La pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 aprile 2023| n. 10180.

La pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale

La pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo “nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati”. Ne consegue che, in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico (ovvero, come nella specie, in caso di produzione di duplicato informatico del provvedimento medesimo), ma priva dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’articolo 369 del Cpc 

Ordinanza|17 aprile 2023| n. 10180. La pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale

Data udienza 8 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Ricorso per cassazione – Copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico con la relativa conformità – Necessità sempre dell’attestazione di Cancelleria della pubblicazione del provvedimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso N. 7595/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), come da procura allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del procuratore speciale (OMISSIS), quale procuratrice speciale di (OMISSIS) s.p.a. e, per essa, di (OMISSIS) s.r.l., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), come da procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), come da procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS), FALLIMENTO (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza del Tribunale di Catania asseritamente recante il n. 88/2021 e depositata in data 7.1.2021;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale dell’8.2.2023 dal Consigliere relatore Dott. Saija Salvatore.

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FATTI DI CAUSA

Si espone in ricorso che (OMISSIS) – nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari riunite NN. 89/2013 e 347/2017 R.G.E., pendenti a suo carico dinanzi al Tribunale di Catania e rispettivamente promosse da (OMISSIS) s.p.a. e dal Fallimento (OMISSIS) s.r.l. – propose due distinte opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., avverso il decreto di aggiudicazione e il conseguente decreto di trasferimento dell’immobile di sua proprieta’. Con la prima lamento’ la violazione dell’articolo 173-bis disp. att. c.p.c. e l’erroneita’ della stima del bene pignorato, mentre con la seconda si dolse della mancata ed irregolare pubblicita’ della vendita, poiche’ il bene non era stata descritto correttamente.
Introdotti i rispettivi giudizi di merito – si prosegue in ricorso -, il Tribunale non dispose la chiesta riunione dei due procedimenti e – per quanto qui interessa – rigetto’ la seconda opposizione con sentenza apparentemente deliberata in data 31.12.2020. Si osservo’, in particolare, che l’opposizione avverso il decreto di trasferimento riproduceva quella precedentemente proposta avverso il decreto di aggiudicazione, oltre ad essere tardiva: l’opponente non poteva oramai dolersi di un errore derivante dalla perizia estimativa, poiche’ avrebbe dovuto gia’ opporsi all’ordinanza di vendita.
Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione (OMISSIS), affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso (OMISSIS) s.p.a. n. q. e (OMISSIS), che ha pure depositato memoria. Gli altri intimati non hanno resistito.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 159 e 617 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere “la pretesa identita’” delle opposizioni proposte dall’attuale ricorrente, giacche’ diversi erano gli atti esecutivi opposti; si e’ quindi erroneamente ritenuto applicabile alle procedure esecutive il principio di propagazione delle nullita’ ai sensi dell’articolo 159 c.p.c., valevole solo per il processo di cognizione, ben potendo al contrario proporsi l’opposizione ex articolo 617 c.p.c. contro ciascun atto esecutivo.
1.2. – Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 e 617 c.p.c. e dell’articolo 2929 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 La ricorrente si duole della decisione circa la pretesa tardivita’ dell’opposizione, resa comunque pronunciandosi sulla domanda relativa all’errore della perizia estimativa, anziche’ sull’irregolarita’ delle operazioni di pubblicita’ prodromiche alla vendita, violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Inoltre, la ricorrente censura la sentenza laddove il Tribunale ha affermato che l’opponente avrebbe dovuto opporsi all’ordinanza di vendita.
1.3 – Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 490, 570, 576 e 586 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si censura la sentenza per aver affermato che l’articolo 586 c.p.c. “non richiede alcun formalismo nella descrizione del bene”, non riconoscendo, quindi, la esistente difformita’ tra la descrizione del bene contenuto nell’avviso di vendita e quella contenuta nel decreto di trasferimento.
2.1 – Non mette conto esaminare i motivi di ricorso perche’ esso e’ improcedibile per violazione dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2.
Infatti, la ricorrente ha depositato la copia della sentenza notificatale a mezzo PEC ad istanza di (OMISSIS) in data 8.1.2021, ai fini della decorrenza del termine breve, presso il precedente difensore. Tale copia cartacea di quella che risulta indicata dal difensore del notificante come “copia informatica” della sentenza estratta dal fascicolo telematico, non reca, in realta’, alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazione e nessun numero identificativo. Va, per inciso, rilevato che nel ricorso si afferma che il numero assegnato alla sentenza sarebbe l’88/2021 e che la data di sua pubblicazione sarebbe il 7.1.2021.
Ora, ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta) costituisce condizione di procedibilita’ del ricorso per cassazione. Deve peraltro trattarsi di una copia che rechi l’attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonche’ la data ed il numero di tale pubblicazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte, infatti, la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo “nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiche’ e’ da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati” (Cass. n. 2362/2019; Cass. n. 24891/2018; Cass. n. 21192/2021). Ne consegue che, in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico (ovvero, come nella specie, in caso di produzione di duplicato informatico del provvedimento medesimo), ma priva dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonche’ della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione e’ da ritenere improcedibile ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., come del resto gia’ affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi (cfr. Cass. n. 29803/2020, in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente; in senso analogo, con specifico riguardo alla data di pubblicazione non risultante dalla copia prodotta del provvedimento, ma comunque nel senso dell’improcedibilita’ del ricorso, v. Cass., n. 14875/2019, nella cui motivazione si chiarisce altresi’ che la disposizione del Decreto Legge n. 179 del 2010, articolo 16-bis, comma 9-bis HYPERLINK “id:13722547;1″conv HYPERLINK “id:13722547;1”. in L. n. 221 del 2012 – introdotta dal Decreto Legge n. 90 del 2014, articolo 52, comma 1, lettera a), conv. in L. n. 114 del 2014 – che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice “anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformita’ all’originale” attribuisce al difensore il potere di certificazione pubblica delle “copie analogiche ed anche informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico” ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla pubblicazione della sentenza).

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2.2 – In altri termini: a) da una parte la sentenza (in particolare, quella redatta e depositata in modalita’ telematica) viene ad esistenza solo dopo la sua pubblicazione e, precisamente, solo quando le vengono attribuiti dal sistema informatico numero e data di pubblicazione, cioe’ gli estremi necessari per la sua esatta individuazione; b) d’altra parte, nel giudizio di legittimita’, in base all’espresso disposto di cui all’articolo 369 c.p.c., la Corte di cassazione ha certamente l’onere di verificare i suddetti dati esaminando una copia autentica del provvedimento, senza quindi potersi rimettere a quanto semplicemente dichiarato in proposito dalle parti o attestato dai loro difensori (anche se eventualmente in senso concorde), e cio’ anche perche’ non possono sussistere dubbi o incertezze sull’esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnato oggetto della statuizione di ultima istanza.
Deve concludersi che, per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformita’ del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilita’ del ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di Cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema. In caso contrario sarebbe impossibile per la Corte di cassazione verificare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo; cio’ senza contare che la copia prodotta non potrebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimento impugnato (e impugnabile), cioe’ quello oggetto di avvenuta regolare pubblicazione. La produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente, d’altronde, di verificare la tempestivita’ della impugnazione ne’, in caso si ritenesse il ricorso suscettibile di accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, deve individuare con esattezza il provvedimento cassato.
Poiche’, nella specie, l’unica copia della sentenza impugnata prodotta (in forma cartacea), come gia’ precisato, e’ priva di tali dati, il ricorso non puo’ che essere dichiarato improcedibile.
3.1 – In definitiva, il ricorso e’ improcedibile. Le spese del giudizio di legittimita’ possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della peculiarita’ e della relativa novita’ della questione di diritto in base alla quale e’ assunta la presente decisione.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), puo’ darsi atto dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e compensa le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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