Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 14 settembre 2018, n. 5413.
La massima estrapolata:
La professione di avvocato può essere esercitata anche senza la partecipazione a udienze o il conferimento di mandati ad litem, perché l’iscrizione all’albo è già di per sé un atto (sia pure preliminare e propedeutico) di esercizio della professione.
Sentenza 14 settembre 2018, n. 5413
Data udienza 12 luglio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Pi. Fi. Gi., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale (…);
contro
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Lu. Ma., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma, Sezione I-quater, n. 7494 del 28 giugno 2016, resa tra le parti, concernente accertamento del diritto al risarcimento del danno conseguente ad atti configurabili come violazione degli obblighi gravanti sul datore di lavoro per la tutela dell’integrità psico-fisica dei dipendenti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2018 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Pi. Fi. Gi. e Lu. Sp. su delega di Lu. Ma;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, assistente capo della Polizia Penitenziaria dichiarato inidoneo al servizio nel corso del 2013, ha radicato nel 2014 avanti il T.a.r. per il Lazio – Sede di Roma ricorso, poi integrato da motivi aggiunti, al fine di ottenere il risarcimento del danno per asserite pratiche di “mobbing” svolte nei suoi confronti da parte principalmente della dr.ssa -OMISSIS-, dirigente del Centro Amministrativo “G. Al.” di Roma, struttura presso cui egli aveva prestato servizio a decorrere dal 2003.
1.1. Costituitisi l’Amministrazione e la dr.ssa -OMISSIS-, il T.a.r. ha respinto il ricorso: ad avviso del Tribunale, in particolare, difetterebbe la prova dell’elemento soggettivo del “mobbing”, individuato nell’intento persecutorio, la cui dimostrazione graverebbe interamente sull’interessato, a tenore dell’art. 2697 c.c.; anche da un punto di vista oggettivo, inoltre, il quadro risultante dagli atti sarebbe tutt’altro che univoco.
1.2. Quanto a quest’ultimo profilo, il Tribunale ha osservato:
– che il trasferimento presso l’Ufficio Archivio non costituirebbe un “demansionamento”, posto che “l’incarico di cui si tratta, vissuto dal ricorrente come un demansionamento, rientra tra le competenze proprie della qualifica dal medesimo posseduta e comporta comunque l’esercizio di attività tutt’altro che banali, tenendo presente l’importanza che ha la corretta classificazione del patrimonio documentale, non solo corrente, di una pubblica amministrazione”;
– che, oltretutto, “scorrendo i rapporti informativi relativi al ricorrente emerge che il medesimo ha svolto dal 2003 al 2005 i seguenti incarichi: Ufficio sanitario-portineria-vigilanza Museo criminologico; poi dal 2006 non ha più svolto l’incarico presso l’Ufficio sanitario ma, agli altri, si è aggiunto anche l’archivio e così per gli anni successivi”;
– che, pertanto, il trasferimento non sarebbe in alcun modo conseguenza del procedimento giudiziario (teso ad ottenere il controvalore in denaro dei buoni pasto non corrisposti dall’Amministrazione nel periodo 1989 – 1998) intentato da diversi appartenenti al Corpo a mezzo del patrocinio del padre del ricorrente e definito con sentenza favorevole ai ricorrenti nel 2007: ad avviso del Tribunale, “già precedentemente a tale episodio l’amministrazione si era determinata all’attribuzione al ricorrente di incarico diverso, ferme le altre incombenze, per ragioni che, dunque, ben possono essere ricondotte all’interno delle ordinarie dinamiche di rotazione negli incarichi”;
– che, inoltre, la diffida inviata al ricorrente nel 2012 avrebbe rappresentato un provvedimento vincolato, in conseguenza del fatto che egli si era iscritto all’Albo degli avvocati, fattispecie in radice vietata al personale del Corpo della Polizia Penitenziaria dall’art. 35 d.lgs. n. 443 del 1992;
– che, per di più, egli sarebbe stato inserito “in molte deleghe difensive” ed avrebbe curato “personalmente su delega del padre alcune incombenze connesse a pratiche legali”;
– che gli episodi di scontro con alcuni colleghi sarebbero “frammentari”, essendosi verificati “uno nel 2007 e l’altro nel 2011”: non avrebbe, di contro, rilievo il ritardo con cui la dr.ssa -OMISSIS- avrebbe inserito agli atti i rapporti redatti in proposito dal ricorrente, benché tale condotta sia ritenuta indice di “una scarsa attenzione da parte della dirigente alle diatribe, anche pesanti, tra dipendenti che sono comunque sintomo di un non lineare rapporto fra colleghi”;
– che l’abbassamento delle qualifiche negli anni 2011 e 2012 sarebbe stato effettuato da due diversi dirigenti (nel primo caso dalla dr.ssa -OMISSIS-, nel secondo dal dr.-OMISSIS-) e, comunque, sarebbe stato ogni volta specificamente motivato.
2. Il ricorrente ha interposto appello, riproponendo criticamente le censure avanzate in prime cure.
3. Si è costituita la sola dr.ssa -OMISSIS-.
4. Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 12 luglio 2018, in vista della quale le parti hanno versato in atti difese scritte.
5. Il ricorso non merita accoglimento.
6. Il Collegio prende le mosse dai fatti che, ad avviso del ricorrente, avrebbero natura “mobbizzante”.
6.1. Anzitutto, il trasferimento all’Ufficio Archivio non integra un “demansionamento”, posto che, per quanto risulta in atti, rientra nelle mansioni proprie del grado all’epoca rivestito dal ricorrente.
6.1.1. Di converso, da un lato l’asserito “ozio forzato” che questi avrebbe dovuto ivi sopportare non è dimostrato da alcuna concreta evidenza, dall’altro non consta che il ricorrente – peraltro già allora attivo componente di un’organizzazione sindacale – abbia mai formalmente rappresentato alla dirigenza tale situazione, peraltro frontalmente contrastante con il dovere di buon andamento degli uffici che i relativi dirigenti sono tenuti a perseguire attivamente.
6.1.2. Oltretutto, mansioni archivistiche risultano assegnate al ricorrente sin dal 2006, dunque prima della pronuncia della sentenza sul ricorso patrocinato dal di lui padre.
6.1.3. Del resto, consta che il ricorrente abbia a suo tempo sottoscritto il relativo rapporto, come invero espressamente riconosciuto in memoria di replica, ove, tuttavia, si sostiene che la sottoscrizione sarebbe stata apposta “con il convincimento che il rapporto fosse riferibile all’anno in corso [2007] e, comunque, senza adeguata attenzione, come spesso avviene per adempimenti burocratici di routine” (cfr. memoria di replica, pag. 4).
6.1.4. In proposito, il Collegio osserva che, in disparte l’assenza di prova alcuna a sostegno di tali affermazioni, non consta che in tutti questi anni il ricorrente abbia mai rappresentato alla dirigenza che la sottoscrizione de qua era stata apposta “con il convincimento che il rapporto fosse riferibile all’anno in corso [2007] e, comunque, senza adeguata attenzione”.
6.1.5. In termini generali, peraltro, spetta all’interessato dimostrare che un movimento è dettato da intenzioni vessatorie, presumendosi altrimenti la sussistenza di ragioni organizzative, il cui apprezzamento ed il cui perseguimento, del resto, competono ai dirigenti che godono, in proposito, di un ampio margine di discrezionalità .
6.2. L’iscrizione all’albo degli avvocati costituisce frontale violazione dell’art. 35 d.lgs. n. 443 del 1992, a tenore del quale “Il personale del Corpo di polizia penitenziaria non può esercitare il commercio, l’industria né alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”.
6.2.1. Non giova al ricorrente sostenere di non aver svolto, in concreto, alcuna attività defensionale, sia perché, come noto, la professione di avvocato può essere esercitata anche senza la partecipazione ad udienze o il conferimento di mandati ad litem (che, oltretutto, nella specie constano, come del resto ammesso dallo stesso ricorrente – cfr. pag. 16 del ricorso e pag. 7 della memoria di replica), sia, comunque, perché l’iscrizione all’albo è già di per sé un atto (sia pure preliminare e propedeutico) di esercizio della professione.
6.2.2. Del tutto legittimamente (rectius, doverosamente), pertanto, l’Amministrazione ha inoltrato al ricorrente la diffida prevista dall’art. 36 d.lgs. n. 443 del 1992; di converso, la cancellazione dall’albo da lui tempestivamente curata non vale a dimostrarne la correttezza, ma solo ad evitarne la decadenza ope legis dall’impiego (cfr. art. 36, comma 2, d.lgs. n. 443).
6.2.3. Peraltro, la stessa funzione di tramite che il ricorrente svolgeva fra alcuni colleghi ed il padre (ricezione e consegna di lettere e ritiro di documenti) si pone in tensione con la richiamata normativa.
6.3. I due alterchi avuti con colleghi a distanza di quattro anni l’uno dall’altro costituiscono, in assenza di ulteriori elementi, una fisiologica ricorrenza nell’ambito dei contesti di lavoro e, comunque, non disvelano ex se un sotteso disegno teso a ferire, emarginare o mortificare il ricorrente.
6.3.1. Non rileva, a tali fini, il ritardo con cui la dr.ssa -OMISSIS- ha inserito agli atti i rapporti redatti in proposito dal ricorrente: in disparte l’effettiva natura colpevole di tale ritardo, siffatta condotta può, al più, essere presa in considerazione nell’ambito delle valutazioni afferenti alla responsabilità disciplinare e dirigenziale dell’interessata.
6.4. Infine, l’abbassamento delle qualifiche per gli anni 2011 e 2012 presenta specifiche motivazioni e, per di più, è ascrivibile solo per il primo anno alla dr.ssa -OMISSIS-; nel giudizio da lei redatto, peraltro, veniva comunque confermato il giudizio complessivo di “ottimo” già riconosciuto negli anni precedenti, condotta certo non rivelatrice di un atteggiamento vessatorio nei confronti del ricorrente.
7. In definitiva, una serena disamina degli atti di causa non disvela la ricorrenza di una condotta di “mobbing”, costituita da un unitario sistema di convergenti comportamenti preordinatamente tesi ad una oggettiva, sistematica, pervasiva e costante azione di discredito sul piano umano e professionale del subordinato (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 384).
7.1. Tanto meno emerge dagli atti la precisa volontà del personale dirigenziale del Centro Amministrativo “G. Al.” di Roma di ledere la figura umana e professionale del ricorrente.
7.2. Per le esposte ragioni, pertanto, il ricorso non può che essere rigettato.
8. Possono, comunque, compensarsi le spese di lite fra il ricorrente e la dr.ssa -OMISSIS-, in considerazione della delicatezza degli interessi sottesi alla controversia.
9. Nulla sulle spese quanto all’Amministrazione, rimasta estranea al giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate tra il ricorrente -OMISSIS- e la dr.ssa -OMISSIS-.
Nulla sulle spese quanto all’Amministrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi – Presidente
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Luca Lamberti – Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
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