Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 novembre 2020| n. 25471.
Ai sensi dell’articolo 365 del codice di procedura civile, la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali.
Ordinanza|12 novembre 2020| n. 25471
Data udienza 1 ottobre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Circolazione stradale – Sanzioni amministrative – Ricorso per cassazione – Inammissibilità – Procura speciale – Art. 365 cpc – Procura apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso medesimo – Espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7840-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1330/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 07/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. (OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a., a fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale, sostenendo l’esclusiva responsabilita’ in capo al convenuto.
In particolare, l’autovettura guidata dall’attore venne tamponata da un autocarro guidato dal (OMISSIS) e, in seguito alle lesioni subite nell’impatto, (OMISSIS) non pote’ piu’ svolgere le attivita’ da muratore e perse il lavoro. Per questa vicenda l’INAIL liquido’ in un primo momento all’attore la somma di Euro 4.916,67 Euro a titolo di danno biologico e successivamente, constatando una invalidita’ permanente nella misura del 15% e una riduzione della capacita’ lavorativa del 34%, liquido’ un nuovo importo di Euro 11.000,00 a titolo di invalidita’ temporanea.
Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 244/2012, condanno’ (OMISSIS) e la compagnia assicurativa al pagamento della somma di Euro 6.132,26, detratti gli acconti.
2. La Corte di appello di Genova, con sentenza n. 1330/2018, pubblicata il 7/08/2018, ha ritenuto parzialmente fondato l’appello proposto dall’ (OMISSIS) avverso la sentenza di prime cure.
I giudici di merito hanno concordato in merito alla mancata valutazione, da parte del Tribunale, delle conseguenze dell’incidente sulla sfera psichica dell’appellante.
Sulla base di un nuovo accertamento esperito da un consulente tecnico d’ufficio, che ha accertato uno stato di depressione, la Corte ha dunque rivalutato il danno biologico, condannando i convenuti al pagamento di una somma ulteriore di Euro 28.437,50 Euro per l’invalidita’ permanente derivante dall’incidente.
I giudici hanno inoltre condannato i convenuti al pagamento del 70 delle spese del secondo grado di giudizio.
3. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione (OMISSIS), sulla base di quattro motivi.
CONSIDERATO
che:
4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5): omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.
La Corte d’appello avrebbe dovuto computare il danno finale in base alla somma delle valutazioni dei due gradi di giudizio, invece di sostituire la valutazione del consulente tecnico di appello, riguardante il danno psichico, alla valutazione dal consulente di primo grado, relativa al danno anatomo funzionale.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1”. I giudici di merito avrebbero erroneamente valutato come non complementari ma sovrapponibili le relazioni dei consulenti tecnici di primo e secondo grado.
4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4): nullita’ della sentenza per essere stato omesso l’esame della consulenza tecnica redatto in grado di appello e l’esame della consulenza tecnica redatta in primo grado”.
4.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la “violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3): violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1” Si duole del mancato rispetto del principio della soccombenza previsto all’articolo 91 c.p.c. secondo cui le spese del giudizio devono esser poste a carico della parte soccombente, mentre invece i convenuti son stati condannati al pagamento del solo 70 delle spese del secondo grado di giudizio.
5. Il ricorso e’ inammissibile per carenza di procura speciale.
Ai sensi dell’articolo 365 c.p.c., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimita’, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.
E’ inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attivita’ proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass. 23 gennaio 2020, n. 1525; 2 luglio 2019, n. 17708; 5 novembre 2018, n. 28146; 11 ottobre 2018, n. 25177; 30 marzo 2018, n. 7940; 24 luglio 2017, n. 18257; 21 marzo 2005, n. 6070; 16 dicembre 2004, n. 23381).
Nel caso di specie la procura del presente ricorso, su foglio aggiunto al medesimo, contiene espressioni incompatibili con il giudizio di legittimita’ quali “la possibilita’ di ricorrere alla negoziazione assistita, il riferimento ad ogni fase e grado, la possibilita’ di chiamare terzi in causa, promuovere domande riconvenzionali, riassumere la causa, proseguirla, deferire giuramento”.
In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, sicche’, trattandosi di attivita’ processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilita’, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (Cass. 9 dicembre 2019, n. 32008; 10 ottobre 2019, n. 25435; 20 giugno 2006, n. 14281).
6 L’indefensio dell’intimato non richiede la condanna alle spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’avvocato personalmente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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