Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 19 febbraio 2020, n. 6509
Massima estrapolata:
La qualità di cartiera di una società può essere affermata definendo “tutte” le fatture di un determinato anno relative a operazioni inesistenti senza giungere alla specificazione dei destinatari e anche rilevando l’assenza di documenti giustificativi di spese e costi sostenuti in relazione a prelievi dai conti societari.
Sentenza 19 febbraio 2020, n. 6509
Data udienza 6 novembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAMACCI Luca – Presidente
Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/10/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREAZZA GASTONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore BARBERINI ROBERTA MARIA che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19.7.2019 il Tribunale di Terni condannava (OMISSIS) alla pena di anni uno e mesi 4 di reclusione, oltre alle pene accessorie, in quanto colpevole dei delitti previsti e puniti dall’articolo 81 c.p. e il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, per avere emesso, in qualita’ di presidente della “(OMISSIS)”, fatture per operazioni inesistenti a favore di diverse societa’ relativamente agli anni di imposta 2010 e 2011 pari all’importo, rispettivamente, di Euro 249.500,00 piu’ IVA ed Euro 107.000,00 piu’ IVA al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Avverso la suddetta sentenza veniva interposto appello davanti alla Corte d’Appello di Perugia che, con sentenza del 26/10/2018 dichiarava estinto il reato per prescrizione in relazione all’anno di imposta 2010, mentre confermava nel resto la sentenza di primo grado. Pace ha dunque proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello articolato in due motivi.
2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 429 c.p.p., in relazione all’articolo 606 c.p.p., lettera c), affermando l’insussistenza della ritenuta, dalla Corte territoriale, sanatoria della nullita’ del capo di imputazione sub c) (unico residuato) per indeterminatezza denunciata sin dal primo grado. Nello specifico i capi di imputazione omettevano di specificare chi fossero i soggetti beneficiari delle fatture, limitandosi a richiamare genericamente “terzi” non meglio indicati.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, in relazione all’articolo 533 c.p.p..
In particolare si duole del mancato rispetto dell’onere della prova da parte dell’accusa, non avendo questa dimostrato quali fossero le fatture per operazioni inesistenti ne’ sarebbero stati individuati i soggetti beneficiari della detrazione delle somme portate in fattura. La difesa censura inoltre le argomentazioni dell’accusa riguardo a prelievi effettuati dai conti della societa’ dopo l’accredito del denaro, in quanto il ritiro del denaro e’ ovviamente possibile solo se questo sia disponibile ed una tale operazione del resto non costituisce un illecito penale; ne’ l’accusa avrebbe provato che i denari ritirati siano stati restituiti a chi ha eseguito i versamenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile.
Va ricordato che, secondo quanto gia’ affermato da questa Corte, si ha incertezza sul fatto che determina l’imputazione solo quando l’imputato non sia stato posto in grado di conoscere l’oggetto dell’addebito e l’attivita’ materiale (nei suoi profili storici essenziali) in ordine alla quale viene chiamato a rispondere, risultando in tal modo preclusa o resa difficoltosa la possibilita’ di difesa (tra le altre, Sez. 1, n. 297 del 09/02/1990, Frau, Rv. 183761).
La sentenza impugnata ha chiarito che le fatture indicate in imputazione erano tutte quelle afferenti l’anno 2011, essendo stato anche indicato il complessivo importo delle stesse.
E’, del resto, a ben vedere, proprio l’avvenuta indicazione di un importo corrispondente a quello complessivo relativo all’anno 2011 a chiarire, senza margini di equivocita’, che le fatture considerate erano appunto quelle pertinenti l’intero anno considerato senza che, quindi, la mancata indicazione dei destinatari delle stesse, possa avere comportato elementi di incertezza.
La corretta applicazione del principio di diritto gia’ ricordato sopra determina, quindi, l’inammissibilita’ della doglianza posta con il motivo.
2. E’ inammissibile anche il secondo motivo.
La sentenza impugnata ha incentrato la ragione della ritenuta sussistenza della inesistenza delle operazioni per le quali e’ avvenuta l’emissione delle fatture, da un lato sulla circostanza che la (OMISSIS), inadempiente all’obbligo di versamento delle imposte e di presentazione delle dichiarazioni, non era in grado di assicurare alcuna delle operazioni fatturate, non avendo esibito alcun documento di spesa ne’ fatture passive, bilanci e registri, cosi’ emergendo come societa’ “cartiera”, e, dall’altro, sul fatto che, a seguito dell’accredito dell’assegno o del bonifico a favore della emittente, questa provvedeva immediatamente a prelevare in contanti o con assegni somme non giustificate da alcun documento di spesa.
A fronte di cio’ la ricorrente, lamentando la significativita’ degli elementi valorizzati dalla Corte perugina, ha sostanzialmente contestato nel merito la valutazione del compendio probatorio effettuata dai giudici, in tal modo pretendendo da questa Corte l’improprio compito di una rilettura dello stesso, senza avanzare censure sulla idoneita’ della complessiva motivazione a spiegare logicamente la inesistenza delle operazioni fatturate.
3. All’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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