Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 21 agosto 2019, n. 36307.
Massima estrapolata:
La presunta volontà della vittima di ritirare la querela e di riprendere il rapporto “sentimentale” con lo stalker non fa venire meno la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del persecutore di indole possessiva e violenta.
Sentenza 21 agosto 2019, n. 36307
Data udienza 17 aprile 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
Dott. REYNAUD Gianni Filipp – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a MESSINA il 17/06/1974;
avverso l’ordinanza del 17/12/2018 del TRIB. LIBERTA’ di MESSINA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANDREAZZA GASTONE;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott.ssa BARBERINI ROBERTA MARIA, che ha concluso per l’inammissibilita’.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. (OMISSIS) ha proposto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Messina in data 17/12/2018 di rigetto dell’appello proposto nei confronti dell’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Messina, pronunciata in data 5/11/2018, di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere segnatamente per i reati di cui all’articolo 612 bis, perche’ costringeva l’ex compagna (OMISSIS) a subire atti persecutori consistenti in vessazioni fisiche e morali, minacce anche di morte, di cui all’articolo 609 bis c.p., perche’ costringeva la stessa a subire atti sessuali, e, da ultimo, per i reati di cui agli articoli 576, 582, 585 c.p. per averle cagionato lesioni aggravate al fine di compiere il reato di violenza sessuale.
2. Con un primo motivo lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale nonche’ mancanza, contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione in relazione all’articolo 273 c.p.p. ed all’articolo 99 c.p., articolo 612 bis c.p., comma 2, articolo 609 bis c.p. e articolo 609 ter c.p., n. 5 quater. Nella specie deduce che il Tribunale, pur riconoscendo che la parte avrebbe ritrattato parzialmente il piu’ grave fatto della violenza sessuale, avrebbe ritenuto che detta ritrattazione non scalfisse la gravita’ del quadro indiziario relativamente agli altri reati ascritti, ne’ avrebbe reso inattendibili le dichiarazioni della persona offesa. La ricostruzione dei fatti piu’ volte modificata dalla (OMISSIS) rispetto alle originarie accuse non troverebbe infatti riscontro ne’ nei certificati medici presenti in atti, ne’ nelle dichiarazioni dei testi de relato e, dunque, dovrebbe essere esclusa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia del delitto di violenza sessuale, sia del delitto di cui all’articolo 612 bis c.p.. Sul punto deduce che l’attendibilita’ e la credibilita’ della persona offesa, gia’ debole per effetto del ridimensionamento piu’ volte effettuato delle originarie accuse, sarebbero ulteriormente compromesse dall’esame del certificato rilasciato dal Pronto Soccorso dell’azienda ospedaliera (OMISSIS) da cui emergerebbe che la donna avrebbe riferito ai sanitari di una aggressione e violenza sessuale non riscontrata dagli esami medici effettuati, senza valutazione sul punto del Tribunale.
3. Con un secondo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonche’ mancanza, illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione in relazione all’articolo 274 c.p.p. ed all’articolo 99 c.p., articolo 612 bis c.p., comma 2, articolo 609 bis c.p. e articolo 609 ter c.p., n. 5 quater. Il Tribunale non avrebbe considerato che la persona offesa si sarebbe riappacificata con il (OMISSIS) ancor prima dell’esecuzione della misura e piu’ volte avrebbe rappresentato agli agenti la volonta’ di rimettere la querela, benche’ non rimettibile; sin dall’inizio della misura cautelare la persona offesa avrebbe infatti intrattenuto con il ricorrente uno scambio epistolare ed avrebbe ottenuto altresi’ l’autorizzazione per avere un colloquio in carcere con il ricorrente.
4. Con un terzo ed ultimo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge nonche’ mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione all’articolo 275 c.p.p. ed all’articolo 99 c.p., articolo 612 bis c.p., comma 2, articolo 609 bis c.p. e articolo 609 ter c.p., n. 5 quater. La misura cautelare in carcere risulterebbe sproporzionata rispetto alla concreta gravita’ dei fatti contestati posto che, in ragione delle concrete modalita’ delle condotte contestate, l’eventuale esigenza cautelare avrebbe potuto essere fronteggiata con la misura meno gravosa degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico o con il divieto di avvicinamento dei luoghi frequentati dalla p.o..
5. Il primo motivo di ricorso e’ fondato.
Ed invero, sebbene, con riguardo al reato di violenza sessuale, il Tribunale del Riesame abbia mostrato di dovere prendere atto della ritrattazione da parte della persona offesa rispetto alle originarie accuse mosse sul punto (posto che, come spiegato dal provvedimento, la stessa avrebbe in realta’ ammesso di aver avuto un rapporto sessuale consensuale con l’indagato, ferma restando la sussistenza di un ulteriore “approccio” cui la donna si era opposta) e abbia poi anche affermato la inidoneita’ di detta ritrattazione a scalfire la gravita’ degli indizi posti a carico del ricorrente in relazione “agli altri reati ascritti al prevenuto”, non pare avere poi tratto le conseguenze logiche di tale ragionamento quanto, appunto, alla valutazione della sussistenza’o meno degli elementi indiziari di cui allo specifico reato di violenza sessuale, essendo stato l’appello rigettato con riguardo a tutte le ipotesi di reato addebitate.
6. Il secondo motivo di ricorso, fatto salvo quanto gia’ detto con riguardo al reato di violenza sessuale, e’ inammissibile.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto, sulla base di, una valutazione logicamente motivata ed insindacabile, che la “presunta” volonta’ della persona offesa di rimettere la querela e di riprendere la relazione con il (OMISSIS) non appare incidere sul piano delle esigenze cautelari a fronte della comunque persistente sussistenza del pericolo concreto di reiterazione tratto dal quadro fattuale da cui risulta che l’indagato, soggetto dall’indole possessiva, violenta e totalmente incapace di frenare i propri impulsi, avrebbe posto in essere non occasionali ma sistematiche aggressioni fisiche e verbali ai danni della compagna anche a seguito del successivo allontanamento della (OMISSIS) dall’abitazione comune.
7. Il terzo motivo di ricorso e’ infine inammissibile per genericita’.
Con esso, infatti, il ricorrente si lamenta dell’adozione della misura cautelare in carcere in luogo degli arresti domiciliari anche mediante uso del braccialetto elettronico o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, senza confrontarsi con le argomentazioni svolte dal Tribunale che ha correttamente evidenziato che la personalita’ del prevenuto, attesi anche l’aggressivita’ e l’astio manifestati reiteratamente, non fornisce alcuna rassicurazione circa la spontanea osservanza delle prescrizioni connesse ad una misura gradata rispetto a quella della custodia cautelare in carcere attesa la gravita’ dei fatti commessi.
8. Ne consegue, dichiarato inammissibile nel resto il ricorso, l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all’articolo 609 bis c.p. con rinvio al Tribunale di Messina, sezione riesame, cui e’ devoluto nuovo giudizio sul punto alla luce di quanto sopra posto in rilievo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all’articolo 609-bis c.p., con rinvio al Tribunale di Messina (sezione riesame) per nuovo esame. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.
Motivazione semplificata.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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