Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 1 settembre 2020, n. 24614.
La previsione secondo la quale la confisca non opera per la parte del profitto che il contribuente si impegna a versare all’erario, anche in presenza di sequestro, va interpretata nel senso che per la parte coperta da tale impegno la confisca può comunque essere adottata malgrado l’accordo sulla rateizzazione, ma non può essere eseguita, salvo il caso di mancato pagamento.
Sentenza 1 settembre 2020, n. 24614
Data udienza 15 luglio 2020
Tag – parola chiave: Reati tributari – Evasione fiscale – Imputato – Versamento di quanto dovuto al Fisco – Circostanza attenuante – Sconto di pena pari a 6 mesi e 20 giorni di reclusione – Applicabilità – Confisca – Misura cautelare sia diretta o per equivalente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente
Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere
Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere
Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Corte d’appello di Ancona nel procedimento penale nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS):
avverso la sentenza del 13/11/2019 del Tribunale di Macerata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Soldi Anna Maria, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata, il Giudice del Tribunale di Macerata ha applicato, a norma dell’articolo 444 c.p.p., a (OMISSIS) la pena di mesi sei e giorni 20 di reclusione, con il riconoscimento della circostanza attenuante di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13 bis, in relazione ai reati di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 2, commessi nel 2013 e 2014.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata il Procuratore generale della Corte d’appello di Ancona, articolando un unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione alla mancata applicazione della confisca ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74,, articolo 12 bis, L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 143 e articolo 322 ter c.p..
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento della sentenza con rinvio.
Il difensore di (OMISSIS) ha depositato memoria scritta con cui ha rilevato l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione, ex articolo 448 c.p.p., comma 2 bis, e l’infondatezza del motivo di ricorso avendo il (OMISSIS) provveduto al pagamento del debito tributario ottenendo l’applicazione della circostanza attenuante di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13 bis da cui l’applicazione dell’articolo 12 bis, cit. secondo cui la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Va anzitutto rilevata l’ammissibilita’ del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 448 c.p.p., comma 2 bis (cfr. SU inf. prov. 32/2019 in proc. Savin secondo cui e’ ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell’accordo delle parti).
5. Il ricorso del Procuratore generale e’ inammissibile.
La denunciata violazione di legge dedotta, per avere omesso l’applicazione della confisca ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 12 bis, L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 143 e articolo 322 ter c.p. e’ manifestamente infondata.
Risulta dalla sentenza impugnata che il ricorrente aveva estinto il debito tributario e l’accordo sulla pena prevedeva l’applicazione della circostanza attenuante di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13 bis, comma 2.
Per quanto concernente il rapporto tra confisca (somma confiscabile e previamente sequestrabile) e accordo con l’erario, questa Corte di legittimita’ ha avuto modo di chiarire che in tema di reati tributari, la disposizione di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 12 bis, comma 2, introdotta dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato “non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro”, deve essere intesa nel senso che la confisca – cosi’ come il sequestro preventivo ad essa preorclinato – puo’ essere adottata anche a fronte dell’impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l’evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito (Sez. 3, n. 42470 del 13/07/2016, Orsi, Rv. 268384; Sez. 3, n. 5728 del 14/01/2016, Orsetto, Rv. 266037).
Si e’ specificato, in particolare, che la locuzione “non opera” non significa affatto che la confisca, a fronte dell’accordo rateale intervenuto, non possa essere adottata ma che la stessa non divenga, piu’ semplicemente, efficace con riguardo alla parte “coperta” da tale impegno salvo ad essere “disposta”, come recita l’articolo 12-bis cit., comma 2, allorquando l’impegno non venga rispettato e il versamento “promesso” non si verifichi.
Ma si e’ altrettanto specificato che l’integrale pagamento del debito tributario conduce alla non operativita’ della confisca, in virtu’ della necessita’ di evitare la sostanziale duplicazione dello stesso, (e, correlativamente, alla obliterazione del sequestro imposto a tal fine) (Sez. 3, n. 37748 del 16/07/2014, Di Febo, Rv. 260189 – 01; Sez. 3, n. 5681 del 27/11/2013, Crocco, Rv. 258691). Si e’, ancora, precisato, con una recente pronuncia che, in tema di reati tributari, la previsione di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 12-bis, comma 2, secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, non opera per la parte del profitto o del prezzo del reato che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro, va intesa nel senso che, per la parte coperta da tale impegno, la confisca puo’ comunque essere adottata nonostante l’accordo rateale intervenuto, ma non e’ eseguibile, producendo i suoi effetti solo al verificarsi del mancato pagamento del debito, da cui, a contrario, la conclusione che/qualora il pagamento sia avvenuto, non e’ possibile disporre la confisca (Sez. 3, n. 18034 del 05/02/2019, Castiglione, Rv. 275951 – 01).
Dichiara inammissibile il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Motivazione semplificata.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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