Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 3 giugno 2019, n. 24649.
La massima estrapolata:
La pronuncia di una sentenza di condanna in grado di appello ad una pena non sospesa o non suscettibile di sospensione costituisce elemento di per sé idoneo a rafforzare le esigenze cautelari poste a base del provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere.
Sentenza 3 giugno 2019, n. 24649
Data udienza 8 febbraio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SARNO Giulio – Presidente
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere
Dott. CERRONI Claudio – rel. Consigliere
Dott. CORBO Antonio – Consigliere
Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 13/11/2018 del Tribunale di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MOLINO Pietro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13 novembre 2018 il Tribunale di Trento, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS), indagato per i reati di cui agli articoli 110 e 337 c.p., nonche’ Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, nei confronti dell’ordinanza del 17 ottobre 2018 della Corte di Appello di Trento, in forza della quale era stata dichiarata l’inammissibilita’ dell’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata nei suoi confronti, con quella degli arresti domiciliari.
2. Avverso il predetto provvedimento e’ stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.
2.1. In particolare, col primo motivo il ricorrente ha osservato che il Tribunale di Trento aveva gia’ rigettato con ordinanza del 6 febbraio 2018 la richiesta di concessione degli arresti domiciliari, in quanto il soggetto che avrebbe dovuto dare ospitalita’ al ricorrente non appariva legittimato ad un tanto in forza del contratto di locazione, e dei divieti convenzionali ivi previsti. In sede invero di rinvio, dopo l’annullamento in sede di legittimita’ – per motivi formali della successiva decisione del Giudice del riesame, con ordinanza del 18 settembre 2018 il Tribunale del riesame aveva disatteso nuovamente l’istanza allegando peraltro il diverso pericolo di recidiva in ragione dell’eventuale permanenza dell’imputato – in regime di custodia domiciliare – nella stessa abitazione oggetto di perquisizione e sequestro, e nella quale erano stati rinvenuti denaro e bilancino di precisione, ossia strumentario e proventi dello spaccio di stupefacenti.
A fronte di tale nuova motivazione era stata proposta ulteriore istanza alla Corte trentina, giudice del dibattimento, all’uopo indicando diverso soggetto disponibile all’accoglienza ed al mantenimento, oltretutto in altro Comune ((OMISSIS)) rispetto al capoluogo, mentre il ricorrente aveva altresi’ manifestato la propria disponibilita’ ad accettare il braccialetto elettronico.
La Corte di Appello adita aveva ritenuto l’inammissibilita’ dell’istanza invero adducendo il pericolo di recidiva, e cosi’ nuovamente modificando la ratio decidendi, in tal modo evidenziando l’illogicita’ dell’intero percorso motivazionale, a dimostrazione della sola decisione di mantenere in vinculis l’imputato.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha allegato la manifesta illogicita’ dell’ordinanza, atteso che ai fini del diniego della richiesta era stata enfatizzata l’esistenza di un remoto precedente del 2013, laddove la concessione della sospensione condizionale sarebbe stata ivi utilizzata per continuare nell’attivita’ criminosa. Tale precedente aveva avuto peraltro ad oggetto un fatto lieve punito a norma dell’articolo 73 cit., comma 5, mentre era stata addirittura parificata la posizione del ricorrente con quello di un delinquente abituale; per quanto poi riguardava la dedotta assenza di fissa dimora e di stabile fonte di reddito, era stata appunto prodotta dichiarazione di disponibilita’ all’accoglienza e al mantenimento da parte di cittadino egiziano con regolare attivita’ lavorativa, ed allo stesso tempo era stata ribadita la disponibilita’ al controllo con braccialetto elettronico.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso e’ infondato.
4.1. Il ricorrente si e’ sostanzialmente doluto della molteplicita’ di risposte negative le quali, peraltro con motivazioni differenti, avrebbero nel tempo riscontrato la propria richiesta di sostituzione della misura custodiale massima con gli arresti domiciliari.
La questione, pur suggestiva, non ha fondamento.
4.1.1. In fatto il rilievo non corrisponde a verita’ e, per quanto possa occorrere, e’ smentito dalla stessa produzione documentale allegata al ricorso.
Vero e’, infatti, che il provvedimento di rigetto del 6 febbraio 2018 del Tribunale di Trento veniva giustificato dal permanere del quadro probatorio e delle esigenze cautelari, nonche’ dall’inidoneita’ del soggetto ivi indicato a dare ospitalita’ a terzi per espresso divieto contrattuale. Del pari l’ordinanza del 18 settembre 2018, peraltro ricalcando il precedente provvedimento del 6 marzo 2018 annullato per viziata composizione del Collegio, ha ravvisato comunque l’inidoneita’ dell’abitazione gia’ occupata dall’odierno ricorrente, atteso altresi’ il pericolo di fuga, nonche’ in considerazione dello specifico stato dei luoghi (cola’ erano stati invero rinvenuti i materiali propedeutici allo spaccio ed al confezionamento dello stupefacente).
Infine l’ordinanza impugnata in questa sede ha comunque ribadito la negativa valutazione personale, tra l’altro rafforzata dalla condanna anche in secondo grado a cospicua pena detentiva, nonche’ dalla recidiva in considerazione della pregressa condanna per fatti qualificati a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 cit., articolo 73, comma 5. Al riguardo, la stessa sospensione condizionale della pena, anziche’ favorire il recupero sociale, aveva in realta’ rinforzato i propositi delittuosi, ed in ragione di cio’ anche la nuova disponibilita’ all’accoglienza domestica non modificava il quadro attesa l’insufficiente garanzia alla limitazione alla liberta’ di movimento, stante la possibile ripresa dell’attivita’ illecita (anche per la mancata prova in ordine all’interruzione dei legami con i canali di approvvigionamento dello stupefacente).
4.1.2. Contrariamente ai rilievi del ricorrente, pertanto, vi e’ costante valutazione sfavorevole su quadro indiziario (rafforzato tra l’altro dalla duplice pesante pronuncia di responsabilita’ nei due gradi di merito) ed esigenze cautelari, cui si sono – solamente – affiancate le successive considerazioni sull’inidoneita’ delle soluzioni abitative, ovvero infine la sostanziale superfluita’ dell’ultima proposta, attesa l’assorbente prognosi negativa personale circa la possibilita’ di accedere in sicurezza alla detenzione domiciliare.
Tutto cio’ a prescindere dal fatto che all’esame della Corte perviene solamente il provvedimento del 13 novembre 2018, che ha confermato, ancorche’ con un rigetto nel merito in luogo della pregressa dichiarazione di inammissibilita’, la sfavorevole ordinanza pronunciata dalla Corte di Appello di Trento, che nelle more ha appunto comunque condannato il ricorrente alla pena di anni quattro mesi cinque di reclusione (cfr. in proposito altresi’ pag. 4 del presente ricorso). Al riguardo, in ogni caso, la pronuncia di una sentenza di condanna in grado di appello ad una pena non sospesa o non suscettibile di sospensione costituisce elemento di per se’ idoneo a rafforzare le esigenze cautelari poste a base del provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere (Sez. 3, n. 8146 del 25/01/2012, M., Rv. 252754).
4.1.3. In diritto, poi, e’ costante l’osservazione secondo cui rientra nei poteri del giudice chiamato a decidere in sede di appello ex articolo 310 c.p.p., accertare la ricorrenza, nell’ambito della concreta fattispecie, degli elementi previsti dalla legge per l’applicabilita’ di una determinata norma, indipendentemente dal fatto che una tale indagine sia stata trascurata nel precedente grado o che il rigetto dell’istanza abbia trovato una diversa giustificazione tanto da rendere superfluo l’approfondimento di ulteriori profili di rilievo normativo (Sez. 4, n. 36317 del 11/04/2008, Farinelli, Rv. 241893). In linea generale, infatti, il giudice dell’appello cautelare non incorre comunque nel vizio di ultrapetizione, conseguente alla violazione del principio di devoluzione parziale, ove prenda in esame il punto della sussistenza di esigenze cautelari nella sua interezza, al di la’ delle specifiche esigenze che nell’atto di appello siano state indicate come oggetto di erronea valutazione (Sez. 6, n. 13863 del 16/02/2017, Ferro, Rv. 269461).
4.1.4. Non sussiste pertanto alcuna illogicita’ della motivazione, la quale non si e’ limitata a considerare l’assenza di fissa dimora dell’indagato, altresi’ privo di fonti di reddito, a fronte della disponibilita’ palesata da terza persona all’alloggio ed al mantenimento. Tenuto invero conto della complessiva situazione indiziaria e cautelare (siccome resa evidente anche tanto dalla precedente condanna quanto dal comportamento tenuto in pendenza di sospensione condizionale della pena, nonche’ infine dalla condanna non definitiva in appello), anzi, la Corte territoriale ha inteso nuovamente superare l’istanza domiciliare, ulteriormente ribadendo come i requisiti di applicazione delle misure non concedessero opzione differente.
5. L’infondatezza dell’impugnazione non puo’ che condurre quindi al rigetto del ricorso.
Ne consegue altresi’ la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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