Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 3 ottobre 2018, n. 24142.
La massima estrapolata:
La prova del mancato rispetto da parte della banca dei doveri informativi nei confronti dell’investitore, come per esempio la mancata acquisizione del profilo di rischio o l’assenza del prospetto informativo dell’investimento, è sufficiente a radicare la responsabilità dell’intermediario.
Ordinanza 3 ottobre 2018, n. 24142
Data udienza 22 maggio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13443-2017 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4379/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/05/2018 dal Consigliere Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
FATTO E DIRITTO
1.- (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno adito il Tribunale di Milano per domandare l’accertamento della violazione da parte della s.p.a. (OMISSIS) degli obblighi posti in capo agli intermediari dal TUF e dalla connessa normativa regolamentare in relazione all’effettuazione di talune operazioni di investimento. Gli attori hanno pure chiesto, tra l’altro, la risoluzione di tali operazioni, con i conseguenti effetti restitutori.
Con sentenza n. 4333/2015, il Tribunale di Milano ha accolto queste domande, rilevando in specie che “risultava manifesto il grave inadempimento della Banca, attesa la mancata prova da parte dello stesso istituto finanziario di aver agito con diligenza e correttezza nell’interesse del cliente…, nonche’ di avere fornito agli investitori informazioni adeguate sulla natura, rischi e implicazioni della specifica operazione”.
2.- La Corte di Appello di Milano ha confermato la valutazione espressa dal primo giudice.
In particolare, essa ha riscontrato la peculiare rilevanza della “totale mancanza della comunicazione del profilo di rischio alla Banca da parte degli investitori, che pertanto non potrebbero essere considerati come investitori esperti e disponibili a correre rischi”. Ha altresi’ considerato come, al di la’ di ogni altra cosa, l'”operazione di acquisto dei titoli (OMISSIS) non rientrasse nell’ambito di rischio tollerabile da parte di un comune institore, stante la mancanza di prospetti correlati all’epoca degli investimenti”: “il solo prospetto risultante agli atti e’ quello relativo all’anno 2005 e rappresentativo di un paniere di investimento in un momento ben successivo a quello degli acquisti contestati, i quali risalgono invece agli anni 2000 e 2001″. Ha messo in evidenza, infine, l'”apprezzabile incidenza” degli acquisti dei detti titoli rispetto al patrimonio degli investitori, nonche’ la “palese e manifesta mancanza di informazioni recepite e fornite dalla Banca”.
3.- Contro la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano ricorre ora la s.p.a. (OMISSIS), articolando due motivi per la sua cassazione.
I signori (OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con controricorso.
La Banca ha anche depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis cod. pro. civ..
4.- Il primo motivo di ricorso e’ intestato “violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 1218 cod. civ. e articolo 23 TUF in relazione al motivo di cui all’articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3”.
Nel merito, il motivo riguarda il tema del nesso di causalita’. La Corte di Appello ha errato – dichiara il motivo – perche’, una volta constatata la violazione degli obblighi da parte dell’intermediario, “non ha rilevato la mancata allegazione e la mancata prova del nesso di causalita’ da parte dell’attore”.
Di conseguenza, la sentenza impugnata si pone in contrasto “con i principi che, nel nostro ordinamento, presiedono alla ripartizione dell’onere della prova in materia contrattuale e in particolare con il disposto degli articoli 2697 e 1218 cod. civ., nonche’ 23 TUF. Costituisce, infatti, principio pacifico quello per cui, sotto un profilo processuale, il creditore che agisce in giudizio per il risarcimento dei danni originati da un rapporto contrattuale non possa limitarsi ad allegare soltanto l’inadempimento altrui, ma debba invece compiutamente dimostrare sia il pregiudizio patito, sia che detto pregiudizio e’ disceso causalmente dall’inadempimento ipotizzato”.
Lo stesso articolo 23 TUF conferma questa impostazione – cosi’ conclude il motivo – perche’ “pone in capo all’intermediario unicamente la dimostrazione di avere agito con diligenza, fermo restando l’onere di dimostrare il nesso di causalita’ (e il pregiudizio) in capo all’investitore”.
5.- Il motivo non puo’ essere accolto.
L’impostazione adottata dalla Banca ricorrente non risulta coerente, infatti, con lo specifico sistema normativo delineato dal TUF e dal Regolamento Consob.
Come sottolinea in modo particolare l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di questa Corte, la normativa relativa al settore dei servizi di investimento pone un’incisiva serie di doveri informativi a carico degli intermediari: l’imposizione dei questi compiti non e’ fine a se’ stessa, ma e’ direttamente funzionale, invece, a far acquisire al cliente l’effettiva consapevolezza dell’investimento, che viene concretamente in rilievo.
Poste le prescrizioni di cui al TUF (come formate, prima di tutto, dalle clausole generali di cui all’articolo 21) e della disciplina regolamentare, come pure la specifica finalita’ di protezione del cliente (inteso che risparmiatore che investe, secondo la prospettiva tracciata, nel vertice, dall’articolo 47 Cost.), si deve dunque “ritenere che, nell’economia della singola operazione, l’obbligo informativo assuma rilievo determinante, essendo diretto ad assicurare scelte di investimento realmente consapevoli; per modo che, in assenza di un consenso informato dell’interessato, il sinallagma del singolo negozio di investimento manchi di trovare piena attuazione” (cfr., tra le altre, Cass., 31 agosto 2017, n. 4727).
“La prescrizione (legale e poi regolamentare) di peculiari e pregnanti doveri informativi a carico degli intermediari e nell’interesse dei clienti risparmiatori, con particolare riguardo ai titoli di cui ai possibili investimenti, attinge a propria ragione d’essere la funzione di orientamento verso scelte di investimento che siano consapevoli e ragionevoli”. Di conseguenza, la condotta dell’intermediario, che trascura di assolvere i doveri impostogli dalla legge, “si manifesta, in se’ stessa, come fattore di disorientamento del risparmiatore; di uno scorretto orientamento di questi verso le scelte di investimento, cioe'” (Cass., 16 febbraio 2018, n. 3914).
Con la conseguenza che il riscontro della mancata prestazione dell’informazione, che risulta dovuta dall’intermediari, viene propriamente a “ingenerare una presunzione di riconducibilita’ ad essa dell’operazione”, salva comunque restando la possibilita’ dell’intermediario di provare eventuali circostanze atte a interrompere tale nesso eziologico (cfr., tra le altre, in questa prospettiva Cass. 6 marzo 2018, n. 5265; Cass., 3 agosto 2017, n. 19417; Cass., 31 agosto 2017, n. 20617; Cass., 18 maggio 2017, n. 12544; Cass., 17 novembre 2016, n. 23417; Cass., 7 giugno 2017, n. 14166; Cass., 20 marzo 2018, n. 6920).
6.- Il secondo motivo di ricorso e’ intestato “violazione e falsa applicazione degli articoli 2727 e 2729 cod. civ. in relazione al motivo di cui all’articolo 360 cod. proc. civ., comma 1”.
Nel merito, il motivo sviluppa la seguente tesi (in via di sostanziale subordine rispetto a quella svolta nell’ambito del primo motivo): “il tema dell’adeguatezza e’ il perno del giudizio controfattuale ed e’ dunque determinante ai fini del nesso causale. Se infatti e’ dimostrato che l’investitore ha acquistato prodotti che censura come inadeguati, allora e’ necessariamente dimostrato che, anche laddove egli fosse stato informato del grado di rischio connesso all’investimento, avrebbe in ogni caso perfezionato l’acquisto”. “Cio’ posto, e’ evidente come l’assunto del giudice di secondo grado, che ha escluso la rilevanza ai fini del nesso del prospetto prodotto dalla Banca solo in quanto successivo all’epoca degli investimenti censurati contrasti con i principi che regolano l’operare delle presunzioni, e in particolare con gli articoli 2727 e 2729 cod. civ.”.
7.- Il motivo e’ inammissibile.
Lo stesso, infatti, chiede una nuova valutazione del materiale probatorio presente in causa, che e’ esame precluso al giudizio di questa Corte.
D’altro canto, la motivazione svolta in proposito dalla Corte milanese si manifesta senz’altro ragionevole e plausibile. La stessa risulta fondata su un articolato complesso di circostanze (cfr. sopra, nel corso del n. 2). Il ricorrente trascura, altresi’, che – come invece ben sottolineato dalla sentenza impugnata l’unico prospetto presentato dalla Banca risulta di un quattro/cinque anni successivo rispetto al tempo delle operazioni contestate.
8.- In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono
liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida nella misura di Euro 7.100,00 (di cui Euro 100 per esborsi).
Ai sensi della Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, in ragione del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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