettere i relativi ordini di pagamento.
Del resto, le somme in questione sono riscosse direttamente dall’Avvocatura dello Stato non per conto dell’amministrazione, bensì nella sua qualità di distrattaria ex lege (ex art. 21 del r.d. n. 1611 del 1933). Al riguardo, anche la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., III, 23 maggio 2000, n. 6723) da tempo riconosce che non può attribuirsi effetto estintivo (dell’obbligazione, derivante dalla condanna di una parte alle spese del giudizio), al pagamento effettuato a mezzo di assegno intestato al titolare pro tempore dell’organo dell’amministrazione difesa dall’Avvocatura erariale, che non ha legittimazione a ricevere il pagamento.
La conclusione cui giunge la sentenza costituzionale risponde inoltre a principi di logica, ove si consideri, come detto, che quelli su cui si controverte non sono – come lo erano invece un tempo le cd. “spese compensate” – importi prelevati dai bilanci di previsione delle amministrazioni patrocinate (e, per tali, “a loro carico”), ma sono somme versate perlopiù da soggetti privati (riscossi dall’Avvocatura dello Stato nella sua qualità di distrattaria ex lege), dunque non alimentate dalla fiscalità generale. Dunque la loro corresponsione ai destinatari non riflette una spesa pubblica, cioè un prelievo retributivo a carico delle finanze pubbliche, ma un semplice passaggio di valuta proveniente ab extra e dalla legge delegato all’ufficio dell’Avvocatura erariale. Ne consegue che la natura economica di queste somme le fa restare estranee al perimetro di applicazione di una legge di contenimento della spesa pubblica.
A ragionare diversamente – ossia a una lettura “onnicomprensiva” del richiamato art. 23-ter, non incentrata sul contenimento della spesa pubblica ma indistintamente comprensiva di qualsiasi attribuzione retributiva a carico di un soggetto pubblico formalmente proveniente dalla pubblica amministrazione – si verrebbe da un lato a contraddire la richiamata rilevazione del giudice delle leggi, sia la ratio manifestamente ispiratrice (e giustificatrice) della novella legislativa (come delineata sempre dalla Corte costituzionale nella precedente sentenza n. 124 del 2017): vale a dire, si assegnerebbe alla norma una diversa funzione, di ordine strettamente politico e sociale, di mera equiordinazione delle retribuzioni pubbliche di tutti i pubblici dipendenti (salvo, si intende, i casi di eccezione nominati dalla legge).
Del resto, la previsione di cui all’art. 23-ter, comma 1, che introduce un limite retributivo fisso ed inderogabile, è in sé manifestamente derogatoria, una volta raggiunto il tetto massimo, del fondamentale principio generale – espresso dall’art. 36, comma primo Cost. – di proporzionalità tra lavoro e retribuzione, alla luce della quantità e qualità del primo. Sicché, proprio per questa sua manifesta criticità costituzionale (cui si aggiunge la manifesta disparità di trattamento con i livelli elevati della dirigenza privata, non sottoposta ad analogo limite), va in ogni caso considerata eccezionale e di stretta interpretazione: anche sotto tale profilo, pertanto, non pare costituzionalmente legittima l’interpretazione onnicomprensiva di detta norma.
L’intervento legislativo, del resto, si giustifica con l’obiettivo di ridurre, in modo omogeneo e generalizzato, la spesa pubblica (in particolare, quella corrente) per far fronte ad una perdurante crisi economica, “così da realizzare un definitivo risparmio degli esborsi gravanti sulla collettività”, non anche in quello di “realizzare una acquisizione di risorse per la copertura di pubbliche spese”, ponendo in essere un prelievo sostanzialmente tributario al ristretto carico di alcune categorie di pubblici dipendenti, in via definitiva ed attingendo a fondi (finanziati da introiti non rivenienti dalla fiscalità generale, né imputabili ad amministrazioni dello Stato) sui quali è impresso un particolare vincolo legislativo di scopo – in favore dei dipendenti medesimi.
La particolare natura di tali fondi è specifica dell’Avvocatura dello Stato: solo per essa la legge ha eliminato la possibilità – a far data dall’entrata in vigore dell’art. 9, comma 6 del d.-l. n. 90 del 2014 – di percepire compensi professionali nei “casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni”, ossia contabilmente “a carico” delle amministrazioni patrocinate.
Alla luce dei rilievi che precedono e dei richiamati precedenti della Corte costituzionale, appare dunque non manifestamente infondata – e rilevante al fine della decisione della presente controversia – la questione circa l’incostituzionalità, per contrasto con gli artt. 3, 23, 36, 53 e 81 Cost. – dell’art. 9, comma 1, del d.-l. n. 90 del 2014, nella parte in cui, non escludendoli espressamente, riconduce, in modo automatico, questi tra i “i compensi professionali corrisposti… [al] personale dell’Avvocatura dello Stato, […] ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201”.
Posto che la legge ha fatto venir meno qualsiasi onere economico a carico delle amministrazioni patrocinate – i “compensi” in questione derivando esclusivamente dalle somme effettivamente versate dalle controparti soccombenti in giudizio – la generica previsione dell’art. 9, comma 1, cit. si manifesta come in realtà finalizzata ad effettuare uno speciale prelievo tributario ad personam, in violazione dei consolidati principi espressi in materia dal giudice delle leggi: con ciò negando al tempo stesso la ragionevolezza e la parità di trattamento, la riserva di legge sulle prestazioni (qui: lavorative) imposte, il principio di capacità retributiva, il principio di proporzionalità della retribuzione al lavoro effettivamente reso, il principio del rapporto tra entrate e spese pubbliche: tutti espressi dalle disposizioni costituzionali sopra citate.
Al riguardo, in particolare, dell’art. 53 Cost., va rammentato che (cfr. Corte cost. n. 236 del 2017; n. 96 del 2016; n. 178 e n. 70 del 2015; n. 154 del 2014; n. 310 e n. 304 del 2013; n. 233 del 2012), “una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese”.
Ritiene il Collegio che sussistano tali presupposti, nel caso di specie.
Quanto al primo profilo, la decurtazione patrimoniale disposta per effetto dell’art. 9 d.-l. n. 90 del 2014 ha carattere permanente e definitivo, tali requisiti caratterizzando il limite retributivo introdotto dall’art. 23-ter del d.-l. n. 201 del 2011, cui la prima norma fa rinvio.
D’altra parte, a seguire Corte cost., n. 236 del 2017 (sia pure in relazione a questione diversa rispetto al “tetto stipendiale” su cui si verte), il ricorso di primo grado era stato proposto dopo che effettivamente l’amministrazione aveva iniziato a decurtare il quantum debeatur (come documentato dall’appellante), di talché si verteva “su situazioni giuridiche soggettive” ormai già maturate, “vale a dire quelle inerenti ai giudizi definiti da provvedimenti depositati dopo l’emanazione del regolamento di cui al comma 5”.
Ritiene il Collegio integrati anche i presupposti di cui al secondo profilo (che più direttamente si collegano agli artt. 3 e 36 Cost.), in ragione del quale la decurtazione non deve essere espressione e conseguenza di una modifica di un rapporto sinallagmatico (nella specie, di un emolumento di natura retributiva e proporzionale connesso ad un rapporto di lavoro pubblico statale “non contrattualizzato”),
In particolare, sempre nel solco tracciato dalla richiamata sentenza costituzionale n. 236 del 2017, non ricorrono i presupposti a suo tempo ivi individuati per escluderlo.
Oggetto del contendere, infatti, non è – come allora – il mutato regime di calcolo dei compensi professionali di Avvocati e Procuratori dello Stato (relativamente al quale la Corte costituzionale aveva rilevato come il nuovo regime giuridico – lungi dall’esaurirsi in una riformulazione delle percentuali di partecipazione alle cd. “propine” – avesse in realtà operato un’autentica modifica del sinallagma contrattuale, venendo il diritto alle stesse “modulato differentemente in ragione del rendimento degli avvocati dipendenti”): oggetto dell’odierna questione è invece la legittimità dell’inclusione di tali compensi, sebbene costituiti solo da somme “non a carico” delle amministrazioni patrocinate, nella base di calcolo del cd. “tetto stipendiale”.
In breve, la natura giuridica (come la composizione) delle cd. “spese liquidate” (il “riscosso”, secondo l’espressione usata nella sentenza n. 236 del 2017) non ha subito modifiche a opera della novella legislativa, che ha fatto salva la disciplina previgente a quel proposito.
Del pari, la computabilità di tali introiti ai fini del raggiungimento del “tetto stipendiale” non è nemmeno effetto della ponderazione del rendimento degli avvocati dipendenti (che fondava, per la sentenza n. 236, il mutamento del rapporto sinallagmatico a base della specifica situazione remunerativa incisa dalla novella).
Consegue pertanto la realtà di una mera decurtazione patrimoniale, e con carattere non temporaneo ma di definitività: il che riconduce la fattispecie nel novero dei casi di imposizione tributaria anomala ed implicita, secondo l’insegnamento della dalla Corte costituzionale.
Sussiste infine anche il terzo presupposto, ossia la destinazione delle somme non corrisposte al finanziamento della spesa pubblica, in ragione di quanto previsto dall’art. 23-ter, comma 4, del d.-l. n. 201 del 2011, a mente del quale “Le risorse rivenienti dall’applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato”.
Posta, dunque, la natura intrinsecamente tributaria della decurtazione disposta dalla novella in disamina, va rilevato che l’imposizione introdotta dalle disposizioni censurate (si ribadisce, l’art. 9, comma 1, del d.-l. n. 90 del 2014 e – limitatamente alla lettura onnicomprensiva della revisione “a carico delle finanze pubbliche” ivi contenuta – l’art. 23-ter, comma 1, del d.-l. n. 201 del 2011) incide su una particolare voce remunerativa che compone, a carico di terzi e non dello Stato, un reddito lavorativo complessivo. Il quale è per intero già sottoposto a prelievo tributario, in condizioni di parità con tutti gli altri percettori di reddito di lavoro.
Il che manifesta un’ulteriore violazione anche dell’art. 3 Cost., per l’evidente bis in idem del prelievo tributario e la disparità con altri corrispondenti lavoratori, sia pubblici che privati; e comunque contraddice il principio generale dell’art. 53 Cost. sulla capacità contributiva, che – affermando che “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”, lega l’obbligo di concorrere alle spese pubbliche alla effettiva capacità contributiva. La norma primaria risultante da quanto esposto, infatti, provoca che sia colpita più gravemente, a parità di capacità contributiva per redditi di lavoro, la categoria cui appartiene l’appellante.
Nel caso specifico degli Avvocati e Procuratori dello Stato, la novella invero ha introdotto senza ragione – in ragione di quanto detto sulla natura delle cd. “propine” – un elemento di discriminazione (dal che anche la violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.) in danno della particolare categoria di dipendenti statali non contrattualizzati che beneficia della titolarità dei compensi professionali in discorso.
Nemmeno si potrebbe sostenere che l’intervento legislativo abbia finalità “perequativa”, trattandosi di privilegium odiosum che, avendo per destinataria un’unica categoria di percettori di reddito, va a vulnerare solo questi ultimi e con esclusivo riferimento ai compensi di cui trattasi.
Inoltre, va considerato che comunque una restrizione al trattamento economico che annulli completamente, per chi ha raggiunto il tetto, questa modalità di retribuzione proporzionale potrebbe a tutto concedere solo essere temporanea: quando invece la norma è ad efficacia sine die. Sicché anche da questo punto di vista la disciplina censurata, proprio in ragione del carattere di prelievo, appare di dubbia costituzionalità in quanto non temporanea, bensì strutturalmente connotata quale modificazione permanente.
A tal riguardo, deve riconoscersi (cfr. Corte cost. 23 dicembre 2019, n. 288) che l’eventuale “temporaneità dell’imposizione non costituisce un argomento sufficiente a fornire giustificazione a un’imposta, che potrebbe comunque risultare disarticolata dai principi costituzionali”, di talché, a maggior ragione, deve concludersi che la definitività del prelievo fiscale (qui, per di più, in forma occulta, il che manifestamente contraddice il principio per cui “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”, di cui all’art. 23 Cost.), ancor più rimarchi l’illegittimità di quest’ultimo, ove giustappunto disancorato dai predetti principi (ex artt. 3, 23 e 53 Cost.).
Nel caso di specie, di fatto è stata integrata, con l’imposizione di un prelievo forzoso sulle sole “spese liquidate” di competenza degli Avvocati e Procuratori dello Stato, una “discriminazione qualitativa” che, in termini pratici, aggrava, pur senza esplicitarlo, gli effetti della progressione tributaria.
Invece il principio dell’eguaglianza tributaria, desumibile dal combinato disposto degli artt. 3 e 53 Cost., impone che “ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione” (così già Corte Cost., sent. n. 10 del 2015).
Ancora, la scelta del legislatore di computare i compensi di cui trattasi – per effetto del più volte richiamato art. 9, comma primo, d.-l. n. 90 del 2014 – ai fini del raggiungimento del cd. “tetto stipendiale” è incoerente con la natura “premiale” (sulla base del “rendimento individuale”) impressa a tali compensi dal successivo comma 5 del medesimo art. 9, con ciò contraddicendo il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.
In effetti, sul presupposto che gli onorari in questione siano per loro natura estranei agli emolumenti contemplati dall’art. 23-ter del d.-l. n. 201 del 2011 (la loro riconduzione in tale ambito essendo dovuta ad una successiva norma ad hoc quale l’art. 9, comma primo cit.), il fatto che con l’avanzare dell’anzianità di servizio – cui è notoriamente correlata la progressione stipendiale – il diritto alla loro percezione progressivamente si riduca sino a venir meno, all’apice della carriera, palesemente contraddice la dichiarata volontà legislativa di ricondurre tale attribuzione economica alla “bravura” ed efficienza del singolo Avvocato o Procuratore dello Stato nello svolgimento del su servizio.
Invero, è dato di comune esperienza che con il progredire dell’anzianità di servizio – tanto più in un contesto di elevata specializzazione quale quello delle professioni legali – matura una maggiore esperienza in campo lavorativo, sì che il predetto art. 9, comma primo finisce in concreto – con automatismo vincolato, scevro da qualsiasi considerazione del caso concreto – per danneggiare proprio il personale avente maggiore esperienza e quindi – in linea generale – di potenziale maggior produttività.
Sotto un ulteriore profilo, infine, le norme censurate (recte, gli effetti che da esse discendono) vanno contro il generale principio di cui all’art. 81, comma primo Cost., laddove “Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico”.
Invero – posto che le entrate in questione resterebbero prelevate sì ai debitori ma poi incamerate dallo Stato, non venendo più distribuite una volta raggiunto il “tetto” individuale: sicché ci si troverebbe di fronte ad un ulteriore prelievo dissimulatamente tributario – diviene giocoforza rilevare che detto particolare prelievo di detta parte del “riscosso” che sarebbe spettato ad Avvocati e Procuratori dello Stato di per sé prescinde, nel modus operandi, da adeguamenti alle mutate condizioni del ciclo economico. Dunque, è un meccanismo nemmeno destinato a ridurre la spesa corrente, quanto (come in precedenza già adombrato) ad aumentare le entrate tributarie palesi o, come queste, dissimulate.
E ciò nonostante l’intervento sia stato rappresentato alla luce del contingente peggioramento della congiuntura economica: che è presupposto sempre preso in considerazione dalla giurisprudenza costituzionale al fine del riscontro di legittimità (in primis, di ragionevolezza) di diversi profili del quadro normativo anche qui, sotto questi profili, sospettato di incostituzionalità.
In virtù delle ragioni esposte, e poiché la presente controversia non può essere definita indipendentemente dalla risoluzione delle delineate questioni di legittimità costituzionale, il giudizio va sospeso e vanno rimesse alla Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell’art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma primo, del d.-l. n. 90 del 2014 nonché, nei termini della indicata sua lettura onnicomprensiva, dell’art. 23-ter, comma 1, del d.-l. n. 201 del 2011, per contrasto con agli artt. 3, 23, 36, 53 e 81 Cost.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), non definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, respinge il secondo motivo di impugnazione.
Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 23, 36, 53 e 81 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (nonché, nei termini di cui in motivazione, dell’art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201).
Sospende il giudizio in corso e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della Segreteria la presente sentenza non definitiva sia notificata alle parti e sia comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini – Presidente
Fabio Franconiero – Consigliere
Valerio Perotti – Consigliere, Estensore
Stefano Fantini – Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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