La procedura per la constatazione del silenzio

Consiglio di Stato, Sentenza|6 ottobre 2021| n. 6654.

La procedura per la constatazione del silenzio – rifiuto non può essere utilizzata per ottenere la riapertura di procedimenti già definiti in sede amministrativa ovvero per rimettere in discussione provvedimenti ormai divenuti inoppugnabili e non sussiste l’obbligo dell’amministrazione di provvedere allorquando l’interessato, attraverso la procedura predetta, abbia sollecitato l’esercizio del potere di autotutela.

Sentenza|6 ottobre 2021| n. 6654. La procedura per la constatazione del silenzio

Data udienza 5 ottobre 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Attività amministrativa – Silenzio rifiuto – Procedura di contestazione – Presupposti di ammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5957 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mi. Sc., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente per il silenzio-inadempimento sull’istanza presentata il 25 maggio 2020 con cui il Sig. -OMISSIS-chiedeva il reintegro in servizio attivo quale Sottufficiale dell’Aeronautica Militare (A.M.), indicando il termine di riscontro entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 il Cons. Marco Morgantini e uditi per le parti gli avvocati nessuno comparso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

La procedura per la constatazione del silenzio

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS- per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento tenuto dall’Amministrazione sull’istanza presentata il 25 maggio 2020 con cui il ricorrente ha chiesto il reintegro in servizio attivo quale Sottufficiale dell’Aeronautica Militare.
Il sig. -OMISSIS-era un Sottufficiale dell’A.M. e in data 10 giugno 2011, è stato giudicato “Permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato” dal competente Dipartimento Militare di Medicina Legale di -OMISSIS-(verbale -OMISSIS-).
In data 25 maggio 2020, il medesimo ricorrente ha chiesto “l’immediato reintegro in servizio a far data dalla cessazione imposta, con il riconoscimento di ogni competenza giuridica ed amministrativa dalla data della riforma a quella di effettivo reintegro”, motivando tale richiesta con il fatto che “la cessazione dal servizio imposta è da considerarsi priva di validità .
Il ricorso sul silenzio inadempimento veniva proposto in quanto l’Amministrazione è rimasta silente, nonostante fosse spirato il termine di 30 giorni indicato per dare riscontro alla sopra richiamata istanza del 25 maggio 2020.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
“La parte ricorrente ha chiesto in sostanza il riesame in via di autotutela di un provvedimento che ha a suo tempo dichiarato il medesimo ricorrente permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato, non impugnato e diventato definitivo.
La procedura per la constatazione del silenzio – rifiuto non può essere utilizzata per ottenere la riapertura di procedimenti già definiti in sede amministrativa ovvero per rimettere in discussione provvedimenti ormai divenuti inoppugnabili e non sussiste l’obbligo dell’amministrazione di provvedere allorquando l’interessato, attraverso la procedura predetta, abbia sollecitato l’esercizio del potere di autotutela (Cons. Stato, Sez. IV, 7-11-2014, n. 5503).
2. L’appellante lamenta violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza dell’attività amministrativa (art. 97 Costituzione, l.241/90).
L’appellante lamenta in particolare che il verbale in data 10 giugno 2011 con cui è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare sia illegittimo in quanto due membri della Commissione non erano di fatto nominati.
L’appellante fa altresì presente che risulta ad oggi pendente presso il T.A.R. – -OMISSIS-il ricorso R.G. n. -OMISSIS-, con il quale il Sig. -OMISSIS-ha chiesto l’annullamento dell’atto illegittimo alla base della sua richiesta di reintegro in servizio.
3. L’appello è infondato.
L’appellante non censura le motivazioni con cui i giudici di primo grado hanno respinto il ricorso.
Tali motivazioni devono essere in effetti condivise.
Come perspicuamente sottolineato dal Tar Lazio, la procedura per la constatazione del silenzio – rifiuto non può essere utilizzata per ottenere la riapertura di procedimenti già definiti in sede amministrativa ovvero per rimettere in discussione provvedimenti ormai divenuti inoppugnabili e non sussiste l’obbligo dell’amministrazione di provvedere allorquando l’interessato, attraverso la procedura predetta, abbia sollecitato l’esercizio del potere di autotutela.
L’appellante fa presente di voler impugnare il verbale in data 10 giugno 2011 con cui è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare.
Fa presente che ha proposto sotto tale profilo ricorso al Tar Veneto n° -OMISSIS-.
Tale circostanza conferma implicitamente la correttezza della sentenza appellata, in quanto riconosce che il verbale del 10 giugno 2011 non può essere annullato per effetto dell’invocato esercizio del potere di autotutela.
L’appello deve pertanto essere respinto.
La soccombenza determina il pagamento delle spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello.
Condanna l’appellante alle spese del grado d’appello nella misura di Euro 3.000/00 (Tremila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Diego Sabatino – Presidente
Giovanni Sabbato – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere
Marco Morgantini – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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