Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 31296.
La promessa di pagamento non è fonte autonoma di obbligazione
La promessa di pagamento, avendo carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, non è fonte autonoma di obbligazione e non può pertanto produrre una modificazione soggettiva dell’obbligazione, con la conseguenza che la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all’art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti.
Sentenza|| n. 31296. La promessa di pagamento non è fonte autonoma di obbligazione
Data udienza 24 ottobre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Obbligazioni in genere – Promesse unilaterali – Promessa di pagamento e ricognizione del debito promessa di pagamento – Effetto confermativo di precedente rapporto obbligatorio – Conseguenze – Promessa di pagamento debito altrui – Nullità – Ragioni.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
Dott. CHIECA Danilo – Consigliere
Dott. TRAPUZZANO Cesare – rel. Consigliere
Dott. CAPONI Remo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 22456/2017) proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale per scrittura privata autenticata del 2 agosto 2023, rep. n. (OMISSIS), allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’Avv. (OMISSIS), nel cui studio in (OMISSIS), ha eletto domicilio;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 131/2017, pubblicata il 23 febbraio 2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2023 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mucci Roberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso in ordine a tutti i motivi svolti;
vista la memoria depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e la memoria depositata nell’interesse della controricorrente, ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.;
richiamata la precedente ordinanza interlocutoria n. 3891/2023, depositata il 9 febbraio 2023, all’esito della camera di consiglio non partecipata del 27 giugno 2022;
sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. (OMISSIS) – in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS) – per il ricorrente e l’Avv. (OMISSIS) per la controricorrente.
La promessa di pagamento non è fonte autonoma di obbligazione
FATTI DI CAUSA
1.- Con atto di citazione del 21 giugno 2013, la (OMISSIS) S.r.l. conveniva, davanti al Tribunale di Gorizia, (OMISSIS), per sentire pronunciare la condanna del convenuto al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di Euro 37.022,13, oltre interessi ex Decreto Legislativo n. 231 del 2002, ovvero, in via subordinata, della minore somma accertata all’esito della trattazione della causa, in ragione dell’impegno al pagamento espressamente assunto con email del 5 luglio 2012, in ordine al corrispettivo della fornitura di macchinari commissionata quale rappresentante fiduciario della (OMISSIS) con sede in (OMISSIS).
Si costituiva in giudizio (OMISSIS), il quale eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, la sua carenza di legittimazione passiva e, in ogni caso, la non riferibilita’ alla sua persona del debito azionato nonche’, in estremo subordine, l’infondatezza della domanda spiegata. In via riconvenzionale condizionata, chiedeva che fosse pronunciata la risoluzione del contratto del 6 giugno 2012 per totale inadempienza della (OMISSIS) nella realizzazione delle macchine ad essa commissionate e, in via ulteriormente subordinata, che il prezzo per la realizzazione dei macchinari fosse ridotto al valore di rottame di ferro o al diverso valore ritenuto di giustizia.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 259/2015, depositata il 7 maggio 2015, rigettava la domanda spiegata dall’attrice, escludendo che, in forza della e-mail del 5 luglio 2012 e delle altre circostanze risultanti in atti, il (OMISSIS) avesse assunto l’obbligo di pagare il corrispettivo richiesto.
2.- Proponeva appello la (OMISSIS) S.r.l., la quale lamentava l’erronea ricostruzione dei fatti prospettata dalla decisione impugnata, in ordine alla negazione di valenza negoziale dell’assunzione di debito di cui alla dichiarazione del 5 luglio 2012.
Si costituiva nel giudizio d’impugnazione (OMISSIS), il quale resisteva all’appello e ne chiedeva il rigetto, escludendo che la richiamata dichiarazione avesse natura negoziale e prospettando, in ogni caso, l’illiceita’ e/o carenza di causa della dichiarazione nonche’ ribadendo, in via assolutamente subordinata, l’eccezione di inadempimento.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Trieste, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, condannava (OMISSIS) al pagamento, in favore della (OMISSIS) S.r.l., della somma di Euro 37.022,13, oltre interessi ex Decreto Legislativo n. 231 del 2002 dalla domanda al saldo.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che la dichiarazione resa dal (OMISSIS) con la citata e-mail, quanto all’individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle forniture, aveva certamente valenza negoziale, concretando una promessa di pagamento del debito altrui nell’ambito dell’esecuzione di un rapporto sostanziale ben noto alle parti; b) che tale rilevanza negoziale prescindeva dalla correttezza della fatturazione effettuata a nome del (OMISSIS) stesso, fatto, questo, del tutto irrilevante ai fini della validita’ della manifestazione di volonta’ in esame, attenendo piuttosto agli adempimenti di natura meramente fiscale; c) che l’espressione utilizzata “per semplicita’ di gestione” non escludeva affatto la volonta’ del (OMISSIS) di obbligarsi personalmente, in quanto avrebbe avuto, al piu’, il significato di mero riferimento ad uno piu’ spedito svolgimento del rapporto, non incompatibile con la volonta’ di impegnarsi di persona al pagamento del dovuto nei confronti del creditore; d) che, quanto all’eccezione di inadempimento, essa era inammissibile, sia perche’ riferita ad un’inadempienza pressoche’ definitiva – che avrebbe potuto legittimare il ricorso ai rimedi previsti dall’articolo 1668 c.c., ai quali invece il (OMISSIS) aveva rinunciato -, sia perche’ la facolta’ di proporre domande o eccezioni spettava alla (OMISSIS), quale parte sostanziale del rapporto; e) che, pertanto, non si estendeva al terzo – che avesse spontaneamente promesso il pagamento di un debito altrui – la legittimazione a proporre l’eccezione di inadempimento.
3.- Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, (OMISSIS).
Ha resistito con controricorso la (OMISSIS) S.r.l.
4.- Con ordinanza interlocutoria n. 3891/2023, depositata il 9 febbraio 2023, questa Sezione ha rimesso la causa alla pubblica udienza.
5.- Le parti hanno presentato memorie illustrative.
La promessa di pagamento non è fonte autonoma di obbligazione
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia: a) ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, il vizio di motivazione, in assenza del rispetto del minimo costituzionale, con violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che la dichiarazione resa avesse valenza negoziale; b) ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omesso esame dell’eccezione circa l’assenza o illegittimita’ di causa, con violazione dell’articolo 112 c.p.c.; c) in via di ulteriore subordine, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, il vizio di motivazione, in assenza del rispetto del minimo costituzionale, con violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per avere la Corte territoriale mancato di esaminare la rilevanza dell’obbligo di fatturazione in relazione al presunto impegno di pagare; d) in via di assoluto subordine, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in ordine all’interconnessione voluta tra fatturazione e presunta assunzione di debito.
Obietta il ricorrente che, in base al lessico adottato, la dichiarazione evocata avrebbe avuto il valore, piu’ che di una proposta contrattuale, di una dichiarazione di intenti, atta ad invitare alla fatturazione direttamente verso il deducente solo nell’ipotesi in cui questi fosse divenuto cessionario della posizione di (OMISSIS), come si sarebbe desunto dall’individuazione della parte destinataria degli effetti e dal mancato riferimento ad alcuno impegno od obbligazione, oltre che dall’assenza di qualsiasi causa espressa.
Aggiunge l’istante che non sarebbe stata rintracciabile alcuna ragione economica dell’assunzione dell’obbligazione, tale da rendere causalmente giustificabile l’impegno sul piano negoziale. Ne’ sarebbe stato dato conto del rapporto di subordinazione tra fatturazione e pagamento.
1.1.- Il motivo e’, nel suo complesso, inammissibile.
Esso infatti – sotto la veste di vizio di omessa o apparente motivazione – mira ad ottenere, in realta’, la rivalutazione di circostanze che sono state gia’ esaminate con esito sfavorevole per il ricorrente.
E segnatamente tende ad ottenere una diversa qualificazione della dichiarazione del 5 luglio 2012, di cui si contesta la riconduzione all’assunzione del debito della (OMISSIS), indipendentemente dagli effetti fiscali connessi alla fatturazione.
Sicche’ la doglianza ha una portata meramente meritale, il che esclude che essa possa essere esaminata nella presente sede, in adesione al principio secondo cui la prospettazione di una diversa e alternativa valutazione dei fatti storici determinanti non rientra nell’ambito del sindacato di legittimita’ (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017).
La promessa di pagamento non è fonte autonoma di obbligazione
2.- Con il secondo motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione dell’articolo 1988 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto applicabile il principio di astrazione processuale alla promessa di pagamento, mentre in realta’ la promessa non avrebbe avuto carattere negoziale, ma avrebbe determinato una mera relevatio ab onere probandi, il cui meccanismo avrebbe operato in stretta connessione con la suitas della posizione debitoria rispetto al dichiarante che, quale unico legittimato a disporne, avesse confessato lato sensu il proprio obbligo.
Osserva, ancora, l’istante che sul piano probatorio la medesima dichiarazione avrebbe presupposto l’esistenza preventiva di un rapporto da riconoscere, operante sul piano sostanziale e riferibile al dichiarante stesso, mentre invece il rapporto contrattuale sarebbe stato palesemente estraneo alla sfera personale del deducente e, quindi, ad un presunto rapporto debitorio, pacificamente riferibile alla sola (OMISSIS), sicche’ la dichiarazione sarebbe stata emessa con specifico riferimento al debito altrui.
2.1.- Il motivo e’ fondato.
Infatti, la Corte di merito ha espressamente sostenuto che, attraverso la e-mail del 5 luglio 2012, il (OMISSIS) ha promesso il pagamento del debito della (OMISSIS), con effetti vincolanti nei confronti del creditore (OMISSIS) S.r.l. Nessun riferimento e’ invece contenuto nella pronuncia alle forme di successione nel rapporto obbligatorio dal lato passivo, che presuppongono la stipulazione di un contratto.
Ora, giustappunto, l’espromissione si distingue dalla promessa di pagamento, disciplinata dall’articolo 1988 c.c., in quanto mentre quest’ultima si colloca fra i negozi unilaterali, l’altra e’ considerata un contratto, caratterizzato dall’incontro delle volonta’ di chi si pone come nuovo debitore, al fianco, e talora al posto, del debitore originario, e chi lo accetta come tale (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 32787 del 08/11/2022; Sez. 1, Sentenza n. 6935 del 21/11/1983; Sez. 3, Sentenza n. 609 del 05/03/1973).
Pertanto, nell’espromissione, che si perfeziona verso il creditore, senza bisogno di un suo atto di accettazione, quando egli venga a conoscenza dell’impegno assunto dall’espromittente, la causa del contratto e’ costituita puramente e semplicemente dall’assunzione del debito altrui, essendo irrilevanti sia i rapporti interni intercorrenti tra il debitore e l’assuntore, sia le ragioni che hanno determinato l’intervento di quest’ultimo, essendo invece necessario che il terzo, presentandosi al creditore, non ponga a fondamento del proprio impegno un preesistente accordo con l’obbligato (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 21102 del 22/07/2021; Sez. 2, Sentenza n. 22166 del 07/12/2012; Sez. 1, Sentenza n. 24891 del 26/11/2009; Sez. 3, Sentenza n. 8622 del 12/04/2006; Sez. L, Sentenza n. 2932 del 16/02/2004; Sez. L, Sentenza n. 19118 del 13/12/2003).
La promessa di pagamento non è fonte autonoma di obbligazione
Ebbene la promessa di pagamento, di cui all’articolo 1988 c.c. – a cui in via esclusiva si riferisce la Corte territoriale -, ha un effetto meramente confermativo, nella sfera probatoria, di un preesistente rapporto fondamentale di debito e, pertanto, e’ inidonea a costituire nuove obbligazioni ed a porre in essere una successione a titolo particolare nel suddetto rapporto, di natura sia cumulativa (con l’aggiunzione di un nuovo debitore a quello originario), sia privativa (con l’eliminazione, cioe’, del precedente debitore). Tale successione puo’, invero, avvenire soltanto nei casi previsti in modo espresso dalla legge, ossia generalmente con la forma contrattuale, attraverso la delegazione, l’espromissione, l’accollo o la cessione del contratto, ovvero nelle specifiche e determinate ipotesi di subentro nella posizione debitoria altrui fissate dalla legge medesima (quali, ad esempio, quelle previste dagli articoli 2160, 2177 e 2560 c.c. e dalle norme sui titoli di credito).
Ne discende che la sola promessa unilaterale fatta dal terzo di pagare un debito altrui e’ inidonea ad obbligare il promittente nei riguardi del creditore, nonostante la mancata stipula di un contratto di espromissione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13170 del 26/11/1999; Sez. 2, Sentenza n. 1568 del 22/04/1975).
E tanto perche’ la promessa di pagamento e’ un negozio causale (astratto solo processualmente), che presuppone l’esistenza di un rapporto obbligatorio tra promittente e promissario.
D’altronde, alla promessa di pagamento non puo’ essere attribuita efficacia costitutiva di nuovi diritti ed obblighi. Le promesse unilaterali costituenti fonte di obbligazione sono tutte tipiche e nominate. Il legislatore ha stabilito che “la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge” ex articolo 1987 c.c. ed ha indicato, poi, all’articolo 1988 c.c., quale unico effetto della promessa di pagamento (e della ricognizione del debito), l’inversione dell’onere della prova in deroga ai principi generali (“dispensa colui a favore del quale e’ fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale”).
Deve concludersi, conseguentemente, che la promessa di pagamento, per il carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, determina l’inversione dell’onere della prova tra le parti del rapporto obbligatorio, ma non e’ fonte autonoma di obbligazione e non puo’ produrre la modificazione soggettiva dell’obbligazione.
La promessa di pagamento non è fonte autonoma di obbligazione
Sul punto questa Corte ha rilevato che nessuna norma prevede la possibilita’ di subentrare, con promessa unilaterale, nel debito altrui, con la conseguenza che una tale promessa e’ da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all’articolo 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti.
3.- Con il terzo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli articoli 1325 e 1343-1345 c.c., per avere la Corte distrettuale attribuito valenza negoziale alla dichiarazione richiamata, nonostante l’assenza o illiceita’ di causa, in ragione dell’evidente legame sinallagmatico tra fatturazione e pagamento e, subordinatamente, dell’assenza di giustificazione patrimoniale dell’impegno assunto.
E cio’ in connessione con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 21 atteso che la previsione di fatturazione direttamente verso il deducente, anziche’ verso l’effettivo beneficiario della prestazione, avrebbe implicato un illegittimo stravolgimento dei principi regolatori del prelievo IVA, con la conseguente illegittimita’ della causa dell’eventuale negozio ipotizzabile.
4.- Con il quarto motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 1272 c.c., comma 3, per avere la Corte del gravame subordinato la facolta’ di opporre l’eccezione di inadempimento, a carico dell’ipotetico assuntore del debito, alla puntuale proposizione di una domanda di risoluzione per inadempimento mentre, nell’ambito dell’espromissione, il terzo avrebbe potuto opporre al creditore le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario (OMISSIS), sicche’ correttamente si sarebbe potuta esaminare l’eccezione di inadempimento.
Sostiene, ancora, l’istante che, in ogni caso, quale presunto successore nel debito, ma non nel contratto, l’assuntore sarebbe stato privo della legittimazione a richiedere la risoluzione, ma avrebbe potuto solo eccepire l’inadempimento.
5.- Con il quinto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’omesso esame della censura attinente alla rivendicata impossibilita’ di applicare gli interessi ex Decreto Legislativo n. 231 del 2002, con violazione dell’articolo 112 c.p.c..
E cio’ perche’ la dichiarazione di asserita assunzione del debito avrebbe fatto riferimento al solo pagamento del prezzo, ne’ essendo l’espromissione suscettibile di generare gli interessi di mora previsti in tale testo normativo.
6.- Il terzo, il quarto e il quinto motivo sono assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo, in quanto dipendenti dall’attribuita efficacia riconosciuta dalla sentenza impugnata alla promessa di pagamento.
7.- In definitiva, il ricorso deve essere accolto limitatamente al secondo motivo, mentre il primo motivo e’ inammissibile e i rimanenti motivi sono assorbiti.
La sentenza impugnata va dunque cassata, in relazione al motivo accolto e nei sensi di cui in motivazione, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, che decidera’ uniformandosi al seguente principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione:
“La promessa di pagamento, per il carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, e’ idonea a determinare l’inversione dell’onere della prova tra le parti del rapporto obbligatorio, ma non e’ fonte autonoma di obbligazione e non puo’ produrre la modificazione soggettiva dell’obbligazione, con la conseguenza che la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui e’ da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all’articolo 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti”.
La promessa di pagamento non è fonte autonoma di obbligazione
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, dichiara inammissibile il primo motivo e dichiara assorbiti i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’.
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